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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/07/2025, n. 10885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10885 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 60461/2021 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1
MANGANO,
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
(C.F. ), con gli Avv.ti GIANLUCA Controparte_1 P.IVA_2
SS e TE NI,
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo - Locazione di autoveicoli.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso monitorio depositato da il 19.07.2021 e di conseguenza annullare e/o Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo nr. 15306/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 12.08.2021; ancora in via preliminare ed in subordinata, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Perugia, per tutte le motivazioni in narrativa;
Nel merito, per le eccezioni espresse in narrativa, accertare e dichiarare che Parte_1
Pagina 1 di 7 ha pagato in favore di tutti gli importi dovuti per la Parte_1 Controparte_1
locazione di veicoli per noleggio e/o subnoleggio a lungo termine a terzi e per l'effetto dichiarare nullo, inefficace ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo nr. 15306/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 12.08.2021;
Nel merito ed in via subordinata, previa autorizzazione alla chiamata del terzo, accertare e dichiarare che, in forza del contratto stipulato il 30.03.2016, di Parte_2
è tenuto a manlevare dal pagamento dei canoni Controparte_2 Parte_1 derivanti da contratto di locazione di veicoli per noleggio a lungo termine stipulato tra e Parte_1 Controparte_1 vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.»
Per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in via preliminare:
- ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 15306/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 17/08/2021 RG 47479/2021; in via preliminare subordinata:
- per tutti i motivi esposti in narrativa, emettere ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 186 bis c.p.c. per l'importo di Euro 12.782,91, oltre interessi di mora al tasso ex D. Lgs.
231/02 dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo effettivo, in favore di
[...]
Controparte_1
nel merito, in via principale: confermare il decreto ingiuntivo n. 15306/2021 emesso dal Tribunale di
Roma in data 17/08/2021 RG 47479/2021 in ogni sua parte, e, per l'effetto, rigettare le domande tutte proposte dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: in ogni caso, dichiarare che è creditrice nei Controparte_1
confronti della società della somma di € 14.320,11, ovvero della Parte_1 diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa – oltre interessi dal dovuto al saldo nonché alle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende, e, per l'effetto, condannare la società a pagare a Parte_1 [...]
l'importo capitale di € 14.320,11, ovvero la diversa somma maggiore Controparte_1
o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo nonché alle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende, e per l'effetto rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte con l'odierna
Pagina 2 di 7 opposizione, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto.
La società in data 12.8.2021 ha ottenuto l'emissione di un decreto Controparte_1
ingiuntivo da parte del Tribunale di Roma nei confronti della per Parte_1 un importo pari ad € 14.320,11, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
La ricevuta la notifica del decreto il 15.9.2021, ha presentato Parte_1 opposizione ex art. 645 c.p.c., lamentando in particolare che la prova scritta posta a fondamento del provvedimento riguarderebbe un soggetto del tutto diverso ed estraneo alla compagine della società opponente.
La si è costituita in giudizio con propria comparsa depositata il Controparte_1
29.12.2021, con la quale ha chiesto, tra l'altro, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 7.4.2022 il Tribunale ha respinto:
- l'eccezione di incompetenza territoriale e la domanda di chiamata in causa del terzo formulate dalla parte opponente nell'atto introduttivo;
- l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ex art. 648 c.p.c. formulata dalla parte opposta nella propria comparsa.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi mediante scambio di note scritte ex art. 127ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 30.01.2025.
Merito.
Sulla questione preliminare di incompetenza territoriale e sulla istanza di chiamata in causa del terzo -che, peraltro, seppure formalmente richiamate nelle conclusioni- non sono più state reiterate dall'opponente, si rimanda a tutto quanto motivato nell'ordinanza del 7.04.2022.
Nel merito, la ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 notificato, essendo esso stato emesso in carenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c., poiché basato su documentazione scritta non riferibile alla società opponente.
A tal riguardo, la ha replicato che le errate allegazioni documentali Controparte_1
Pagina 3 di 7 nel corso del procedimento monitorio sono state frutto di una svista, e che in ogni caso la documentazione corretta che dimostrerebbe l'esistenza del credito è stata interamente prodotta nel presente giudizio di opposizione. Pertanto, ha concluso chiedendo l'integrale conferma del decreto ingiuntivo emesso.
In merito -come già rilevato nella citata ordinanza del 7.04.2022, di rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c.-, si osserva come in effetti il decreto ingiuntivo opposto sia stato emesso in assenza dei presupposti di legge, essendo esso fondato su una prova scritta inesistente al momento della sua emanazione, giacché riferita ad un soggetto diverso da parte opponente.
Né vale a “sanare” l'invalidità del provvedimento la successiva produzione della documentazione corretta nel giudizio di opposizione, considerata la tassatività e l'eccezionalità delle previsioni di sanatoria di invalidità nell'ordinamento. Del resto, ad accogliere la tesi di parte opposta, che sembra invocare una integrazione postuma ed eventuale dei documenti utili all'emissione del decreto ingiuntivo, da un lato si finirebbe per incentivare il creditore a chiedere l'emissione del decreto anche in assenza di compiuta prova scritta, e dall'altro si finirebbe per gravare oltremodo il debitore, costretto a proporre opposizione al solo fine di prendere reale contezza delle prove a suo carico, ed eventualmente apprestare la difesa in corso di causa.
Per le ragioni appena esposte, il decreto ingiuntivo n. 15306/2021 emesso dal Tribunale di
Roma il 12.8.2021 non può essere confermato.
Nondimeno, è pacifico che l'opposizione al decreto ingiuntivo introduca un giudizio non meramente caducatorio-impugnatorio, bensì un giudizio con cognizione piena sul credito e sul rapporto azionato nel procedimento monitorio. Esso è dunque finalizzato non solo alla verifica della legittimità della procedura sommaria promossa dal creditore, ma anche ad accertare il merito della domanda. Ne consegue che l'intervenuta dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto per assenza delle condizioni di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. non preclude al giudice dell'opposizione l'esercizio del potere-dovere di valutazione della fondatezza della pretesa creditoria (ex multis Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 2019, n. 32020;
Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2019, n. 7020; Trib. Bologna, sez. IV, 31 luglio 2024, n. 2244).
In ordine al riparto dei carichi probatori, a dispetto della posizione formale delle parti nel procedimento, spetta al creditore-opposto fornire dimostrazione del credito e del titolo da cui esso scaturisce, mentre sarà successivo onere del debitore-opponente provare l'inesistenza del debito, ovvero la sua già avvenuta estinzione (ex multis Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2018,
Pagina 4 di 7 n. 14640; Trib. Nola, sez. I, 14 gennaio 2025, n. 80).
Nel caso di specie, ha depositato a dimostrazione del proprio credito i Controparte_1 seguenti documenti:
i) copia del contratto-quadro di locazione di veicoli senza conducente sottoscritto da il 30 marzo 2016, nella forma dell'adesione alle condizioni Parte_1
generali di contratto predisposte unilateralmente da (doc. 5); Controparte_1
ii) copia delle lettere di noleggio di n. 5 vetture – attuative del predetto contratto-quadro - firmate da il 30 marzo 2016 (doc. 6); Parte_1
iii) copia delle fatture di cui si chiede il pagamento, relative ai noleggi di vetture di cui al doc. 6 (doc. 7); iv) i registri IVA della società, autenticati dal notaio dai quali si evince Persona_1
l'effettiva emissione delle predette fatture (doc. 9).
A fronte di tali puntuali allegazioni, ha genericamente Parte_1
controdedotto che “i rapporti intercorsi tra le parti sono stati tutti regolati, direttamente o indirettamente”, e ha sottolineato di aver specificamente contestato, con mail del 2 marzo
2017 (doc. 8 citazione), n. 3 fatture inviate dalla società creditrice, e segnatamente:
- la n. 407912/2016, perché le autovetture noleggiate sarebbero state rese disponibili dal creditore solo in data 1.12.2016, e dunque la fatturazione sarebbe dovuta partire da tale giorno;
- la n. 540853/2016, perché con essa vengono addebitate delle “spese di apertura pratica” ingiustificate;
- la n. 546/2017, perché in fattura sarebbero stati conteggiati n. 6 giorni di noleggio in più rispetto alla data effettiva di riconsegna del veicolo.
Conseguentemente, ha chiesto lo storno e l'emissione di una nota a Parte_1 credito per € 2.083,32.
Le controdeduzioni di parte opponente non possono trovare accoglimento.
Si ritiene infatti che parte opposta abbia assolto al proprio onere probatorio, fornendo dimostrazione del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, del titolo da cui sono scaturiti i crediti (il noleggio di n. 5 autovetture), nonché delle scritture contabili vidimate e regolarmente tenute dalle quali risulta l'emissione delle fatture insolute;
tutti elementi e circostanze che, peraltro -al di là della necessariamente generica deduzione in sede di opposizione- non sono state specificamente contestate dalla che ha Parte_1
Pagina 5 di 7 anzi espressamente ammesso l'esistenza ed esecuzione del rapporto contrattuale con CP_1
Con specifico riguardo alle fatture oggetto di contestazione tra le parti, è sufficiente evidenziare che le affermazioni di parte opponente contenute nella mail del 2 marzo 2017 sono rimaste prive di riscontro probatorio. Nessun documento è stato depositato che attesti l'effettività delle circostanze sostenute nella corrispondenza prodotta in giudizio, sicché non si può che prendere atto del mancato raggiungimento della prova sui fatti estintivi invocati in citazione.
Quanto invece alle rimanenti fatture azionate, la società opponente non ha affermato alcunché, se non genericamente di aver regolato tutti i rapporti pregressi con la società creditrice. Tale contestazione, così genericamente formulata, non è sufficiente ad assolvere all'onere di tempestiva e specifica confutazione imposto al convenuto dall'art. 115 c.p.c., dovendosi ritenere provati i fatti allegati dall'attore “ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione” (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 4.11.2021, n. 31837; Cass. civ., sez. VI, 26.11.2020, n. 26908; Cass. civ., sez. VI, 27.8.2020, n. 17889; Cass. civ., sez. I,
9.8.2019, n. 21227).
Siffatto principio deve essere calato nella peculiare struttura del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sicché l'attore-opponente avrebbe dovuto prendere tempestivamente posizione sull'integralità del credito azionato da controparte nell'atto introduttivo (cfr. ex plurimis Trib. Nola, sez. I, 17 maggio 2019, n. 1130; Trib. Crotone, 8 aprile 2019, n. 454;
Cass. civ. sez. lav., 10 luglio 2009, n. 16201).
Nella peculiarità del caso di specie, è pur vero che al momento dell'atto di citazione la società opponente non aveva ancora contezza della documentazione che sarebbe stata depositata da controparte, ma è altresì pacifico che, anche dopo la comparsa di costituzione della convenuta-opposta, l'attore-opponente è rimasto del tutto inerte, riportandosi alle conclusioni già formulate nell'atto introduttivo, e non depositando alcun nuovo documento a confutazione di quanto affermato e depositato da controparte, né richiedendo l'ammissione di valide prove, idonee a smentire la versione della controparte ed a supportare le proprie deduzioni e difese.
In conclusione, le prove documentali prodotte dalla società opposta, unitamente all'assenza sostanziale di difese da parte della società opponente, conduce a ritenere pienamente provati il credito e la fonte contrattuale azionati in via monitoria.
Pagina 6 di 7 Spese di lite.
Alla luce dell'accoglimento della domanda di revoca del decreto ingiuntivo, nonché della peculiarità della vicenda processuale, che ha visto l'errore di allegazione di parte opposta costringere parte opponente a proporre opposizione per poter conoscere il compendio probatorio a proprio carico, le spese processuali, in base al generale criterio della soccombenza nonché a quello della causalità (ex multis Cass. n. 7625 del 30/03/2010; n.
7371 del 22/03/2017; n. 30658 del 21/12/2017; n. 15220 del 12/06/2018; n. 23123 del
17/09/2019; n. 9735 del 26/05/2020), devono essere poste in parte a carico di parte opponente, e in parte compensate per ciò che riguarda la fase di studio e quella introduttiva.
La misura è liquidata in base ai parametri di cui al D.M. 13.08.2022, n. 147 - tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 3.200,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di trattazione ed € 1.700,00 per la fase decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15 %, IVA e CPA come per legge.
Rimangono invece a carico di parte opposta le spese sostenute nel procedimento monitorio.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 60461/2021, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 15306 del 12.8.2021, emesso nel procedimento monitorio
NRG 47479/2021;
- rigetta, nel resto, l'opposizione, e per l'effetto condanna Parte_1 al pagamento, in favore di dell'importo di € 14.320,11,
[...] Controparte_1
oltre interessi ex D.L.vo 231/02, dalle scadenze al saldo effettivo;
- condanna la parte opponente alla parziale refusione Parte_1
delle spese di lite, in favore della parte opposta che liquida in Controparte_1 complessivi € 3.200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 19 luglio 2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
______________________________
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT, dr. Pietro FARCI.
