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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 2099/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G. 2099/24 promossa da:
, nato a [...] - Tunisia il 24/07/1954, con il patrocinio Parte_1 dell'Avv.to Schiada Cristiano con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv.to Schiada Cristiano CP_1 con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/10/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 01/06/1991 ad AN LA (RM), che dall'unione sono nati i figli Cristiano Schiada e tutti ad oggi maggiorenni Persona_1 Persona_2 ed autonomi e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'adito Tribunale, sentiti i coniugi, assunte le eventuali informazioni ritenute opportune:
1. Autorizzare i coniugi Sig.ri e a vivere separati, con l'obbligo del CP_1 Parte_1 mutuo rispetto;
2. Pronunciare la separazione giudiziale dei predetti coniugi;
3. Dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione del matrimonio, in base alle pattuizioni sottoscritte allegate al ricorso;
4. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma III, lett. b, L. 1° dicembre 1970, n. 898 e dell'art. 473-bis 51 c.p.c.;
5. Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sig.ri e CP_1 Parte_1 in data 01.06.1991, Atto n. 14, Parte I, Anno 1991;
6. Dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione e sopra riportate;
7. Le parti dichiarano che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
8. Spese processuali a carico solidale delle parti”.
All'esito dell'udienza tenuta con modalità di scambio note scritte la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n. 28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue. Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1 coniugi per matrimonio celebrato in AN LA (RM) in data 01/06/1991, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di AL LA (RM) (atto n. 14, parte I, anno 1991);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17.2.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti