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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/11/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1940 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, promossa da: in n. 1/17 (C.F. ) in persona del Commissario Controparte_1 Pt_1 P.IVA_1
Straordinario, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Ferretti, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Zampolini, giusta CP_2 P.IVA_2 procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Conclusioni:
Parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Civitavecchia, contrariis rejectis, accertare e dichiarare , ex artt. 67 L.F. e 49 D.Lgs 279/99, l'inefficacia , nei confronti di del Controparte_3 versamento dell'importo di € 310.909,17 di cui alla narrativa che precede e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione, in favore della procedura attrice, di complessivi €
310.909,17 o altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
Parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,in via preliminare: rigettare la domanda proposta, per essere n.1/2017 decaduta dal proporre l'azione Controparte_4 revocatoria ex art. 67 secondo comma L.F.; nel merito: rigettare la domanda proposta per la mancanza di conoscenza da parte del creditore, odierna parte convenuta, dello stato di insolvenza del debitore ( in A.S. n.1/2017). Con vittoria di spese e compensi Controparte_1 professionali del presente giudizio”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.6.2021,
[...]
(proc. n. 1/2017), in persona del , ha Parte_2 Parte_3 convenuto in giudizio chiedendo all'intestato Tribunale di “accertare e dichiarare , CP_2 ex artt. 67 L.F. e 49 D.Lgs 279/99, l'inefficacia , nei confronti di del Controparte_3 versamento dell'importo di € 310.909,17 di cui alla narrativa che precede e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione, in favore della procedura attrice, di complessivi €
310.909,17 o altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
In sintesi, la parte attrice ha esposto che nel corso degli anni aveva CP_2 intrattenuto rapporti commerciali con la soc. (definita “leader in Italia nel CP_1 settore della sicurezza e sorveglianza privata”), aventi ad oggetto “prestazioni di ricerche di mercato su Roma e Provincia”; che in data 23.8.2017 il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato lo stato di insolvenza di e che la società era stata ammessa alla procedura CP_3 di amministrazione straordinaria n. 1/2017; che in data 3.7.2018 era stato autorizzato il programma di liquidazione;
che nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di insolvenza
(segnatamente, nel periodo compreso tra il 24.4.2017 e il 21.6.2017) aveva effettuato CP_3 pagamenti a favore di per il complessivo importo di € 310.909,17; che parte CP_2 convenuta era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava dal momento che CP_3 il sig. (dominus di , personalmente o per il tramite dei figli, era presente Pt_4 CP_2 quotidianamente in azienda, usufruendo anche di una propria stanza;
che il sig. aveva Pt_4 un rapporto diretto con (dominus di , ed era a conoscenza della volontà di Per_1 CP_3 quest'ultimo di presentare una domanda di concordato preventivo;
che nell'aprile del 2017, come reso noto dalla stampa, nell'ambito di un'indagine per evasione fiscale riguardante era stato arrestato il Direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova;
che CP_3 lo stato di insolvenza di risultava da ulteriori articoli di stampa pubblicati da giugno CP_3 del 2017. si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente la decadenza CP_2 dell'azione ai sensi degli artt. 49 d.lgs. 270/1999 e 69-bis l. fall., perché inammissibilmente promossa oltre il terzo anno dalla dichiarazione di insolvenza. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, ritenendone insussistente il presupposto soggettivo, difettando in capo all'accipiens il requisito della conoscenza dello stato d'insolvenza del solvens. Ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti e con l'assunzione di prove orali.
***
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta.
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 270/1999, le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della
Pagina 2 sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare – tra le quali si colloca la domanda revocatoria esperita ex art. 67, comma 2, l. fall. dall'A.S. di – possono essere CP_3 proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento.
È dominante in giurisprudenza l'orientamento secondo cui “Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del , come invece avveniva in base Parte_3 alla precedente disciplina di cui alla l. n. 95 del 1979, poiché l'art. 49 del d.lgs. n. 270 del
1999 nel disporre che l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal
[...]
"soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei Parte_3 complessi aziendali", prevede l'avveramento di una specifica condizione per l'esercizio dell'azione” (Cassazione civile sez. I, 03/12/2018, n.31194; nello stesso senso Cassazione civile sez. III, 04/04/2017, n.8680; Cassazione civile sez. VI, 15/09/2017, n.21516: “In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sotto il vigore della nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 270 del 1999, l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta, ex art. 49 del predetto decreto, dal commissario straordinario "soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento". Ne consegue che, con riferimento al “dies a quo” per l'esperimento dell'azione, non può trovare applicazione il regime anteriore della legge n.
