Articolo 1 della Legge 9 novembre 1955, n. 1119
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21 dicembre 1955
Art. 1. Articolo unico.

Il termine per il totale riassorbimento delle unita' di cui all' art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178 , previsto al 31 dicembre 1955 dall'art. 2 dello stesso decreto, e' prorogato al 31 dicembre 1958.
Il riassorbimento stesso dovra' essere effettuato in modo che la eccedenza rispetto alla pianta di cui all'allegato 1 del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210 , venga eliminata in ragione di ventiquattro posti entro il 31 dicembre 1954, di ventiquattro posti entro il 31 dicembre 1955 e di trentadue posti ogni anno entro il 31 dicembre degli anni 1956, 1957 e 1958.

Entrata in vigore il 21 dicembre 1955