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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3112 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Consiglieri:
Dott. LA CASABLANCA Presidente rel.
Dott. Eliana ROMEO Consigliere
Dott. Maria Vittoria VALENTE Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1855/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 7/10/2025, sostituita dalla trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
Avv. BERNADETTE CACCIAPAGLIA appellante
E
Controparte_1
[...]
appellati non costituiti
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
7109/2024 del 18/06/2024.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/07/2024, ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo.
Non si sono costituite le parti appellate.
Per l'udienza del 7.10.2025, sostituita dalla trattazione cartolare, non sono state depositate le note scritte.
La Corte, verificata la comunicazione del decreto presidenziale di fissazione di udienza ex art. 435 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, provvedendo come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
Parte appellante non ha presenziato a tale udienza di comparizione, né vi è prova agli atti dell'avvenuta notifica del ricorso in appello.
L'omessa notifica, nel rito speciale del lavoro, determina una situazione definitiva di carenza del contraddittorio, tale da imporre la definizione del giudizio di gravame con pronunzia dichiarativa dell'improcedibilità dell'appello.
Stabilisce la Suprema Corte che “nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione d'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 11, comma 2, Cost.) - al giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc.civ. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un
2 termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. Civ. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604; Cass.
n. 8752 del 2010; Cass. n. 20613 del 2013)” (v. Cass. 17368/2018).
Atteso l'esito del presente grado, stante la mancata costituzione delle parti appellate, non v'è luogo a provvedere sulle relative spese.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2001 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità dell'appello;
-nulla in punto spese;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2001 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Roma, 7.10.2025
Il Presidente Estensore
LA LA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Consiglieri:
Dott. LA CASABLANCA Presidente rel.
Dott. Eliana ROMEO Consigliere
Dott. Maria Vittoria VALENTE Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1855/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 7/10/2025, sostituita dalla trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
Avv. BERNADETTE CACCIAPAGLIA appellante
E
Controparte_1
[...]
appellati non costituiti
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
7109/2024 del 18/06/2024.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/07/2024, ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo.
Non si sono costituite le parti appellate.
Per l'udienza del 7.10.2025, sostituita dalla trattazione cartolare, non sono state depositate le note scritte.
La Corte, verificata la comunicazione del decreto presidenziale di fissazione di udienza ex art. 435 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, provvedendo come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
Parte appellante non ha presenziato a tale udienza di comparizione, né vi è prova agli atti dell'avvenuta notifica del ricorso in appello.
L'omessa notifica, nel rito speciale del lavoro, determina una situazione definitiva di carenza del contraddittorio, tale da imporre la definizione del giudizio di gravame con pronunzia dichiarativa dell'improcedibilità dell'appello.
Stabilisce la Suprema Corte che “nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione d'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 11, comma 2, Cost.) - al giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc.civ. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un
2 termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. Civ. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604; Cass.
n. 8752 del 2010; Cass. n. 20613 del 2013)” (v. Cass. 17368/2018).
Atteso l'esito del presente grado, stante la mancata costituzione delle parti appellate, non v'è luogo a provvedere sulle relative spese.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2001 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità dell'appello;
-nulla in punto spese;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2001 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Roma, 7.10.2025
Il Presidente Estensore
LA LA
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