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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 12.6.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3862 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Lembo presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliata in Capaccio-Paestum alla via Carlo
Alberto Dalla Chiesa n. 17;
- RICORRENTE -
E , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: liquidazione pensione di inabilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.7.2024 rappresentava che pur Parte_1
riconosciuto già in sede amministrativa a marzo 2023 a seguito di domanda di aggravamento di gennaio 2023 come infermo e permanentemente inabile al lavoro nella misura del 100%, rilevante ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità per invalidi civili di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971, l CP_1
non gli avrebbe mai liquidato la pensione di inabilità. Precisato di aver inoltrato invano anche ricorso amministrativo, chiedeva che l fosse condannato al CP_1
pagamento della predetta provvidenza.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
sostenendo di aver provveduto il 21.8.2024 alla liquidazione della pensione di inabilità con decorrenza da febbraio 2023. Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Segnatamente, il pagamento della prestazione chiesta con la decorrenza invocata porta a ritenere cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti.
La definizione della questione, tuttavia, non esonera il giudice dal pronunciarsi sulle spese processuali tenendo conto della soccombenza virtuale. Nel caso di specie sussistevano fin dall'origine i presupposti per il pagamento della provvidenza e il ritardo nella sua liquidazione non è dipeso da un errore o condotta negligente del ricorrente. Lo stesso si è trovato così costretto a instaurare apposito giudizio per vedere tutelati i suoi diritti. Allo stesso tempo va tenuto conto, anche in un'ottica generale deflattiva del contenzioso, della condotta processuale di parte resistente che senza insistere in soverchie e defatiganti eccezioni già in prima udienza ha provveduto autonomamente alla liquidazione. Sussistono, quindi, a parere di questo Giudicante, quelle altre gravi ed eccezionali ragioni per compensare sia pure solo in parte le spese di lite di cui all'art. 92 c.p.c. dopo il recente intervento additivo del giudice delle leggi (sent. Corte Costituzionale, n. 77 del 19.4.2018) nella misura ritenuta equa e opportuna della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3862 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento in favore del della sola metà delle CP_1 Pt_1
spese di lite che liquida, per intero, in complessivi € 1.865,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario e compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Salerno, 12.6.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 12.6.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3862 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Lembo presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliata in Capaccio-Paestum alla via Carlo
Alberto Dalla Chiesa n. 17;
- RICORRENTE -
E , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: liquidazione pensione di inabilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.7.2024 rappresentava che pur Parte_1
riconosciuto già in sede amministrativa a marzo 2023 a seguito di domanda di aggravamento di gennaio 2023 come infermo e permanentemente inabile al lavoro nella misura del 100%, rilevante ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità per invalidi civili di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971, l CP_1
non gli avrebbe mai liquidato la pensione di inabilità. Precisato di aver inoltrato invano anche ricorso amministrativo, chiedeva che l fosse condannato al CP_1
pagamento della predetta provvidenza.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
sostenendo di aver provveduto il 21.8.2024 alla liquidazione della pensione di inabilità con decorrenza da febbraio 2023. Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Segnatamente, il pagamento della prestazione chiesta con la decorrenza invocata porta a ritenere cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti.
La definizione della questione, tuttavia, non esonera il giudice dal pronunciarsi sulle spese processuali tenendo conto della soccombenza virtuale. Nel caso di specie sussistevano fin dall'origine i presupposti per il pagamento della provvidenza e il ritardo nella sua liquidazione non è dipeso da un errore o condotta negligente del ricorrente. Lo stesso si è trovato così costretto a instaurare apposito giudizio per vedere tutelati i suoi diritti. Allo stesso tempo va tenuto conto, anche in un'ottica generale deflattiva del contenzioso, della condotta processuale di parte resistente che senza insistere in soverchie e defatiganti eccezioni già in prima udienza ha provveduto autonomamente alla liquidazione. Sussistono, quindi, a parere di questo Giudicante, quelle altre gravi ed eccezionali ragioni per compensare sia pure solo in parte le spese di lite di cui all'art. 92 c.p.c. dopo il recente intervento additivo del giudice delle leggi (sent. Corte Costituzionale, n. 77 del 19.4.2018) nella misura ritenuta equa e opportuna della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3862 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento in favore del della sola metà delle CP_1 Pt_1
spese di lite che liquida, per intero, in complessivi € 1.865,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario e compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Salerno, 12.6.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro