Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00003/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00146/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 146 del 2024, proposto da
Laboratorio Analisi Cliniche Biodiagnostica della dott.ssa Carmela Floriana Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Giuseppe Feola e Valeriano Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Concetta Belmonte e Silvia Cumino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 796/2023 emessa dal Tribunale di Cosenza l'8.05.2023 (procedimento R.G. 1322/2021), depositata in Cancelleria in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, con la relativa documentazione;
Visto l'art. 34, comma 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2024 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che:
- il Laboratorio Analisi Cliniche Biodiagnostica agisce per ottenere l’esecuzione, da parte dell’amministrazione intimata, della sentenza meglio specificata in epigrafe;
- si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, eccependo la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto, con le delibere n. 800 del 5 aprile 2023, n. 1511 del 12 luglio 2023 e n. 1753 dell’1 agosto 2024, l’amministrazione ha disposto, in favore di parte ricorrente, la liquidazione di quanto dovuto;
- alla camera di consiglio del 27 novembre 2024, parte ricorrente ha confermato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore dei difensori costituiti;
Ritenuto che:
- per quanto rilevato dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- nondimeno, le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, in quanto il pagamento delle somme dovute in base al titolo giudiziale azionato è avvenuto solo a seguito della proposizione dell’odierno ricorso per ottemperanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore dei difensori distrattari della parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 1.286,00 oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO