Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/01/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6896/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6896/2016 R.G.A.C.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
FERROVIA N.23 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. LENZA
ALFONSO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Corso Diaz CP_1 CodiceFiscale_2
n. 130 null 84085 Mercato San Severino, presso lo studio dell'Avv. LORIA FRANCESCO
(c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._3
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso lo CP_2 CodiceFiscale_4 studio dell'Avv. LORIA FRANCESCO ( ) CORSO DIAZ, 130 84085 C.F._3
MERCATO SAN SEVERINO, dal quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in CORSO CP_3 C.F._5
DIAZ, 130 84085 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. LORIA
FRANCESCO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
CONVENUTO
Oggetto: Proprietà.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in diritto si osserva quanto segue.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità pacifico, “I balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, ne' essendo destinati all'uso o al servizio di esso.
Tuttavia il rivestimento del parapetto e della soletta possono essere beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata” (così Cass. 637 del 21.1.2000), con le ulteriori precisazioni per cui “In tema di condominio negli edifici e con riferimento ai rapporti tra la generalità dei condomini, i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa,
dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole” (cfr. Cass. 6624 del 30.4.2012) e “Mentre
i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117
c.c., non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, né essendo destinati all'uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l'edificio, divenendo così
elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole” (così Cass. 30071 del 14.12.2017).
Dunque, la riconduzione dei balconi in oggetto al novero dei beni comuni può essere condivisa unicamente laddove si ritenga accertata una siffatta funzione estetica.
Pagina 2 di 5 Tale funzione, tuttavia, non risulta aver ricevuto riscontri di sorta, né appare possibile reperirne alcuno sulla scorta della documentazione in atti.
Le fotografie del fabbricato in questione (allegate da parte attrice) evidenziano l'insussistenza di particolare pregio architettonico nelle facciate di rivestimento dei balconi in questione, non ravvisandosi elementi decorativi o di abbellimento che si aggiungano alla mera funzione di chiusura e copertura caratterizzante la struttura dei balconi in questione.
Ciò chiarito, in ordine alla titolarità dei balconi aggettanti per cui è causa, si tratta di stabilire se i proprietari della mansarda potevano costruire i balconi, costituenti prolungamento della loro proprietà esclusiva, senza il consenso dell'assemblea condominiale.
Ai sensi dell'art. 1122 c.c. “Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea”.
Nel caso di specie, non sono stati forniti elementi in ordine all'eventuale pregiudizio che il balcone in questione arrecherebbe alla stabilità e sicurezza dell'edificio.
Quanto al decoro architettonico, è opportuno precisare, che lo stesso sussiste e va riconosciuto a prescindere dal pregio (storico, artistico, culturale, ecc.) dell'edificio o dalla presenza di elementi 'ornamentali' o di dettaglio artistico, consistendo più semplicemente nell'esigenza di tutelare l'originaria armonia, simmetria e linearità dell'intero fabbricato, sicché è illecita ogni modificazione in pejus che obiettivamente determini una lesione all'originario aspetto decoroso del fabbricato.
Pagina 3 di 5 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene, tenuto conto dei rilievi fotografici allegati da parte attrice, che il balcone in oggetto non pregiudichi, anche visivamente, quell'armonia e simmetria di cui godeva dapprima il fabbricato, atteso che esso è stato realizzato in perfetto allineamento con il balcone di pertinenza dell'appartamento sottostante.
Non può essere condivisa la conclusione alla quale è pervenuto il ctu, secondo cui lo stato dei luoghi va ripristinato con conseguente demolizione del balcone, in quanto mancherebbe agli atti il consenso dell'assemblea condominiale richiesto dall'art. 2 del regolamento condominiale.
Invero, Il suddetto regolamento non è stato prodotto in giudizio e, dunque, non è stato possibile verificare da parte del Tribunale la natura giuridica di esso ed il grado di specificità
della clausola di cui al menzionato art. 2, atteso che soltanto un regolamento di origine contrattuale può imporre divieti ei limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva, risultanti da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze (cfr. Cass. n. 14377/2024).
Pertanto, le domande formulate da parte attrice vanno rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano in base ai parametri di Parte_1
cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa (indeterminabile) e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande formulate dal Parte_1
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_1
Francesco Loria, difensore dei convenuti dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 5.431,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
Così deciso in Nocera Inferiore, 22/01/2025
Pagina 4 di 5 IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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