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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8370 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 e vertente tra
(p.iva. Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Simone Curi
- attrice -
e
(p.iva. ) Controparte_1 P.IVA_2
con l'avv. Marco Quagliato
- convenuta -
Conclusioni:
Attrice: “Nel merito: - previo accertamento della sussistenza degli inadempimenti descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio, rideterminarsi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1668 c.c., all'esito dell'istruttoria, il compenso effettivamente dovuto in favore della in forza del contratto Controparte_1
intercorso tra le parti;
- sempre in considerazione di detti gravi inadempimenti, dichiararsi, altresì, la società
convenuta tenuta al risarcimento, in favore dell'attrice, delle voci di danno patrimoniale e di immagine
1 indicate nelle premesse dell'atto introduttivo del presente giudizio, che si quantificano nella somma di Euro
96.800,00 ovvero nella minor somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
- accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1460 c.c. in relazione al mancato pagamento da parte della del Parte_1
corrispettivo preteso dalla società convenuta, operare la compensazione tra le somme spettanti alla Parte_1
a titolo di risarcimento del danno e quelle ancora dovute alla nella misura
[...] Controparte_1
rideterminata ai sensi di quanto previsto dall'art. 1668 c.c. e condannarsi, conseguentemente, la parte avente il credito che risulterà inferiore al pagamento della differenza in favore dell'altra. - Spese e compenso di lite rifusi, con gli accessori di legge e con il rimborso delle spese generali.”.
Convenuta: “Nel merito per le ragioni esposte, dichiararsi l'inammissibilità/inopponibilità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. formulata da parte attrice, nonché l'inammissibilità della domanda di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. formulata da parte attrice;
per le ragioni esposte, rigettarsi tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto. Nel merito, in via riconvenzionale per le ragioni esposte, condannarsi “ ” a Parte_1
corrispondere a “ la somma di euro 144.563,37, o la maggiore o minore somma che Controparte_1
sarà accertata, oltre interessi moratori ex art. 3 del D.Lgs.vo 9 ottobre 2002, n. 231, dalla data di scadenza di ogni singola fattura al saldo effettivo. In ogni caso, con rimborso delle spese e del compenso professionale,
con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
Motivi della decisione
Nell'ottobre del 2021 era stato stipulato tra e appalto di Parte_1 Controparte_1
servizi avente ad oggetto l'attività di pulizia delle aree civili ed industriali dello stabilimento dell'attrice di Colognola ai Colli (Vr).
Il tutto alle condizioni economiche di cui all'offerta di prodotta da parte Controparte_1
attrice sub. doc. 1 e con attivazione del servizio di pulizia a partire dal mese di dicembre
2021.
L'attrice sostiene che - sin da subito ed anche in modo continuativo per Controparte_1
tutta la durata del rapporto - avrebbe svolto il servizio appaltato in modo gravemente carente, costringendo gli addetti di a segnalare in plurime occasioni le gravi Parte_1
2 carenze di pulizia rilevate (cfr mail da 3 a 29 di parte attrice), del tutto incompatibili con l'attività di produzione di generi alimentari svolta dal presso lo stabilimento. Parte_1
Afferma l'attrice che in data 28.7.2022, a causa della mancata detersione e sgrassatura delle catenarie e dei nastri trasportatori e della mancata asportazione dei residui delle lavorazioni del giorno precedente, si sarebbe determinato addirittura il blocco dell'attività produttiva su una linea (n. 5) per una intera giornata, con conseguente danno economico per l'attrice.
A quel punto , con comunicazione PEC del 2.8.22 (doc. 30 di parte attrice), Parte_1
aveva comunicato a la propria intenzione di non proseguire più il Controparte_1
rapporto con effetto immediato, ottenendo quindi la restituzione dei macchinari per le pulizie concessi in comodato alla convenuta.
Sostiene l'attrice che tali macchinari avevano presentato danneggiamenti causati all'uso improprio, per rimediare ai quali aveva dovuto sostenere costi di ripristino. Parte_1
Inoltre, poiché nel mese di agosto 2022 non era stato possibile reperire un'altra ditta a cui affidare le pulizie, aveva dovuto incaricare di tale attività proprio personale, Parte_1
distogliendolo quindi dall'attività produttiva ordinariamente svolta.
Ciò aveva però determinato minor produzione e ritardi nelle forniture, con lamentele da parte di importanti clienti (Conad, Barilla e MD) e con finale cessazione del rapporto commerciale con e conseguente danno patrimoniale per perdita di fatturato ed Parte_2
utile.
