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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 15/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
n. 235/2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Il collegio civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Rita Carosella Presidente Gianfranco Placentino Consigliere Elena Quaranta Consigliere rel. udita la relazione del consigliere relatore Elena Quaranta, ha pronunciato il seguente DECRETO pronunciando sul reclamo ex art. 35-bis, comma 4-bis del d. lgs. n. 25/2008, proposto in data 7.7.2025 da nato in [...] il [...], avverso il decreto Parte_1 del 2.7.2025, con cui il Tribunale di Campobasso, nell'ambito del proc. n. 977-1/2025 R.G., ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno;
rilevata la tempestività del reclamo, proposto nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto;
dato atto che il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati alla controparte e che questa non si è costituita;
letto il parere del P.G., contrario all'accoglimento del reclamo;
lette le note sostitutive dell'udienza del 14.7.2025, con cui parte reclamante ha insistito nell'istanza proposta;
CONSIDERATO CHE
Il reclamante deduce che il tribunale non ha motivato in ordine alla specifica deduzione dallo stesso sollevata relativamente al mancato rispetto dei termini per la cd. procedura accelerata, evidenziando che il richiedente asilo venne collocato in un centro di accoglienza territoriale, sul presupposto che avesse richiesto protezione internazionale;
di conseguenza la convocazione dinanzi alla competente commissione territoriale nel giugno 2025, a fronte di una manifestazione di volontà diretta al riconoscimento della protezione internazionale avanzata nel febbraio 2025, sarebbe avvenuta con notevole ritardo e senza il rispetto dei termini previsti dalla normativa nazionale;
la deduzione è priva di fondamento, avendo il tribunale correttamente rilevato la genericità e aspecificità delle allegazioni del ricorrente, mancando, in particolare, qualsiasi prova della data della richiesta;
il ricorrente ha depositato nota datata 7.2.2025 indirizzata alla Prefettura di Campobasso con cui la Cooperativa Sociale il Geco comunicava che in data 6.2.2025 erano stati presi in carico cittadini stranieri provenienti da Lampedusa tra i quali è compreso il nominativo dell'appellante da cui però è dato evincere unicamente il collocamento dei migranti presso il centro di accoglienza ma in essa non risulta formalizzata alcuna istanza di protezione internazionale;
non può, quindi, ritenersi provata la violazione, da parte della questura, dell'art. 28-bis del d. lgs. n. 25/2008 in tema di procedura accelerata, con la conseguenza che non è invocabile il principio di diritto espresso dalle Sezioni unite con la sentenza n. 11388/2024, secondo cui il mancato rispetto delle articolazioni procedimentali della procedura determina il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della commissione territoriale;
con altro motivo di reclamo la decisione del tribunale viene censurata per non aver preso posizione sulla dedotta questione del paese terzo sicuro, essendo l' Egitto inserito nell'elenco di cui al d. l. n. 158/2024, convertito in l. n. 187/2024; si aggiunge che la Corte di Appello di Roma ha disposto un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE alla Corte di giustizia dell'Unione Europea e che analogo rinvio pregiudiziale è stato fatto da diverse corti di merito in ordine alla corretta individuazione dei paesi sicuri in ragione dell'assenza di condizioni di sicurezza in tutta l'area dello Stato;
con riferimento alla situazione particolare dell' Egitto, pertanto, sarebbe necessario procedere alla sospensione del provvedimento impugnato “alla luce della possibile presenza di eccezioni per talune categorie di persone alle generali condizioni di sicurezza del Paese”; il motivo, oltre che generico (non viene dedotto alcun elemento indicativo dell'appartenenza del reclamante a una categoria di persone per le quali in Egitto non vi sarebbero condizioni di sicurezza), è infondato, atteso che l'esigenza di attendere la decisione della Corte di giustizia potrebbe, al limite, giustificare la sospensione del procedimento di merito allo scopo di verificare la legittimità della procedura accelerata;
inoltre, ove pure fosse disposta la sospensione del presente procedimento di reclamo (la sospensione del giudizio è di spettanza del giudice del merito), essa non produrrebbe alcun effetto concreto a favore del richiedente, stante la provvisoria esecutività del provvedimento di rigetto della protezione internazionale emesso dalla commissione territoriale;
con riferimento al merito, deve confermarsi il giudizio di insussistenza di gravi e circostanziate ragioni per la sospensione della decisione della commissione territoriale, condividendosi la valutazione della commissione territoriale secondo cui i fatti descritti dall'interessato sono estranei al sistema della protezione internazionale in quanto ascrivibili a motivazioni di tipo esclusivamente economico, non essendo oltretutto emerse, dalle dichiarazioni rese in sede di audizione e dalla documentazione prodotta, ragioni diverse alla luce delle quali valutare l'istanza di protezione internazionale;
nulla va disposto per le spese, in mancanza di costituzione della parte reclamata;
letto l'art. 35-bis, comma 4-bis del d. lgs. n. 25/2008;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il decreto con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione;
si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria. Così deciso nella camera di consiglio della corte, in data 15.7.2025
