Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00063/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00266/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2025, proposto dalla sig.ra NA NI, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Morello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Castellino del Biferno, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 289/2005 - n.r.g. 366/2005, emesso dal Tribunale di Campobasso in data 24.04.2025, opposto e munito di formula esecutiva il 30.04.2009, confermato dalla sentenza del Tribunale di Campobasso n. 287/2009 – n.r.g. 1368/2005, a sua volta confermata definitivamente con la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n. 399/2023 - rg 154/2018, resa a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 5103/2018 – n.r.g. 8515/2015 di annullamento con rinvio della sentenza della Corte d’Appello n. 32/2015 – n.r.g. 68/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. UI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 2.09.2025 e depositato il 10.09.2025, la sig.ra NA NI ha adito questo Tribunale affinché garantisse l’ottemperanza, da parte del Comune di Castellino del Biferno: a) del decreto ingiuntivo n. 289/2005 emesso dal Tribunale di Campobasso in data 24.05.2005, con il quale a suo tempo veniva ingiunto al Comune di Castellino del Biferno il pagamento, in favore della ricorrente, della «somma capitale di Euro 100.000,00 a titolo di credito ceduto vantato dalla COBER Srl nei confronti del Comune stesso, oltre agli interessi legali dal 15.04.05 al saldo; Oltre alle spese del presente procedimento che si liquidano in € di cui: € 258,00 per spese, € 650,00 per diritti procuratori, € 890 per onorari di avvocato; Oltre alle spese e diritti per copie, notifica e registrazione del presente decreto, e tutte le altre successive occorrenti fino al saldo» ; b) della successiva sentenza n. 287/2009 del medesimo giudice, con la quale veniva respinta l’opposizione successivamente proposta e dichiarato esecutivo il su indicato decreto ingiuntivo, con condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di “ € 2.500,00 per onorari e per diritti, oltre al rimborso del 12,5% IVA e CPA se dovute come per legge ”; c) della successiva sentenza n. 399/2023 della Corte d’Appello di Campobasso, con la quale veniva respinto l’appello successivamente proposto avverso la predetta sentenza n. 287/2009, con condanna del Comune “a rimborsare alla NI le spese di lite di tutti gli altri gradi e fasi di questo giudizio, che liquida, a eccezione di quelle imposte in prime cure dal Tribunale di Campobasso, su cui questo giudice concorda, così come già liquidate precedentemente con la sentenza n. 278/2009 [ rectius n. 287/2009 ]: - per la fase dinanzi alla Corte di Appello di Campobasso, in diversa composizione (causa n. 68/2010 R.G.), in complessivi €. 9.515/00, oltre rimborso spese generali e accessori di legge, ove dovuti; - per la fase dinanzi alla Corte di Cassazione, in €. 7.290/00 per compenso, oltre €. 620/00 per esborsi, nonché spese generali e accessori di legge, ove dovuti; - per questa causa di riassunzione n. 154/2018 R.G., in €. 9.515/00 per compenso, oltre €. 1.172/00 per gli esborsi, nonché spese generali e accessori di legge, ove dovuti ”.
2. In punto di fatto la ricorrente ha rappresentato che:
- “ in data 27.03.2025 NI notificava al Comune il titolo esecutivo e tutte le sentenze munite di formula esecutiva per il decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata ”;
- “ in data 28.07.2025 NI notificava al Comune atto di precetto ”;
- nonostante i numerosi solleciti effettuati dall’odierna ricorrente, “ ad oggi, non venivano effettuati pagamenti ” (cfr. il ricorso a pag. 2).
3. Da qui la proposizione del presente ricorso, con il quale la ricorrente, esposto quanto sopra sunteggiato, ha chiesto quindi a questo T.A.R. di:
a) assegnare al Comune di Castellino del Biferno “ un termine perentorio comunque non superiore a 30 giorni, per l’adozione degli atti necessari per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sul titolo e sulle relative sentenze … per disporre il pagamento a favore della ricorrente Sig.ra NI GI dell’importo di euro 172.049,02, oltre ai diritti ed onorari nonché spese ed accessori, nonché ulteriori interessi legali maturati e maturandi sino all’effettivo saldo ”;
b) nominare, nel caso di ulteriore inadempimento da parte della P.A., un commissario ad acta per i conseguenti adempimenti esecutivi;
c) il tutto “ Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre ad IVA e CPA sulle stesse ” (cfr. il ricorso a pag. 4).
4. Il Comune di Castellino del Biferno, ancorché regolarmente raggiunto dalla notifica del ricorso, non si è costituito nel presente giudizio.
5. Alla camera di consiglio del 28.01.2026, l’affare è stato trattenuto in decisione come da verbale d’udienza.
6. Il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo alla definitività del summenzionato decreto ingiuntivo, confermato dalla sentenza del Tribunale di Campobasso n. 287/2009 e dalla sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n. 399/2023 in epigrafe, la quale risulta a sua volta documentalmente passata in giudicato, e riscontrato (cfr. all. 6 alla produzione della parte ricorrente del 10.09.2025), altresì, l’avvenuto decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1 del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997 (cfr. all. ti nn. 7.1, 7.2, 8.1 e 8.2 alla produzione citata).