Su tali premesse, quindi, ha chiesto che, ai sensi dell'art. 1668 cc, fosse Parte_1
disposta la riduzione del corrispettivo ancora dovuto a per l'attività svolta Controparte_1
sino alla interruzione del rapporto nell'agosto del 2022 e che la convenuta fosse altresì condannata a risarcire all'attrice il danno conseguito agli inadempimenti di CP_1
(spesa di euro 4.273,40 per il ripristino dei macchinari restituiti danneggiati;
mancato
[...]
guadagno di euro 1.898,42 per il blocco di una linea produttiva in data 28.7.2022; euro
68.803,22 per minor guadagno nel mese di agosto 2022, in conseguenza della necessità di 3 adibire proprio personale all'attività di pulizia;
euro 1.834,00 per l'acquisto di prodotti detergenti nel mese di agosto 2022; danno per perdita di utile conseguente alla cessazione del rapporto con il cliente Barilla;
danno per lesione dell'immagine commerciale).
ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree sostenendo Controparte_1
l'incompatibilità del rimedio della riduzione del prezzo ex art 1668, c. 1 cc con il contratto di appalto di servizi e che, in ogni caso, si erano verificati disservizi di modesta rilevanza e prevalentemente collocati all'inizio del rapporto, quindi non tali da poter giustificare la riduzione del prezzo;
che non vi era prova che l'interruzione della linea di produzione in data 28.7.22 fosse stata conseguenza di un difetto di pulizia imputabile alla convenuta;
che al momento della cessazione del rapporto i macchinari erano stati restituiti privi di danneggiamenti;
che l'attrice non poteva pretendere alcun risarcimento per fatti verificatisi dopo l'interruzione del rapporto in data 2.8.2022, atteso che tale interruzione era conseguita a decisione unilaterale di . Parte_1
ha poi evidenziato che in relazione ai servizi di pulizia resi da marzo 2022 Controparte_2
sino alla cessazione del rapporto nell'agosto 2022 era rimasta creditrice del complessivo importo di euro 144.563,37, di cui ha perciò chiesto il pagamento in via riconvenzionale all'attrice.
Così sintetizzate le difese e domande delle parti, va in primo luogo evidenziato che – contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta – il rimedio della riduzione del prezzo ex art 1668, c. 1 cc (c.d. quanti minoris) non può ritenersi incompatibile con l'appalto di servizi.
L'art. 1677 cc prevede infatti che anche all'appalto di servizi (così come all'appalto d'opera) siano applicabili – in quanto compatibili - le disposizioni previste dal capo VII, del titolo III, del libro IV del Codice civile, tra cui sono comprese anche quelle inerenti alle difformità ed ai vizi ed ai relativi rimedi (art. 1667 e 1668 cc).
4 E non vi è certo incompatibilità tra tali rimedi e l'appalto di servizi, posto che proprio la esecuzione in modo carente del servizio integrerà una difformità o un vizio del medesimo, che potrà giustificare la riduzione del corrispettivo pattuito.
In particolare, in caso di appalto di servizi, alla difformità o al vizio potrà essere posto rimedio riducendo il corrispettivo di un importo corrispondente al quantum monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidono sull'ammontare del corrispettivo in denaro pattuito
(cfr Cass. 4161/15), ossia sottraendo da tale corrispettivo il valore della parte di servizio non eseguita o eseguita male.
Pertanto, in caso di comprovata carenza dell'attività di pulizia, potrà essere senz'altro disposta la riduzione del corrispettivo complessivo dell'appalto pattuito tra le parti, decurtandolo del controvalore economico dell'attività omessa o eseguita in modo inidoneo
(e, quindi, priva di utilità per il committente).
Come emerge dalle mail prodotte da parte attrice (doc. da 3 a 29) e come è stato confermato da tutti i testi escussi, durante il rapporto si erano effettivamente verificate criticità nell'attività di pulizia demandata a . Controparte_1
E' pacifico che abbia già pagato a i servizi di pulizia sino a Parte_1 Controparte_1
tutto il mese di febbraio 2022, sicché i disservizi verificatisi sino a tale momento (ivi compresi quelli denunciati con le mail prodotte sub. docc. da 3 a 13 da parte attrice) non assumono evidentemente rilevanza in relazione alle domande per cui è causa, che riguardano i servizi di pulizia resi da marzo 2022 ad agosto 2022 (di cui la convenuta ha chiesto l'integrale pagamento e l'attrice la riduzione di prezzo).
In relazione a tale periodo va evidenziato che mentre secondo i testi introdotti da
[...]
( , le problematiche di pulizia si sarebbero presentate in modo Parte_1 Tes_1 Tes_2
continuativo durante tutta la durata del rapporto (e quindi anche dal marzo 2022 in avanti), secondo i testi introdotti da ( , ) le stesse si Controparte_1 Tes_3 Tes_4
sarebbero invece verificate solo all'inizio del rapporto medesimo, anche a causa della poca chiarezza del capitolato d'appalto, mentre dopo una prima fase di assestamento il servizio
5 sarebbe stato successivamente fornito in modo regolare e solo sporadicamente si sarebbero presentati ulteriori problemi.
Anche ammettendo che sul punto siano maggiormente attendibili i testi di parte attrice
(valorizzando la circostanza che la loro versione dei fatti trovi un importante riscontro nelle ulteriori mail prodotte da parte attrice sub. docc. da 14 a 29, dalle quali emerge che in un numero consistente di occasioni si erano verificate carenze nella pulizia anche nei mesi di aprile, maggio e luglio 2022), va tuttavia evidenziato che, secondo quanto affermato dai testi di parte convenuta e , in tutte le occasioni in cui si erano verificati Tes_3 Tes_4
disservizi era subito intervenuta per porre rimedio e la stessa, per Controparte_1
compensare il disagio comunque provocato a aveva eseguito anche delle Parte_1
prestazioni di pulizia aggiuntive a titolo gratuito.
E tali dichiarazioni non sono state contraddette dai testi di parte attrice, atteso che il teste non è stato in grado di riferire degli accordi intervenuti tra le parti in relazione ai Tes_1
problemi di pulizia emersi (non avendo partecipato agli incontri in cui si era discusso della questione), mentre il teste ha per un verso confermato che “in alcuni casi la Tes_2 CP_1
aveva rifatto l'intervento di pulizia, senza essere ulteriormente pagata per tale nuovo
[...]
intervento” e, per altro verso, ha affermato di non ricordare se la convenuta avesse eseguito interventi di pulizia aggiuntivi a titolo gratuito per compensare carenze su pregressi interventi a suo carico, in tal modo neppure negando la circostanza.
Pertanto, se per un verso deve ritenersi dimostrato che anche dopo il febbraio 2022 le carenze del servizio di pulizia non siano state del tutto sporadiche, per altro verso deve ritenersi parimenti comprovato che a tali carenze avesse posto rimedio o Controparte_1
eseguendo nuovamente l'intervento di pulizia carente, ovvero eseguendo gratuitamente e a compensazione interventi di pulizia aggiuntivi.
Pertanto, non può giustificarsi la riduzione del corrispettivo pattuito tra le parti ai sensi dell'art. 1668, c. 1 cc.
6 E poiché non è contestato che, in base alle intese contrattuali, il corrispettivo maturato a favore di per l'attività svolta da marzo ad agosto 2022 (e di cui alle fatture Controparte_1
prodotte dalla convenuta sub. docc. da 7 a 19) sia pari ad euro 144.563,37, è Parte_1
senz'altro obbligata a corrispondere tale importo alla convenuta.
Sulla scorta delle risultanze delle mail prodotte sub. doc. 28 e 29 da parte attrice (con le quali si denuncia il difetto di pulizia e si allegano anche eloquenti foto a comprova) e di quanto concordemente dichiarato da tutti i testi escussi, deve ritenersi dimostrato che, a causa di un deficit di pulizia, il giorno 28.7.22 fosse risultato impedito il funzionamento della linea di produzione n. 5.
Inoltre, i testi e hanno confermato che il mancato funzionamento della Tes_1 Tes_2
linea era perdurato per tutto il giorno.
Pertanto, tenuto conto che le attività di pulizia relative a questo macchinario erano di pertinenza di e che non vi è ragione di dubitare che il mancato Controparte_1
funzionamento fosse dipeso proprio dalla carenza di pulizia (posto che già il giorno prima la pulizia era stata carente e si erano presentate difficoltà nell'avvio della linea: cfr mail del
27.8.22, doc. 28 di parte attrice), deve ritenersi dimostrato che il pregiudizio per minor produzione patito da per il mancato funzionamento di tale linea fosse stato Parte_1
effettivamente conseguenza dell'inadempimento della convenuta, come sostenuto da parte attrice.
Tenuto conto del fatto che l'esatta entità di tale pregiudizio (da ritenersi dimostrato nell' an) è di difficile determinazione e che l'attrice ha comunque indicato dei criteri plausibili per la sua quantificazione (cfr doc. 37), ritiene il giudicante che possa procedersi a valutazione equitativa di tale danno, determinandolo in importo pari ad euro 1.000,00
(ossia circa la metà di quello preteso dall'attrice e pari ad euro 1.898,00).
Quanto ai macchinari in comodato restituiti all'attrice nell'agosto 2022, va detto che dalle fotografie (doc. 32) e dal video (doc. 33) prodotti da (che, come confermato dai Parte_1
testi , e si riferiscono proprio ai macchinari di cui si discute) non si Tes_1 Tes_2 Tes_4
7 evince chiaramente la sussistenza di danneggiamenti, ma solo che gli stessi erano stati restituiti molto sporchi.
La sussistenza di danni al momento della restituzione, peraltro, non ha trovato conferma nelle deposizioni dei testi e (i quali si sono limitati a riferire che le Tes_1 Tes_2
condizioni dei macchinari erano quelle che si evincono dalle foto e dal video di cui sopra), mentre è stata espressamente esclusa dal teste (“preciso che i macchinari erano tutti Tes_4
funzionanti e che l'unico deficit atteneva alla pulizia degli stessi, come si vede nel video”).
Pertanto, non può ritenersi dimostrato che i macchinari fossero stati danneggiati dagli operatori di e, di conseguenza, nessun risarcimento per interventi di Controparte_1
ripristino e riparazione può essere riconosciuto a . Parte_1
Quanto agli ulteriori pregiudizi lamentati da parte attrice (costi sostenuti per le attività di pulizia ad agosto 2022; danno da lucro cessante per minor produzione in tale mese;
danno d'immagine e per perdita di guadagno in conseguenza dei ritardi negli ordini con i principali clienti e della finale cessazione del rapporto commerciale con ), va Parte_2
detto che – secondo la stessa prospettazione di - gli stessi conseguirebbero a Parte_1
fatti verificatisi dopo la interruzione del rapporto tra le parti, a far data dal 2.8.22.
In proposito va evidenziato che, essendo intervenuta la risoluzione del rapporto contrattuale su richiesta della stessa (e con immediata adesione della Parte_1
convenuta), è del tutto evidente che a partire da questo momento – pur volendo – CP_1
non avrebbe più potuto erogare le proprie prestazioni, sicché il pregiudizio
[...]
asseritamente patito dall'attrice in conseguenza della difficoltà di reperire nuova ditta da incaricare delle pulizie (con conseguente necessità di adibire a tali incombenze le proprie maestranze, con rallentamento della produzione e difficoltà nella evasione degli ordini) non può essere eziologicamente ricondotto a condotta inadempiente della convenuta, sicché nessun risarcimento può pretendere l'attrice in relazione a pregiudizi asseritamente patiti dall'agosto 2022 in avanti.
8 In conclusione, all'esito del giudizio risultano comprovati un credito di euro 144.563,37 di a saldo delle prestazioni rese sino alla cessazione del rapporto, nonché un Controparte_1
credito risarcitorio di euro 1.000,00 a favore di per il danno patrimoniale Parte_1
conseguente all'interruzione della linea 5 il 28.7.22.
Pertanto, operata la compensazione (impropria) tra i due crediti, va Parte_1
condannata al pagamento a favore di della somma di euro 143.563,37, Controparte_1
oltre ad interessi al tasso di cui al Dlgs 231/2002 che, non potendosi ritenere giustificato ai sensi dell'art 1460 cc il rifiuto di pagamento opposto dall'attrice, vanno fatti decorrere dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo (scomputando l'importo di euro
1.000,00 oggetto di compensazione dall'ultima fattura n. 8049 del 31.8.2022: doc. 19 di parte convenuta).
Le spese seguono la soccombenza (quasi) integrale dell'attrice e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la sussistenza di un credito di euro 144.563,37 di nei Controparte_1
confronti di , a titolo di corrispettivo per le prestazioni di Parte_1
pulizia rese da marzo 2022 sino alla cessazione del rapporto di appalto nell'agosto del
2022;
2) accerta e dichiara la sussistenza di un credito risarcitorio di euro 1.000,00 di
[...]
nei confronti di conseguente al mancato Parte_1 Controparte_1
funzionamento della linea produttiva n. 5 in data 28.7.2022;
3) operata la compensazione impropria tra i crediti di cui ai punti precedenti, condanna al pagamento a favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
9 euro 143.563,37, oltre interessi al tasso di cui al Dlgs 231/2002 con la decorrenza e sugli importi indicati nella parte motiva;
4) rigetta le ulteriori domande risarcitorie proposte dall'attrice nei confronti della convenuta;
5) condanna a rimborsare integralmente a Parte_1 CP_1
le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell'importo di euro 14.103,00 per
[...]
compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta, importo di cui dispone il pagamento diretto a favore dell'avv. Marco Quagliato, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc.
