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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/07/2025, n. 3006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3006 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2641/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2641/2023 promossa da:
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. NOVENTA VALERIO, elettivamente domiciliati C.F._2 presso il difensore avv. NOVENTA VALERIO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RAVASIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RAVASIO GIUSEPPE
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parti attrici:
IN PRINCIPALITA' nel merito: in accoglimento dei motivi di opposizione, revocare, dichiarare nullo od annullato il decreto ingiuntivo opposto n. 5315/2022, n. 14848/2022 R.G. Tribunale di
Brescia, doc. 1; per l'effetto dichiarare che nulla devono né né Parte_1 Pt_2
pagina 1 di 8 ad per le causali indicate in detto Pt_2 Controparte_1 decreto.
IN SUBORDINE nel merito: in accoglimento dei motivi di opposizione, revocare, dichiarare nullo od annullato il decreto ingiuntivo opposto n. 5315/2022, n. 14848/2022 R.G. Tribunale di Brescia, doc. 1; in accoglimento dei motivi di opposizione, dichiarare che e/o Parte_1 Pt_2
devono ad esclusivamente la minor
[...] Controparte_1 somma risultante all'esito della presente causa.
RICHIESTE DI CONDANNA EX ART. 96 CPC: dichiarare Controparte_1
responsabile, ex 96 CPC, per avere ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto con
[...] malafede e colpa grave, e perciò condannarla al risarcimento dei danni patiti da Parte_1
e/o da come documentati e provati in corso di causa e/o, in mancanza,
[...] Parte_2 da liquidare di ufficio. Condannare a pagare a Controparte_1
e/o a , oltre alle spese di lite, una somma Parte_1 Parte_2 equitativamente determinata ex art. 96 uc CPC.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare.
1) In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione per le ragioni dedotte in narrativa;
2) Nel merito,
2.1 in principalità: respingere l'opposizione così come ogni ulteriore domanda proposta dai signori e nei confronti della Parte_2 Parte_1 Controparte_2 perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti da quest'ultima nelle proprie difese, confermando la validità e l'efficacia definitiva del decreto ingiuntivo n. 5315/2022 d.i. 14848/2022 r.g. emesso dal Tribunale di Brescia in data 22-23.12.2022;
2.2 in subordine: condannare comunque gli opponenti a pagare alla Controparte_2
l'importo di € 240.000,00, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta all'esito
[...] dell'espletanda istruttoria, il tutto per le causali indicate nel ricorso monitorio;
3 In ogni caso: vittoria di spese compreso il compenso professionale di causa e della fase monitoria con rimborso spese forfettario, contributo previdenziale ed i.v.a. come per legge. pagina 2 di 8 IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto n. 5315/2022 con cui era stato loro ingiunto, in qualità di fideiussori di Parte_3
il pagamento della somma di euro 240.000,00, oltre interessi e spese, quale residuo del contratto
[...] di mutuo n. 055-4680121 stipulato da con già Parte_3 Controparte_3
pagamento da effettuarsi a Controparte_4 Parte_4
, allegatasi cessionaria del credito.
[...]
Gli attori opponenti eccepivano l'assenza di prova in merito alla prima cessione menzionata nel ricorso monitorio (in quanto non vi era prova che il contratto di mutuo ipotecario fondiario fosse stato risolto prima della cessione e fosse pertanto ricompreso nella stessa), l'insussistenza o, in subordine,
l'indeterminatezza del credito (non avendo l'ingiungente riferito in merito alla doverosa escussione dell'ipoteca concessa dalla stessa debitrice), la nullità della clausola di deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. contenuta nell'art 6) della fideiussione per violazione della normativa a tutela della concorrenza e del mercato, con conseguente decadenza dal diritto di agire avverso il fideiussore, nonché la prescrizione del credito.
Si costituiva la convenuta opposta che, contestata la fondatezza delle argomentazioni attoree, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma IV., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. Il contratto di finanziamento e di garanzia
Pur essendo la prescrizione una questione preliminare di merito, al fine di individuare il termine di prescrizione e il dies a quo da cui far decorrere la stessa, è necessario identificare la natura del credito per cui è causa.
Come pacifico tra le parti nonché documentalmente provato, il credito oggetto del presente giudizio trae origine da un contratto di mutuo “ipotecario- fondiario” n. 142.436 Rep. Notaio , Persona_1
(doc. 9 fascicolo monitorio) sottoscritto dalla società debitrice principale con Parte_3 [...]
Controparte_3
pagina 3 di 8 Ugualmente risulta provato nonché pacifico che lo stesso sia garantito da fideiussione rilasciata dagli odierni attori in data 11.10.11 (doc. 12 fascicolo monitorio).
II. L'eccezione di prescrizione
Parti attrici opponenti eccepiscono l'intervenuta prescrizione degli interessi e del capitale costituente il credito ex art. 2948 n. 4 c.c. a fronte della pattuizione del pagamento periodico delle rate del mutuo.
Eccepiscono, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto di agire verso la garante ex Parte_2 art. 2946 c.c. stante la sottoscrizione delle fideiussioni in data 11.10.2011.
Le eccezioni sono infondate.
Come da giurisprudenza consolidata della Suprema Corte “trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo” (cfr. Cass. 10-09-2010 n. 19291).
L'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 nr. 4 cod. civ. (in tal senso già C. Cass. 1994/1110).
Tanto premesso in punto di diritto, dalla lettura del contratto si evince che la scadenza dell'ultima rata era prevista per il giorno 30.06.2015 mentre in data 30.10.2015 è stata inviata lettera di messa in mora interruttiva della prescrizione.
Essendo pertanto stato il decreto ingiuntivo notificato nel 2022, è evidente che il credito non può ritenersi prescritto, non essendo lo iato temporale tra le due date decennale.
Deve ritenersi infondata anche l'eccezione di prescrizione del diritto di agire verso il fideiussore posto che la prescrizione del diritto alla garanzia decorre, secondo le regole generali, dalla data in cui può essere fatto valere e, pertanto, dalla data di scadenza dell'obbligazione principale.
III. La titolarità del diritto azionato
Parte convenuta opposta allega che il credito oggetto del presente giudizio è stato ceduto da CP_3
pagina 4 di 8 già ad con contratto Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5 di cessione concluso in data 6 gennaio 2017 e da all'odierna parte opposta con Controparte_5 contratto in data 31.03.21.
Parti attrici opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria, contestando la sussistenza di idonea prova con riguardo al primo contrato di cessione.
Premesso che non si verte in tema di legittimazione attiva propriamente intesa - e cioè quale presupposto processuale - ma in tema di titolarità del lato attivo del rapporto creditorio, l'eccezione è infondata.
Questo Giudice, infatti, condivide la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale, in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'intervenuta cessione esenta unicamente il cessionario dalla notifica del debitore ceduto, ma non costituisce prova dell'intervenuta cessione, pertanto “ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d. lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto” (cfr. Cassazione ordinanza 3405, 6 febbraio 2024 alla cui motivazione si rinvia), pur potendo la la prova di tale cessione può essere fornita liberamente, non essendo soggetta a particolari vincoli di forma, sicché “la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito” (Cass. 17944/2023).
Nel caso de quo deve ritenersi raggiunta la prova della titolarità del credito avendo parte convenuta opposta prodotto, in sede monitoria, l'estratto della Gazzetta Ufficiale e, in sede di opposizione nella memoria di costituzione, due dichiarazioni rispettivamente di (doc. 10) e di Controparte_5 [...]
(doc. 9) che attestato che il credito per cui è causa è compreso tra quelli Controparte_4 oggetto delle cessioni.
Ad identificazione del credito, è indicato all'interno delle due dichiarazioni, il numero 055-46801121, che dalla lettura della prima pagina del contratto stesso, risulta essere il numero identificativo del contratto di mutuo oggetto del presente giudizio.
