Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 15.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2273/2023 R.G., avente ad oggetto “assegno mensile di assistenza";
promossa da:
Controparte 1 (C.F. P.IVA 1 in persona '
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
Controparte_2 nata a [...] il [...] e residente in Santa Croce Camerina (RG), ', rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatrice Corallo C.F. 1via Gozzi n. 118, C.F. del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato in data 08.08.2023 1' [...] Controparte 1 ha contestato le conclusioni formulate dal
C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., il quale aveva accertato la sussistenza in capo alla ricorrente Controparte_2 dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 L. n. 118/1971, stimandone una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 77% con conseguente diritto alla reclamata prestazione a far data dalla domanda amministrativa del 22.03.2022. L' Controparte_3 ha dissentito dalle conclusioni formulate dal C.T.U., deducendo che le pur gravi patologie della CP 2 risultavano in buona parte sovrastimate, avuto riguardo ai criteri medico-legali di cui al D.M. 05.02.1992, e in parte diagnosticate in epoca successiva alla visita medica eseguita nella fase amministrativa, ragione per la quale non era dato ravvisare alcuna ragione giustificatrice del riconoscimento di percentuale di invalidità superiore al 62.5%.
***
Il ricorso appare infondato e immeritevole di accoglimento, il C.T.U. nominato nella presente fase avendo accertato che Controparte_2 è affetta da "malattia del nodo del seno trattata con impianto di pace-maker; esiti di pericardite e di infarto miocardico tipo 2; sindrome ansioso depressiva in trattamento con psicofarmaci;
ipertensione arteriosa e distiroidismo in trattamento;
cervicoartrosi con osteoporosi" e che, anche applicando la formula riduzionistica di cui al D.M. 05.02.1992, "la ricorrente è invalida civile nella misura del 76%, pertanto sussistono le condizioni per la concessione dell'assegno mensile di assistenza" con decorrenza dalla domanda amministrativa.
A confutazione del dissenso formulato dall' CP 1 l'ausiliario ha infatti osservato e precisato che:
1- quanto alla cardiopatia, "l'infermità è complessa ed essa si colloca tra la miocardiopatia e/o coronaropatia moderata o grave in applicazione ai codici 6446 (50%) e/o 6447 (71-80%). (...). Si valuta pertanto una percentuale di invalidità del 60%";
2- quanto al distiroidismo in trattamento, in difetto di specifico codice nel D.M., "si attribuisce per analogia una invalidità del 10%";
3- quanto alla sindrome ansioso-depressiva, “si applica il codice 2205 pari ad una invalidità del 25%"; e 4- quanto alla cervicoartrosi “si applica per analogia il codice 7002 in misura fortemente ridotta e pari a 10%". Ha inoltre giustificato la decorrenza della prestazione dalla domanda amministrativa del 15.03.2022 sul rilievo che le patologie cardiovascolari e il distiroidismo risultano già certificati nella documentazione sanitaria prodotta a corredo della domanda anzidetta;
che l'artrosi cervicale “per sua stessa natura degenerativa, è certamente infermità datata"; e che, quanto alla sindrome ansioso-depressiva, “la situazione è peggiorata con la sincope da crisi cardiaca dell'ottobre 2021, episodio giustificativo, per la sua gravità, del peggioramento della depressione dell'umore e da solo in grado di determinarne l'insorgenza" (cfr. relazione depositata il 26.06.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Per le ragioni esposte, ritenuta condivisibile ed adeguatamente motivata la valutazione medica condotta dall'incaricato ausiliario, anche in merito alla decorrenza del requisito sanitario legittimante la prestazione richiesta, deve concludersi che Controparte_2 è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 76% a far data dal marzo 2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell' CP_4 nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario della resistente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2273/2023 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che Controparte 2 è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 76% a far data dal 15.03.2022; condanna l' CP 4 al pagamento, in favore di Controparte_2 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Salvatrice Corallo;
pone definitivamente a carico dell' CP 4 le spese delle liquidate CC.TT.UU. Così deciso in Ragusa il 26.03.2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella