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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
TOMASELLI FIORENZO, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 73/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 462 2022 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 462 2022 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2022 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 462 2022 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 462/1T/2022 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 462/1T/2022 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 462/1T/2022 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 168/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I contribuenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione meglio specificato in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle Entrate a fini dell'imposta di registro pro 2022.
A sostegno dell'impugnativa i ricorrenti hanno formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Rovigo, che ha sostenuto l'infondatezza del gravame, instando per la sua reiezione.
All'udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova anzitutto premettere, per una più agevole comprensione della vicenda, che l'Ufficio, con l'avviso impugnato, negava l'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 64, comma 6 D.L. 73/2021 (c.d.
“agevolazioni prima casa per giovani under 36”) relativa all'atto di compravendita a rogito del Notaio Nominativo_1 del 10/02/2022, rep. 14.856, racc. 11.738, registrato ad Adria il 15/02/2022 al numero 462, serie 1T, in quanto dai controlli effettuati non sarebbe stata rilevata la presenza di un ISEE ordinario corrente.
2. Ciò posto, con un unico articolato motivo, i deducenti lamentano l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 64 D.L. n. 73/2021, in quanto l'Agenzia non avrebbe considerato che, all'atto della stipula della compravendita, i ricorrenti avrebbero dichiarato il possesso del requisito economico richiesto dalla legge per accedere al beneficio fiscale. Secondo i ricorrenti, infatti, per accedere all'agevolazione fiscale la normativa in materia non prevedrebbe alcun obbligo di allegazione della documentazione relativa al possesso dei requisiti, ma sarebbe sufficiente la dichiarazione resa dalle parti e trascritta nel rogito notarile, di essere in possesso del requisito economico, ossia di avere un indicatore della situazione economica equivalente inferiore ad € 40.000,00, non essendo quindi necessaria anche l'allegazione della certificazione ISEE.
3. Detto ordine di idee non appare condivisibile.
Al riguardo, si osserva, anzitutto, che, in base all'art. 64, commi 6, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021, possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale gli atti di acquisto di “prime case di abitazione”, se stipulati tra il
26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, a favore di soggetti al di sotto di trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e in possesso di un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5.12.2013, n.
159, non superiore a 40.000 euro annui.
A tal proposito, occorre, in primo luogo, rilevare che la norma agevolativa di cui all'art. 64 D.L. n. 73/2021 opera un espresso rinvio al DPCM n. 159/2013, recante il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, con riferimento ai criteri di determinazione dell'ISEE in capo ai soggetti beneficiari.
Tale indicatore, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del medesimo Regolamento, è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare antecedente la presentazione della
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), di cui all'art. 10, rapportati alla composizione del nucleo familiare.
In secondo luogo, devesi, in particolare, precisare che l'ISEE, secondo il modello di determinazione previsto dal citato DPCM n. 159/2013 – richiamato dalla disciplina del bonus casa per i giovani under 36 – costituisce un'attestazione rilasciata dall'INPS sulla base di un'autocertificazione resa dall'interessato tramite DSU. Tale dichiarazione, eventualmente integrata con altri dati disponibili negli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, consente il calcolo dell'indicatore, la cui attestazione è resa disponibile dall'INPS entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU.
In terzo luogo, va sottolineato - alla luce dell'articolato quadro sopra descritto – come risulti del tutto evidente che, ai fini della fruizione dell'agevolazione, i contribuenti avrebbero dovuto essere titolari di un
ISEE in corso di validità alla data del rogito notarile. Ne consegue che la relativa attestazione doveva essere richiesta all'INPS in un momento necessariamente anteriore alla stipula dell'atto, mediante la presentazione di apposita DSU in data precedente al rogito.
In definitiva, l'Amministrazione finanziaria ha correttamente manifestato la pretesa erariale con l'impugnato avviso, che si appalesa, nella specie, immune da qualsivoglia vizio.
Le dedotte censure vanno dunque disattese.
4. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi respinto.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso che sussistano giustificati motivi per la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge. Spese del giudizio compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
TOMASELLI FIORENZO, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 73/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 462 2022 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 462 2022 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2022 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 462 2022 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 462/1T/2022 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 462/1T/2022 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 462/1T/2022 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 168/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I contribuenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione meglio specificato in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle Entrate a fini dell'imposta di registro pro 2022.
A sostegno dell'impugnativa i ricorrenti hanno formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Rovigo, che ha sostenuto l'infondatezza del gravame, instando per la sua reiezione.
All'udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova anzitutto premettere, per una più agevole comprensione della vicenda, che l'Ufficio, con l'avviso impugnato, negava l'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 64, comma 6 D.L. 73/2021 (c.d.
“agevolazioni prima casa per giovani under 36”) relativa all'atto di compravendita a rogito del Notaio Nominativo_1 del 10/02/2022, rep. 14.856, racc. 11.738, registrato ad Adria il 15/02/2022 al numero 462, serie 1T, in quanto dai controlli effettuati non sarebbe stata rilevata la presenza di un ISEE ordinario corrente.
2. Ciò posto, con un unico articolato motivo, i deducenti lamentano l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 64 D.L. n. 73/2021, in quanto l'Agenzia non avrebbe considerato che, all'atto della stipula della compravendita, i ricorrenti avrebbero dichiarato il possesso del requisito economico richiesto dalla legge per accedere al beneficio fiscale. Secondo i ricorrenti, infatti, per accedere all'agevolazione fiscale la normativa in materia non prevedrebbe alcun obbligo di allegazione della documentazione relativa al possesso dei requisiti, ma sarebbe sufficiente la dichiarazione resa dalle parti e trascritta nel rogito notarile, di essere in possesso del requisito economico, ossia di avere un indicatore della situazione economica equivalente inferiore ad € 40.000,00, non essendo quindi necessaria anche l'allegazione della certificazione ISEE.
3. Detto ordine di idee non appare condivisibile.
Al riguardo, si osserva, anzitutto, che, in base all'art. 64, commi 6, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021, possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale gli atti di acquisto di “prime case di abitazione”, se stipulati tra il
26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, a favore di soggetti al di sotto di trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e in possesso di un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5.12.2013, n.
159, non superiore a 40.000 euro annui.
A tal proposito, occorre, in primo luogo, rilevare che la norma agevolativa di cui all'art. 64 D.L. n. 73/2021 opera un espresso rinvio al DPCM n. 159/2013, recante il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, con riferimento ai criteri di determinazione dell'ISEE in capo ai soggetti beneficiari.
Tale indicatore, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del medesimo Regolamento, è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare antecedente la presentazione della
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), di cui all'art. 10, rapportati alla composizione del nucleo familiare.
In secondo luogo, devesi, in particolare, precisare che l'ISEE, secondo il modello di determinazione previsto dal citato DPCM n. 159/2013 – richiamato dalla disciplina del bonus casa per i giovani under 36 – costituisce un'attestazione rilasciata dall'INPS sulla base di un'autocertificazione resa dall'interessato tramite DSU. Tale dichiarazione, eventualmente integrata con altri dati disponibili negli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, consente il calcolo dell'indicatore, la cui attestazione è resa disponibile dall'INPS entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU.
In terzo luogo, va sottolineato - alla luce dell'articolato quadro sopra descritto – come risulti del tutto evidente che, ai fini della fruizione dell'agevolazione, i contribuenti avrebbero dovuto essere titolari di un
ISEE in corso di validità alla data del rogito notarile. Ne consegue che la relativa attestazione doveva essere richiesta all'INPS in un momento necessariamente anteriore alla stipula dell'atto, mediante la presentazione di apposita DSU in data precedente al rogito.
In definitiva, l'Amministrazione finanziaria ha correttamente manifestato la pretesa erariale con l'impugnato avviso, che si appalesa, nella specie, immune da qualsivoglia vizio.
Le dedotte censure vanno dunque disattese.
4. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi respinto.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso che sussistano giustificati motivi per la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge. Spese del giudizio compensate.