Nonostante la mancata prova delle caratteristiche dei crediti ceduti (non parendo il contratto risolto ma scaduto alla data della cessione), deve ritenersi che tali documenti, in uno con la ratio della cessione che concerne i crediti in sofferenza, siano sufficienti a dimostrare la titolarità del credito in capo a parte convenuta opposta nonché l'inclusione della posizione creditoria tra quelle cedute tramite cessione di pagina 5 di 8 crediti in blocco.
Quanto alla cessione del contratto di garanzia la cessione del credito garantito è avvenuta nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione disciplinata dalla legge 130/1999. L'art. 4 di tale norma prevede l'applicabilità dell'art. 58 TUB che al comma 3 prevede che “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità
o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”.
IV. La contestata sussistenza e determinatezza del credito
Parti attrici opponenti eccepiscono “l'insussistenza o, in subordine, l'indeterminatezza del presunto credito” stante la mancata riscossione dell'ipoteca iscritta, su immobile di proprietà della debitrice principale, quale ulteriore garanzia del credito.
Secondo la tesi attorea infatti “il creditore ipotecario deve prima agire avverso il debitore ipotecario e poi avverso gli eventuali garanti, in quanto il creditore ipotecario ha il beneficio dell'ipoteca iscritta, che gli asseriti fidejussori invece non hanno e nella quale non subentrano anche nell'ipotesi in cui paghino l'asserito creditore ipotecario”.
L'eccezione è infondata.
Premesso che i beni oggetto di ipoteca risultano essere stati pignorati nell'ambito procedura esecutiva n. 492/2022, non sussiste alcun obbligo in capo alla creditrice opposta di azionare antecedente la garanzia ipotecaria non essendo previsto alcun beneficio di escussione preventiva all'interno del contratto né alcuna norma legislativa di ciò precettiva.
Anzi lo stesso contratto di fideiussione, all'art. 11, prevede che la creditrice “ha comunque pieno effetto per l'intero ammontare in essa previsto… indipendentemente da qualsiasi altra garanzia personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata, anche da terzi a favore della Banca nell'interesse del debitore medesimo”.
Né ha alcuna rilevanza il fatto che i fideiussori non hanno alcuna garanzia per ottenere dalla debitrice principale la restituzione delle somme eventualmente pagate e che, in caso di loro partecipazione all'esecuzione forzata per ottenere la restituzione delle somme non sarebbero assistiti da privilegio ipotecario, essendo tale rischio insito nella sottoscrizione stessa di un contratto di fideiussione. pagina 6 di 8 V. La nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e l'eccezione di decadenza
Parti attrici opponenti eccepiscono la nullità parziale ex art. 1419 c.c., del contratto di fideiussione in quanto redatto in conformità ad intese illegittime poiché limitative della concorrenza.
A sostegno della propria allegazione parti opponenti richiamano il contenuto del provvedimento
55/2005 della Banca d'Italia, allora Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relativamente all'attività bancaria, con la quale è stata accertata l'illegittimità di tre clausole inserite del modello ABI relativo alla fideiussione omnibus.
Le tre clausole sono rispettivamente: la clausola “di reviviscenza”, grazie alla quale il fideiussore è vincolato alla restituzione all'istituto delle somme che dallo stesso fossero state incassate in pagamento per obbligazioni garantite, restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca degli stessi pagamenti;
la clausola c.d. “di sopravvivenza”, in virtù della quale si prevede la sussistenza della fideiussione nel caso in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide e clausola c.d. “di deroga”, mediante la quale il debitore rinuncia al termine di decadenza disposto in suo favore dall'art. 1957, comma 1, c.c.
Ciò premesso l'eccezione non è fondata.
Premesso che il contratto per cui è causa non è una fideiussione omnibus ma una fideiussione specifica in quanto specificamente volta a garantire l'adempimento del solo contratto di mutuo sopra richiamato come chiaramente evincibile dalla lettura del contratto si osserva che il modello ABI esaminato dall'Autorità Garante aveva ad oggetto il solo contratto di fideiussione omnibus.
Dalla mera lettura delle condizioni contrattuali esaminate nel provvedimento della Banca d'Italia sopra richiamato si evidenzia, infatti, che la valutazione della coerenza delle clausole contestate alla funzione della garanzia bancaria è stata condotta avendo quale riferimento il solo contratto di fideiussione omnibus.
Dalla interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità inoltre (cfr. Sezioni Unite nr.
41994/2021), non emerge alcun elemento dal quale desumere l'illiceità delle clausole di cui al provvedimento della Banca d'Italia se inserite in un modulo contrattuale diverso da quello della fideiussione omnibus, essendosi la Corte limitata a statuire l'invalidità delle clausole contrattuali che riproducono clausole che siano frutto di intese anticoncorrenziali.
La prova che le clausole contrattuali sono state redatte in conseguenza di intese vietate grava sull'attore e, nel caso specifico, tale prova non può ritenersi raggiunta mediante la mera produzione del pagina 7 di 8 provvedimento 55/2005 sopra richiamato dal momento che, come già visto, l'esame condotto dall'Autorità Garante in tale sede aveva ad oggetto la sola fideiussione omnibus.
In conclusione, con riguardo al contratto di fideiussione specifica l'eccezione di nullità parziale ex art. 1419 c.c. non può trovare accoglimento, non avendo parti attrici opponenti assolto l'onere probatorio necessario.
Conseguentemente non può trovare accoglimento l'eccezione di decadenza essendo stato il disposto dell'art. 1957 cod. civ. legittimamente derogato.
VI. La conferma del decreto ingiuntivo
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo, stante la richiesta rigettata in prima udienza e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
VII. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa, nell'importo di euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
- conferma il decreto ingiuntivo n. 5315/2022 che dichiara esecutivo;
- spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2641/2023 promossa da:
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. NOVENTA VALERIO, elettivamente domiciliati C.F._2 presso il difensore avv. NOVENTA VALERIO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RAVASIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RAVASIO GIUSEPPE
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parti attrici:
IN PRINCIPALITA' nel merito: in accoglimento dei motivi di opposizione, revocare, dichiarare nullo od annullato il decreto ingiuntivo opposto n. 5315/2022, n. 14848/2022 R.G. Tribunale di
Brescia, doc. 1; per l'effetto dichiarare che nulla devono né né Parte_1 Pt_2
pagina 1 di 8 ad per le causali indicate in detto Pt_2 Controparte_1 decreto.
IN SUBORDINE nel merito: in accoglimento dei motivi di opposizione, revocare, dichiarare nullo od annullato il decreto ingiuntivo opposto n. 5315/2022, n. 14848/2022 R.G. Tribunale di Brescia, doc. 1; in accoglimento dei motivi di opposizione, dichiarare che e/o Parte_1 Pt_2
devono ad esclusivamente la minor
[...] Controparte_1 somma risultante all'esito della presente causa.
RICHIESTE DI CONDANNA EX ART. 96 CPC: dichiarare Controparte_1
responsabile, ex 96 CPC, per avere ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto con
[...] malafede e colpa grave, e perciò condannarla al risarcimento dei danni patiti da Parte_1
e/o da come documentati e provati in corso di causa e/o, in mancanza,
[...] Parte_2 da liquidare di ufficio. Condannare a pagare a Controparte_1
e/o a , oltre alle spese di lite, una somma Parte_1 Parte_2 equitativamente determinata ex art. 96 uc CPC.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare.