95 del 1979, secondo cui la revocatoria fallimentare è esperibile solo dalla data del decreto che dispone l'apertura della procedura e la nomina del commissario”).
Posto che il programma di cessione dei beni aziendali di è stato approvato con CP_3 decreto ministeriale del 3.7.2018, per ciò solo l'eccezione deve essere respinta. L'azione revocatoria, intrapresa a mezzo citazione notificata l'11.6.2021, è stata esperita entro il termine triennale previsto dalla legge, la cui decorrenza non può essere antergata all'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali.
Nel merito, la domanda attorea non può trovare accoglimento, per carenza del presupposto soggettivo della c.d. “scientia decoctionis” in capo alla convenuta.
In continuità con l'orientamento consolidatosi in materia di revocatoria fallimentare nella giurisprudenza, anche di questo Tribunale (cfr. tra le altre Tribunale Civitavecchia,
19/04/2023, n. 411; 10/05/2023, n. 495; 07/07/2023, n. 756; 07/07/2023, n. 757; 24/07/2023, n.
798; 09/11/2023 n. 1272/2023; 08/01/2024, n. 34), deve premettersi che:
- la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
Pagina 3 10209 del 04/05/2009) e dovendo a tal fine considerare la qualità del creditore e le specifiche conoscenze tecniche a sua disposizione (Cassazione civile, sez. I, 02 luglio 2007, n. 14978);
- ai fini della prova dell'effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza, ricavabile anche da elementi indiziari purché caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza, non risulta sufficiente la mera conoscibilità dei sintomi rivelatori dello stato di decozione, ma occorre la prova di concreti elementi di collegamento con i predetti sintomi, dai quali possa desumersi che il terzo, “facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i segnali della situazione di dissesto in cui versava il debitore” (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 19 febbraio 2015, n. 3336;
30 luglio 2014, n. 17286; Cass., Sez. 6,3 maggio 2012, n. 6686);
- in particolare, si è riconosciuta portata indiziaria alla pendenza di procedure esecutive immobiliari nei confronti del debitore, in quanto resa pubblica mediante la trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari e la divulgazione degli avvisi attraverso gli organi d'informazione, negandosi invece rilevanza a quella delle procedure mobiliari, non assoggettate ad analoghe formalità (Cass., Sez. 2, 4/10/2016, n. 19795; 28/04/1995, n. 4718), ed alla stessa levata di protesti cambiari, salvo che, per la pluralità, la prossimità rispetto all'epoca in cui fu posto in essere l'atto impugnato o l'inerenza a titoli di credito di cui fosse beneficiario lo stesso convenuto in revocatoria, non possa ritenersi che egli dovesse averne conoscenza (cfr. Cass., sez. 1, 24 ottobre 2012, n. 18196; 26 gennaio 2011, n. 1934; Cass. sez.
I, 27 ottobre 2017, n.25635);
- con riferimento all'utilizzo delle notizie di stampa, la Cassazione ha evidenziato che
“In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, valorizzando le fonti di conoscenza rappresentate da una campagna di stampa nei confronti dell'imprenditore insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati, il tutto anche in rapporto alle caratteristiche e qualifiche specifiche e concrete dell'accipiens stesso” (Cass
Sez. 1 - , Sentenza n. 23650 del 31/08/2021);
- per quanto concerne gli indici di bilancio, occorre sempre tenere conto delle conoscenze tecniche del creditore, dovendo escludersi che un operatore commerciale, non specificamente operante nel mondo finanziario o contabile, sia onerato di esaminare il bilancio della società cliente;
- gli indici di bilancio rappresentano elementi dalla lettura complessa che presuppongono una elevata conoscenza di tecniche finanziarie e aziendali e non può presumersi che il semplice operatore commerciale disponga di un bagaglio di specialistiche competenze, sulla cui base poter desumere la scientia decoctionis dell'impresa poi attinta da
Pagina 4 una procedura concorsuale (cfr. in tal senso anche Tribunale sez. IV Bari, 30 giugno 2010 n.
2411). ha fondato il ragionamento presuntivo volto a dimostrare la Controparte_4 conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza muovendo, in particolare, dai rapporti intercorsi tra i titolari delle due società, dalle allegate notizie di stampa e, in ultimo, dalle risultanze di bilancio.
A tale riguardo, occorre preliminarmente dare atto dell'inammissibilità della produzione documentale dei bilanci del 2015 e del 2016 da parte di poiché tardivamente allegati CP_3 solo unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c., laddove al più tardi avrebbero dovuto essere depositati entro il termine previsto per la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2)
c.p.c., siccome volti a integrare la prova dei fatti principali della domanda attorea e non a introdurre elementi in prova contraria.
Per lo stesso motivo, sono tardive e non utilmente scrutinabili le allegazioni svolte da solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c. in punto di inferibilità della CP_3 conoscenza dello stato di insolvenza dai dati di bilancio.
Ad ogni modo, come argomentato dal Tribunale pronunciando in procedimenti di revocatoria fallimentare parimenti promossi da (cfr. Tribunale Controparte_4
Civitavecchia, 08/01/2024, nn. 37, 38 e 39; Tribunale Civitavecchia, 02/02/2024, n. 247), non può pretendersi che, nelle correnti relazioni d'affari, un creditore (come quello di specie) non dedito professionalmente all'esercizio del credito o ad attività finanziarie debba cautelativamente – nel momento in cui riceve un pagamento – espletare indagini contabili su bilanci o compiere attività investigative per sincerarsi se il debitore versi o meno in stato d'insolvenza, tanto più nell'ambito di un rapporto continuo e consolidato come quello tra le parti in causa.
Per completezza può inoltre evidenziarsi, come già osservato da questo Tribunale in analoghe controversie, che “il bilancio del 2015 potrebbe al più risultare indicativo di uno stato di difficoltà economica della società, ma non necessariamente permette di ritenere provata l'insolvenza, intesa secondo la definizione di cui all'art. 5 l. fall. come incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, situazione che secondo l'art. 2
d.lgs. 14/2019 (cd. Codice della crisi) si deve manifestare con inadempimenti o altri fatti esteriori”. Invece, il bilancio per l'anno 2016, ove emergevano le maggiori criticità, era stato depositato in data 12.6.2017, e quindi successivamente alla gran parte dei pagamenti – compresi tra il 24.4.2017 e il 21.6.2017 – oggetto della domanda attorea, dovendosi anche considerare un congruo lasso temporale per consentire a chi fosse interessato di acquisirne una copia ed esaminarne le risultanze. Peraltro, dallo stesso programma di cessione dei beni aziendali, a p. 5, si evince che lo stato di crisi aziendale di era diventato sicuramente CP_3 irreversibile solo dal mese di luglio del 2017, a partire dal quale la società aveva avuto “un
Pagina 5 andamento operativo, reddituale e finanziario fortemente negativo, segnato dalla perdita di due dei principali clienti”.
Con riferimento ai rapporti tra l'amministratore di ( e il CP_2 Testimone_1
“dominus” di ( , reputa il Tribunale che gli stessi debbano essere CP_3 Persona_2 valutati nel quadro di intensa collaborazione commerciale pacificamente intercorsa tra le parti, di contro non apprezzandosi elementi sufficienti per affermare che a ciò si sarebbe aggiunta una circolazione di informazioni relative alle decisioni di governo aziendale di più alto livello ovvero alla situazione patrimoniale, contabile e debitoria della soc. CP_3
A tale conclusione si perviene sulla base delle risultanze dell'istruttoria orale espletata.
ex dipendente di con mansioni di responsabile dell'ufficio Testimone_2 CP_3 commerciale, ha dichiarato in particolare quanto segue: “ era una società esterna che si CP_2 occupava del procacciamento dei clienti in favore di a quanto mi risulta, a parte CP_3
l'ultima fattura di luglio del 2017, ha sempre regolarmente pagato le fatture CP_3 emesse da;
…. il sig. si presentava presso gli uffici di CP_2 Testimone_1 CP_3 circa una volta a settimana per questioni connesse alla gestione dei contratti stipulati;
non aveva una stanza a lui riservata”.
L'ex dipendente di da ritenersi particolarmente informato sul Controparte_5 rapporto tra le due società avendo dichiarato di essersi occupato della gestione del portafoglio clienti delle varie filiali di dopo aver premesso che “ collaborava CP_3 CP_2 commercialmente con per procacciare clienti;
le fatture emesse erano CP_3 regolarmente pagate secondo gli accordi”, ha confermato di conoscere il e ha riferito Pt_4 che “c'era una stanza in cui tutti i produttori si recavano per gli adempimenti connessi allo scarico dei contratti. Il non aveva una stanza a lui riservata;
mi capitava di vederlo a Pt_4 volte il lunedì o il venerdì”.
all'epoca dei pagamenti contestati addetto al recupero crediti Testimone_3 per ha riferito che “fino a pochi mesi dopo il giugno 2017 il sig , …, CP_3 Testimone_1
e uno dei suoi figli, di cui mi sfugge il nome, era presente molto spesso nella sede di
Fiumicino, Via delle Arti, so perché me lo ha riferito la signora Testimone_4 responsabile dell'ufficio del recupero crediti, che il aveva uno spazio riservato Pt_4 quando veniva in sede. Io personalmente lo ho sempre incontrato solo in corridoio o nella stanza della . Tes_4
Anche l'ex dipendente di ha confermato che il CP_3 Testimone_5 Pt_4 molto spesso fosse presente negli uffici di senza però sapere “che lavoro facesse e CP_3 che tipo di rapporto di lavoro fosse in corso”, precisando altresì di non essersi personalmente
“interfacciata con il sig. e il figlio”. Pt_4
Dal compendio probatorio così riassunto può trarsi la conclusione che il Per_3 sicuramente frequentasse con assiduità gli uffici della senza tuttavia disporre di una CP_3 stanza specificamente a lui riservata. L'unico teste espressosi in questo senso ( Tes_1
Pagina 6 sarebbe venuto a conoscenza di tale ultima circostanza soltanto de relato, Testimone_3 avendo peraltro riconosciuto di avere visto il “solo in corridoio o nella stanza della Pt_4
. Piuttosto, è verosimile che, come chiarito dall' il fosse ricevuto Tes_4 CP_5 Pt_4 nella stanza “in cui tutti i produttori si recavano per gli adempimenti connessi allo scarico dei contratti”, dunque in un locale indifferenziatamente destinato ai vari fornitori e collaboratori della Soprattutto, nessun riscontro sussiste del fatto che il legale rappresentante di CP_3 potesse essere consapevole delle scelte strategiche, delle passività e dello stato di dissesto CP_2 dell'azienda. La mera presenza del negli uffici di seppur abituale, non Pt_4 CP_3 appare sufficiente a giustificare una siffatta deduzione, in difetto di elementi suggestivi dell'esorbitanza di tale frequentazione rispetto alle dinamiche connesse all'ordinario svolgimento del rapporto di collaborazione commerciale tra le parti e alle collegate esigenze di individuare strategie condivise di procacciamento dei clienti e di consegnare i contratti di vigilanza di volta in volta stipulati.
Per quanto concerne gli articoli di stampa, anche in questo caso deve darsi continuità alla giurisprudenza del Tribunale, ribadendosi che:
- l'esame degli articoli e notizie di stampa indicati dall'attrice non appare sufficiente a fondare il ragionamento presuntivo, dovendosi osservare che i soli articoli antecedenti ai pagamenti oggetto di revocatoria attengono principalmente ad ipotesi di corruzione di un dirigente dell'Agenzia delle Entrate consumata da parte di referenti di per CP_1 favorire la transazione con il fisco di un debito tributario della società, mentre non si evincono sufficienti particolari in ordine al concreto stato di insolvenza della società.
- la Corte d'Appello di Roma con riferimento ad Alitalia Servizi S.p.A. in A.S. ha negato in diverse occasioni la sufficienza di notizie di stampa relative alle difficoltà finanziarie a costituire elementi idonei a fondare la presunzione della scientia decotionis in capo all'accipiens dando rilievo proprio al fatto che “i termini reali e definitivi della situazione di default, in continua evoluzione, dopo scenari alternativi di salvataggio, si erano resi ostensibili alla platea dei fornitori solo nei mesi successivi al collocamento in Amministrazione
Straordinaria” (C. appello Ro. sent. 9 giugno 2020 n. 26765) e anche di recente i giudici d'Appello hanno ribadito che la conoscenza “delle non buone notizie sullo stato di salute della compagnia aerea italiana… non integra comunque la scientia decotionis se non si accompagna al corteo di indici rivelatori, tra i quali si annoverano i ritardi nei pagamenti, la pendenza di procedure esecutive e pignoramenti, la predisposizione di piani di rientro dal debito” (Corte
Appello Roma sez. I, sent. del 1° aprile 2021 n 2410).