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 60461/2021 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1
MANGANO,
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
(C.F. ), con gli Avv.ti GIANLUCA Controparte_1 P.IVA_2
SS e TE NI,
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo - Locazione di autoveicoli.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso monitorio depositato da il 19.07.2021 e di conseguenza annullare e/o Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo nr. 15306/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 12.08.2021; ancora in via preliminare ed in subordinata, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Perugia, per tutte le motivazioni in narrativa;
Nel merito, per le eccezioni espresse in narrativa, accertare e dichiarare che Parte_1
Pagina 1 di 7 ha pagato in favore di tutti gli importi dovuti per la Parte_1 Controparte_1
locazione di veicoli per noleggio e/o subnoleggio a lungo termine a terzi e per l'effetto dichiarare nullo, inefficace ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo nr. 15306/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 12.08.2021;
Nel merito ed in via subordinata, previa autorizzazione alla chiamata del terzo, accertare e dichiarare che, in forza del contratto stipulato il 30.03.2016, di Parte_2
è tenuto a manlevare dal pagamento dei canoni Controparte_2 Parte_1 derivanti da contratto di locazione di veicoli per noleggio a lungo termine stipulato tra e Parte_1 Controparte_1 vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.»
Per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in via preliminare:
- ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 15306/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 17/08/2021 RG 47479/2021; in via preliminare subordinata:
- per tutti i motivi esposti in narrativa, emettere ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 186 bis c.p.c. per l'importo di Euro 12.782,91, oltre interessi di mora al tasso ex D. Lgs.
231/02 dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo effettivo, in favore di
[...]
Controparte_1
nel merito, in via principale: confermare il decreto ingiuntivo n. 15306/2021 emesso dal Tribunale di
Roma in data 17/08/2021 RG 47479/2021 in ogni sua parte, e, per l'effetto, rigettare le domande tutte proposte dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: in ogni caso, dichiarare che è creditrice nei Controparte_1
confronti della società della somma di € 14.320,11, ovvero della Parte_1 diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa – oltre interessi dal dovuto al saldo nonché alle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende, e, per l'effetto, condannare la società a pagare a Parte_1 [...]
l'importo capitale di € 14.320,11, ovvero la diversa somma maggiore Controparte_1
o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo nonché alle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende, e per l'effetto rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte con l'odierna
Pagina 2 di 7 opposizione, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto.
La società in data 12.8.2021 ha ottenuto l'emissione di un decreto Controparte_1
ingiuntivo da parte del Tribunale di Roma nei confronti della per Parte_1 un importo pari ad € 14.320,11, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
La ricevuta la notifica del decreto il 15.9.2021, ha presentato Parte_1 opposizione ex art. 645 c.p.c., lamentando in particolare che la prova scritta posta a fondamento del provvedimento riguarderebbe un soggetto del tutto diverso ed estraneo alla compagine della società opponente.
La si è costituita in giudizio con propria comparsa depositata il Controparte_1
29.12.2021, con la quale ha chiesto, tra l'altro, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 7.4.2022 il Tribunale ha respinto:
- l'eccezione di incompetenza territoriale e la domanda di chiamata in causa del terzo formulate dalla parte opponente nell'atto introduttivo;
- l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ex art. 648 c.p.c. formulata dalla parte opposta nella propria comparsa.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi mediante scambio di note scritte ex art. 127ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 30.01.2025.
Merito.
Sulla questione preliminare di incompetenza territoriale e sulla istanza di chiamata in causa del terzo -che, peraltro, seppure formalmente richiamate nelle conclusioni- non sono più state reiterate dall'opponente, si rimanda a tutto quanto motivato nell'ordinanza del 7.04.2022.
Nel merito, la ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 notificato, essendo esso stato emesso in carenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c., poiché basato su documentazione scritta non riferibile alla società opponente.
A tal riguardo, la ha replicato che le errate allegazioni documentali Controparte_1
Pagina 3 di 7 nel corso del procedimento monitorio sono state frutto di una svista, e che in ogni caso la documentazione corretta che dimostrerebbe l'esistenza del credito è stata interamente prodotta nel presente giudizio di opposizione. Pertanto, ha concluso chiedendo l'integrale conferma del decreto ingiuntivo emesso.