1) In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione per le ragioni dedotte in narrativa;
2) Nel merito,
2.1 in principalità: respingere l'opposizione così come ogni ulteriore domanda proposta dai signori e nei confronti della Parte_2 Parte_1 Controparte_2 perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti da quest'ultima nelle proprie difese, confermando la validità e l'efficacia definitiva del decreto ingiuntivo n. 5315/2022 d.i. 14848/2022 r.g. emesso dal Tribunale di Brescia in data 22-23.12.2022;
2.2 in subordine: condannare comunque gli opponenti a pagare alla Controparte_2
l'importo di € 240.000,00, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta all'esito
[...] dell'espletanda istruttoria, il tutto per le causali indicate nel ricorso monitorio;
3 In ogni caso: vittoria di spese compreso il compenso professionale di causa e della fase monitoria con rimborso spese forfettario, contributo previdenziale ed i.v.a. come per legge. pagina 2 di 8 IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto n. 5315/2022 con cui era stato loro ingiunto, in qualità di fideiussori di Parte_3
il pagamento della somma di euro 240.000,00, oltre interessi e spese, quale residuo del contratto
[...] di mutuo n. 055-4680121 stipulato da con già Parte_3 Controparte_3
pagamento da effettuarsi a Controparte_4 Parte_4
, allegatasi cessionaria del credito.
[...]
Gli attori opponenti eccepivano l'assenza di prova in merito alla prima cessione menzionata nel ricorso monitorio (in quanto non vi era prova che il contratto di mutuo ipotecario fondiario fosse stato risolto prima della cessione e fosse pertanto ricompreso nella stessa), l'insussistenza o, in subordine,
l'indeterminatezza del credito (non avendo l'ingiungente riferito in merito alla doverosa escussione dell'ipoteca concessa dalla stessa debitrice), la nullità della clausola di deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. contenuta nell'art 6) della fideiussione per violazione della normativa a tutela della concorrenza e del mercato, con conseguente decadenza dal diritto di agire avverso il fideiussore, nonché la prescrizione del credito.
Si costituiva la convenuta opposta che, contestata la fondatezza delle argomentazioni attoree, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma IV., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. Il contratto di finanziamento e di garanzia
Pur essendo la prescrizione una questione preliminare di merito, al fine di individuare il termine di prescrizione e il dies a quo da cui far decorrere la stessa, è necessario identificare la natura del credito per cui è causa.
Come pacifico tra le parti nonché documentalmente provato, il credito oggetto del presente giudizio trae origine da un contratto di mutuo “ipotecario- fondiario” n. 142.436 Rep. Notaio , Persona_1
(doc. 9 fascicolo monitorio) sottoscritto dalla società debitrice principale con Parte_3 [...]
Controparte_3
pagina 3 di 8 Ugualmente risulta provato nonché pacifico che lo stesso sia garantito da fideiussione rilasciata dagli odierni attori in data 11.10.11 (doc. 12 fascicolo monitorio).
II. L'eccezione di prescrizione
Parti attrici opponenti eccepiscono l'intervenuta prescrizione degli interessi e del capitale costituente il credito ex art. 2948 n. 4 c.c. a fronte della pattuizione del pagamento periodico delle rate del mutuo.
Eccepiscono, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto di agire verso la garante ex Parte_2 art. 2946 c.c. stante la sottoscrizione delle fideiussioni in data 11.10.2011.
Le eccezioni sono infondate.
Come da giurisprudenza consolidata della Suprema Corte “trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo” (cfr. Cass. 10-09-2010 n. 19291).
L'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 nr. 4 cod. civ. (in tal senso già C. Cass. 1994/1110).
Tanto premesso in punto di diritto, dalla lettura del contratto si evince che la scadenza dell'ultima rata era prevista per il giorno 30.06.2015 mentre in data 30.10.2015 è stata inviata lettera di messa in mora interruttiva della prescrizione.
Essendo pertanto stato il decreto ingiuntivo notificato nel 2022, è evidente che il credito non può ritenersi prescritto, non essendo lo iato temporale tra le due date decennale.
