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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/06/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 607/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Alessandria
Sezione Civile
R.G. 607/2022
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 607/2022 promossa da:
(c.f. ) difesa e rappresentata dall' Avv. Marco Del Nevo Parte_1 C.F._1 in forza di procura agli atti;
- Attrice -
contro
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Favretto in Controparte_1 C.F._2 forza di procura agli atti;
- Convenuto -
e contro
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro F. Reale CP_2 CodiceFiscale_3 in forza di procura agli atti;
- Convenuto -
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, contrariis reiectis, per tutte le causali e le ragioni in atti, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dei convenuti in relazione all'incarico professionale ricevuto dalla sig.ra nonché la loro conseguente responsabilità in Parte_1 merito conseguenze sanzionatorie. Conseguentemente dichiarare tenuti e condannare, in solido tra loro, il geom e l'Ing a risarcire i danni tutti patiti e patiendi a favore Controparte_1 CP_2 della sig.ra così come ammontanti, salvo diversa quantificazione ad € 6.506,06 Parte_1 oltre interessi legali dall'insorgere del danno.
Per il convenuto CP_1
pagina 1 di 8 “reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto la domanda di parte attrice circa la dichiarazione di inadempimento contrattuale dei convenuti nonché della conseguente responsabilità causativa per le sanzioni definite da Agenzia Entrate, poiché infondata in fatto e diritto;
rigettare in toto la domanda di risarcimento danni patiti e patiendi, in ragione della totale insussistenza e infondatezza di condotte negligenti. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre al 15% rimborso forfettario e altri accessori di legge.”
Per il convenuto IO:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: I) in via principale, respingere la domanda avversaria, accertandone l'infondatezza sia in fatto sia in diritto, per le circostanze dedotte nel presente atto;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario e spese accessorie, come per legge.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio innanzi a Parte_1 questo Tribunale, l'Ing. e il Geom. chiedendo la loro condanna in solido, al CP_2 CP_1 risarcimento del danno, avendo essi non correttamente adempiuto al mandato professionale conferito loro dall'attrice, avente ad oggetto la fusione di due unità immobiliari attigue appena acquistate, allo scopo di realizzare un'unica unità abitativa ed in particolare omettendo di informarla circa il fatto che se la pratica di fusione dei fabbricati non si fosse conclusa entro il termine di legge di 3 anni dalla registrazione dell'atto di compravendita delle unità, sarebbero stati revocati i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa ottenuti dall'attrice in sede di compravendita;
come poi effettivamente avvenuto.
Infatti, secondo quanto sostenuto dall'attrice, ella, ignara del termine di decadenza di cui sopra, aveva sospeso i lavori a causa di problemi economici, così sforando il termine di tre anni e ricevendo ben due avvisi di accertamento di € 4.560,97 ed € 1.945,09, che pur impugnati, erano stati confermati innanzi alla commissione tributaria sia provinciale sia regionale.
Ebbene, deducendo l'esistenza di una responsabilità professionale in capo ai convenuti, l'attrice ne ha chiesto la condanna al risarcimento di quanto da ella sborsato all'Erario per ottemperare ai predetti avvisi di accertamento, ovvero quanto sborsato a titolo di differenziale di imposta e sanzioni.
Con comparsa del 5.05.2022 si è costituito in giudizio il geom. deducendo: la nullità della CP_1 citazione per omessa indicazione degli indirizzi di residenza delle parti, oltre che l'infondatezza nel merito della pretesa risarcitoria, atteso che: - l'unico incarico professionale era stato conferito dall'attrice all'Ing. limitandosi il deducente ad offrire una mera opera di collaborazione e CP_2 supporto operativo al primo;
- che oggetto dell'incarico era la sola prestazione tecnica di fusione delle particelle di terreni con aggiornamento catastale e non quella di assistenza fiscale;
- che l'attrice non aveva pagato ai convenuti alcun onorario per la prestazione professionale ricevuta;
- che era stata una scelta della – per asseriti problemi economici – quella di interrompere le pratiche burocratiche Pt_1
(e non solo) di completamento della fusione delle due unità e quindi di interrompere il rapporto di consulenza con i convenuti.
pagina 2 di 8 Con comparsa del 10.05.2022 si è costituito in giudizio l'Ing. , deducendo oltre alla nullità CP_2 dell'atto di citazione per la non corretta indicazione dell'indirizzo pec del difensore;
l'infondatezza nel merito della pretesa avversaria atteso: - che il diritto dell'attrice è prescritto dovendosi applicare il termine di prescrizione quinquennale previsto per il titolo di responsabilità risarcitoria aquiliana;
- che l'incarico conferito dall'attrice al Geom. e poi condiviso da quest'ultimo con il deducente, CP_1 aveva ad oggetto la fusione dei soli mappali di terreni – incarico compiutamente assolto -; - che l'attrice aveva versato ai convenuti le sole spese vive, disinteressandosi, all'indomani della revoca dell'incarico, di pagare alcunché a titolo di onorario;
- che era imputabile alla sola volontà della medesima l'omesso completamento dei lavori di fusione dei due fabbricati insistenti sul terreno di sua proprietà e l'omessa “variazione per fusione catastale” dei medesimi;
- che ella era sicuramente a conoscenza dell'onere di dover provvedere all'incombente nel termine di un anno, atteso che tale elemento doveva necessariamente essere esplicitato nell'atto notarile di compravendita (mai messo a disposizione dei convenuti al momento del conferimento di incarico).