In merito -come già rilevato nella citata ordinanza del 7.04.2022, di rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c.-, si osserva come in effetti il decreto ingiuntivo opposto sia stato emesso in assenza dei presupposti di legge, essendo esso fondato su una prova scritta inesistente al momento della sua emanazione, giacché riferita ad un soggetto diverso da parte opponente.
Né vale a “sanare” l'invalidità del provvedimento la successiva produzione della documentazione corretta nel giudizio di opposizione, considerata la tassatività e l'eccezionalità delle previsioni di sanatoria di invalidità nell'ordinamento. Del resto, ad accogliere la tesi di parte opposta, che sembra invocare una integrazione postuma ed eventuale dei documenti utili all'emissione del decreto ingiuntivo, da un lato si finirebbe per incentivare il creditore a chiedere l'emissione del decreto anche in assenza di compiuta prova scritta, e dall'altro si finirebbe per gravare oltremodo il debitore, costretto a proporre opposizione al solo fine di prendere reale contezza delle prove a suo carico, ed eventualmente apprestare la difesa in corso di causa.
Per le ragioni appena esposte, il decreto ingiuntivo n. 15306/2021 emesso dal Tribunale di
Roma il 12.8.2021 non può essere confermato.
Nondimeno, è pacifico che l'opposizione al decreto ingiuntivo introduca un giudizio non meramente caducatorio-impugnatorio, bensì un giudizio con cognizione piena sul credito e sul rapporto azionato nel procedimento monitorio. Esso è dunque finalizzato non solo alla verifica della legittimità della procedura sommaria promossa dal creditore, ma anche ad accertare il merito della domanda. Ne consegue che l'intervenuta dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto per assenza delle condizioni di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. non preclude al giudice dell'opposizione l'esercizio del potere-dovere di valutazione della fondatezza della pretesa creditoria (ex multis Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 2019, n. 32020;
Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2019, n. 7020; Trib. Bologna, sez. IV, 31 luglio 2024, n. 2244).
In ordine al riparto dei carichi probatori, a dispetto della posizione formale delle parti nel procedimento, spetta al creditore-opposto fornire dimostrazione del credito e del titolo da cui esso scaturisce, mentre sarà successivo onere del debitore-opponente provare l'inesistenza del debito, ovvero la sua già avvenuta estinzione (ex multis Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2018,
Pagina 4 di 7 n. 14640; Trib. Nola, sez. I, 14 gennaio 2025, n. 80).
Nel caso di specie, ha depositato a dimostrazione del proprio credito i Controparte_1 seguenti documenti:
i) copia del contratto-quadro di locazione di veicoli senza conducente sottoscritto da il 30 marzo 2016, nella forma dell'adesione alle condizioni Parte_1
generali di contratto predisposte unilateralmente da (doc. 5); Controparte_1
ii) copia delle lettere di noleggio di n. 5 vetture – attuative del predetto contratto-quadro - firmate da il 30 marzo 2016 (doc. 6); Parte_1
iii) copia delle fatture di cui si chiede il pagamento, relative ai noleggi di vetture di cui al doc. 6 (doc. 7); iv) i registri IVA della società, autenticati dal notaio dai quali si evince Persona_1
l'effettiva emissione delle predette fatture (doc. 9).
A fronte di tali puntuali allegazioni, ha genericamente Parte_1
controdedotto che “i rapporti intercorsi tra le parti sono stati tutti regolati, direttamente o indirettamente”, e ha sottolineato di aver specificamente contestato, con mail del 2 marzo
2017 (doc. 8 citazione), n. 3 fatture inviate dalla società creditrice, e segnatamente:
- la n. 407912/2016, perché le autovetture noleggiate sarebbero state rese disponibili dal creditore solo in data 1.12.2016, e dunque la fatturazione sarebbe dovuta partire da tale giorno;
- la n. 540853/2016, perché con essa vengono addebitate delle “spese di apertura pratica” ingiustificate;
- la n. 546/2017, perché in fattura sarebbero stati conteggiati n. 6 giorni di noleggio in più rispetto alla data effettiva di riconsegna del veicolo.
Conseguentemente, ha chiesto lo storno e l'emissione di una nota a Parte_1 credito per € 2.083,32.
Le controdeduzioni di parte opponente non possono trovare accoglimento.
Si ritiene infatti che parte opposta abbia assolto al proprio onere probatorio, fornendo dimostrazione del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, del titolo da cui sono scaturiti i crediti (il noleggio di n. 5 autovetture), nonché delle scritture contabili vidimate e regolarmente tenute dalle quali risulta l'emissione delle fatture insolute;
tutti elementi e circostanze che, peraltro -al di là della necessariamente generica deduzione in sede di opposizione- non sono state specificamente contestate dalla che ha Parte_1
Pagina 5 di 7 anzi espressamente ammesso l'esistenza ed esecuzione del rapporto contrattuale con CP_1
Con specifico riguardo alle fatture oggetto di contestazione tra le parti, è sufficiente evidenziare che le affermazioni di parte opponente contenute nella mail del 2 marzo 2017 sono rimaste prive di riscontro probatorio. Nessun documento è stato depositato che attesti l'effettività delle circostanze sostenute nella corrispondenza prodotta in giudizio, sicché non si può che prendere atto del mancato raggiungimento della prova sui fatti estintivi invocati in citazione.
Quanto invece alle rimanenti fatture azionate, la società opponente non ha affermato alcunché, se non genericamente di aver regolato tutti i rapporti pregressi con la società creditrice. Tale contestazione, così genericamente formulata, non è sufficiente ad assolvere all'onere di tempestiva e specifica confutazione imposto al convenuto dall'art. 115 c.p.c., dovendosi ritenere provati i fatti allegati dall'attore “ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione” (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 4.11.2021, n. 31837; Cass. civ., sez. VI, 26.11.2020, n. 26908; Cass. civ., sez. VI, 27.8.2020, n. 17889; Cass. civ., sez. I,
9.8.2019, n. 21227).
Siffatto principio deve essere calato nella peculiare struttura del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sicché l'attore-opponente avrebbe dovuto prendere tempestivamente posizione sull'integralità del credito azionato da controparte nell'atto introduttivo (cfr. ex plurimis Trib. Nola, sez. I, 17 maggio 2019, n. 1130; Trib. Crotone, 8 aprile 2019, n. 454;
Cass. civ. sez. lav., 10 luglio 2009, n. 16201).
Nella peculiarità del caso di specie, è pur vero che al momento dell'atto di citazione la società opponente non aveva ancora contezza della documentazione che sarebbe stata depositata da controparte, ma è altresì pacifico che, anche dopo la comparsa di costituzione della convenuta-opposta, l'attore-opponente è rimasto del tutto inerte, riportandosi alle conclusioni già formulate nell'atto introduttivo, e non depositando alcun nuovo documento a confutazione di quanto affermato e depositato da controparte, né richiedendo l'ammissione di valide prove, idonee a smentire la versione della controparte ed a supportare le proprie deduzioni e difese.
In conclusione, le prove documentali prodotte dalla società opposta, unitamente all'assenza sostanziale di difese da parte della società opponente, conduce a ritenere pienamente provati il credito e la fonte contrattuale azionati in via monitoria.
Pagina 6 di 7 Spese di lite.
Alla luce dell'accoglimento della domanda di revoca del decreto ingiuntivo, nonché della peculiarità della vicenda processuale, che ha visto l'errore di allegazione di parte opposta costringere parte opponente a proporre opposizione per poter conoscere il compendio probatorio a proprio carico, le spese processuali, in base al generale criterio della soccombenza nonché a quello della causalità (ex multis Cass. n. 7625 del 30/03/2010; n.
7371 del 22/03/2017; n. 30658 del 21/12/2017; n. 15220 del 12/06/2018; n. 23123 del
17/09/2019; n. 9735 del 26/05/2020), devono essere poste in parte a carico di parte opponente, e in parte compensate per ciò che riguarda la fase di studio e quella introduttiva.
La misura è liquidata in base ai parametri di cui al D.M. 13.08.2022, n. 147 - tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 3.200,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di trattazione ed € 1.700,00 per la fase decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15 %, IVA e CPA come per legge.
Rimangono invece a carico di parte opposta le spese sostenute nel procedimento monitorio.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 60461/2021, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 15306 del 12.8.2021, emesso nel procedimento monitorio
NRG 47479/2021;
- rigetta, nel resto, l'opposizione, e per l'effetto condanna Parte_1 al pagamento, in favore di dell'importo di € 14.320,11,
[...] Controparte_1
oltre interessi ex D.L.vo 231/02, dalle scadenze al saldo effettivo;
- condanna la parte opponente alla parziale refusione Parte_1
delle spese di lite, in favore della parte opposta che liquida in Controparte_1 complessivi € 3.200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 19 luglio 2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT, dr. Pietro FARCI.
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