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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 4668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4668 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2875 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, Via Houel, 4, presso lo studio dell'Avv. POLIZZI SABRINA, la rappre- senta e difende per mandato in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 in Palermo, via Papireto, 26, presso lo studio dell'Avv. AZZARETTO GIUSEPPE, che lo rap- presenta e difende per mandato in atti;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 06/11/2025, le parti concludevano come note scritte in sostituzione di udienza alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Va senz'altro accolta la domanda avente ad oggetto la pronunzia di separazione persona- le dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompati- bilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reci- proca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazio- ne.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai sta- bilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
2. DOMANDA DI ADDEBITO
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di va- lutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri po- sti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge. In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accerta- mento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la viola- zione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazio- ne, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale mi- sura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fon- darsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determi- nazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve esse- re pronunciata la separazione senza addebito» (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130,
Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
Ora, nel caso di specie, l'odierna ricorrente attribuisce al resistente, la responsabilità del- la intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri che derivano dal matrimonio per una presunta relazione extraco- niugale. Parte resistente, dal canto suo, non ritiene che la crisi coniugale sia dovuta all'asserita re- lazione e afferma di vivere da solo presso un immobile in affitto, negando una convivenza.
Tuttavia, il risultato dell'attività istruttoria non consente a questo Tribunale di valutare se ed in quale misura tali violazioni abbiano inciso, con efficacia disgregante, sulla vita fami- liare.
Dunque, nel caso di specie, va osservato che non vi è alcuna evidenza del fatto che le condotte contestate hanno avuto rilevanza causale nella fine del rapporto di coniugio.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito proposta da parte ri- corrente va rigettata.
3. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
In relazione alla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da
[...]
, è ampiamente noto, oltre che ribadito in innumerevoli occasioni dalla giuri- Parte_1 sprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che l'adottabilità di tale provvedimento sia subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti e conviventi con i coniugi (cfr. Cassazione civile, sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3934).
L'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, particolar- mente valorizzati dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (come sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987), risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'inte- resse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non potendo essere disposta, a mo' di componente degli assegni rispettivamente previsti dagli artt. 156 c.c. e 5 della legge n. 898 del 1970.
Il provvedimento di assegnazione previsto dall'art. 155, comma 4, c.c., infatti, risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli inte- ressi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e presuppone inde- fettibilmente la persistenza, al momento della separazione dei coniugi, di una casa coniuga- le nell'accezione sopra chiarita.
In base alle emergenze processuali risulta che entrambi i figli sono maggiorenni e hanno raggiunto un'autosufficienza economica, da qui non ricorrono le condizioni previste dalla legge e la domanda va rigettata.
4. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che
[...]
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in Parte_1 proprio favore.
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi- sta una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione. Secondo quanto puntualizzato dalla giurispru- denza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati nu- merici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possi- bile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corri- spondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n.
13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determi- nazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valuta- zione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Nel caso di specie, prendendo le mosse dalla situazione della ricorrente, ella non ha pre- stato mai attività lavorativa e negli anni si è occupata dei figli e della gestione della famiglia.
Ad oggi, risulta percettrice di un assegno di invalidità pari a € 435,33 e vive nella causa coniugale in locazione. Va altresì considerato che, dopo che il resistente ha lasciato la casa coniugale, risulta morosa delle somme relative alle utenze che in costanza di matrimonio venivano pagate dal marito.
A fronte di ciò, per quanto attiene alle condizioni economiche di , Controparte_1 dopo avere svolto attività lavorativa, egli da dicembre 2023 si trova in stato di disoccupa- zione e percepisce NASpI per un importo aggiornato pari a € 780,36, essendo pure gravato da un canone di locazione pari ad € 380,00 mensili.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio, nonché le rispettive di- sponibilità economiche e capacità reddituali, non appare evidente una sperequazione eco- nomica tra le parti tale da giustificare l'importo richiesto dalla ricorrente a titolo di mante- nimento personale: equo, quindi, risulta determinare la misura del contributo al manteni- mento dovuto da in favore di in complessivi Controparte_1 Parte_1 euro 150,00 mensili, a titolo di suo mantenimento, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa.
Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio proposta contestualmente da parte ricorrente nel ricorso intro- duttivo del giudizio ex art. 473bis.49 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279, cpv. n.4 cod. proc. civ.; pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...]- Parte_1
HI (RM), in data 25/03/1957 e , nato a PALERMO, in [...] Controparte_1
17/05/1963, i quali hanno contratto matrimonio in PALERMO, in data 19/04/1986, tra- scritto al n. 101, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1986; rigetta la domanda di addebito avanzata da;
Parte_1 rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da Parte_2
;
[...] pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
, la complessiva somma di € 150,00 mensili a titolo di suo mantenimento, da Parte_1 versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici
ISTAT F.O.I., con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente de- cisione;
dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di cessazione degli effetti civili;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile del Tribunale, il
20/11/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Relatore dott. Donata D'Agostino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2875 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, Via Houel, 4, presso lo studio dell'Avv. POLIZZI SABRINA, la rappre- senta e difende per mandato in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 in Palermo, via Papireto, 26, presso lo studio dell'Avv. AZZARETTO GIUSEPPE, che lo rap- presenta e difende per mandato in atti;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 06/11/2025, le parti concludevano come note scritte in sostituzione di udienza alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Va senz'altro accolta la domanda avente ad oggetto la pronunzia di separazione persona- le dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompati- bilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reci- proca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazio- ne.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai sta- bilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
2. DOMANDA DI ADDEBITO
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di va- lutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri po- sti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge. In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accerta- mento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la viola- zione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazio- ne, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale mi- sura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fon- darsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determi- nazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve esse- re pronunciata la separazione senza addebito» (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130,
Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
Ora, nel caso di specie, l'odierna ricorrente attribuisce al resistente, la responsabilità del- la intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri che derivano dal matrimonio per una presunta relazione extraco- niugale. Parte resistente, dal canto suo, non ritiene che la crisi coniugale sia dovuta all'asserita re- lazione e afferma di vivere da solo presso un immobile in affitto, negando una convivenza.
Tuttavia, il risultato dell'attività istruttoria non consente a questo Tribunale di valutare se ed in quale misura tali violazioni abbiano inciso, con efficacia disgregante, sulla vita fami- liare.
Dunque, nel caso di specie, va osservato che non vi è alcuna evidenza del fatto che le condotte contestate hanno avuto rilevanza causale nella fine del rapporto di coniugio.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito proposta da parte ri- corrente va rigettata.
3. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
In relazione alla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da
[...]
, è ampiamente noto, oltre che ribadito in innumerevoli occasioni dalla giuri- Parte_1 sprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che l'adottabilità di tale provvedimento sia subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti e conviventi con i coniugi (cfr. Cassazione civile, sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3934).
L'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, particolar- mente valorizzati dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (come sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987), risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'inte- resse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non potendo essere disposta, a mo' di componente degli assegni rispettivamente previsti dagli artt. 156 c.c. e 5 della legge n. 898 del 1970.
Il provvedimento di assegnazione previsto dall'art. 155, comma 4, c.c., infatti, risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli inte- ressi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e presuppone inde- fettibilmente la persistenza, al momento della separazione dei coniugi, di una casa coniuga- le nell'accezione sopra chiarita.
In base alle emergenze processuali risulta che entrambi i figli sono maggiorenni e hanno raggiunto un'autosufficienza economica, da qui non ricorrono le condizioni previste dalla legge e la domanda va rigettata.
4. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che
[...]
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in Parte_1 proprio favore.
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi- sta una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione. Secondo quanto puntualizzato dalla giurispru- denza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati nu- merici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possi- bile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corri- spondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n.
13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determi- nazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valuta- zione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Nel caso di specie, prendendo le mosse dalla situazione della ricorrente, ella non ha pre- stato mai attività lavorativa e negli anni si è occupata dei figli e della gestione della famiglia.
Ad oggi, risulta percettrice di un assegno di invalidità pari a € 435,33 e vive nella causa coniugale in locazione. Va altresì considerato che, dopo che il resistente ha lasciato la casa coniugale, risulta morosa delle somme relative alle utenze che in costanza di matrimonio venivano pagate dal marito.
A fronte di ciò, per quanto attiene alle condizioni economiche di , Controparte_1 dopo avere svolto attività lavorativa, egli da dicembre 2023 si trova in stato di disoccupa- zione e percepisce NASpI per un importo aggiornato pari a € 780,36, essendo pure gravato da un canone di locazione pari ad € 380,00 mensili.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio, nonché le rispettive di- sponibilità economiche e capacità reddituali, non appare evidente una sperequazione eco- nomica tra le parti tale da giustificare l'importo richiesto dalla ricorrente a titolo di mante- nimento personale: equo, quindi, risulta determinare la misura del contributo al manteni- mento dovuto da in favore di in complessivi Controparte_1 Parte_1 euro 150,00 mensili, a titolo di suo mantenimento, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa.
Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio proposta contestualmente da parte ricorrente nel ricorso intro- duttivo del giudizio ex art. 473bis.49 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279, cpv. n.4 cod. proc. civ.; pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...]- Parte_1
HI (RM), in data 25/03/1957 e , nato a PALERMO, in [...] Controparte_1
17/05/1963, i quali hanno contratto matrimonio in PALERMO, in data 19/04/1986, tra- scritto al n. 101, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1986; rigetta la domanda di addebito avanzata da;
Parte_1 rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da Parte_2
;
[...] pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
, la complessiva somma di € 150,00 mensili a titolo di suo mantenimento, da Parte_1 versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici
ISTAT F.O.I., con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente de- cisione;
dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di cessazione degli effetti civili;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile del Tribunale, il
20/11/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Relatore dott. Donata D'Agostino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.