Sentenza 16 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 16/08/2022, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/08/2022
N. 01361/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00515/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 515 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Suriano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 912/2021 della Corte d’Appello di Lecce - Sezione Lavoro, pubblicata il 18.10.2021.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to F. Suriano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, con ricorso notificato il 02/05/2022 e depositato in giudizio il 03/05/2022, chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 912/2021 della Corte d’Appello di Lecce - Sezione Lavoro, pubblicata il 18.10.2021 e notificata il 21.10.2021 al Ministero della Salute in Roma ed al Ministero della Salute presso l’Avvocatura Distrettuale di Lecce, rimasta ineseguita, recante condanna del Ministero della Salute “ al pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 1 L. n. 201/1992 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda del 13.2.2014 oltre interessi o rivalutazione ”, nonché “ al pagamento in favore di parte appellante delle spese del doppio grado, liquidate in euro 2.886,00 per il primo grado ed in euro 3.118,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge ”. La ricorrente quantifica l’indennizzo ad essa spettante ex L. n. 210/1992 nella misura di € 94.014,95, oltre interessi o rivalutazione monetaria sino al soddisfo, e le spese legali nella misura di € 8.760,56, comprensivi di spese generali, IVA e CAP, per un totale generale richiesto di € 102.775,51, oltre interessi o rivalutazione monetaria sino al soddisfo, e chiede, ove occorra, di nominare un Commissario ad acta al fine di dare esecuzione alla predetta sentenza n. 912/2021 della Corte d’Appello di Lecce - Sezione Lavoro.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Salute, con atto di costituzione depositato in data 16 maggio 2022, con la difesa dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, per resistere al ricorso di ottemperanza.
All’udienza in Camera di Consiglio del 27 luglio 2022, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve, quindi, essere accolto.
1. - Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del Giudice Ordinario.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza della Corte d’Appello di Lecce - Sezione Lavoro n. 912/2021 del 18.10.2021, di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, in quanto non più appellabile per decorrenza dei termini di impugnazione, come risulta dalla apposita attestazione rilasciata dalla Corte di Appello di Lecce il 14/03/2022.
Inoltre, la predetta sentenza n. 912/2021 del 18.10.2021 della Corte d’Appello di Lecce - Sezione Lavoro è stata notificata, munita di formula esecutiva (apposta il 21/10/2021), in data 21/10/2021 al Ministero della Salute presso la sede reale, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
2. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto, non risultando l’adempimento, da parte del Ministero resistente, al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. di cui in epigrafe, ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Salute di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, al pagamento in favore dell’odierna ricorrente di tutte le somme di denaro liquidate nella predetta sentenza n. 912/2021 del 18.10.2021 della Corte d’Appello di Lecce - Sezione Lavoro.
3. - Le spese del presente giudizio di ottemperanza, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Ministero resistente e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Francesco Suriano dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare completa esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 912/2021 del 18.10.2021 della Corte d’Appello di Lecce - Sezione Lavoro, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente decisione.
Condanna il Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 800,00 (Ottocento/00), oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario Avvocato Francesco Suriano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.