Esperito invano un tentativo di conciliazione delle parti, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.; all'esito, rigettate tutte le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione previa concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§1. Sull'eccepita prescrizione del diritto al risarcimento.
L'eccezione è infondata.
Essa, in primo luogo, parte dall'errato presupposto che debba applicarsi al caso di specie la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., tesi che sottende una qualificazione errata del paradigma cui va riferita la responsabilità dei convenuti invocata dall'attrice nel presente giudizio, che è pacificamente contrattuale e non “da fatto illecito”.
Infatti, indipendentemente dal fatto che il mandato professionale conferito dall'attrice ai convenuti comprendesse o meno anche una consulenza sugli adempimenti più prettamente fiscali dell'operazione di fusione delle unità, tale questione attiene piuttosto all'individuazione dell'oggetto dell'obbligazione, ma non determina alcun cambio con riguardo al titolo di responsabilità professionale invocato nel presente giudizio, che va ascritto senza dubbio agli artt. 1176 e 1218 c.c.
Pertanto, dovendosi applicare il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., la prescrizione certamente non era spirata quando ai convenuti è stata recapitata la prima richiesta stragiudiziale di risarcimento, in data 30.08.2016.
§2. Sull'eccezione di nullità della citazione ex artt. 164 e 163 n. 2 c.p.c.
L'eccezione va disattesa.
In proposito, valga rilevare che i vizi della citazione su cui si appunta l'eccezione di nullità sollevata dai convenuti, sono: l'omessa indicazione dell'indirizzo di residenza delle parti e l'omessa indicazione dell'indirizzo pec dell'avvocato difensore, previsti dall'art 163 n. 2.
Ciò posto, sebbene l'art 164 al co. I preveda che “La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163” il medesimo art. al co. III prevede anche che “La costituzione del convenuto [166-171 c.p.c.] sana i vizi della
pagina 3 di 8 citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma”, senza la necessità di procedere ad alcun ulteriore incombente processuale.
Di conseguenza, i vizi lamentati, pur esistenti, sono stati sanati dalla costituzione in giudizio dei convenuti.
§3. Sulla domanda risarcitoria promossa dall'attrice.
Prima di entrare nel merito della domanda in oggetto, non può non ribadirsi la decisione assunta con ordinanza del 28.11.2022 di rigetto delle istanze istruttorie attoree (di prova per interrogatorio formale e testimoni), sulle quali la parte ha insistito ancora in sede di precisazione delle conclusioni (si riporta quanto statuito nell'ordinanza di cui sopra “capitoli nn. 1,2 e 3 vertono su circostanze provate o da provarsi documentalmente;
il capitolo 4 verte su fatti in parte non contestati ed in parte formulati troppo genericamente (quanto al riferimento a “pratiche catastali necessarie all'immobile”); i capitoli 5, 6 e 7 sono anch'essi formulati genericamente sui medesimi menzionati profili;
i capitoli 8 e 9 contengono circostanze nuove non allegate nei termini perentori di cui al 183 c.p.c. (quanto al riferimento al corrispettivo pattuito e alle modalità di corresponsione dello stesso); il capitolo 10 è irrilevante;
i capitoli da 10 a 13 sono generici quanto alla collocazione temporale dei fatti che riportano (si v. il riferimento al “ mese di dicembre 2021”); il capitolo 14 verte su un fatto incontestato;
il capitolo 15 verte su una circostanza provata documentalmente;
i capitoli 16 e 17 contengono circostanze nuove non allegate nei termini perentori di cui al 183 c.p.c.; il capo 18 è irrilevante ai fini del decidere;
i capitoli 19 e 20 vertono su fatti già provati documentalmente”.
In particolare, sul punto, preme ulteriormente rilevare che la parte attrice, nella propria seconda memoria, oltre ad allegare fatti nuovi, ha offerto una rappresentazione dei fatti costitutivi della propria doglianza completamente diversa da quella allegata in citazione, arrivando addirittura a cambiare l'addebito di inadempimento da cui origina tutta la vicenda per cui è causa.
Infatti, se in citazione si legge che “A causa dell'insorgere di gravi difficoltà economiche la esponente riteneva di poter completare in un secondo momento tali residuali attività burocratiche rimandandole al momento in cui avrebbe avuto nuovamente uno stabile impiego lavorativo” e che “con grave negligenza, entrambi i tecnici incaricati di tali pratiche non hanno in alcun modo informato la cliente di una specifica problematica”; nella seconda memoria 183 co. VI c.p.c. si legge invece una versione completamente diversa dei fatti (trasposta nei capitoli di prova testimoniale non ammessa), ovvero che
“nell'occasione di cui al capitolo sub n. 10 (ovvero quando nel dicembre 2021 il geom CP_1 contattava la sig.ra ed il sig. comunicando che era stata completata la Pt_1 CP_3 predisposizione del tipo di mappale necessario per procedere al completamento della fusione) l'attrice
“comunicava al geom. di trovarsi in difficoltà economiche e chiedeva se la pratica si sarebbe CP_1 potuta completare in futuro oppure se era vi era un termine di legge per non perdere i benefici” e che a tale esplicita domanda “il Geom rispondeva che non esisteva alcun termini per completare la CP_1 pratica e che quindi questa poteva essere sospesa per poi essere completata in futuro”; risposta che avrebbe ribadito anche qualche giorno dopo aver parlato con un funzionario del Catasto e che solo a questo punto “a fronte delle rassicurazioni ricevute in occasione dei due colloqui l'attrice comunicava al di sospendere la pratica catastale”. CP_1
Quindi non più una negligente condotta di “omessa informazione”, ma bensì una imperita
“informazione sbagliata, data all'attrice in più occasioni a fronte di una sua esplicita richiesta proprio sull'esistenza o meno di termini”.
pagina 4 di 8 Orbene, una tale impostazione allegatoria, oltre ad essere, evidentemente, processualmente inammissibile, atteso che trattasi di una vera e propria modifica dei fatti costitutivi principali della domanda, effettuata solo in II memoria, va severamente stigmatizzata, in quanto, oltre a non consentire ai convenuti una efficace propria difesa, getta un serio dubbio di attendibilità sulla ricostruzione che l'attrice ha offerto della vicenda e sul fatto che possa ritenersi correttamente adempiuto l'onere di allegazione del profilo dell'inadempimento (che come noto spetta al danneggiato).
Infatti, in punto di diritto non può che premettersi che secondo la ormai nota decisione delle Sezioni Unite della Corte, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr., in senso conforme, più di recente, Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Cass. sez. 3, ordinanza n. 22244 del 14/07/2022) ed ancora, sempre in tema di riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale “il creditore- danneggiato ha l'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente-debitore e il danno di cui chiede il risarcimento, con la conseguenza che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso di causa del danno lamentato anche solo perché rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 18/02/2020 n.4009; Cass. 14/11/2017
n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315). Nella stessa prospettiva è stato precisato che la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. In proposito, è stato chiarito che il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle sezioni unite n. 13533 del 31/10/2001, non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato del creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art 2697 c.c.. Tale disposizione, mentre fa carico all'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa (Cass. 19/07/2018, n. 19204; Cass. 13/07/2018, n. 18557; Cass. 09/05/2018, n. 11165); la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l'onere di fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001, cit.). In ordine alla prova del nesso causale fra la condotta inadempiente dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore non può che valere, quindi, il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera colui che agisce in giudizio (il creditore) della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Trattandosi di elementi egualmente “distanti” da entrambe le parti (e anzi, quanto al secondo, maggiormente “vicini” al danneggiato), non c'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una “prova liberatoria” rispetto al nesso di causa, a differenza di quanto accade per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta.” (cit. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 20707 del 17/07/2023).
Avendo agito pertanto l'attrice facendo valere una responsabilità da inadempimento, incombeva su di lei l'onere di allegare e di provare oltre alla fonte – in questo caso negoziale – del suo diritto, anche il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno lamentato, ovvero la perdita economica del beneficio fiscale della prima casa.
pagina 5 di 8 Ebbene, nel caso che ci occupa i fatti che hanno originato tutta la vicenda sono i seguenti.
In data 26 luglio 2010 l'attrice con atto a rogito del Notaio (prodotto in causa) ha acquistato Persona_1 un immobile sito nel comune di San Salvatore Monferrato, frazione Piazzolo, civico 66, costituito da due fabbricati attigui: un fabbricato su due piani fuori terra (foglio 10 mappale 88 sub 1) e un fabbricato elevato su un piano fuori terra e cortile di pertinenza (foglio 10 mappale 424).
Nel predetto rogito notarile le parti hanno chiesto l'applicazione delle agevolazioni cosiddette per la prima casa ex art 3 comma 131 L. 28\12\1995 n. 549 dichiarando (quelle acquirenti) di voler procedere alla fusione delle due unità allo scopo di realizzare una unica unità immobiliare.
Infatti, come anche affermato dalla Suprema Corte “in tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l'acquisto della «prima casa» possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano due condizioni e cioè la destinazione, da parte dell'acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell'immobile così «unificato» (cfr. Cass., 23 marzo 2011, n. 6613; Cass., 25 febbraio 2008, n. 4739; Cass., 3 giugno 1998, n. 5433; Cass., 22 gennaio 1998, n. 563); e si è al riguardo rilevato, altresì, che l'agevolazione presuppone che, entro il termine di tre anni dalla registrazione, deve esser dato «effettivo seguito all'impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all'unificazione dei locali» (Cass., 6 aprile 2017, n.
9030).”
Ebbene, è fatto pacifico – oltre che accertato definitivamente dalla Commissione Tributaria - che l'attrice, non abbia completato tempestivamente le operazioni di fusione sostanziale e formale dei fabbricati acquistati, che la stessa sia decaduta quindi dai benefici fiscali prima casa anticipatamente ottenuti in sede di compravendita e che quindi l'Agenzia delle Entrate abbia proceduto al recupero delle imposte nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto in misura agevolata) ed all'irrogazione di una sanzione pari al 30% delle maggiori imposte dovute.
L'attrice ha sostenuto in causa che l'arresto della pratica di fusione degli immobili demandata agli odierni convenuti, fosse motivata da un improvviso aggravarsi delle condizioni economiche familiari sue e del compagno, che erano rimasti sostanzialmente disoccupati e che, non essendo stati informati dai convenuti del fatto che vi fosse l'esigenza di procedere entro i tre anni per non perdere il beneficio fiscale già conseguito, avevano quindi deciso di rimandare le operazioni ad un momento in cui la situazione fosse migliorata.
Ebbene, in primo luogo va rilevato che solo in seconda memoria (e quindi tardivamente) l'attrice ha allegato che quando conferì mandato ai professionisti convenuti (di procedere alla fusione degli immobili acquistati) consegnò loro anche il contratto di compravendita degli stessi o comunque comunicò loro che si trattava di immobili acquistati con il beneficio fiscale della prima casa
(circostanza espressamente negate dai convenuti sin dalla comparsa).
In citazione infatti si legge solo che “la sig.ra affidava l'incarico di procedere alla fusione Pt_1 degli immobili acquistati allo studio tecnico dell'Ingegnere corrente in Genova, CP_2 ricevendo assistenza diretta da parte del geom collaboratore dello studio” ma Controparte_1
l'incarico della mera fusione di due immobili, in sé per sé, non giustificava che i convenuti si ponessero particolari problemi di tempi, né tantomeno che informassero la cliente che le operazioni andavano compiute entro i tre anni dalla registrazione dell'atto di compravendita, atteso che tale termine opera pagina 6 di 8 non per la fusione di immobili “tout court" ma bensì per la fusione di immobili acquistati con una tassazione agevolata prima casa e al solo fine di non decadere da tale beneficio fiscale.
Inoltre e venendo più strettamente al tema del nesso di causalità materiale, poiché è la stessa attrice ad affermare la propria sopravvenuta impossibilità economica di dare corso alle operazioni di fusione già demandate ai convenuti, perché vi possa essere nesso di causalità tra l'omessa informativa addebitata ai convenuti e la perdita del benefico fiscale oggetto di domanda risarcitoria, doveva essere dimostrato, dall'attrice, che laddove la stessa fosse stata diligentemente informata del termine triennale in parola, ella, malgrado le difficoltà economiche, avrebbe potuto comunque ottemperare ai propri oneri, realizzando l'effettiva unificazione delle unità immobiliari entro il termine di Legge;
fatto di cui non viene offerta alcuna prova né diretta né indiretta.
Infatti, come stabilito dalla Giurisprudenza di legittimità per conservare il beneficio fiscale prima casa, non sarebbe bastata all'attrice la mera variazione catastale, ma sarebbe stata necessaria la fattiva realizzazione dell'accorpamento dei due fabbricati, operazione questa che, come correttamente osservato dai convenuti, avrebbe comportato l'esecuzione di opere edilizie, necessarie perché due fabbricati possano essere considerati sotto il profilo funzionale e impiantistico, un'unica unità. (“il dato relativo alla variazione catastale (per fusione di unità immobiliari già separatamente censite) se può costituire (in chiave probatoria) adempimento rilevante, - ai fini del riscontro dell'evento
(accorpamento di unità immobiliari contigue) cui l'agevolazione deve ritenersi correlata, - ciò non di meno non esaurisce, né risolve, ex se quello stesso evento che, come detto, deve identificarsi con
l'effettività dell'unificazione delle unità immobiliari qual finalizzata a realizzare l'unica abitazione del contribuente;
evento, questo, che rileva in via esclusiva (pur a fronte di una mera dichiarazione di variazione catastale) e che deve formare oggetto di prova da parte del contribuente.” (Cass.
11322/2020)
Per tutte le ragioni esposte, non essendo stata raggiunta la prova né delle circostanze in fatto necessarie perché potesse dirsi sorta l'obbligazione informativa di cui l'attrice ha addebitato l'inadempimento alle controparti, né del nesso di causalità materiale tra tale asserita omessa informativa e il danno lamentato, non potrà conseguentemente essere accolta la domanda risarcitoria attorea.
Conclusioni e spese di lite
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'attrice, pur ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, e sono quindi liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della domanda e dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva istruttoria e decisoria, così per euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre agli esborsi per contributo e marca, oltre C.P.A e IVA come per Legge;
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Rigetta tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti Parte_1
e ; Controparte_1 CP_2
Condanna a rifondere a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio liquidate nella misura di € 2.540,00 per compensi professionali, oltre al rimborso per le spese pagina 7 di 8 generali nella misura del 15%, oltre agli esborsi per contributo e marca, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per Legge;
Condanna a rifondere ad le spese di lite del presente Parte_1 CP_2 giudizio liquidate nella misura di € 2.540,00 per compensi professionali, oltre al rimborso per le spese generali nella misura del 15%, oltre agli esborsi per contributo e marca, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per Legge;
Così deciso in Alessandria, il 6.06.2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Alessandria
Sezione Civile
R.G. 607/2022
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 607/2022 promossa da:
(c.f. ) difesa e rappresentata dall' Avv. Marco Del Nevo Parte_1 C.F._1 in forza di procura agli atti;
- Attrice -
contro
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Favretto in Controparte_1 C.F._2 forza di procura agli atti;
- Convenuto -
e contro
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro F. Reale CP_2 CodiceFiscale_3 in forza di procura agli atti;
- Convenuto -
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, contrariis reiectis, per tutte le causali e le ragioni in atti, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dei convenuti in relazione all'incarico professionale ricevuto dalla sig.ra nonché la loro conseguente responsabilità in Parte_1 merito conseguenze sanzionatorie. Conseguentemente dichiarare tenuti e condannare, in solido tra loro, il geom e l'Ing a risarcire i danni tutti patiti e patiendi a favore Controparte_1 CP_2 della sig.ra così come ammontanti, salvo diversa quantificazione ad € 6.506,06 Parte_1 oltre interessi legali dall'insorgere del danno.
Per il convenuto CP_1
pagina 1 di 8 “reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto la domanda di parte attrice circa la dichiarazione di inadempimento contrattuale dei convenuti nonché della conseguente responsabilità causativa per le sanzioni definite da Agenzia Entrate, poiché infondata in fatto e diritto;
rigettare in toto la domanda di risarcimento danni patiti e patiendi, in ragione della totale insussistenza e infondatezza di condotte negligenti. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre al 15% rimborso forfettario e altri accessori di legge.”
Per il convenuto IO:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: I) in via principale, respingere la domanda avversaria, accertandone l'infondatezza sia in fatto sia in diritto, per le circostanze dedotte nel presente atto;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario e spese accessorie, come per legge.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio innanzi a Parte_1 questo Tribunale, l'Ing. e il Geom. chiedendo la loro condanna in solido, al CP_2 CP_1 risarcimento del danno, avendo essi non correttamente adempiuto al mandato professionale conferito loro dall'attrice, avente ad oggetto la fusione di due unità immobiliari attigue appena acquistate, allo scopo di realizzare un'unica unità abitativa ed in particolare omettendo di informarla circa il fatto che se la pratica di fusione dei fabbricati non si fosse conclusa entro il termine di legge di 3 anni dalla registrazione dell'atto di compravendita delle unità, sarebbero stati revocati i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa ottenuti dall'attrice in sede di compravendita;
come poi effettivamente avvenuto.
Infatti, secondo quanto sostenuto dall'attrice, ella, ignara del termine di decadenza di cui sopra, aveva sospeso i lavori a causa di problemi economici, così sforando il termine di tre anni e ricevendo ben due avvisi di accertamento di € 4.560,97 ed € 1.945,09, che pur impugnati, erano stati confermati innanzi alla commissione tributaria sia provinciale sia regionale.
Ebbene, deducendo l'esistenza di una responsabilità professionale in capo ai convenuti, l'attrice ne ha chiesto la condanna al risarcimento di quanto da ella sborsato all'Erario per ottemperare ai predetti avvisi di accertamento, ovvero quanto sborsato a titolo di differenziale di imposta e sanzioni.
Con comparsa del 5.05.2022 si è costituito in giudizio il geom. deducendo: la nullità della CP_1 citazione per omessa indicazione degli indirizzi di residenza delle parti, oltre che l'infondatezza nel merito della pretesa risarcitoria, atteso che: - l'unico incarico professionale era stato conferito dall'attrice all'Ing. limitandosi il deducente ad offrire una mera opera di collaborazione e CP_2 supporto operativo al primo;
- che oggetto dell'incarico era la sola prestazione tecnica di fusione delle particelle di terreni con aggiornamento catastale e non quella di assistenza fiscale;
- che l'attrice non aveva pagato ai convenuti alcun onorario per la prestazione professionale ricevuta;
- che era stata una scelta della – per asseriti problemi economici – quella di interrompere le pratiche burocratiche Pt_1
(e non solo) di completamento della fusione delle due unità e quindi di interrompere il rapporto di consulenza con i convenuti.
pagina 2 di 8 Con comparsa del 10.05.2022 si è costituito in giudizio l'Ing. , deducendo oltre alla nullità CP_2 dell'atto di citazione per la non corretta indicazione dell'indirizzo pec del difensore;
l'infondatezza nel merito della pretesa avversaria atteso: - che il diritto dell'attrice è prescritto dovendosi applicare il termine di prescrizione quinquennale previsto per il titolo di responsabilità risarcitoria aquiliana;
- che l'incarico conferito dall'attrice al Geom. e poi condiviso da quest'ultimo con il deducente, CP_1 aveva ad oggetto la fusione dei soli mappali di terreni – incarico compiutamente assolto -; - che l'attrice aveva versato ai convenuti le sole spese vive, disinteressandosi, all'indomani della revoca dell'incarico, di pagare alcunché a titolo di onorario;
- che era imputabile alla sola volontà della medesima l'omesso completamento dei lavori di fusione dei due fabbricati insistenti sul terreno di sua proprietà e l'omessa “variazione per fusione catastale” dei medesimi;
- che ella era sicuramente a conoscenza dell'onere di dover provvedere all'incombente nel termine di un anno, atteso che tale elemento doveva necessariamente essere esplicitato nell'atto notarile di compravendita (mai messo a disposizione dei convenuti al momento del conferimento di incarico).
