Ordinanza collegiale 9 aprile 2014
Sentenza 23 marzo 2016
Ordinanza collegiale 1 giugno 2018
Ordinanza presidenziale 9 settembre 2022
Decreto decisorio 18 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, ordinanza presidenziale 09/09/2022, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2022
N. 01002/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2012, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Cottitto, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Vinciguerra in Palermo, via Salvatore Puglisi n.15, rappresentato e difeso dall'avvocato Tonino Argento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Raffadali in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Lus, con domicilio eletto presso lo studio Sergio Pampalone in Palermo, via G. La Farina n.14/E;
per la declaratoria
- della sopravvenuta inefficacia della determinazione sindacale n. -OMISSIS- del 22.4.1997 di approvazione del progetto (con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza) per la realizzazione e sistemazione della prima traversa a destra della -OMISSIS-, dell’ordinanza sindacale n. -OMISSIS- del 21.01.1998 di occupazione d’urgenza e dei successivi conseguenti atti dell’iter espropriativo e, quindi, per la declaratoria dell’illegittimità dell’occupazione di circa mq 550 del terreno di proprietà del ricorrente sito in Raffadali (Ag) in catasto -OMISSIS-;
- e per la condanna
del Comune di Raffadali al risarcimento del danno in favore del ricorrente per la definitiva perdita del diritto di proprietà sul fondo occupato e al pagamento dell’indennità per il periodo di occupazione legittima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Raffadali;
Visti gli artt. 63 e 65 c.p.a.;
Rilevato che il giudizio è stato in parte definito ed in parte sospeso, da questa Sezione, con sentenza n.-OMISSIS-, atteso che su una delle domande è stato sollevato il regolamento di giurisdizione d’ufficio;
Considerato che, ai sensi dell’art. 80 comma 1 c.p.a., occorre acquisire, presso le parti costituite, documentati chiarimenti circa l’eventuale cessazione della causa di sospensione;
Considerato che - al fine di poter assumere congruenti decisioni in ordine al ricorso in esame, anche relativamente alla calendarizzazione dello stesso a una delle prossime udienze di smaltimento dell’arretrato PNRR per l’anno 2023, che richiede la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria - è necessario che parte ricorrente precisi se permanga l’interesse alla decisione nel merito del ricorso, e aggiorni, alla presente data, la situazione relativa alla vicenda per cui è causa, comunicando eventuali fatti o atti intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso; e, altresì, se ravvisi la necessità, da parte del giudice, dell’acquisizione in giudizio di ulteriore puntuale documentazione da parte dell’Amministrazione o della disposizione dell’integrazione del contraddittorio;
Considerato che - nel caso in cui una parte sia compulsata da un’ordinanza istruttoria a dichiarare la permanenza del suo interesse ad agire e rimanga inerte - il giudice adito può dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, traendo elementi decisivi dell'essere venuto meno l'interesse a ricorrere dal comportamento processuale della parte che manifesta, in tal modo, implicitamente, ma in modo inequivoco, il suo attuale disinteresse alla decisione della controversia (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 21/10/2021, n. 7063);
Considerato, altresì, che la mancata indicazione degli elementi richiesti diversi e ulteriori rispetto alla mera dichiarazione di permanenza dell’interesse alla decisione nel merito del ricorso potrebbe, comunque, costituire elemento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa nel merito da parte ricorrente, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a.;
Considerato che è, inoltre, necessario che l’amministrazione intimata/resistente fornisca documentati chiarimenti sui fatti per cui è causa, aggiornati allo stato attuale, depositando, ove non abbia già provveduto, gli atti impugnati e la documentazione ad essi di corredo;
Considerato, al riguardo, che - fermo il principio secondo cui il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, tenendo conto dell'insieme delle acquisizioni probatorie che formano il corredo processuale - quando il giudice esercita la facoltà di richiedere all'Amministrazione documenti utili ai fini della decisione, atteso che la stessa ha un preciso obbligo di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo, il comma 4 dell'art. 64 c.p.a., che ripropone il regime previsto dall'art. 116 c.p.c., consente di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale tenuto dall’Amministrazione nel corso del processo che si sottragga all'onere di cooperazione così impostole, omettendo ingiustificatamente di depositare gli atti richiesti (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 23/08/2021, n. 5976);
Considerato che le parti indicate dovranno ottemperare a quanto richiesto entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, nelle forme proprie del PAT, con l'avvertimento espresso che, decorso il predetto termine, il giudice potrà procedere nei sensi di cui sopra in applicazione dei richiamati disposti degli artt. 64, co. 4, e 84, co. 4, c.p.a.;
Considerato, in particolare, che l’Amministrazione onerata al riscontro del predetto ordine istruttorio, che non si sia costituita in giudizio, sarà tenuta al deposito di quanto richiesto esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato "Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali", senza modificarne denominazione ed estensione, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte (scegliendo nel menù a tendina la tipologia del soggetto depositante, in tal caso “Amministrazione onerata di adempimenti istruttori”), firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato "Indirizzi PEC per il PAT”;
P.Q.M.
Dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e all’Amministrazione evocata in giudizio.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Palermo il giorno 26 agosto 2022.
| Il Presidente |
| Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO