CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1079/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3503/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7821/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
3 e pubblicata il 14/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090134377047 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090134377047 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110076797675 IRAP 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2168/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: contribuente non costituito
Resistente/Appellato: Ader assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 22.06.2018, il ricorrente ha impugnato i ruoli, come indicati in epigrafe, emessi dall'Agenzia delle Entrate per omesso o ritardato pagamento IVA, IRPEF e IRAP anni 2004, 2006, 2007 e
2008, a seguito di notifica da parte di SC Sicilia di un avviso di vendita immobiliare.
Eccepisce parte ricorrente la decadenza e la prescrizione del credito.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che chiede l'inammissibilità del ricorso, per avere il ricorrente impugnato estratti di ruolo, o il rigetto dello stesso, deposita in atti copia avvisi di ricevimento.
Non si costituisce SC Sicilia.
Affermava la Corte adita:
“La Corte esamina preliminarmente l'eccezione di inammissibilità presentata dall'Agenzia dell'Entrate, per avere parte ricorrente impugnato estratti di ruolo, ritinendo tale eccezione priva di fondamento.
Parte ricorrente, infatti, ha impugnato alcuni estratti di ruolo - cartelle contenuti nell'allegato avviso di vendita immobiliare, notificato da SC Sicilia in data 07.02.2018, dando, quindi, prova della persistenza dell'interesse ad agire.
Nel merito ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate risulta che la cartella di pagamento n.29320120004873478 è stata personalmente consegnata all'odierna ricorrente in data 14.05.2012 , la suddetta cartella è inerente a tributi relativi anno 2008, pertanto le eccezioni decadenziali e prescrizionali sono prive di fondamento.
Per quanto concerne la cartella n. 29320070109245552, la stessa risulta consegnata al coniuge in data
21.02.2008.
In caso di notifica a persona diversa del destinatario, l'art. 139 c.p.c. ammette la consegna a ben individuati soggetti, tra tali soggetti vi sono anche i familiari conviventi con il destinatario dell'atto;
Il coniuge è un familiare (Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 11228/2021) ,sulla regolarità nulla ha eccepito parte ricorrente.
Anche la cartella n. 29320110076797675 IRAP 2008, risulta regolarmente notificata a mezzo deposito nella casa comunale per irreperibilità delle persone. Meritevole di accoglimento, invece, sono le censure relative alla cartella n. 29320090134377047 IRPEF
2006, ove nel depositato avviso di ricevimento risulta notificato personalmente alla ricorrente, ma privo della firma di quest'ultima, pertanto non è dimostrata la legale conoscenza dell'atto e conseguenzialmente gli eccepiti termini decadenziali e prescrizionali sono decorsi (IRPEF 2006- notifica atto vendita 2018).
Infine, anche la cartella n. 29320110076797675 IRAP 2008 appare meritevole di accoglimento, in quanto irritualmente notificata ( compiuta giacenza -posta privata Società_1).
Sussistono ragionevoli motivi per la compensazione delle spese.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 10 Luglio 2024 deducendo i seguenti motivi.
L'Ufficio chiede, con il presente atto di appello, la riforma della suddetta sentenza, in primo luogo per non aver dichiarato l'inammissibilità del ricorso per quanto rilevato nel giudizio di primo grado già ed, in ogni caso, per l'errore in cui sono incorsi i primi Giudici nell'accogliere il ricorso se pur limitatamente alle sole cartelle n. 29320090134377047 e nr. 29320110076797675. Il ricorrente impugna l'estratto ruolo unitamente alle cartelle di pagamento sottese, la cui notifica è a carico dell'Agente della SC ed afferma di essere venuto a conoscenza della esistenza dei ruoli a seguito di notifica di atto esecutivo dell'Agente della
SC in data 07/02/2018. Sul punto l'Ufficio rileva che le cartelle di cui il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica, potevano essere impugnate solo nell'eventualità di una omessa notifica delle stesse, soltanto unitamente al primo atto successivo regolarmente notificato, che certamente non coincide con l'avviso di vendita. Nello stesso avviso di vendita viene riportato che per tutte le cartelle impugnate risulta da ultimo notificato un atto della procedura esecutiva in data 16/10/2017. Senza recesso dalla richiesta di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per come già ampiamente motivata dall'Ufficio nei propri scritti difensivi prodotti nel Giudizio di Primo Grado, si contesta e si chiede, in ogni caso, la riforma della sentenza nella parte in cui ha accolto il ricorso, annullando le cartelle nn. 29320090134377047 e n.
29320110076797675. In merito si rileva, in primo luogo, la contraddittorietà della motivazione della sentenza con riferimento alla cartella nr. 29320110076797675. I Primi Giudici dapprima danno atto della regolarità della notifica della suddetta cartella rilevandone la notifica a mezzo deposito nella casa comunale – “…
Anche la cartella n. 29320110076797675 IRAP 2008, risulta regolarmente notificata a mezzo deposito nella casa comunale per irreperibilità delle persone.”, per poi dopo aver motivato in ordine alla notifica di altra cartella, riportare in motivazione “ ..Infine, anche la cartella n. 29320110076797675 IRAP 2008 appare meritevole di accoglimento, in quanto irritualmente notificata ( compiuta giacenza –posta privata Società_1). In realtà correttamente la Corte di primo grado aveva rilevato la regolarità della notifica della cartella nr. 29320110076797675, avvenuta a mezzo deposito nella casa comunale. Anche per la cartella nr. 29320090134377047 l'Ufficio rileva la regolarità della relativa notifica. Invero la notifica della suddetta cartella è stata effettuata dall'Ufficiale notificatore dell'Ente di SC, che ha dato atto nella relata di aver notificato l'atto personalmente al destinatario.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 7821/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 3 e depositata il 14
Dicembre 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate - SC che con atto di controdeduzioni eccepisce la fondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Preliminarmente si fa rilevare che, nel secondo grado di giudizio è ammissibile la produzione di nuovi documenti, stante che l'art. 58 del D.Lgs 546/1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello non depositati in primo grado. La CGT di I Grado di Catania ha errato nel non dichiarare inammissibile il ricorso, avverso l'estratto di ruolo. Infatti, in sede di conversione in legge del decreto fiscale n. 146/2021 è stato approvato l'emendamento che ha aggiunto il comma 4-bis all'articolo 12 del Dpr n. 602/1973, il quale afferma che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”. Inoltre, nel caso specifico occorre rilevare che, volendo considerare legittima l'impugnazione della ricorrente avverso gli estratti di ruolo rilasciati dall'Agente della SC, al fine di non violare il diritto di difesa e l'interesse ad agire del contribuente, bisogna considerare che il diritto di difesa deve essere esercitato nel rispetto del termine generale di impugnazione di cui al D.Lgs. 546/92 art. 21. Nel caso specifico, la contribuente deposita nel fascicolo di I grado, gli estratti di ruolo datati 30.01.2018 mentre il ricorso è stato depositato in data 22.06.2018. Anche per tale motivo, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile per decorrenza dei termini di impugnazione ed in violazione dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992. La contribuente sostiene, nel giudizio in I Grado, di essere venuta a conoscenza dell'esistenza delle cartelle esattoriali, mediante notifica dell'avviso di vendita notificato in data 07.02.2018. l'Agente della SC, ha notificato in data 16.10.2017 avviso di intimazione n.
29320179005247205 ai sensi dell'art. 140 cpc mediante affissione all'albo del Comune e successiva raccomandata integrativa.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania e la condanna di parte appellata alle spese del giudizio.
La sig.ra Resistente_1, chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
All'udienza del 28 Novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Valutazione sull'ammissibilità del ricorso originario, la Corte osserva che: La parte ricorrente, come riconosciuto dalla stessa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ha impugnato l'estratto di ruolo contenuto nell'allegato all'avviso di vendita immobiliare. L'art.12, comma 4-bis, del d. P. R.602/1973, introdotto dall'art.
3- bis D. L. n.146/2021 conv. in L.215/2021, oltre a recepire il consolidato orientamento giurisprudenziale delle
Sezioni Unite della Suprema Corte, dispone espressamente la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, salvo tassative eccezioni che nella fattispecie non ricorrono. In materia, la legittimazione ad agire sussiste solo qualora l'estratto di ruolo sia immediatamente lesivo di situazioni giuridiche soggettive (quali le ipotesi concernenti la perdita di un beneficio nei confronti della pubblica amministrazione, l'impedimento alla partecipazione a gare pubbliche, ovvero l'intervenuto pagamento mediante compensazione, ecc. ), circostanze non dedotte né dimostrate in atti dalla parte ricorrente. Pertanto, il ricorso introduttivo della contribuente doveva essere dichiarato inammissibile, in quanto promosso avverso meri estratti di ruolo in difetto delle condizioni stabilite dalla norma e dalla giurisprudenza consolidata.
Alla luce delle acquisizioni processuali e delle ulteriori argomentazioni svolte dall'Agendia delle Entrate -
SC nelle proprie controdeduzioni, va sottolineato che: La contribuente ha prodotto in giudizio gli estratti di ruolo recanti la data del 30.01.2018, mentre il ricorso è stato depositato in data 22.06.2018, ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall'art.21 D. Lgs.546/1992. Ai sensi del citato art.21, il termine per l'impugnazione decorre da quando il contribuente ha conoscenza legale dell'atto o, quanto meno, dalla data in cui ottiene materiale disponibilità dell'estratto di ruolo. L'eccezione di decadenza è pertanto pienamente fondata.
Sulla base della documentazione prodotta in atti (relate di notifica, estratti ruolo, atti prodromici), deve essere riconosciuta la regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali e l'insussistenza di vizi di legittimità o di prescrizione.
Ne deriva, quindi, traslando il suesposto principio alla fattispecie in esame, l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso introduttivo del giudizio. Possono, tuttavia, essere compensate le spese dei due gradi di giudizio, discendendo l'esito del giudizio da una innovazione normativa sopraggiunta in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di Primo Grado. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in
Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 28 Novembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco)
(Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3503/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7821/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
3 e pubblicata il 14/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090134377047 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090134377047 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110076797675 IRAP 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2168/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: contribuente non costituito
Resistente/Appellato: Ader assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 22.06.2018, il ricorrente ha impugnato i ruoli, come indicati in epigrafe, emessi dall'Agenzia delle Entrate per omesso o ritardato pagamento IVA, IRPEF e IRAP anni 2004, 2006, 2007 e
2008, a seguito di notifica da parte di SC Sicilia di un avviso di vendita immobiliare.
Eccepisce parte ricorrente la decadenza e la prescrizione del credito.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che chiede l'inammissibilità del ricorso, per avere il ricorrente impugnato estratti di ruolo, o il rigetto dello stesso, deposita in atti copia avvisi di ricevimento.
Non si costituisce SC Sicilia.
Affermava la Corte adita:
“La Corte esamina preliminarmente l'eccezione di inammissibilità presentata dall'Agenzia dell'Entrate, per avere parte ricorrente impugnato estratti di ruolo, ritinendo tale eccezione priva di fondamento.
Parte ricorrente, infatti, ha impugnato alcuni estratti di ruolo - cartelle contenuti nell'allegato avviso di vendita immobiliare, notificato da SC Sicilia in data 07.02.2018, dando, quindi, prova della persistenza dell'interesse ad agire.
Nel merito ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate risulta che la cartella di pagamento n.29320120004873478 è stata personalmente consegnata all'odierna ricorrente in data 14.05.2012 , la suddetta cartella è inerente a tributi relativi anno 2008, pertanto le eccezioni decadenziali e prescrizionali sono prive di fondamento.
Per quanto concerne la cartella n. 29320070109245552, la stessa risulta consegnata al coniuge in data
21.02.2008.
In caso di notifica a persona diversa del destinatario, l'art. 139 c.p.c. ammette la consegna a ben individuati soggetti, tra tali soggetti vi sono anche i familiari conviventi con il destinatario dell'atto;
Il coniuge è un familiare (Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 11228/2021) ,sulla regolarità nulla ha eccepito parte ricorrente.
Anche la cartella n. 29320110076797675 IRAP 2008, risulta regolarmente notificata a mezzo deposito nella casa comunale per irreperibilità delle persone. Meritevole di accoglimento, invece, sono le censure relative alla cartella n. 29320090134377047 IRPEF
2006, ove nel depositato avviso di ricevimento risulta notificato personalmente alla ricorrente, ma privo della firma di quest'ultima, pertanto non è dimostrata la legale conoscenza dell'atto e conseguenzialmente gli eccepiti termini decadenziali e prescrizionali sono decorsi (IRPEF 2006- notifica atto vendita 2018).
Infine, anche la cartella n. 29320110076797675 IRAP 2008 appare meritevole di accoglimento, in quanto irritualmente notificata ( compiuta giacenza -posta privata Società_1).
Sussistono ragionevoli motivi per la compensazione delle spese.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 10 Luglio 2024 deducendo i seguenti motivi.
L'Ufficio chiede, con il presente atto di appello, la riforma della suddetta sentenza, in primo luogo per non aver dichiarato l'inammissibilità del ricorso per quanto rilevato nel giudizio di primo grado già ed, in ogni caso, per l'errore in cui sono incorsi i primi Giudici nell'accogliere il ricorso se pur limitatamente alle sole cartelle n. 29320090134377047 e nr. 29320110076797675. Il ricorrente impugna l'estratto ruolo unitamente alle cartelle di pagamento sottese, la cui notifica è a carico dell'Agente della SC ed afferma di essere venuto a conoscenza della esistenza dei ruoli a seguito di notifica di atto esecutivo dell'Agente della
SC in data 07/02/2018. Sul punto l'Ufficio rileva che le cartelle di cui il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica, potevano essere impugnate solo nell'eventualità di una omessa notifica delle stesse, soltanto unitamente al primo atto successivo regolarmente notificato, che certamente non coincide con l'avviso di vendita. Nello stesso avviso di vendita viene riportato che per tutte le cartelle impugnate risulta da ultimo notificato un atto della procedura esecutiva in data 16/10/2017. Senza recesso dalla richiesta di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per come già ampiamente motivata dall'Ufficio nei propri scritti difensivi prodotti nel Giudizio di Primo Grado, si contesta e si chiede, in ogni caso, la riforma della sentenza nella parte in cui ha accolto il ricorso, annullando le cartelle nn. 29320090134377047 e n.
29320110076797675. In merito si rileva, in primo luogo, la contraddittorietà della motivazione della sentenza con riferimento alla cartella nr. 29320110076797675. I Primi Giudici dapprima danno atto della regolarità della notifica della suddetta cartella rilevandone la notifica a mezzo deposito nella casa comunale – “…
Anche la cartella n. 29320110076797675 IRAP 2008, risulta regolarmente notificata a mezzo deposito nella casa comunale per irreperibilità delle persone.”, per poi dopo aver motivato in ordine alla notifica di altra cartella, riportare in motivazione “ ..Infine, anche la cartella n. 29320110076797675 IRAP 2008 appare meritevole di accoglimento, in quanto irritualmente notificata ( compiuta giacenza –posta privata Società_1). In realtà correttamente la Corte di primo grado aveva rilevato la regolarità della notifica della cartella nr. 29320110076797675, avvenuta a mezzo deposito nella casa comunale. Anche per la cartella nr. 29320090134377047 l'Ufficio rileva la regolarità della relativa notifica. Invero la notifica della suddetta cartella è stata effettuata dall'Ufficiale notificatore dell'Ente di SC, che ha dato atto nella relata di aver notificato l'atto personalmente al destinatario.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 7821/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 3 e depositata il 14