Il Consigliere est. La Presidente Elena Quaranta Rita Carosella
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Il collegio civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Rita Carosella Presidente Gianfranco Placentino Consigliere Elena Quaranta Consigliere rel. udita la relazione del consigliere relatore Elena Quaranta, ha pronunciato il seguente DECRETO pronunciando sul reclamo ex art. 35-bis, comma 4-bis del d. lgs. n. 25/2008, proposto in data 7.7.2025 da nato in [...] il [...], avverso il decreto Parte_1 del 2.7.2025, con cui il Tribunale di Campobasso, nell'ambito del proc. n. 977-1/2025 R.G., ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno;
rilevata la tempestività del reclamo, proposto nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto;
dato atto che il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati alla controparte e che questa non si è costituita;
letto il parere del P.G., contrario all'accoglimento del reclamo;
lette le note sostitutive dell'udienza del 14.7.2025, con cui parte reclamante ha insistito nell'istanza proposta;
CONSIDERATO CHE
Il reclamante deduce che il tribunale non ha motivato in ordine alla specifica deduzione dallo stesso sollevata relativamente al mancato rispetto dei termini per la cd. procedura accelerata, evidenziando che il richiedente asilo venne collocato in un centro di accoglienza territoriale, sul presupposto che avesse richiesto protezione internazionale;
di conseguenza la convocazione dinanzi alla competente commissione territoriale nel giugno 2025, a fronte di una manifestazione di volontà diretta al riconoscimento della protezione internazionale avanzata nel febbraio 2025, sarebbe avvenuta con notevole ritardo e senza il rispetto dei termini previsti dalla normativa nazionale;
la deduzione è priva di fondamento, avendo il tribunale correttamente rilevato la genericità e aspecificità delle allegazioni del ricorrente, mancando, in particolare, qualsiasi prova della data della richiesta;
il ricorrente ha depositato nota datata 7.2.2025 indirizzata alla Prefettura di Campobasso con cui la Cooperativa Sociale il Geco comunicava che in data 6.2.2025 erano stati presi in carico cittadini stranieri provenienti da Lampedusa tra i quali è compreso il nominativo dell'appellante da cui però è dato evincere unicamente il collocamento dei migranti presso il centro di accoglienza ma in essa non risulta formalizzata alcuna istanza di protezione internazionale;
non può, quindi, ritenersi provata la violazione, da parte della questura, dell'art. 28-bis del d. lgs. n. 25/2008 in tema di procedura accelerata, con la conseguenza che non è invocabile il principio di diritto espresso dalle Sezioni unite con la sentenza n. 11388/2024, secondo cui il mancato rispetto delle articolazioni procedimentali della procedura determina il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della commissione territoriale;
con altro motivo di reclamo la decisione del tribunale viene censurata per non aver preso posizione sulla dedotta questione del paese terzo sicuro, essendo l' Egitto inserito nell'elenco di cui al d. l. n. 158/2024, convertito in l. n. 187/2024; si aggiunge che la Corte di Appello di Roma ha disposto un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE alla Corte di giustizia dell'Unione Europea e che analogo rinvio pregiudiziale è stato fatto da diverse corti di merito in ordine alla corretta individuazione dei paesi sicuri in ragione dell'assenza di condizioni di sicurezza in tutta l'area dello Stato;
con riferimento alla situazione particolare dell' Egitto, pertanto, sarebbe necessario procedere alla sospensione del provvedimento impugnato “alla luce della possibile presenza di eccezioni per talune categorie di persone alle generali condizioni di sicurezza del Paese”; il motivo, oltre che generico (non viene dedotto alcun elemento indicativo dell'appartenenza del reclamante a una categoria di persone per le quali in Egitto non vi sarebbero condizioni di sicurezza), è infondato, atteso che l'esigenza di attendere la decisione della Corte di giustizia potrebbe, al limite, giustificare la sospensione del procedimento di merito allo scopo di verificare la legittimità della procedura accelerata;
inoltre, ove pure fosse disposta la sospensione del presente procedimento di reclamo (la sospensione del giudizio è di spettanza del giudice del merito), essa non produrrebbe alcun effetto concreto a favore del richiedente, stante la provvisoria esecutività del provvedimento di rigetto della protezione internazionale emesso dalla commissione territoriale;
con riferimento al merito, deve confermarsi il giudizio di insussistenza di gravi e circostanziate ragioni per la sospensione della decisione della commissione territoriale, condividendosi la valutazione della commissione territoriale secondo cui i fatti descritti dall'interessato sono estranei al sistema della protezione internazionale in quanto ascrivibili a motivazioni di tipo esclusivamente economico, non essendo oltretutto emerse, dalle dichiarazioni rese in sede di audizione e dalla documentazione prodotta, ragioni diverse alla luce delle quali valutare l'istanza di protezione internazionale;
nulla va disposto per le spese, in mancanza di costituzione della parte reclamata;
letto l'art. 35-bis, comma 4-bis del d. lgs. n. 25/2008;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il decreto con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione;
si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria. Così deciso nella camera di consiglio della corte, in data 15.7.2025
Il Consigliere est. La Presidente Elena Quaranta Rita Carosella