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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MONACO CREA DANIELA, Presidente
TONA GIOVANBATTISTA, Relatore
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1289/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - NI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249005131931000 IRAP 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Conclusioni del ricorrente:
- In via preliminare dichiarare la nullità della intimazione di pagamento n. 29220249005131931 per mancata notifica degli atti prodromici.
- Dichiarare la nullità della intimazione di pagamento n. 29220249005131931, per decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero della imposta;
- Dichiarare la prescrizione 29220110005131871000 29220120013690884000 – 29220120018300957000 –
29220130003300747000;
- Dichiarare la prescrizione del credito relativo ad interessi a sanzioni, successiva alla presunta data di notifica delle predette cartelle oggetto della intimazione di pagamento n. 29220249005131931 impugnato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore, che ne ha fatto anticipazione.
Conclusioni di parte resistente:
1) In via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile per le motivazioni sopra esposte;
2) nel merito in caso di ammissibilità del ricorso rigettare lo stesso in quanto tardivo, nullo, inefficace, infondato in fatto ed in diritto, essendo state sollevate eccezioni prive di qualsivoglia pregio giuridico, dichiarando legittima l'intera attività di riscossione e confermando gli atti impugnati;
3) Con condanna della parte soccombente alle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n 29220249005131931, comunicata il 20/08/2024, con la quale Agenzia delle Entrate – SC ha ingiunto il pagamento, entro e non oltre giorni 5, della complessiva somma di € 47.435,60 a fronte dell'asserto mancato pagamento dei seguenti atti:
29220110005131871000 (Irap anno 2007) notificata il 14.07.2011;
29220120013690884000 (Inpa anno 2011) notificata il 18.12.2012;
29220120018300957000 (Tarsu anno 2011) il 04.02.2013;
29220130003300747000 (Ici anno 2006) notificata il 07.05.2013;
29220210011531810000 (Bollo auto anno 2015) notificata il 04.11.2022;
Contestava gradatamente:
1) l'omessa notifica delle cartelle prodromiche;
2) la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero dell'imposta; 3) l'intervenuta prescrizione decennale del credito di cui alle cartelle nonché di quello relativo ad interessi e sanzioni.
Si è costituita ADER, depositando documentazione, e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o in subordine rigettarsi il ricorso del contribuente.
Con memoria il ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità ai fini del decidere della documentazione prodotta ex adverso priva di attestazione di conformità, come espressamente stabilito dall'art. 25-bis comma 5-bis d. lgs. n. 546/1992.
Ha contestato la validità delle notifiche perché eseguite senza completare l'iter notificatorio previsto dalla legge e perché comunque le precedenti intimazioni non era con certezza riferibili alle cartelle oggetto dell'intimazione qui impugnata.
La causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Gli atti prodromici sono stati tutti ritualmente notificati.
La cartella di pagamento n. 29220110005131871000, notificata il 14.07.2011; la cartella n.
29220120013690884000 notificata il 18.12.2012; la cartella n. 29220120018300957000 notificata il
04.02.2013; la cartella n. 29220130003300747000 notificata il 07.05.2013, sono state poi richiamate nell'intimazione n. 29220229002163750000, che nella relata di notifica dell'8.11.2022 risulta essere stata consegnata direttamente allo stesso Ricorrente_1.
Inoltre la cartella n. 2922021001153181000 è stata notificata il 04.11.2022 sempre a mani dello Ricorrente_1.
La conformità della documentazione è correttamente attestata dall'ADER che le produce.
Al riguardo, mette conto di evidenziare che la Corte Suprema ha affermato che il disconoscimento de quo «
è da riportare all'ipotesi generale di cui all'art. 2712 Cc (Cass. 11606/2018) e deve avvenire, sulla base dei principi sanciti rispetto alla norma codicistica, in modo chiaro ed espressamente riferito alla conformità tra copia ed originale (Cass. 2117/2011, 3122/2015 e 17526/2016)» (in questi termini la motivazione di Cass.
6569/2023).
Infatti, «come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (così Cass. 25496 del
2021, che richiama le proprie precedenti pronunce 7775/2014, 10326/2014, 29993/2017 e 27633/2018).
Anche nella giurisprudenza di merito è pacifico che la contestazione della conformità della copia al suo originale non possa essere generica, cioè recante vuote formule di stile, ma debba effettuarsi attraverso una formulazione specifica, non equivoca e circostanziata, che evidenzi gli elementi ritenuti difformi fra i due atti (si veda, fra le altre, Cgt di secondo grado della Toscana 980/5/2023).
Ora, il ricorrente ha effettuato un disconoscimento meramente formale, essendosi limitato ad affermare che sull'avviso notificatogli in forma analogica non è riportata l'attestazione di conformità al suo originale informatico né la segnatura di protocollo. Si tratta, dunque, di deduzione generica perché riferita all'intero provvedimento (come si è visto, si è contestata la «bontà del contenuto del documento»), e carente della precisa indicazione di singoli profili di possibile divergenza tra originale informatico emesso dal Comune (di cui si è addirittura posta in dubbio la stessa esistenza) e copia analogica notificata.
Di conseguenza, l'eccezione de qua va respinta, essendo mancato quello «specifico oggetto delle contestazioni di difformità» (per usare le espressioni utilizzate dalla Corte Suprema nell'ordinanza
23902/2017) su cui potersi operare, da parte di questo giudice, un vaglio.