Esperito invano un tentativo di conciliazione delle parti, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.; all'esito, rigettate tutte le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione previa concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§1. Sull'eccepita prescrizione del diritto al risarcimento.
L'eccezione è infondata.
Essa, in primo luogo, parte dall'errato presupposto che debba applicarsi al caso di specie la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., tesi che sottende una qualificazione errata del paradigma cui va riferita la responsabilità dei convenuti invocata dall'attrice nel presente giudizio, che è pacificamente contrattuale e non “da fatto illecito”.
Infatti, indipendentemente dal fatto che il mandato professionale conferito dall'attrice ai convenuti comprendesse o meno anche una consulenza sugli adempimenti più prettamente fiscali dell'operazione di fusione delle unità, tale questione attiene piuttosto all'individuazione dell'oggetto dell'obbligazione, ma non determina alcun cambio con riguardo al titolo di responsabilità professionale invocato nel presente giudizio, che va ascritto senza dubbio agli artt. 1176 e 1218 c.c.
Pertanto, dovendosi applicare il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., la prescrizione certamente non era spirata quando ai convenuti è stata recapitata la prima richiesta stragiudiziale di risarcimento, in data 30.08.2016.
§2. Sull'eccezione di nullità della citazione ex artt. 164 e 163 n. 2 c.p.c.
L'eccezione va disattesa.
In proposito, valga rilevare che i vizi della citazione su cui si appunta l'eccezione di nullità sollevata dai convenuti, sono: l'omessa indicazione dell'indirizzo di residenza delle parti e l'omessa indicazione dell'indirizzo pec dell'avvocato difensore, previsti dall'art 163 n. 2.
Ciò posto, sebbene l'art 164 al co. I preveda che “La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163” il medesimo art. al co. III prevede anche che “La costituzione del convenuto [166-171 c.p.c.] sana i vizi della
pagina 3 di 8 citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma”, senza la necessità di procedere ad alcun ulteriore incombente processuale.
Di conseguenza, i vizi lamentati, pur esistenti, sono stati sanati dalla costituzione in giudizio dei convenuti.
§3. Sulla domanda risarcitoria promossa dall'attrice.
Prima di entrare nel merito della domanda in oggetto, non può non ribadirsi la decisione assunta con ordinanza del 28.11.2022 di rigetto delle istanze istruttorie attoree (di prova per interrogatorio formale e testimoni), sulle quali la parte ha insistito ancora in sede di precisazione delle conclusioni (si riporta quanto statuito nell'ordinanza di cui sopra “capitoli nn. 1,2 e 3 vertono su circostanze provate o da provarsi documentalmente;
il capitolo 4 verte su fatti in parte non contestati ed in parte formulati troppo genericamente (quanto al riferimento a “pratiche catastali necessarie all'immobile”); i capitoli 5, 6 e 7 sono anch'essi formulati genericamente sui medesimi menzionati profili;
i capitoli 8 e 9 contengono circostanze nuove non allegate nei termini perentori di cui al 183 c.p.c. (quanto al riferimento al corrispettivo pattuito e alle modalità di corresponsione dello stesso); il capitolo 10 è irrilevante;
i capitoli da 10 a 13 sono generici quanto alla collocazione temporale dei fatti che riportano (si v. il riferimento al “ mese di dicembre 2021”); il capitolo 14 verte su un fatto incontestato;
il capitolo 15 verte su una circostanza provata documentalmente;
i capitoli 16 e 17 contengono circostanze nuove non allegate nei termini perentori di cui al 183 c.p.c.; il capo 18 è irrilevante ai fini del decidere;
i capitoli 19 e 20 vertono su fatti già provati documentalmente”.
In particolare, sul punto, preme ulteriormente rilevare che la parte attrice, nella propria seconda memoria, oltre ad allegare fatti nuovi, ha offerto una rappresentazione dei fatti costitutivi della propria doglianza completamente diversa da quella allegata in citazione, arrivando addirittura a cambiare l'addebito di inadempimento da cui origina tutta la vicenda per cui è causa.