7. Nessun dubbio poi sussiste sull’appartenenza dei provvedimenti ottemperandi, un decreto ingiuntivo definitivo e la sentenza, passata in giudicato, che lo ha confermato, al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) cod. proc. amm.. Difatti, quest’ultimo giudizio è previsto “ al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.
8. Il ricorso, oltre che ammissibile, è anche fondato, atteso che non è stato fornito alcun elemento atto a dimostrare l’adempimento, da parte dell’Amministrazione, di quanto impostole dal decreto ingiuntivo e dalla susseguente sentenza civile di rigetto dell’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo.
9. Va, dunque, ordinato al Comune di Castellino del Biferno di dare esecuzione ai provvedimenti in epigrafe attraverso il pagamento:
- della «somma capitale di Euro 100.000,00 a titolo di credito ceduto vantato dalla COBER Srl nei confronti del Comune stesso, oltre agli interessi legali dal 15.04.05 al saldo; Oltre alle spese del presente procedimento che si liquidano in € di cui: € 258,00 per spese, € 650,00 per diritti procuratori, € 890 per onorari di avvocato; Oltre alle spese e diritti per copie, notifica e registrazione del presente decreto, e tutte le altre successive occorrenti fino al saldo» ;
- delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di “ € 2.500,00 per onorari e per diritti, oltre al rimborso del 12,5% IVA e CPA se dovute come per legge ”;
- delle “ spese di lite di tutti gli altri gradi e fasi di questo giudizio, che liquida, a eccezione di quelle imposte in prime cure dal Tribunale di Campobasso, su cui questo giudice concorda, così come già liquidate precedentemente con la sentenza n. 278/2009 [ rectius n. 287/2009 ]: - per la fase dinanzi alla Corte di Appello di Campobasso, in diversa composizione (causa n. 68/2010 R.G.), in complessivi €. 9.515/00, oltre rimborso spese generali e accessori di legge, ove dovuti; - per la fase dinanzi alla Corte di Cassazione, in €. 7.290/00 per compenso, oltre €. 620/00 per esborsi, nonché spese generali e accessori di legge, ove dovuti; - per questa causa di riassunzione n. 154/2018 R.G., in €. 9.515/00 per compenso, oltre €. 1.172/00 per gli esborsi, nonché spese generali e accessori di legge, ove dovuti ”.
Il pagamento complessivo dovuto alla parte ricorrente dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 75 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Sono altresì dovute le spese di registrazione dei provvedimenti giurisdizionali azionati, ove esse risultino documentalmente sostenute.
Le ulteriori spese, nella misura in cui funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate in modo onnicomprensivo nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, e sono quantificate nel seguente dispositivo.
10. In conformità alle richieste della parte ricorrente occorre poi nominare sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine ultimativo appena assegnato all’Amministrazione, un commissario ad acta , che viene individuato, anche ratione muneris , nella persona del Segretario comunale del Comune di Castellino del Biferno.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di 75 giorni.
11. Le spese proprie di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Castellino del Biferno di provvedere al pagamento delle somme indicate nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Campobasso n 289/2005 del 24.04.2025, secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, corrispondendo le seguenti somme:
a) « la somma capitale di Euro 100.000,00 a titolo di credito ceduto vantato dalla COBER Srl nei confronti del Comune stesso, oltre agli interessi legali dal 15.04.05 al saldo; Oltre alle spese del presente procedimento che si liquidano in € di cui: € 258,00 per spese, € 650,00 per diritti procuratori, € 890 per onorari di avvocato; Oltre alle spese e diritti per copie, notifica e registrazione del presente decreto, e tutte le altre successive occorrenti fino al saldo »;
b) le spese di lite, liquidate nella misura complessiva di “ € 2.500,00 per onorari e per diritti, oltre al rimborso del 12,5% IVA e CPA se dovute come per legge ”;
c) le “ spese di lite di tutti gli altri gradi e fasi di questo giudizio, che liquida, a eccezione di quelle imposte in prime cure dal Tribunale di Campobasso, su cui questo giudice concorda, così come già liquidate precedentemente con la sentenza n. 278/2009 [ rectius n. 287/2009 ]: - per la fase dinanzi alla Corte di Appello di Campobasso, in diversa composizione (causa n. 68/2010 R.G.), in complessivi €. 9.515/00, oltre rimborso spese generali e accessori di legge, ove dovuti; - per la fase dinanzi alla Corte di Cassazione, in €. 7.290/00 per compenso, oltre €. 620/00 per esborsi, nonché spese generali e accessori di legge, ove dovuti; - per questa causa di riassunzione n. 154/2018 R.G., in €. 9.515/00 per compenso, oltre €. 1.172/00 per gli esborsi, nonché spese generali e accessori di legge, ove dovuti ”: il tutto nel termine ultimativo di 75 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore;
- nomina fin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, un commissario ad acta , anche ratione muneris , nella persona del Segretario del Comune di Castellino del Biferno, che a sua volta provvederà con le modalità di cui in motivazione;
- condanna il Comune di Castellino del Biferno al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida nella misura di euro 1.000,00, oltre agli accessori come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato e dell’imposta di registro versati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR CI, Presidente
UI LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI LA | OR CI |
IL SEGRETARIO