Verona, 31.1.2025
Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8370 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 e vertente tra
(p.iva. Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Simone Curi
- attrice -
e
(p.iva. ) Controparte_1 P.IVA_2
con l'avv. Marco Quagliato
- convenuta -
Conclusioni:
Attrice: “Nel merito: - previo accertamento della sussistenza degli inadempimenti descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio, rideterminarsi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1668 c.c., all'esito dell'istruttoria, il compenso effettivamente dovuto in favore della in forza del contratto Controparte_1
intercorso tra le parti;
- sempre in considerazione di detti gravi inadempimenti, dichiararsi, altresì, la società
convenuta tenuta al risarcimento, in favore dell'attrice, delle voci di danno patrimoniale e di immagine
1 indicate nelle premesse dell'atto introduttivo del presente giudizio, che si quantificano nella somma di Euro
96.800,00 ovvero nella minor somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
- accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1460 c.c. in relazione al mancato pagamento da parte della del Parte_1
corrispettivo preteso dalla società convenuta, operare la compensazione tra le somme spettanti alla Parte_1
a titolo di risarcimento del danno e quelle ancora dovute alla nella misura
[...] Controparte_1
rideterminata ai sensi di quanto previsto dall'art. 1668 c.c. e condannarsi, conseguentemente, la parte avente il credito che risulterà inferiore al pagamento della differenza in favore dell'altra. - Spese e compenso di lite rifusi, con gli accessori di legge e con il rimborso delle spese generali.”.
Convenuta: “Nel merito per le ragioni esposte, dichiararsi l'inammissibilità/inopponibilità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. formulata da parte attrice, nonché l'inammissibilità della domanda di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. formulata da parte attrice;
per le ragioni esposte, rigettarsi tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto. Nel merito, in via riconvenzionale per le ragioni esposte, condannarsi “ ” a Parte_1
corrispondere a “ la somma di euro 144.563,37, o la maggiore o minore somma che Controparte_1
sarà accertata, oltre interessi moratori ex art. 3 del D.Lgs.vo 9 ottobre 2002, n. 231, dalla data di scadenza di ogni singola fattura al saldo effettivo. In ogni caso, con rimborso delle spese e del compenso professionale,
con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
Motivi della decisione
Nell'ottobre del 2021 era stato stipulato tra e appalto di Parte_1 Controparte_1
servizi avente ad oggetto l'attività di pulizia delle aree civili ed industriali dello stabilimento dell'attrice di Colognola ai Colli (Vr).
Il tutto alle condizioni economiche di cui all'offerta di prodotta da parte Controparte_1
attrice sub. doc. 1 e con attivazione del servizio di pulizia a partire dal mese di dicembre
2021.
L'attrice sostiene che - sin da subito ed anche in modo continuativo per Controparte_1
tutta la durata del rapporto - avrebbe svolto il servizio appaltato in modo gravemente carente, costringendo gli addetti di a segnalare in plurime occasioni le gravi Parte_1
2 carenze di pulizia rilevate (cfr mail da 3 a 29 di parte attrice), del tutto incompatibili con l'attività di produzione di generi alimentari svolta dal presso lo stabilimento. Parte_1
Afferma l'attrice che in data 28.7.2022, a causa della mancata detersione e sgrassatura delle catenarie e dei nastri trasportatori e della mancata asportazione dei residui delle lavorazioni del giorno precedente, si sarebbe determinato addirittura il blocco dell'attività produttiva su una linea (n. 5) per una intera giornata, con conseguente danno economico per l'attrice.
A quel punto , con comunicazione PEC del 2.8.22 (doc. 30 di parte attrice), Parte_1
aveva comunicato a la propria intenzione di non proseguire più il Controparte_1
rapporto con effetto immediato, ottenendo quindi la restituzione dei macchinari per le pulizie concessi in comodato alla convenuta.
Sostiene l'attrice che tali macchinari avevano presentato danneggiamenti causati all'uso improprio, per rimediare ai quali aveva dovuto sostenere costi di ripristino. Parte_1
Inoltre, poiché nel mese di agosto 2022 non era stato possibile reperire un'altra ditta a cui affidare le pulizie, aveva dovuto incaricare di tale attività proprio personale, Parte_1
distogliendolo quindi dall'attività produttiva ordinariamente svolta.
Ciò aveva però determinato minor produzione e ritardi nelle forniture, con lamentele da parte di importanti clienti (Conad, Barilla e MD) e con finale cessazione del rapporto commerciale con e conseguente danno patrimoniale per perdita di fatturato ed Parte_2
utile.
