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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/09/2025, n. 5392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5392 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5671 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento ex art. 127 ter cpc del 16/06/2025, con assegnazione dei termini di legge, vertente
TRA
Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dagli avv.ti Gianluigi Malandrino e Antonino Galletti come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, e ( , rappresentato e Controparte_2 C.F._1 difeso dall'avv. Fausto Sergio Pacifico come da procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 14029/2021.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma in totale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma n. 14029/2021 accogliere le conclusioni spiegate nel giudizio di primo grado e dunque accertare e dichiarare la condotta gravemente diffamatoria e comunque lesiva del buon nome e dell'onore di Parte_1 Controparte_3
, condannando gli appellati in solido fra loro, anche in virtù degli artt.
[...]
2043 e 2059 c.c. e 2 Cost., a risarcire il danno arrecato a parte appellante per effetto della condotta denunciata, danno da liquidarsi con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., che si quantifica in € 100.000,00 ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. Vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo i vigenti parametri ministeriali in relazione al doppio grado di giudizio. Interessi dalla domanda al saldo”.
Per l'appellata: “1) In via preliminare e pregiudiziale dichiari ex art. 348 bis Part c.p.c. l'inammissibilità dell'atto di appello proposto da;
2) In ogni caso respinga l'appello e per l'effetto confermi la sentenza N. 14029/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma nel procedimento R.G. 10878/2017 il 28/7/2021 e pubblicata il 2/9/2021. 3) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da porre a carico di parte appellante e condanna ex art. 96 c.p.c”.
FATTO E DIRITTO
L'ente in epigrafe, quale , ha Parte_1 proposto appello contro la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., in tesi cagionato con la pubblicazione in data 13/1/2017, sul sito ufficiale della rassegna stampa di Controparte_1 di assicurazione, dell'editoriale intitolato “Prima o poi… i nodi
[...] vengono al pettine” (a firma di ); nell'articolo, in particolare, si Controparte_2 affermava -in relazione alle iniziative da intraprendere contro la diffusione, da parte di di uno spot pubblicitario offensivo per la figura Controparte_4
Parte tradizionale dell'agente assicurativo- che , in questa occasione sembra essersi girato dall'altra parte, in tutt'altre faccende affaccendato, forse più preoccupato di salvaguardare i buoni rapporti con la compagnia proprietaria al 50 % di CP_4
(la NOBIS per intenderci) che di sostenere le istanze dei propri iscritti. Questa
[...] volta che c'era davvero da difendere la categoria con i fatti e non a parole si è preferito un atteggiamento “garantista” e meno aggressivo del solito. E adesso che i difendibili (gli agenti sempre quelli veri) sono diventati…diversamente difesi?
2 Perché in questa vicenda apprendiamo da un'intervista pubblicata su una rivista specializzata, è successo proprio così! Si è rinunciato a sostenere le istanze di chi, dall'interno sollecitava un intervento a tutela della dignità degli agenti e si è corsi a fare la genuflessione davanti alla compagnia, concedendo, dicono i maligni, la pubblicazione di un redazionale scritto dalla compagnia stessa, che quindi di redazionale non ha niente, e di tre pagine pubblicitarie a ristoro dell'impertinente Parte documento della provinciale romana che, sull'immobilismo di in merito a era stata molto critica”. CP_4
Il giudice di primo grado ha ritenuto il legittimo esercizio del diritto di critica Part
“rispetto al contegno serbato da in relazione allo spot pubblicitario di
[...]
, atteso che è indiscusso che -da un lato- il sindacato convenuto è Controparte_4 intervenuto nella vicenda, proponendo un esposto presso l'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato AGCOM e l'Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni Part (IVASS) mentre -dall'altro- il sindacato ha mantenuto un atteggiamento di mancato intervento”. Infatti, “non contestata è la circostanza dell'esistenza rispetto al predetto spot e la reazione ad esso da parte di con la proposizione delle CP_1
Part sopra citate iniziative, laddove, invece non ha (pacificamente) svolto alcun intervento in relazione alla vicenda in questione”; ed a tale “silenzio” di SNA viene dato “un valore significativo di disinteresse per la categoria che il sindacato dovrebbe rappresentare, se non addirittura di collusione con Controparte_4
(intesa quale, nella prospettazione di parte attrice, come perdita del ruolo di
[...] garanzia e neutralità proprio di un sindacato)”. Non di meno, è chiaro che “vi è una rilettura degli eventi del tutto personale del sindacato convenuto, che svolge Part notoriamente il ruolo di sindacato alternativo rispetto a , essendo nato (come è Part pacifico da una scissione interna a ”; pertanto, “deve ritenersi rispettato il criterio della conformità della notizia fornita alla verità storica (con le precisazioni sopra esposte), oltre che quello dell'interesse pubblico della notizia fornita
(nell'ambito dei lettori dell'editoriale, e cioè quegli assicuratori che aderiscono ad
, così come deve ritenersi rispettato il criterio della continenza formale, non CP_1 essendo nell'articolo contenuta alcuna espressione offensiva nei confronti
3 dell'attore”; in particolare, “deve ritenersi che sia stato esercitato in modo legittimo il diritto di critica costituzionalmente garantito dall'art. 21 Cost., essendo stata Part proposta una censura nei confronti dell'operato di a fronte di eventi interessanti la categoria degli agenti assicurativi” (v. sentenza impugnata).
L'appellante lamenta l'omesso ed erroneo esame di un fatto decisivo per la decisione della controversia: “l'inerzia” dinanzi allo spot pubblicitario, ritenuta dal
Tribunale, costituisce circostanza che (neppure affermata dalla controparte) è tutt'altro che “pacifica”, essendo stata invece dedotta e documentata la segnalazione Parte all'Autorità garante, da parte dello stesso , già “nel dicembre 2016”. L'articolo, pertanto, rappresenta falsamente la realtà; per altro verso, contiene espressioni “di per sé” denigratorie, quali “girarsi dall'altra parte” oppure “fare genuflessioni” alla singola compagnia assicurativa. D'altro canto, rispetto a tali affermazioni è stata (dal giudice) pretermessa ogni valutazione, sebbene sia falso (come agevolmente verificabile) anche che la compagnia assicurativa quale presunta CP_5
Parte beneficiaria della condotta remissiva di , fosse proprietaria del 50% dell'agente assicurativo . Controparte_4
Contestando il difetto di allegazione e di prova del danno -pure ritenuto dal Parte giudice di primo grado- ha quindi insistito nella domanda di risarcimento nella misura di euro 100.000,00 o in quella ritenuta di giustizia.
Previa eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc, l'appellata -lamentando l'errore di controparte nella riproduzione del titolo, della data e del testo dell'editoriale- ha chiesto il rigetto del gravame: a) non sussiste il travisamento del Parte fatto, a fronte della protratta inerzia di (quale circostanza, peraltro, già oggetto del dibattito sulla stampa di settore); b) non è configurabile alcuna offensività nelle espressioni utilizzate;
in ogni caso, manca l'allegazione e la prova del danno in concreto subito.
Disattesa ogni diversa istanza, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
4 Parte L'appellata non contesta la (tempestiva) deduzione di , in relazione alla
(documentata) iniziativa (contro lo spot pubblicitario) dalla medesima avviata in data antecedente (e cioè il 22/12/2016) alla pubblicazione dell'articolo (in data
13/1/2017); nega tuttavia l'errore -e la sua rilevanza- nella ricostruzione fattuale del Parte Tribunale, poiché è (parimenti) documentato che non è intervenuta se non tardivamente, a fronte del (risalente) esposto di (già in data 14/7/2016). CP_1
Parte L'editoriale, tuttavia, non riporta alcuna informazione sull'iniziativa di;
nel rimarcare quella (esclusiva) di (“… soltanto CP_1 [...] si è sentita in dovere di prendere immediatamente posizione e, per CP_6 difendere e tutelare la loro dignità, ha presentato un esposto all'AGCM e lo ha Parte inviato per conoscenza all' ), afferma che , “in quest'occasione, sembra CP_7 essersi girato dall'altra parte, in tutt'altre faccende affaccendato”, così alludendo - non alla tardività dell'iniziativa successivamente assunta- ma all'“inerzia” ed al
“silenzio” di tale sindacato, quale condotta che è stata (erroneamente) ritenuta nella sentenza impugnata.
Diversamente da quest'ultima, pertanto, si deve ritenere che l'articolo, pur se funzionale all'interpretazione degli avvenimenti, offre una rappresentazione parziale ed inveritiera degli avvenimenti stessi: manca la “verità della notizia”.
