Versione
19 marzo 1992
19 marzo 1992
Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 , e' sostituito dal seguente:
"Al concorso possono essere ammessi:
1) i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri;
2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
c) stato di celibe o vedovo, comunque senza prole;
d) statura non inferiore a metri 1,68;
e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi, ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza;
f) diploma d'istruzione secondaria di primo grado".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 627/1975 , come modificato dalla presente legge, e' riportato nella nota all'art. 3.
"Al concorso possono essere ammessi:
1) i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri;
2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
c) stato di celibe o vedovo, comunque senza prole;
d) statura non inferiore a metri 1,68;
e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi, ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza;
f) diploma d'istruzione secondaria di primo grado".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 627/1975 , come modificato dalla presente legge, e' riportato nella nota all'art. 3.
Commentario • 1
- 1. Epatite HCV contratta dopo emotrasfusione e decorrenza dell'indennizzoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 21 agosto 2021 · 7.9090157
[…] Con il secondo motivo, poi, deduceva omesso esame del fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e violazione dell'art. 1 legge n.201 del 1992, che indennizza espressamente l'integrità psico-fisica, per non avere la Corte di merito valorizzato la sindrome ansioso-depressiva che il consulente tecnico di primo grado aveva ricollegato causalmente alla patologia infettiva, scrivendo che già nell'aprile 1998 era certificato un marcato quadro depressivo in soggetto con patofobie ed idee suicidarie. […]
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Giurisprudenza • 26
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- indennizzo ex art. 1, comma 1, legge n. 201 del 1992·
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- art. 22, comma 8, D.lgs. 196/2003·
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