Su tali premesse, quindi, ha chiesto che, ai sensi dell'art. 1668 cc, fosse Parte_1
disposta la riduzione del corrispettivo ancora dovuto a per l'attività svolta Controparte_1
sino alla interruzione del rapporto nell'agosto del 2022 e che la convenuta fosse altresì condannata a risarcire all'attrice il danno conseguito agli inadempimenti di CP_1
(spesa di euro 4.273,40 per il ripristino dei macchinari restituiti danneggiati;
mancato
[...]
guadagno di euro 1.898,42 per il blocco di una linea produttiva in data 28.7.2022; euro
68.803,22 per minor guadagno nel mese di agosto 2022, in conseguenza della necessità di 3 adibire proprio personale all'attività di pulizia;
euro 1.834,00 per l'acquisto di prodotti detergenti nel mese di agosto 2022; danno per perdita di utile conseguente alla cessazione del rapporto con il cliente Barilla;
danno per lesione dell'immagine commerciale).
ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree sostenendo Controparte_1
l'incompatibilità del rimedio della riduzione del prezzo ex art 1668, c. 1 cc con il contratto di appalto di servizi e che, in ogni caso, si erano verificati disservizi di modesta rilevanza e prevalentemente collocati all'inizio del rapporto, quindi non tali da poter giustificare la riduzione del prezzo;
che non vi era prova che l'interruzione della linea di produzione in data 28.7.22 fosse stata conseguenza di un difetto di pulizia imputabile alla convenuta;
che al momento della cessazione del rapporto i macchinari erano stati restituiti privi di danneggiamenti;
che l'attrice non poteva pretendere alcun risarcimento per fatti verificatisi dopo l'interruzione del rapporto in data 2.8.2022, atteso che tale interruzione era conseguita a decisione unilaterale di . Parte_1
ha poi evidenziato che in relazione ai servizi di pulizia resi da marzo 2022 Controparte_2
sino alla cessazione del rapporto nell'agosto 2022 era rimasta creditrice del complessivo importo di euro 144.563,37, di cui ha perciò chiesto il pagamento in via riconvenzionale all'attrice.
Così sintetizzate le difese e domande delle parti, va in primo luogo evidenziato che – contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta – il rimedio della riduzione del prezzo ex art 1668, c. 1 cc (c.d. quanti minoris) non può ritenersi incompatibile con l'appalto di servizi.
L'art. 1677 cc prevede infatti che anche all'appalto di servizi (così come all'appalto d'opera) siano applicabili – in quanto compatibili - le disposizioni previste dal capo VII, del titolo III, del libro IV del Codice civile, tra cui sono comprese anche quelle inerenti alle difformità ed ai vizi ed ai relativi rimedi (art. 1667 e 1668 cc).
4 E non vi è certo incompatibilità tra tali rimedi e l'appalto di servizi, posto che proprio la esecuzione in modo carente del servizio integrerà una difformità o un vizio del medesimo, che potrà giustificare la riduzione del corrispettivo pattuito.
In particolare, in caso di appalto di servizi, alla difformità o al vizio potrà essere posto rimedio riducendo il corrispettivo di un importo corrispondente al quantum monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidono sull'ammontare del corrispettivo in denaro pattuito
(cfr Cass. 4161/15), ossia sottraendo da tale corrispettivo il valore della parte di servizio non eseguita o eseguita male.
Pertanto, in caso di comprovata carenza dell'attività di pulizia, potrà essere senz'altro disposta la riduzione del corrispettivo complessivo dell'appalto pattuito tra le parti, decurtandolo del controvalore economico dell'attività omessa o eseguita in modo inidoneo
(e, quindi, priva di utilità per il committente).
Come emerge dalle mail prodotte da parte attrice (doc. da 3 a 29) e come è stato confermato da tutti i testi escussi, durante il rapporto si erano effettivamente verificate criticità nell'attività di pulizia demandata a . Controparte_1
E' pacifico che abbia già pagato a i servizi di pulizia sino a Parte_1 Controparte_1
tutto il mese di febbraio 2022, sicché i disservizi verificatisi sino a tale momento (ivi compresi quelli denunciati con le mail prodotte sub. docc. da 3 a 13 da parte attrice) non assumono evidentemente rilevanza in relazione alle domande per cui è causa, che riguardano i servizi di pulizia resi da marzo 2022 ad agosto 2022 (di cui la convenuta ha chiesto l'integrale pagamento e l'attrice la riduzione di prezzo).
In relazione a tale periodo va evidenziato che mentre secondo i testi introdotti da
[...]
