Decreto cautelare 17 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 21 marzo 2024
Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 22 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 21 maggio 2025
Ordinanza collegiale 17 dicembre 2025
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 25/03/2026, n. 5495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5495 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05495/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01660/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1660 del 2024, proposto da
LV TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
EL Buccinna', non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 20 dicembre 2023, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle prove di capacità operative sostenute in sede concorsuale in data 20.12.2023, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
2) del decreto di esclusione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco emesso dal Direttore Centrale con cui si dichiarava escluso dalla procedura selettiva il ricorrente.
3) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui é stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. I, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale é stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni;
5) del decreto dipartimentale 9 febbraio 2023, n. 39, con il quale é stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria;
6) del decreto ministeriale 1 febbraio 2019 n. 23, con il quale é stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche;
7) dell'art 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacita operativa comporta l'esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento;
8) del verbale n. 89 del 20 dicembre 2023 della commissione di esame e della sottocommissione per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigili del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018, nominata con D.M. n. 34 del 01.03.2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 3 della prova di acquaticità;
9) della scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 20.12.2023, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., nella qualifica di vigile del fuoco;
10) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni;
11) della rettifica della graduatoria finale approvata con Decreto n. 214 del 21.09.2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021e successive modifiche;
12) del Bando di Concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018, con particolare riferimento all'art. 8, (accertamento dell'idoneità);
13) dell'allegato “C Prove Motorie”, indicato nell'art. 8 (accertamento dell'idoneità) del Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018;
14) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco;
15) della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del Fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14/11/2018 e successive modifiche;
16) del Bando di Concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018;
17) del D.M. n. 283 del 23.5.2019;
18) del decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall'elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla;
19) dell'Allegato “C” – “Prova di capacità operativa” al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che “l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”;
20) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del Decreto dipartimentale n. 238 del 14.11.2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C;
21) del sistema di misurazione dei tempi relativo il cronometraggio della prova di acquaticità, laddove non fornisce una misurazione precisa ed oggettiva dell'effettivo tempo impiegato dal candidato per lo svolgimento della prova;
22) del verbale della Commissione 25.6.2019 n. 17 sul sopralluogo piscina e controllo funzionalità;
23) del decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il Dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la direttiva tecnica concernente le modalità per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, nella parte in cui non è indicata la modalità di cronometraggio della prova natatoria;
24) del posizionamento della piastra di “tocco” di arrivo al di fuori dello specchio dell'acqua, laddove non garantisce un saldo posizionamento laterale;
25) ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa;
26) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale;
e per l'adozione delle misure cautelari collegiali
volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria.
nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa NA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con ordinanza Tar Lazio, sez. I quater, n. 399/25, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare presentata dal ricorrente, escluso dal concorso indicato in epigrafe a causa del mancato superamento del Modulo 3, ammettendolo alla ripetizione della prova non superata, nonché, in caso di esito favorevole di quest’ultima, all’esecuzione di quelle ulteriori non ancora sostenute;
considerato che, in esecuzione all’ordinanza collegiale n. 22883/25, l’amministrazione resistente ha relazionato che, in adempimento della sopra indicata ordinanza cautelare, il ricorrente è stato convocato per la ripetizione della prova in data 14 luglio 2025 e non l’ha superata;
osservato che la “nuova esclusione” connessa al mancato superamento delle prove in seguito alla riconvocazione non risulta essere stata impugnata dal ricorrente;
rilevato che il collegio, a verbale della camera di consiglio del 24 marzo 2026, ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., la possibile sussistenza della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del merito del ricorso, in relazione a tale nuova esclusione;
ritenuto che il nuovo provvedimento di esclusione adottato dall’amministrazione nei confronti del sig. TA sia idoneo a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente ricorso – proposto avverso un provvedimento di esclusione ormai “superato” dalla nuova decisione della p.a. e non più attuale – cui non può che conseguire una declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. in quanto il nuovo giudizio di inidoneità (conseguente al mancato superamento della stessa prova di acquaticità) ha sostituito il precedente provvedimento;
ritenuto di poter compensare le spese di lite tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda e dell’esistenza di profili di soccombenza reciproca;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN US AM, Presidente FF
NA RO, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RO | IN US AM |
IL SEGRETARIO