Infatti, se in citazione si legge che “A causa dell'insorgere di gravi difficoltà economiche la esponente riteneva di poter completare in un secondo momento tali residuali attività burocratiche rimandandole al momento in cui avrebbe avuto nuovamente uno stabile impiego lavorativo” e che “con grave negligenza, entrambi i tecnici incaricati di tali pratiche non hanno in alcun modo informato la cliente di una specifica problematica”; nella seconda memoria 183 co. VI c.p.c. si legge invece una versione completamente diversa dei fatti (trasposta nei capitoli di prova testimoniale non ammessa), ovvero che
“nell'occasione di cui al capitolo sub n. 10 (ovvero quando nel dicembre 2021 il geom CP_1 contattava la sig.ra ed il sig. comunicando che era stata completata la Pt_1 CP_3 predisposizione del tipo di mappale necessario per procedere al completamento della fusione) l'attrice
“comunicava al geom. di trovarsi in difficoltà economiche e chiedeva se la pratica si sarebbe CP_1 potuta completare in futuro oppure se era vi era un termine di legge per non perdere i benefici” e che a tale esplicita domanda “il Geom rispondeva che non esisteva alcun termini per completare la CP_1 pratica e che quindi questa poteva essere sospesa per poi essere completata in futuro”; risposta che avrebbe ribadito anche qualche giorno dopo aver parlato con un funzionario del Catasto e che solo a questo punto “a fronte delle rassicurazioni ricevute in occasione dei due colloqui l'attrice comunicava al di sospendere la pratica catastale”. CP_1
Quindi non più una negligente condotta di “omessa informazione”, ma bensì una imperita
“informazione sbagliata, data all'attrice in più occasioni a fronte di una sua esplicita richiesta proprio sull'esistenza o meno di termini”.
pagina 4 di 8 Orbene, una tale impostazione allegatoria, oltre ad essere, evidentemente, processualmente inammissibile, atteso che trattasi di una vera e propria modifica dei fatti costitutivi principali della domanda, effettuata solo in II memoria, va severamente stigmatizzata, in quanto, oltre a non consentire ai convenuti una efficace propria difesa, getta un serio dubbio di attendibilità sulla ricostruzione che l'attrice ha offerto della vicenda e sul fatto che possa ritenersi correttamente adempiuto l'onere di allegazione del profilo dell'inadempimento (che come noto spetta al danneggiato).
Infatti, in punto di diritto non può che premettersi che secondo la ormai nota decisione delle Sezioni Unite della Corte, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr., in senso conforme, più di recente, Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Cass. sez. 3, ordinanza n. 22244 del 14/07/2022) ed ancora, sempre in tema di riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale “il creditore- danneggiato ha l'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente-debitore e il danno di cui chiede il risarcimento, con la conseguenza che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso di causa del danno lamentato anche solo perché rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 18/02/2020 n.4009; Cass. 14/11/2017
n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315). Nella stessa prospettiva è stato precisato che la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. In proposito, è stato chiarito che il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle sezioni unite n. 13533 del 31/10/2001, non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato del creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art 2697 c.c.. Tale disposizione, mentre fa carico all'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa (Cass. 19/07/2018, n. 19204; Cass. 13/07/2018, n. 18557; Cass. 09/05/2018, n. 11165); la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l'onere di fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001, cit.). In ordine alla prova del nesso causale fra la condotta inadempiente dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore non può che valere, quindi, il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera colui che agisce in giudizio (il creditore) della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Trattandosi di elementi egualmente “distanti” da entrambe le parti (e anzi, quanto al secondo, maggiormente “vicini” al danneggiato), non c'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una “prova liberatoria” rispetto al nesso di causa, a differenza di quanto accade per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta.” (cit. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 20707 del 17/07/2023).
Avendo agito pertanto l'attrice facendo valere una responsabilità da inadempimento, incombeva su di lei l'onere di allegare e di provare oltre alla fonte – in questo caso negoziale – del suo diritto, anche il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno lamentato, ovvero la perdita economica del beneficio fiscale della prima casa.
pagina 5 di 8 Ebbene, nel caso che ci occupa i fatti che hanno originato tutta la vicenda sono i seguenti.
In data 26 luglio 2010 l'attrice con atto a rogito del Notaio (prodotto in causa) ha acquistato Persona_1 un immobile sito nel comune di San Salvatore Monferrato, frazione Piazzolo, civico 66, costituito da due fabbricati attigui: un fabbricato su due piani fuori terra (foglio 10 mappale 88 sub 1) e un fabbricato elevato su un piano fuori terra e cortile di pertinenza (foglio 10 mappale 424).
Nel predetto rogito notarile le parti hanno chiesto l'applicazione delle agevolazioni cosiddette per la prima casa ex art 3 comma 131 L. 28\12\1995 n. 549 dichiarando (quelle acquirenti) di voler procedere alla fusione delle due unità allo scopo di realizzare una unica unità immobiliare.
Infatti, come anche affermato dalla Suprema Corte “in tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l'acquisto della «prima casa» possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano due condizioni e cioè la destinazione, da parte dell'acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell'immobile così «unificato» (cfr. Cass., 23 marzo 2011, n. 6613; Cass., 25 febbraio 2008, n. 4739; Cass., 3 giugno 1998, n. 5433; Cass., 22 gennaio 1998, n. 563); e si è al riguardo rilevato, altresì, che l'agevolazione presuppone che, entro il termine di tre anni dalla registrazione, deve esser dato «effettivo seguito all'impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all'unificazione dei locali» (Cass., 6 aprile 2017, n.
9030).”
Ebbene, è fatto pacifico – oltre che accertato definitivamente dalla Commissione Tributaria - che l'attrice, non abbia completato tempestivamente le operazioni di fusione sostanziale e formale dei fabbricati acquistati, che la stessa sia decaduta quindi dai benefici fiscali prima casa anticipatamente ottenuti in sede di compravendita e che quindi l'Agenzia delle Entrate abbia proceduto al recupero delle imposte nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto in misura agevolata) ed all'irrogazione di una sanzione pari al 30% delle maggiori imposte dovute.
L'attrice ha sostenuto in causa che l'arresto della pratica di fusione degli immobili demandata agli odierni convenuti, fosse motivata da un improvviso aggravarsi delle condizioni economiche familiari sue e del compagno, che erano rimasti sostanzialmente disoccupati e che, non essendo stati informati dai convenuti del fatto che vi fosse l'esigenza di procedere entro i tre anni per non perdere il beneficio fiscale già conseguito, avevano quindi deciso di rimandare le operazioni ad un momento in cui la situazione fosse migliorata.
Ebbene, in primo luogo va rilevato che solo in seconda memoria (e quindi tardivamente) l'attrice ha allegato che quando conferì mandato ai professionisti convenuti (di procedere alla fusione degli immobili acquistati) consegnò loro anche il contratto di compravendita degli stessi o comunque comunicò loro che si trattava di immobili acquistati con il beneficio fiscale della prima casa
(circostanza espressamente negate dai convenuti sin dalla comparsa).
In citazione infatti si legge solo che “la sig.ra affidava l'incarico di procedere alla fusione Pt_1 degli immobili acquistati allo studio tecnico dell'Ingegnere corrente in Genova, CP_2 ricevendo assistenza diretta da parte del geom collaboratore dello studio” ma Controparte_1
l'incarico della mera fusione di due immobili, in sé per sé, non giustificava che i convenuti si ponessero particolari problemi di tempi, né tantomeno che informassero la cliente che le operazioni andavano compiute entro i tre anni dalla registrazione dell'atto di compravendita, atteso che tale termine opera pagina 6 di 8 non per la fusione di immobili “tout court" ma bensì per la fusione di immobili acquistati con una tassazione agevolata prima casa e al solo fine di non decadere da tale beneficio fiscale.
Inoltre e venendo più strettamente al tema del nesso di causalità materiale, poiché è la stessa attrice ad affermare la propria sopravvenuta impossibilità economica di dare corso alle operazioni di fusione già demandate ai convenuti, perché vi possa essere nesso di causalità tra l'omessa informativa addebitata ai convenuti e la perdita del benefico fiscale oggetto di domanda risarcitoria, doveva essere dimostrato, dall'attrice, che laddove la stessa fosse stata diligentemente informata del termine triennale in parola, ella, malgrado le difficoltà economiche, avrebbe potuto comunque ottemperare ai propri oneri, realizzando l'effettiva unificazione delle unità immobiliari entro il termine di Legge;
fatto di cui non viene offerta alcuna prova né diretta né indiretta.
Infatti, come stabilito dalla Giurisprudenza di legittimità per conservare il beneficio fiscale prima casa, non sarebbe bastata all'attrice la mera variazione catastale, ma sarebbe stata necessaria la fattiva realizzazione dell'accorpamento dei due fabbricati, operazione questa che, come correttamente osservato dai convenuti, avrebbe comportato l'esecuzione di opere edilizie, necessarie perché due fabbricati possano essere considerati sotto il profilo funzionale e impiantistico, un'unica unità. (“il dato relativo alla variazione catastale (per fusione di unità immobiliari già separatamente censite) se può costituire (in chiave probatoria) adempimento rilevante, - ai fini del riscontro dell'evento
(accorpamento di unità immobiliari contigue) cui l'agevolazione deve ritenersi correlata, - ciò non di meno non esaurisce, né risolve, ex se quello stesso evento che, come detto, deve identificarsi con
l'effettività dell'unificazione delle unità immobiliari qual finalizzata a realizzare l'unica abitazione del contribuente;
evento, questo, che rileva in via esclusiva (pur a fronte di una mera dichiarazione di variazione catastale) e che deve formare oggetto di prova da parte del contribuente.” (Cass.
11322/2020)
Per tutte le ragioni esposte, non essendo stata raggiunta la prova né delle circostanze in fatto necessarie perché potesse dirsi sorta l'obbligazione informativa di cui l'attrice ha addebitato l'inadempimento alle controparti, né del nesso di causalità materiale tra tale asserita omessa informativa e il danno lamentato, non potrà conseguentemente essere accolta la domanda risarcitoria attorea.
Conclusioni e spese di lite
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'attrice, pur ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, e sono quindi liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della domanda e dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva istruttoria e decisoria, così per euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre agli esborsi per contributo e marca, oltre C.P.A e IVA come per Legge;
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Rigetta tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti Parte_1
e ; Controparte_1 CP_2
Condanna a rifondere a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio liquidate nella misura di € 2.540,00 per compensi professionali, oltre al rimborso per le spese pagina 7 di 8 generali nella misura del 15%, oltre agli esborsi per contributo e marca, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per Legge;
Condanna a rifondere ad le spese di lite del presente Parte_1 CP_2 giudizio liquidate nella misura di € 2.540,00 per compensi professionali, oltre al rimborso per le spese generali nella misura del 15%, oltre agli esborsi per contributo e marca, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per Legge;
Così deciso in Alessandria, il 6.06.2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
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