( , le problematiche di pulizia si sarebbero presentate in modo Parte_1 Tes_1 Tes_2
continuativo durante tutta la durata del rapporto (e quindi anche dal marzo 2022 in avanti), secondo i testi introdotti da ( , ) le stesse si Controparte_1 Tes_3 Tes_4
sarebbero invece verificate solo all'inizio del rapporto medesimo, anche a causa della poca chiarezza del capitolato d'appalto, mentre dopo una prima fase di assestamento il servizio
5 sarebbe stato successivamente fornito in modo regolare e solo sporadicamente si sarebbero presentati ulteriori problemi.
Anche ammettendo che sul punto siano maggiormente attendibili i testi di parte attrice
(valorizzando la circostanza che la loro versione dei fatti trovi un importante riscontro nelle ulteriori mail prodotte da parte attrice sub. docc. da 14 a 29, dalle quali emerge che in un numero consistente di occasioni si erano verificate carenze nella pulizia anche nei mesi di aprile, maggio e luglio 2022), va tuttavia evidenziato che, secondo quanto affermato dai testi di parte convenuta e , in tutte le occasioni in cui si erano verificati Tes_3 Tes_4
disservizi era subito intervenuta per porre rimedio e la stessa, per Controparte_1
compensare il disagio comunque provocato a aveva eseguito anche delle Parte_1
prestazioni di pulizia aggiuntive a titolo gratuito.
E tali dichiarazioni non sono state contraddette dai testi di parte attrice, atteso che il teste non è stato in grado di riferire degli accordi intervenuti tra le parti in relazione ai Tes_1
problemi di pulizia emersi (non avendo partecipato agli incontri in cui si era discusso della questione), mentre il teste ha per un verso confermato che “in alcuni casi la Tes_2 CP_1
aveva rifatto l'intervento di pulizia, senza essere ulteriormente pagata per tale nuovo
[...]
intervento” e, per altro verso, ha affermato di non ricordare se la convenuta avesse eseguito interventi di pulizia aggiuntivi a titolo gratuito per compensare carenze su pregressi interventi a suo carico, in tal modo neppure negando la circostanza.
Pertanto, se per un verso deve ritenersi dimostrato che anche dopo il febbraio 2022 le carenze del servizio di pulizia non siano state del tutto sporadiche, per altro verso deve ritenersi parimenti comprovato che a tali carenze avesse posto rimedio o Controparte_1
eseguendo nuovamente l'intervento di pulizia carente, ovvero eseguendo gratuitamente e a compensazione interventi di pulizia aggiuntivi.
Pertanto, non può giustificarsi la riduzione del corrispettivo pattuito tra le parti ai sensi dell'art. 1668, c. 1 cc.
6 E poiché non è contestato che, in base alle intese contrattuali, il corrispettivo maturato a favore di per l'attività svolta da marzo ad agosto 2022 (e di cui alle fatture Controparte_1
prodotte dalla convenuta sub. docc. da 7 a 19) sia pari ad euro 144.563,37, è Parte_1
senz'altro obbligata a corrispondere tale importo alla convenuta.
Sulla scorta delle risultanze delle mail prodotte sub. doc. 28 e 29 da parte attrice (con le quali si denuncia il difetto di pulizia e si allegano anche eloquenti foto a comprova) e di quanto concordemente dichiarato da tutti i testi escussi, deve ritenersi dimostrato che, a causa di un deficit di pulizia, il giorno 28.7.22 fosse risultato impedito il funzionamento della linea di produzione n. 5.
Inoltre, i testi e hanno confermato che il mancato funzionamento della Tes_1 Tes_2
linea era perdurato per tutto il giorno.
Pertanto, tenuto conto che le attività di pulizia relative a questo macchinario erano di pertinenza di e che non vi è ragione di dubitare che il mancato Controparte_1
funzionamento fosse dipeso proprio dalla carenza di pulizia (posto che già il giorno prima la pulizia era stata carente e si erano presentate difficoltà nell'avvio della linea: cfr mail del
27.8.22, doc. 28 di parte attrice), deve ritenersi dimostrato che il pregiudizio per minor produzione patito da per il mancato funzionamento di tale linea fosse stato Parte_1
effettivamente conseguenza dell'inadempimento della convenuta, come sostenuto da parte attrice.
Tenuto conto del fatto che l'esatta entità di tale pregiudizio (da ritenersi dimostrato nell' an) è di difficile determinazione e che l'attrice ha comunque indicato dei criteri plausibili per la sua quantificazione (cfr doc. 37), ritiene il giudicante che possa procedersi a valutazione equitativa di tale danno, determinandolo in importo pari ad euro 1.000,00
(ossia circa la metà di quello preteso dall'attrice e pari ad euro 1.898,00).
