Sentenza 3 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2001, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA dal Sig...IL SOLE 24 ORE IN NOME DEL POPOLO IT ANO0 15 29 /0 1 per diritti L. 3000 " 3 FEB 2001 IL CANCELLIERE LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente - R.G.N. 10750/98 Cron. 3287 Dott. Guglielmo SCIARELLI - Rel. Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 28/11/00 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere - LIRE3000 ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: CG408278 MA LE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE atti;
UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale ricorrente al Sig. AGOSTINI contro per diritti L. 2 FEB. 2001 INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in IL CANCELLARE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 4952 STARNONI GIORGIO, giusta delega in calce alla copia -1- notificata del ricorso;
- resistente con mandato avversO la sentenza n. 252/97 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 01/09/97 R.G.N. 18720/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 Svolgimento del processo. CL ST chiedeva la condanna dell'INPS a riconoscerle la pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, l'assegno. Il Pretore di Bologna, con sentenza depositata il 22 dicembre 1992, dichiarava il diritto dell'istante all'assegno ordinario con effetto dal primo novembre 1990, condannando l'INPS alla relativa erogazione. Su appello dell'Istituto, il Tribunale di Bologna, rinnovata la ctu e richiamato il consulente a rendere chiarimenti, rigettava la domanda, con sentenza depositata il 1° settembre 97. La ST ha proposto ricorso per cassazione. L'Inps ha depositato soltanto procura. Motivi della decisione. Con l'unico motivo di ricorso, l'istante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222. Motivazione insufficiente e contraddittoria(art. 360 cpc n. 3 e 5). Va premesso che il Tribunale ha dato atto delle risultanze della ctu depositata in secondo grado e del supplemento di consulenza egualmente acquisito, dai quali è risultata una lombosciatalgia a sn. in operata di ernia discale lombare,una cervico e lombo artrosi, un'irritazione del mediano al carpo a destra ed a sinistra, comportante un insieme di dolori poliarticolari senza alcun riscontro clinico-funzionale in un organismo affetto da un'alterazione del tono su base neuro-vegetativa, ma senza quadri o stadi organico-funzionali, con la conclusione che lo stato neurodistonico, l'artrosi,la osteoporosi,i dolori lombosciatalgici a sinistra avevano ridotto la capacità di lavoro nella misura del 30-40%, non di più. In particolare, rilevava il ctu che la lobosciatalgia a sinistra si ripercuote in maniera non permanente sulla capacità di lavoro, in quanto intervallata da periodi di scarso o nullo dolore, così come è sicuramente temporanea la compromissione della capacità di lavoro secondaria legata all'artrosi cervicale e lombare. Heiauli Ни 2 La ricorrente, dopo aver genericamente criticato la ctu di secondo grado, rifacendosi a quella disposta e seguita dal Pretore, ha appuntato la sua critica, in particolare, sull'ultima affermazione su riportata del ctu di 2° grado,fatta propria dal Tribunale relativa alla , temporaneità della compromissione della capacità lavorativa ad opera della lombosciatalgia e dell'artrosi. Afferma, in proposito, la ricorrente, che le malattie cicliche e discontinue, purchè, non transitorie, sono permanenti e non temporanee. Al riguardo, questa Corte osserva: di tutta evidenza il ctu di secondo grado, col suo riferimento alla non permanenza delle ripercussioni dell'indicata patologia sulla capacità lavorativa, ha inteso far riferimento agli espressamente indicati "periodi di scarso o nullo dolore". In altre parole, ha inteso dire, il che, del resto, risponde a un dato di comune esperienza,-che, salvo le fasi acute, sciatalgia e artrosi consentono periodi di scarso o nullo dolore, non incidenti, quindi, se non scarsamente, sulla capacità di lavoro. Né la ricorrente ha potuto opporre, dimostratamente, che in via normale,la sua capacità di , lavoro diminuisca oltre il 30,40%, divisato dal ctu di secondo grado. Non risulta,dunque, che il Tribunale si sia discostato da esatti principi di legge sulla individuazione della complessiva diminuzione della capacità lavorativa, né che abbia reso, in proposito, motivazione carente. Ne consegue che il ricorso va rigettato. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cpc.
PQM
Rigetta il ricorso. Nulla spese. Il Presidente:༢པ་ ༧ . 28 novembre 2000 I Cons. est.: Greylichen Ineral we % Ghillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, · 3 FEB. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA T R I O Z N O C I A 0 D 3 S 1 , 3 S . 5 O A T L T R . L , A O N A ' B S L E I 3 L P E 7 D S - D I 8 A I - N T S 1 S G 1 N O O E P S E A M I D I G A E G A , E O D O L T R E T T I T A S R N I I L E G L D S E E E R O D 1