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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 647 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 19.06.2024
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Brindisi, alla via Parte_1 C.F._1
Achille Grandi n. 2/a, presso lo studio dell'avv. Maria Gianfreda da cui è rappresentato e difeso, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
p. iva in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce alla via Scarambone n. 56, presso lo studio dell'avv. Nicola Gregorio Elia che la rappresenta e difende, come da mandato in atti;
APPELLATA
Precisazione delle conclusioni: Le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del tribunale di Brindisi n. 1710/14 (successivamente incorporata da CP_2
venne condannata – in solido con – al pagamento in favore di CP_3 CP_4 Parte_1 della somma di € 203.123,65 a titolo di risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – subiti in occasione di un sinistro stradale. (€ 150.000 per danno biologico non patrimoniale, €
2.482,00 per spese mediche, € 50.641,65 per perdita della specifica attività lavorativa).
1 In data 12 novembre 2014 provvedeva al pagamento di € 126.000 e successivamente – il 27 CP_3 novembre 2015 – di ulteriori € 58.700,00, somma per la quale il aveva intimato precetto il 21 Pt_1
gennaio 2015.
Con sentenza n.1038/16 questa corte di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, disponeva che dall'importo di € 150.000,00 liquidato dal primo giudice a titolo di danno biologico venisse sottratto l'importo già liquidato o da liquidarsi da parte di allo stesso titolo, così CP_5
riducendo per tale ultimo importo la condanna a carico di Condannava il alla CP_3 Pt_1
restituzione in favore di dei maggiori importi versati rispetto al dovuto. CP_3
Con atto notificato il 27 maggio 2019 ntimava precetto al per il pagamento della somma CP_3 Pt_1 di € 52.366,95, somma asseritamente dovuta in restituzione sulla base della sentenza della corte di appello innanzi richiamata.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva formale opposizione al Parte_1
precetto e chiedeva che il tribunale di Brindisi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, accertasse e dichiarasse che la citata compagnia assicurativa non aveva alcun diritto ad agire esecutivamente nei suoi confronti.
A sostegno della propria opposizione, il affermava che il titolo esecutivo, costituito dalla Pt_1
sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 1038/2016, non avrebbe attribuito alla compagnia opposta il diritto ad agire esecutivamente nei suoi confronti per la restituzione della somma intimata.
Deduceva, inoltre, che della somma di cui retendeva la restituzione l'opponente aveva tenuto CP_3
conto nel precetto intimato il 21 gennaio 2014, nel senso che detta somma era stata sottratta dall'importo intimato.
Si costituiva con memoria difensiva la insistendo nella richiesta di pagamento Controparte_6 formulata nell'atto di precetto e chiedeva, altresì, il rigetto della istanza di sospensione dell'esecuzione.
Il tribunale di Brindisi con ordinanza del 18.12.2019 sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza della Corte di Appello di Lecce (“sospende l'efficacia esecutiva del titolo”), rilevando che “nella quantificazione della somma il cui pagamento era stato ingiunto col precetto 10.12.2014 appare esplicitamente menzionata e contabilizzata (“a deconto” delle maggiori pretese col precetto medesimo) la somma de qua, dovuta da , e pretesa dall'opposta col precetto notificato in data CP_5
25.06.2019”.
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c, all'udienza del 15.11.2021 la causa veniva trattenuta per la decisione previa concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2 Il tribunale di Brindisi con sentenza n. 180/2022 rigettava l'opposizione e revocava la disposta sospensione, condannando il al pagamento delle spese legali in favore della compagnia opposta. Pt_1
Avverso tale sentenza proponeva appello il chiedendone la riforma e l'accoglimento delle Pt_1
seguenti conclusioni: “a) Dichiararsi la nullità della sentenza ex art. 161 cpc e, per l'effetto, e in ogni caso, in accoglimento dell'opposizione a precetto e all'esecuzione ex art. 615 comma 1, c.p.c., accertarsi e dichiararsi che la non ha il diritto di agire esecutivamente in danno del CP_1 Pt_1
per la restituzione della maggiore somma di 52.940,00, portata dal precetto di pagamento opposto, in virtù della sentenza n. 1038/2016 della Corte di Appello di Lecce, né comunque, il diritto di agire esecutivamente per la restituzione di maggiori somme richieste con la memoria ex art. 183, comma€6
n. 1, sia perché domanda inammissibile e sia perché del tutto infondata;
b) Il tutto con vittoria di spese dei due gradi di giudizio;
b1) In via subordinata, in caso di rigetto dell'appello, compensarsi le spese di lite;
b2) In via estremamente subordinata, in caso di rigetto dell'appello, ridursi ai minimi di legge il compenso”.
Con comparsa datata 17.12.2022 si costituiva la resistendo al gravame e Controparte_1
chiedendone il rigetto, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Precisate le conclusioni mediante trattazione scritta all'udienza del 19.06.2024 la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame rubricato “
1. Nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c., per violazione
e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c e art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nonché art. 111 Cost.” l'appellante deduce la nullità della sentenza impugnata in quanto il giudice di prime cure aveva “completamente trascurato la specificazione dei fatti e la descrizione sia delle attività di accertamento sia delle attività di giudizio, omettendo di dare conto dei motivi di doglianza dedotti con l'atto di opposizione e senza palesare in modo intellegibile le ragioni del rigetto della opposizione” (pag. 7 dell'appello).
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata seppure succintamente espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione e dalla motivazione si evince il percorso logico giuridico seguito dal tribunale per giungere alla soluzione adottata.
Con il secondo motivo di gravame rubricato “
2. Errata interpretazione del titolo esecutivo e mancata corretta valutazione dei fatti e delle prove acquisite. Violazione degli artt. 112, 115, 116, 167, 183,
190 e 669 terdecies c.p.c., nonché dell'art. 2909 c.c.” l'appellante contesta che, a seguito di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza emessa fuori udienza, l Controparte_7
[..
[...] non provvedeva a proporre reclamo ai sensi ex art. 669 terdecies c.p.c..
[...]
Deduce appellante che “la non faceva ricorso a tale rimedio e, quindi, faceva acquiescenza CP_1 all'ordinanza del 18.12.2019 del giudice, dr Sales. Va rilevato altresì che detto provvedimento, pur assumendo la forma di ordinanza, sostanzialmente aveva contenuto decisorio e, come tale, impugnabile con i mezzi di impugnazione ordinari” (pag 11 dell'atto di appello).
La doglianza è infondata.
La sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo disposta con l'ordinanza del 18.12.2019 nella fase cautelare dal giudice dell'opposizione è da ritenersi superata dalla esplicita revoca della stessa di cui alla sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di gravame, il lamenta altresì che il primo giudice non avrebbe dovuto Pt_1
esaminare la domanda introdotta dalla con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1., CP_1
c.p.c., tendente a conseguire la somma di € 50.614,65, derivante, secondo la società opposta, dal comando giudiziale contenuto nella sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 1038/2016 in quanto domanda nuova che, introduceva nel giudizio un nuovo thema decidendum, non rientrante nelle facoltà di cui all'art. 183 c.p.c..
Anche tale parte del motivo è infondata.
Non si tratta di domanda nuova bensì di emendatio libelli.
Per giurisprudenza consolidata del giudice di legittimità (anche richiamata da parte appellata) “Non costituisce domanda nuova, e deve ritenersi ammessa nel corso di tutto il giudizio di primo grado e finché non si precisano le conclusioni, la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non esclusivamente come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio” (Cass. Civ. Sez. II, Ord. n. 2038/2019, sul punto si veda anche Cass.
n.4410/25).
Del resto, per quel che concerne il merito del giudizio de quo, la sentenza della Corte di Appello di
Lecce, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla odierna compagnia appellata aveva così statuito: “per calcolare il c.d. danno biologico differenziale, spettante alla vittima nei confronti del terzo civilmente responsabile, dall'ammontare complessivo del danno biologico deve essere detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' ma solo il valore capitale della CP_5
quota di essa destinata a ristorare il danno biologico. Nel caso di specie, risulta dalla documentazione agli atti (prospetto di calcolo del valore capitale della rendita redatto dall' CP_5
che il valore capitale riferito al danno biologico ammonta ad Euro 52.940,13, per cui tale somma dovrà essere detratta dall'importo del danno biologico differenzialmente liquidabile a favore del
4 danneggiato; per quanto riguarda il danno patrimoniale differenziale, la sentenza di primo grado, nel liquidarlo nella somma di Euro 50.641,65, ha disposto che dallo stesso venga detratto “quanto corrisposto e da corrispondersi da parte dell' così come quanto già corrisposto dalla compagnia CP_5 convenuta” per cui tale voce di danno risulta completamente assorbita” (pagg. 8 e 9 della sentenza n. 1038/2016 della Corte di Appello di Lecce).
Orbene se è pur vero che la detrazione delle somme già versate o da versarsi al a titolo di Pt_1
valore capitale della rendita per il danno biologico, veniva già effettuata dallo stesso danneggiato al momento della quantificazione dell'importo di € 58.680,24 precettato in data 15.12.2014, è altrettanto vero che la somma di € 50.614,65 riconosciuta dal tribunale di Brindisi a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, ma ritenuta dalla Corte di Appello di Lecce “completamente assorbita” dagli importi versati da parte di e non veniva scomputata dal nel cennato precetto di CP_5 CP_1 Pt_1
pagamento, sicché tale somma va restituita all'odierna appellata.
Peraltro, nel giudizio di prime cure, la difesa del non contestava nel merito detta circostanza Pt_1
ma si limitava a sollevare l'eccezione di inammissibilità di domanda nuova.
I motivi esposti hanno indotto, il giudice di prime cure a rigettare l'opposizione al precetto, perché
“E' indubbio -perché non contestato, nonché provato per tabulas- che il abbia percepito Pt_1 somme superiori a quelle riportate nelle sentenze di condanna”.
Tale conclusione del giudice di primo grado è condivisa dalla Corte.
L'appello va quindi rigettato perché certamente residua un credito dell' nei confronti del CP_1
pari alla differenza tra quanto complessivamente versato dalla stessa e quanto il danneggiato Pt_1
ha diritto ad ottenere in base alle menzionate sentenze, importi che potranno essere nel dettaglio determinati in sede di esecuzione anche in considerazione della rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.
Il terzo motivo concernente la statuizione delle spese di giudizio è assorbito dalla decisione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. 155/02 per il pagamento da parte dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Lecce, prima sezione civile, nella composizione di cui al verbale di udienza, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore Parte_1
della in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in Controparte_1
5 complessivi € 5.000,00 per compensi professionali oltre al 15% spese generali ed Iva e cap come per legge.
Si dà atto si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. 155/02 per il pagamento da parte dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
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