TAR Roma, sez. 3T, sentenza 27/02/2026, n. 3771
TAR
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Improcedibile
    Sopravvenuta inefficacia ex lege della comunicazione impugnata

    Il Collegio ritiene che la sopravvenuta normativa, in particolare l'art. 10 bis, comma 4, del d.l. 69/2023, convertito in legge 103/2023, abbia reso inefficace ex lege il provvedimento impugnato, dovendo l'Amministrazione procedere a una nuova rideterminazione del prelievo. Di conseguenza, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta inefficacia ex lege della comunicazione impugnata

    Il Collegio ritiene che la sopravvenuta normativa, in particolare l'art. 10 bis, comma 4, del d.l. 69/2023, convertito in legge 103/2023, abbia reso inefficace ex lege il provvedimento impugnato, dovendo l'Amministrazione procedere a una nuova rideterminazione del prelievo. Di conseguenza, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta inefficacia ex lege degli atti impugnati

    Il Collegio ritiene che la sopravvenuta normativa, in particolare l'art. 10 bis, comma 4, del d.l. 69/2023, convertito in legge 103/2023, abbia reso inefficace ex lege il provvedimento impugnato, dovendo l'Amministrazione procedere a una nuova rideterminazione del prelievo. Di conseguenza, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 27/02/2026, n. 3771
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3771
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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