Dicembre 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate - SC che con atto di controdeduzioni eccepisce la fondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Preliminarmente si fa rilevare che, nel secondo grado di giudizio è ammissibile la produzione di nuovi documenti, stante che l'art. 58 del D.Lgs 546/1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello non depositati in primo grado. La CGT di I Grado di Catania ha errato nel non dichiarare inammissibile il ricorso, avverso l'estratto di ruolo. Infatti, in sede di conversione in legge del decreto fiscale n. 146/2021 è stato approvato l'emendamento che ha aggiunto il comma 4-bis all'articolo 12 del Dpr n. 602/1973, il quale afferma che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”. Inoltre, nel caso specifico occorre rilevare che, volendo considerare legittima l'impugnazione della ricorrente avverso gli estratti di ruolo rilasciati dall'Agente della SC, al fine di non violare il diritto di difesa e l'interesse ad agire del contribuente, bisogna considerare che il diritto di difesa deve essere esercitato nel rispetto del termine generale di impugnazione di cui al D.Lgs. 546/92 art. 21. Nel caso specifico, la contribuente deposita nel fascicolo di I grado, gli estratti di ruolo datati 30.01.2018 mentre il ricorso è stato depositato in data 22.06.2018. Anche per tale motivo, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile per decorrenza dei termini di impugnazione ed in violazione dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992. La contribuente sostiene, nel giudizio in I Grado, di essere venuta a conoscenza dell'esistenza delle cartelle esattoriali, mediante notifica dell'avviso di vendita notificato in data 07.02.2018. l'Agente della SC, ha notificato in data 16.10.2017 avviso di intimazione n.
29320179005247205 ai sensi dell'art. 140 cpc mediante affissione all'albo del Comune e successiva raccomandata integrativa.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania e la condanna di parte appellata alle spese del giudizio.
La sig.ra Resistente_1, chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
All'udienza del 28 Novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Valutazione sull'ammissibilità del ricorso originario, la Corte osserva che: La parte ricorrente, come riconosciuto dalla stessa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ha impugnato l'estratto di ruolo contenuto nell'allegato all'avviso di vendita immobiliare. L'art.12, comma 4-bis, del d. P. R.602/1973, introdotto dall'art.
3- bis D. L. n.146/2021 conv. in L.215/2021, oltre a recepire il consolidato orientamento giurisprudenziale delle
Sezioni Unite della Suprema Corte, dispone espressamente la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, salvo tassative eccezioni che nella fattispecie non ricorrono. In materia, la legittimazione ad agire sussiste solo qualora l'estratto di ruolo sia immediatamente lesivo di situazioni giuridiche soggettive (quali le ipotesi concernenti la perdita di un beneficio nei confronti della pubblica amministrazione, l'impedimento alla partecipazione a gare pubbliche, ovvero l'intervenuto pagamento mediante compensazione, ecc. ), circostanze non dedotte né dimostrate in atti dalla parte ricorrente. Pertanto, il ricorso introduttivo della contribuente doveva essere dichiarato inammissibile, in quanto promosso avverso meri estratti di ruolo in difetto delle condizioni stabilite dalla norma e dalla giurisprudenza consolidata.
Alla luce delle acquisizioni processuali e delle ulteriori argomentazioni svolte dall'Agendia delle Entrate -
SC nelle proprie controdeduzioni, va sottolineato che: La contribuente ha prodotto in giudizio gli estratti di ruolo recanti la data del 30.01.2018, mentre il ricorso è stato depositato in data 22.06.2018, ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall'art.21 D. Lgs.546/1992. Ai sensi del citato art.21, il termine per l'impugnazione decorre da quando il contribuente ha conoscenza legale dell'atto o, quanto meno, dalla data in cui ottiene materiale disponibilità dell'estratto di ruolo. L'eccezione di decadenza è pertanto pienamente fondata.
Sulla base della documentazione prodotta in atti (relate di notifica, estratti ruolo, atti prodromici), deve essere riconosciuta la regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali e l'insussistenza di vizi di legittimità o di prescrizione.
Ne deriva, quindi, traslando il suesposto principio alla fattispecie in esame, l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso introduttivo del giudizio. Possono, tuttavia, essere compensate le spese dei due gradi di giudizio, discendendo l'esito del giudizio da una innovazione normativa sopraggiunta in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di Primo Grado. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in
Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 28 Novembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco)
(Dott. Isidoro Vasta)