Quanto ai macchinari in comodato restituiti all'attrice nell'agosto 2022, va detto che dalle fotografie (doc. 32) e dal video (doc. 33) prodotti da (che, come confermato dai Parte_1
testi , e si riferiscono proprio ai macchinari di cui si discute) non si Tes_1 Tes_2 Tes_4
7 evince chiaramente la sussistenza di danneggiamenti, ma solo che gli stessi erano stati restituiti molto sporchi.
La sussistenza di danni al momento della restituzione, peraltro, non ha trovato conferma nelle deposizioni dei testi e (i quali si sono limitati a riferire che le Tes_1 Tes_2
condizioni dei macchinari erano quelle che si evincono dalle foto e dal video di cui sopra), mentre è stata espressamente esclusa dal teste (“preciso che i macchinari erano tutti Tes_4
funzionanti e che l'unico deficit atteneva alla pulizia degli stessi, come si vede nel video”).
Pertanto, non può ritenersi dimostrato che i macchinari fossero stati danneggiati dagli operatori di e, di conseguenza, nessun risarcimento per interventi di Controparte_1
ripristino e riparazione può essere riconosciuto a . Parte_1
Quanto agli ulteriori pregiudizi lamentati da parte attrice (costi sostenuti per le attività di pulizia ad agosto 2022; danno da lucro cessante per minor produzione in tale mese;
danno d'immagine e per perdita di guadagno in conseguenza dei ritardi negli ordini con i principali clienti e della finale cessazione del rapporto commerciale con ), va Parte_2
detto che – secondo la stessa prospettazione di - gli stessi conseguirebbero a Parte_1
fatti verificatisi dopo la interruzione del rapporto tra le parti, a far data dal 2.8.22.
In proposito va evidenziato che, essendo intervenuta la risoluzione del rapporto contrattuale su richiesta della stessa (e con immediata adesione della Parte_1
convenuta), è del tutto evidente che a partire da questo momento – pur volendo – CP_1
non avrebbe più potuto erogare le proprie prestazioni, sicché il pregiudizio
[...]
asseritamente patito dall'attrice in conseguenza della difficoltà di reperire nuova ditta da incaricare delle pulizie (con conseguente necessità di adibire a tali incombenze le proprie maestranze, con rallentamento della produzione e difficoltà nella evasione degli ordini) non può essere eziologicamente ricondotto a condotta inadempiente della convenuta, sicché nessun risarcimento può pretendere l'attrice in relazione a pregiudizi asseritamente patiti dall'agosto 2022 in avanti.
8 In conclusione, all'esito del giudizio risultano comprovati un credito di euro 144.563,37 di a saldo delle prestazioni rese sino alla cessazione del rapporto, nonché un Controparte_1
credito risarcitorio di euro 1.000,00 a favore di per il danno patrimoniale Parte_1
conseguente all'interruzione della linea 5 il 28.7.22.
Pertanto, operata la compensazione (impropria) tra i due crediti, va Parte_1
condannata al pagamento a favore di della somma di euro 143.563,37, Controparte_1
oltre ad interessi al tasso di cui al Dlgs 231/2002 che, non potendosi ritenere giustificato ai sensi dell'art 1460 cc il rifiuto di pagamento opposto dall'attrice, vanno fatti decorrere dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo (scomputando l'importo di euro
1.000,00 oggetto di compensazione dall'ultima fattura n. 8049 del 31.8.2022: doc. 19 di parte convenuta).
Le spese seguono la soccombenza (quasi) integrale dell'attrice e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la sussistenza di un credito di euro 144.563,37 di nei Controparte_1
confronti di , a titolo di corrispettivo per le prestazioni di Parte_1
pulizia rese da marzo 2022 sino alla cessazione del rapporto di appalto nell'agosto del
2022;
2) accerta e dichiara la sussistenza di un credito risarcitorio di euro 1.000,00 di
[...]
nei confronti di conseguente al mancato Parte_1 Controparte_1
funzionamento della linea produttiva n. 5 in data 28.7.2022;
3) operata la compensazione impropria tra i crediti di cui ai punti precedenti, condanna al pagamento a favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
9 euro 143.563,37, oltre interessi al tasso di cui al Dlgs 231/2002 con la decorrenza e sugli importi indicati nella parte motiva;
4) rigetta le ulteriori domande risarcitorie proposte dall'attrice nei confronti della convenuta;
5) condanna a rimborsare integralmente a Parte_1 CP_1
le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell'importo di euro 14.103,00 per
[...]
compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta, importo di cui dispone il pagamento diretto a favore dell'avv. Marco Quagliato, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc.
Verona, 31.1.2025
Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca
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