- nel caso di specie, non si dà atto dell'esistenza di procedure esecutive o di altri provvedimenti sanzionatori nei confronti di che, unitamente alle notizie Controparte_1 della stampa, permettessero di ritenere concreta e attuale la situazione di insolvenza della società;
Pagina 7 - le notizie di stampa inizialmente pubblicate ad aprile del 2017 restituiscono l'idea di una società con un'importante pendenza con il Fisco ma non necessariamente in stato di insolvenza, laddove un quadro più chiaro della situazione di grave difficoltà della società pare emergere solo con gli articoli pubblicati a partire dal 19.6.2017, nei quali si fa riferimento a un'esposizione debitoria per circa 100 milioni di euro, purtuttavia sostanzialmente coevi agli ultimi pagamenti contestati, risalenti al 20 e al 21.6.2017 (cfr. all. 5 fasc. attrice: “Fallimento
Securpol. In manette e ”, su www.farodiroma.it del 19.6.2017; “Roma, Per_1 Persona_4 crac da 100 milioni di euro: arrestato il patron della e altre due persone”, su CP_3 [...] del 19.6.2017; “crac di 100 milioni dietro le mazzette al direttore Controparte_6 dell'Agenzia delle Entrate di Genova”, su La Repubblica – Genova del 6.7.2017; “Crac di 100 milioni dietro le mazzette al direttore del Fisco”, su La Repubblica del 6.7.2017; “crac da 100 milioni della a Roma, arrestati tre imprenditori” su Il Tempo del 25.6.2017). CP_3
Non è pertanto possibile ritenere che le predette notizie di stampa – non riportanti espressamente l'indicazione di una situazione di insolvenza attuale – fossero indici gravi, precisi e concordanti della conoscenza da parte della convenuta, nel corso del c.d. periodo sospetto, dell'impossibilità di di far fronte alle proprie obbligazioni. CP_1
La notizia dell'arresto di e dell'accusa nei suoi confronti di aver Persona_2 causato un dissesto di oltre 100 milioni di euro, per quanto provato dall'attrice, aveva avuto diffusione solo immediatamente prima degli ultimi due pagamenti impugnati (cfr. i citati articoli del 19.6.2017 su www.farodiroma.it e su , sicché non è Controparte_6 possibile affermare con ragionevole certezza che al momento di tali versamenti fosse già CP_2 consapevole delle predette notizie.
I sequestri operati in data 20.02.2017 e 07.02.2017 (cfr. all.ti 12 e 13 memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 , da parte della Polizia Giudiziaria, invece, attengono a CP_3 procedimenti penali non conoscibili da parte di società estranea alle vicende, come la convenuta, ferma l'inammissibilità della loro produzione siccome effettuata in violazione del regime delle preclusioni istruttorie.
Da ultimo, anche l'oggetto delle prestazioni affidate alla convenuta (ricerche di mercato e procacciamento di clienti), era un indice della prosecuzione dell'attività imprenditoriale e deponeva in senso contrario alla conoscibilità di un irreversibile stato di dissesto economico.
In conclusione, la domanda attorea deve essere respinta per carenza di prova della conoscenza, da parte della convenuta, dell'impossibilità di di far fronte alle proprie CP_3 obbligazioni nel periodo dei pagamenti in questione.
Ogni altra questione, deduzione ed eccezione risulta assorbita.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri ex DM 55/2014 e ss. mm., scaglione corrispondente al valore della domanda (da € 260.001,00
a € 520.000,00), considerata la quantità e la qualità dell'attività processuale effettivamente
Pagina 8 espletata (valutato, in particolare, l'omesso deposito da parte convenuta della comparsa conclusionale e della memoria di replica).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna alla refusione in Parte_2 favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi € 14.000,00 per compensi, oltre CP_2 rimborso forfettario in misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta).
Dispone che in caso di riproduzione del provvedimento non possa essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Civitavecchia il 05/11/2025
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
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