Art. 1. Articolo unico.
Il termine per il totale riassorbimento delle unita' di cui all' art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178 , previsto al 31 dicembre 1955 dall'art. 2 dello stesso decreto, e' prorogato al 31 dicembre 1958.
Il riassorbimento stesso dovra' essere effettuato in modo che la eccedenza rispetto alla pianta di cui all'allegato 1 del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210 , venga eliminata in ragione di ventiquattro posti entro il 31 dicembre 1954, di ventiquattro posti entro il 31 dicembre 1955 e di trentadue posti ogni anno entro il 31 dicembre degli anni 1956, 1957 e 1958.
Il termine per il totale riassorbimento delle unita' di cui all' art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178 , previsto al 31 dicembre 1955 dall'art. 2 dello stesso decreto, e' prorogato al 31 dicembre 1958.
Il riassorbimento stesso dovra' essere effettuato in modo che la eccedenza rispetto alla pianta di cui all'allegato 1 del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210 , venga eliminata in ragione di ventiquattro posti entro il 31 dicembre 1954, di ventiquattro posti entro il 31 dicembre 1955 e di trentadue posti ogni anno entro il 31 dicembre degli anni 1956, 1957 e 1958.