Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4398/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Gabriella Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4398/2018 R.G., promossa
DA
, (CF ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Anya Colizzi e Raffaele di Staso, giusta procura in atti;
ATTORE-opponente
CONTRO
P. IVA: ), in persona dell'A.U. e legale rapp.te, p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Cretì, giusta mandato in atti;
CONVENUTA-opposta
Conclusioni: quelle precisate all'udienza del 2.11.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo al giudice adito di voler “I. Controparte_1
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare per quanto dedotto al punto sub A) dell'atto introduttivo, la risoluzione del contratto tra e la per Parte_1 Controparte_1 inadempimento di quest'ultima ed, in accoglimento della presente opposizione, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico, il decreto ingiuntivo pagina 1 di 6
II. Accertare e dichiarare la grave responsabilità precontrattuale e contrattuale della
[...]
per la causazione del deterioramento della imbarcazione “Nina Ines” di proprietà CP_1
del Sig. per omessa e/o inidonea custodia e, conseguentemente, condannare Parte_1
essa Società alla immediata restituzione della imbarcazione predetta nonché al risarcimento in favore dell'opponente dei danni alla stessa occorsi quantificati in € 83.000,00 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal dì della richiesta sino al soddisfo;
III. In subordine, sempre in via riconvenzionale e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusioni di cui ai precedenti punti, accertato e dichiarato
l'inadempimento della delle obbligazioni nascenti dal contratto, per quanto Controparte_1
dedotto al punto sub B) del presente atto, ed, in accoglimento della presente opposizione, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico, il decreto ingiuntivo n. 1851/2018 D.I. –n. 533/2018 R.G. emesso dal Tribunale Ordinario di Lecce, nella persona del Presidente, Dott. Alessandro Silvestrini, in data 28.02.2018 e notificato il
19.03.2018, perché infondato, ingiusto, e illegittimo, ed, in ogni caso, poiché in esso viene ingiunto il pagamento di somme non dovute e/o non esigibili e, dunque:
I - accertare e dichiarare che, negli anni dal 2013 al 2017, la Società Porto Gaio S.r.l. alava
l'imbarcazione “Nina Ines” su spiaggia abusiva posta al di fuori della recinzione del cantiere nautico e, per l'effetto, dare atto che alcun corrispettivo è dovuto dal Sig. ; Parte_1
II - in via di estremo subordine ed all'esito della identificazione della spiaggia quale spazio oggetto di concessione in favore di essa Società: previo accertamento che la “Nina Ines” è stata ivi allocata dal 2013 al 2017, quantificare il corrispettivo dovuto rapportandolo alla effettiva prestazione dalla medesima eseguita, dando atto che il posto Controparte_1 assegnato alla “Nina Ines” era privo di recinzione, con consequenziale sua riduzione;
- in ogni caso: condannare la Società Porto Gaio S.r.l. al risarcimento dei danni occorsi alla
“Nina Ines” nella misura di quelli direttamente ascrivibili alla allocazione della medesima su una spiaggia, piuttosto che in spazio adeguato nonché della mancata adozione di idonee misure di prevenzione (spazio appropriato, montaggio teli di protezione in dotazione, fissaggio) e, dunque, al pagamento della somma di € 83.000,00 ovvero quell'altra che sarà
pagina 2 di 6 accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e con compensazione delle somme che saranno eventualmente ritenute dovute dal Sig. Fissore all'esito degli accertamenti richiesti nel presente punto;
IV. In ogni caso, accertare e dichiarare sulla scorta delle difese svolte nel presente atto, la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. di in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., per aver agito in giudizio in mala fede e/o colpa grave e, per lo effetto, condannarlo al risarcimento dei danni in favore del Sig. , da valutarsi in via Parte_1 equitativa e/o secondo il prudente apprezzamento dell'On.le Tribunale adito;
V. condannare la al pagamento delle spese e dei compensi di causa, con Controparte_1 distrazione in favore della sottoscritta difesa anticipataria.”
Deduceva: che nell'estate 2013 incaricava il sig. dell'asporto e del CP_2 rimessaggio della propria imbarcazione “Nina Ines” dal porto di S. Maria di Leuca a Gallipoli, dove veniva ricoverata presso la che corrispondeva i canoni richiestigli per il Controparte_1 periodo;
che più volte aveva sollecitato la alla riallocazione dell'imbarcazione che CP_1
versava in stato di abbandono;
che nel 2016 conferiva mandato a terzi per la vendita del natante e che da sopralluogo per verificarne lo stato questi ne rilevava danni e degrado imputato a negligenza e mancato rispetto delle regole di custodia, nonché al fatto che la Nina
Ines fosse su spiaggia e al di fuori della recinzione del cantiere nautico;
che pertanto erano derivati al Fissore danni patrimoniali per € 83.000,00.
In particolare, eccepiva: l'inesigibilità delle somme ingiunte, con conseguente domanda di risoluzione ex art. 1460 c.c. e risarcimento del danno;
l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal contratto di locazione di ormeggio/posto barca a terra, non essendo dato sapere se la spiaggia sulla quale la barca insistesse fosse oggetto di concessione e quindi a che titolo le somme fossero richieste, con conseguente inesigibilità delle somme ingiunte;
responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio chiedendo “A. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 Controparte_1
c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto per tutte le ragioni espresse sul punto nella narrativa del presente atto;
B) Nel merito confermare il decreto opposto in ogni sua parte previo rigetto della opposizione perché infondata in fatto e in diritto, nonché previo accertamento e declaratoria della sussistenza del credito azionato;
C) Rigettare, comunque, l'azione riconvenzionale per tutti i motivi di cui in narrativa;
pagina 3 di 6 D) Vinte in ogni caso le spese e le competenze del presente giudizio di opposizione, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che rende la dichiarazione di rito”
Eccepiva: che il Fissore non aveva mai contestato gli estratti conto a lui indirizzati con i solleciti di pagamento, valevoli quali riconoscimento di debito;
che l'imbarcazione era in area di posteggio di proprietà esclusiva di , come da documentazione in atti, e che era CP_1
“taccata” a regola d'arte; che sempre come da documentazione allegata il Fissore sapeva perfettamente dove fosse l'imbarcazione, per la quale aveva ricevuto preventivo per la locazione di ormeggio/posto barca a terra, fin dal 2012, ragion per cui era a conoscenza del corrispettivo per il posteggio della propria barca;
che pertanto non si poteva addebitare nessuna responsabilità precontrattuale;
quanto all'azione riconvenzionale, eccepiva che in virtù del rapporto intercorrente tra le parti non vi era nessuna previsione di deposito e/o custodia dell'imbarcazione, rapporti che dovevano essere provati per iscritto e che comunque non vi era prova di danni subiti dall'imbarcazione. Contestava, in ogni caso, la sussistenza di un contratto di custodia, mai sottoscritto.
Con provvedimento del 28.11.2018 il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. e assegnava i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c..
La causa è stata istruita mediante l'espletamento delle prove orali.
All'udienza del 2.11.2023, avendo le parti precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti, il giudice tratteneva la causa per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con la comparsa conclusionale parte opposta chiedeva anche il pagamento dei canoni maturati e maturandi sino alla liberazione del posto barca occupato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità della richiesta di pagamento dei canoni maturati e maturandi successivamente al decreto ingiuntivo poiché domanda inammissibilmente avanzata con le sole comparse conclusionali.
Nel merito si osserva quanto segue.
Il decreto ingiuntivo oggi opposto è stato emesso in ragione di fatture relativa a canoni di locazione di “ormeggio/posto barca a terra” calcolati su preventivo che prevedeva un canone di € 10.000,00 annuale per ormeggio e di € 650,00 mensile per posto barca a terra.
La Cassazione, in più occasioni, ha esaminato il contratto di ormeggio precisando che, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, “è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale (in mancanza della quale non può dirsi realizzata la detta convenzione
pagina 4 di 6 negoziale), consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo” (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 10484/2004).
La S.C., con la stessa pronuncia, ha pure precisato che il contenuto di detto contratto può del tutto legittimamente estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante e/o quella delle cose in esso contenute, restando a carico di chi fonda un determinato diritto (o la responsabilità dell'altro contraente sulla struttura del contratto) fornire la prova dell'oggetto e del contenuto del contratto stesso (Cass. Sez. III, Sent., 13/02/2013, n. 3554; Cass. civ. Sez. IlI
Sent., 21/09/2011, n. 19201, civ. Sez. III, 01/06/2004, n. 10484; Cass. civ. Sez. III,
02/08/2000).
Nel caso in esame le parti non risultano aver sottoscritto nessun contratto scritto.
Dalle testimonianze rese nel corso del giudizio e dalle stesse deduzioni e produzioni delle parti, risulta che l'imbarcazione per cui è causa è stata sempre posteggiata nell'area di proprietà della , essendo stata li posizionata subito dopo l'arrivo via mare CP_1 dell'imbarcazione dal porto di S. Maria di Leuca alla darsena , e che quindi non sia CP_1
mai stato assegnato alla Nina Ines un delimitato e protetto spazio acqueo che configura il contenuto minimo del contratto di ormeggio.
Per tali ragioni, il rapporto tra le parti dell'odierno giudizio non può essere qualificato di ormeggio, con conseguente insussistenza del diritto al pagamento delle somme pretese a tale titolo dalla . L'accoglimento di tale motivo di doglianza importa la revoca del DI CP_1
opposto.
Risulta, invece, dovuto l'ammontare richiesto per “posto barca a terra” quale servizio certamente fruito da parte opponente, calcolato facendo applicazione della tariffa indicata nel preventivo di euro 650 al mese, quale importo che, per quanto non oggetto di accordo scritto, può dirsi noto alle parti e, sotto altro profilo, congruo poiché contenente (come risultato dalle testimonianze in atti) le abituali tariffe applicate dalla creditrice.
In ragione di ciò parte opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro di € 39.000,00 (€ 650,00 x 12 mesi x 5 anni), in ragione delle mensilità richieste in sede monitoria, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Va rigettata la domanda svolta in riconvenzionale dall'opponente difettando la prova della convenzione o comunque della sussistenza di un rapporto di custodia tra le parti afferente al natante.
pagina 5 di 6 Nel caso di specie, l'imbarcazione risulta essere stata lasciata in semplice sosta presso l'opposto. La dazione del bene ai soli fini della sosta non fa automaticamente sorgere tra le parti un rapporto di deposito, occorrendo per la ricorrenza di tale diversa fattispecie contrattuale che la consegna sia avvenuta “allo scopo specifico della custodia” prova non raggiunta nel caso di specie.
La mera consegna ed il pagamento eseguito per la sosta non valgono quale prova della causa, con la conseguenza che non si può parlare, nel caso di specie, di contratto di deposito, ma di
“locazione di area” (Corte d'Appello di Trieste, sent. n. 53/2913), con conseguente onere di dover provare la ricorrenza dell'obbligo di custodia, e dunque del deposito per poter azionare le eventuali responsabilità discendenti da simili negozi giuridici. Ebbene, nel caso in esame, non emergono obblighi di custodia e/o sorveglianza delle imbarcazioni in capo alla società ormeggiatrice, sicchè la domanda proposta in via riconvenzionale dall'opponente non può che rigettarsi.
Ogni altra questione resta assorbita.
Avuto riguardo all'esito della causa e tenuto conto della reciproca soccombenza compensa tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda suindicata, ogni diversa e contraria domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1851/2018 D.I. – n. 533/2018 R.G. emesso dal Tribunale
Ordinario di Lecce in data 28.02.2018 e notificato il 19.03.2018;
2) condanna al pagamento, in favore della opposta, per le causali indicate in Parte_1
parte motiva, dell'importo di € 39.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni avanzata da;
Parte_1
4) spese compensate.
Lecce, 25.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
pagina 6 di 6