Deve ritenersi infondata anche l'eccezione di prescrizione del diritto di agire verso il fideiussore posto che la prescrizione del diritto alla garanzia decorre, secondo le regole generali, dalla data in cui può essere fatto valere e, pertanto, dalla data di scadenza dell'obbligazione principale.
III. La titolarità del diritto azionato
Parte convenuta opposta allega che il credito oggetto del presente giudizio è stato ceduto da CP_3
pagina 4 di 8 già ad con contratto Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5 di cessione concluso in data 6 gennaio 2017 e da all'odierna parte opposta con Controparte_5 contratto in data 31.03.21.
Parti attrici opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria, contestando la sussistenza di idonea prova con riguardo al primo contrato di cessione.
Premesso che non si verte in tema di legittimazione attiva propriamente intesa - e cioè quale presupposto processuale - ma in tema di titolarità del lato attivo del rapporto creditorio, l'eccezione è infondata.
Questo Giudice, infatti, condivide la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale, in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'intervenuta cessione esenta unicamente il cessionario dalla notifica del debitore ceduto, ma non costituisce prova dell'intervenuta cessione, pertanto “ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d. lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto” (cfr. Cassazione ordinanza 3405, 6 febbraio 2024 alla cui motivazione si rinvia), pur potendo la la prova di tale cessione può essere fornita liberamente, non essendo soggetta a particolari vincoli di forma, sicché “la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito” (Cass. 17944/2023).
Nel caso de quo deve ritenersi raggiunta la prova della titolarità del credito avendo parte convenuta opposta prodotto, in sede monitoria, l'estratto della Gazzetta Ufficiale e, in sede di opposizione nella memoria di costituzione, due dichiarazioni rispettivamente di (doc. 10) e di Controparte_5 [...]
(doc. 9) che attestato che il credito per cui è causa è compreso tra quelli Controparte_4 oggetto delle cessioni.
Ad identificazione del credito, è indicato all'interno delle due dichiarazioni, il numero 055-46801121, che dalla lettura della prima pagina del contratto stesso, risulta essere il numero identificativo del contratto di mutuo oggetto del presente giudizio.
Nonostante la mancata prova delle caratteristiche dei crediti ceduti (non parendo il contratto risolto ma scaduto alla data della cessione), deve ritenersi che tali documenti, in uno con la ratio della cessione che concerne i crediti in sofferenza, siano sufficienti a dimostrare la titolarità del credito in capo a parte convenuta opposta nonché l'inclusione della posizione creditoria tra quelle cedute tramite cessione di pagina 5 di 8 crediti in blocco.
Quanto alla cessione del contratto di garanzia la cessione del credito garantito è avvenuta nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione disciplinata dalla legge 130/1999. L'art. 4 di tale norma prevede l'applicabilità dell'art. 58 TUB che al comma 3 prevede che “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità
o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”.
IV. La contestata sussistenza e determinatezza del credito
Parti attrici opponenti eccepiscono “l'insussistenza o, in subordine, l'indeterminatezza del presunto credito” stante la mancata riscossione dell'ipoteca iscritta, su immobile di proprietà della debitrice principale, quale ulteriore garanzia del credito.
Secondo la tesi attorea infatti “il creditore ipotecario deve prima agire avverso il debitore ipotecario e poi avverso gli eventuali garanti, in quanto il creditore ipotecario ha il beneficio dell'ipoteca iscritta, che gli asseriti fidejussori invece non hanno e nella quale non subentrano anche nell'ipotesi in cui paghino l'asserito creditore ipotecario”.
L'eccezione è infondata.
Premesso che i beni oggetto di ipoteca risultano essere stati pignorati nell'ambito procedura esecutiva n. 492/2022, non sussiste alcun obbligo in capo alla creditrice opposta di azionare antecedente la garanzia ipotecaria non essendo previsto alcun beneficio di escussione preventiva all'interno del contratto né alcuna norma legislativa di ciò precettiva.