D'altro canto, “girarsi dall'altra parte” e (particolarmente) “genuflettersi” sono espressioni che (anche nella contesa sindacale, laddove la fattispecie esorbiti da quella propriamente giornalistica) hanno contenuto oggettivamente denigratorio, Parte poiché allusive della rispondenza del (presunto) comportamento (passivo) di –
(“forse più preoccupato di salvaguardare i buoni rapporti con la compagnia proprietaria al 50 % di (la NOBIS per intenderci) che di sostenere le CP_4 istanze dei propri iscritti”)- agli interessi (non di categoria) ma dell'assicuratrice
-(tanto che “si è rinunciato a sostenere le istanze di chi, dall'interno CP_5 sollecitava un intervento a tutela della dignità degli agenti e si è corsi a fare la genuflessione davanti alla compagnia ….”); per altro verso, l'articolo non chiarisce Parte affatto quali siano i rapporti fra il sindacato e tale compagnia (neppure compiutamente inferibili dalla documentazione richiamata dall'appellata),
5 limitandosi alla (pacificamente) erronea affermazione della rilevante partecipazione di quest'ultima nell'intermediario (che aveva diffuso lo Controparte_4 spot pubblicitario).
Per quanto premesso, va quindi affermata la natura diffamatoria dell'articolo, in difetto di legittimo esercizio della “critica”: tale esimente, infatti, postula (come riportato, del resto, nella sentenza impugnata) anche “la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti” e “la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti” (v. Cass. 2357/2018), quali requisiti nella specie mancanti.
Pur escludendo l'illecito, il giudice di primo grado ha anche evidenziato il difetto di allegazione e di prova della “effettiva lesione del bene tutelato”.
In sostanziale conformità alle difese dell'appellante, va però rammentato che il danno alla reputazione è suscettibile di prova anche per mezzo di presunzioni semplici (Cass. n. 19551/2023): appare pertanto sufficiente, nella fattispecie,
l'allegazione del discredito derivante dalla prospettazione, sul sito istituzionale del sindacato concorrente, del “disinteresse” -o addirittura della “collusione” con un'impresa assicurativa- in danno degli agenti assicurativi i cui interessi sono rappresentati dall'ente danneggiato.
Non di meno, il pregiudizio oggetto di domanda non ha natura patrimoniale, non essendo pertinente il riferimento dell'appellante -peraltro generico e tardivo- alle “quote associative dei potenziali nuovi iscritti sottratti al sindacato antagonista”
(v. appello); piuttosto, nella determinazione (necessariamente) equitativa del danno ex art. 1226 c.c., va assegnata preminenza al fatto che si tratta di un unico episodio, di cui è rimasta ignota l'effettiva risonanza (nello specifico settore di interesse) e in cui è pur sempre ravvisabile (sul piano soggettivo) l'intento di critica verso l'attendismo della controparte.
In base alle c.d. tabelle milanesi (anno 2024), normalmente in uso presso gli uffici giudiziari e richiamate in atti, il danno può quindi essere ricondotto a quello della “diffamazione di modesta gravità”, apparendo congrua la liquidazione della somma complessiva di euro 15.000,00.
Trattandosi di credito risarcitorio, e quindi di valore, tale importo, previamente
6 devalutato, va assoggettato a rivalutazione e si determina pertanto all'attualità in euro 16.500,00, con criterio equitativo che tiene conto del tempo trascorso e dell'entità del fenomeno inflattivo nel periodo considerato;
somma che comprende gli interessi legali maturati sino alla data odierna e sulla quale spettano, unicamente, gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Per quanto premesso, si provvede come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo il D.M. 55/2014 che tiene conto dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_1
Controparte_1
e contro la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_2
Roma n. 14029/2021, ogni altra conclusione disattesa o assorbita, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata, condanna e Controparte_2 [...]
, in solido fra Controparte_1 loro, al pagamento in favore di di Parte_1 assicurazione della somma di euro 16.500,00 oltre accessori come in motivazione;
- condanna e Controparte_2 Controparte_1 di assicurazione, in solido fra loro, alla refusione delle spese
[...] in favore di di assicurazione che, in Parte_1 difetto di notula, liquida, per il primo grado, in euro 264,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi e per il presente giudizio in euro 382,50 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre in entrambi i casi spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 25/9/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
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