Anzi lo stesso contratto di fideiussione, all'art. 11, prevede che la creditrice “ha comunque pieno effetto per l'intero ammontare in essa previsto… indipendentemente da qualsiasi altra garanzia personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata, anche da terzi a favore della Banca nell'interesse del debitore medesimo”.
Né ha alcuna rilevanza il fatto che i fideiussori non hanno alcuna garanzia per ottenere dalla debitrice principale la restituzione delle somme eventualmente pagate e che, in caso di loro partecipazione all'esecuzione forzata per ottenere la restituzione delle somme non sarebbero assistiti da privilegio ipotecario, essendo tale rischio insito nella sottoscrizione stessa di un contratto di fideiussione. pagina 6 di 8 V. La nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e l'eccezione di decadenza
Parti attrici opponenti eccepiscono la nullità parziale ex art. 1419 c.c., del contratto di fideiussione in quanto redatto in conformità ad intese illegittime poiché limitative della concorrenza.
A sostegno della propria allegazione parti opponenti richiamano il contenuto del provvedimento
55/2005 della Banca d'Italia, allora Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relativamente all'attività bancaria, con la quale è stata accertata l'illegittimità di tre clausole inserite del modello ABI relativo alla fideiussione omnibus.
Le tre clausole sono rispettivamente: la clausola “di reviviscenza”, grazie alla quale il fideiussore è vincolato alla restituzione all'istituto delle somme che dallo stesso fossero state incassate in pagamento per obbligazioni garantite, restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca degli stessi pagamenti;
la clausola c.d. “di sopravvivenza”, in virtù della quale si prevede la sussistenza della fideiussione nel caso in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide e clausola c.d. “di deroga”, mediante la quale il debitore rinuncia al termine di decadenza disposto in suo favore dall'art. 1957, comma 1, c.c.
Ciò premesso l'eccezione non è fondata.
Premesso che il contratto per cui è causa non è una fideiussione omnibus ma una fideiussione specifica in quanto specificamente volta a garantire l'adempimento del solo contratto di mutuo sopra richiamato come chiaramente evincibile dalla lettura del contratto si osserva che il modello ABI esaminato dall'Autorità Garante aveva ad oggetto il solo contratto di fideiussione omnibus.
Dalla mera lettura delle condizioni contrattuali esaminate nel provvedimento della Banca d'Italia sopra richiamato si evidenzia, infatti, che la valutazione della coerenza delle clausole contestate alla funzione della garanzia bancaria è stata condotta avendo quale riferimento il solo contratto di fideiussione omnibus.
Dalla interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità inoltre (cfr. Sezioni Unite nr.
41994/2021), non emerge alcun elemento dal quale desumere l'illiceità delle clausole di cui al provvedimento della Banca d'Italia se inserite in un modulo contrattuale diverso da quello della fideiussione omnibus, essendosi la Corte limitata a statuire l'invalidità delle clausole contrattuali che riproducono clausole che siano frutto di intese anticoncorrenziali.
La prova che le clausole contrattuali sono state redatte in conseguenza di intese vietate grava sull'attore e, nel caso specifico, tale prova non può ritenersi raggiunta mediante la mera produzione del pagina 7 di 8 provvedimento 55/2005 sopra richiamato dal momento che, come già visto, l'esame condotto dall'Autorità Garante in tale sede aveva ad oggetto la sola fideiussione omnibus.
In conclusione, con riguardo al contratto di fideiussione specifica l'eccezione di nullità parziale ex art. 1419 c.c. non può trovare accoglimento, non avendo parti attrici opponenti assolto l'onere probatorio necessario.
Conseguentemente non può trovare accoglimento l'eccezione di decadenza essendo stato il disposto dell'art. 1957 cod. civ. legittimamente derogato.
VI. La conferma del decreto ingiuntivo
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo, stante la richiesta rigettata in prima udienza e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
VII. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa, nell'importo di euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
- conferma il decreto ingiuntivo n. 5315/2022 che dichiara esecutivo;
- spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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