A tutto ciò va aggiunto che la normativa del codice dell'amministrazione digitale deve ritenersi emanata nell'ottica del miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione (digitalizzazione e contenimento di spesa pubblica), e quindi, in caso di mancato rispetto di tale normativa, non pare che il contribuente possa prospettare un suo vulnus, non potendosi dolere per l'eventuale violazione di una norma che mira precipuamente all'interesse pubblico e non, almeno immediatamente, a rafforzare garanzie del contribuente.
A fronte della dimostrazione della validità di tali atti interruttivi e della mancata impugnazione dei medesimi, ogni censura basata sui contenuti degli atti conosciuti ma non ritualmente impugnati sono del tutto inammissibili e ogni altra questione in ordine alla maturazione di decadenze o prescrizione risulta infondata, dato che gli atti interruttivi risalgono a meno di due anni prima della conoscenza dell'atto impugnato.
Il ricorso va pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione a favore di ER delle spese di lite che liquida in euro 2400,00 oltre accessori di legge se dovuti.
NI, 27 gennaio 2026
Il Presidente
AN ON Crea
Il Consigliere estensore
TT ON
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MONACO CREA DANIELA, Presidente
TONA GIOVANBATTISTA, Relatore
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1289/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - NI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249005131931000 IRAP 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Conclusioni del ricorrente:
- In via preliminare dichiarare la nullità della intimazione di pagamento n. 29220249005131931 per mancata notifica degli atti prodromici.
- Dichiarare la nullità della intimazione di pagamento n. 29220249005131931, per decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero della imposta;
- Dichiarare la prescrizione 29220110005131871000 29220120013690884000 – 29220120018300957000 –
29220130003300747000;
- Dichiarare la prescrizione del credito relativo ad interessi a sanzioni, successiva alla presunta data di notifica delle predette cartelle oggetto della intimazione di pagamento n. 29220249005131931 impugnato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore, che ne ha fatto anticipazione.
Conclusioni di parte resistente:
1) In via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile per le motivazioni sopra esposte;
2) nel merito in caso di ammissibilità del ricorso rigettare lo stesso in quanto tardivo, nullo, inefficace, infondato in fatto ed in diritto, essendo state sollevate eccezioni prive di qualsivoglia pregio giuridico, dichiarando legittima l'intera attività di riscossione e confermando gli atti impugnati;
3) Con condanna della parte soccombente alle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n 29220249005131931, comunicata il 20/08/2024, con la quale Agenzia delle Entrate – SC ha ingiunto il pagamento, entro e non oltre giorni 5, della complessiva somma di € 47.435,60 a fronte dell'asserto mancato pagamento dei seguenti atti:
29220110005131871000 (Irap anno 2007) notificata il 14.07.2011;
29220120013690884000 (Inpa anno 2011) notificata il 18.12.2012;
29220120018300957000 (Tarsu anno 2011) il 04.02.2013;
29220130003300747000 (Ici anno 2006) notificata il 07.05.2013;
29220210011531810000 (Bollo auto anno 2015) notificata il 04.11.2022;
Contestava gradatamente:
1) l'omessa notifica delle cartelle prodromiche;
2) la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero dell'imposta; 3) l'intervenuta prescrizione decennale del credito di cui alle cartelle nonché di quello relativo ad interessi e sanzioni.
Si è costituita ADER, depositando documentazione, e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o in subordine rigettarsi il ricorso del contribuente.
Con memoria il ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità ai fini del decidere della documentazione prodotta ex adverso priva di attestazione di conformità, come espressamente stabilito dall'art. 25-bis comma 5-bis d. lgs. n. 546/1992.
Ha contestato la validità delle notifiche perché eseguite senza completare l'iter notificatorio previsto dalla legge e perché comunque le precedenti intimazioni non era con certezza riferibili alle cartelle oggetto dell'intimazione qui impugnata.
La causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Gli atti prodromici sono stati tutti ritualmente notificati.
La cartella di pagamento n. 29220110005131871000, notificata il 14.07.2011; la cartella n.
29220120013690884000 notificata il 18.12.2012; la cartella n. 29220120018300957000 notificata il
04.02.2013; la cartella n. 29220130003300747000 notificata il 07.05.2013, sono state poi richiamate nell'intimazione n. 29220229002163750000, che nella relata di notifica dell'8.11.2022 risulta essere stata consegnata direttamente allo stesso Ricorrente_1.
Inoltre la cartella n. 2922021001153181000 è stata notificata il 04.11.2022 sempre a mani dello Ricorrente_1.
La conformità della documentazione è correttamente attestata dall'ADER che le produce.
Al riguardo, mette conto di evidenziare che la Corte Suprema ha affermato che il disconoscimento de quo «
è da riportare all'ipotesi generale di cui all'art. 2712 Cc (Cass. 11606/2018) e deve avvenire, sulla base dei principi sanciti rispetto alla norma codicistica, in modo chiaro ed espressamente riferito alla conformità tra copia ed originale (Cass. 2117/2011, 3122/2015 e 17526/2016)» (in questi termini la motivazione di Cass.
6569/2023).
Infatti, «come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (così Cass. 25496 del
2021, che richiama le proprie precedenti pronunce 7775/2014, 10326/2014, 29993/2017 e 27633/2018).
Anche nella giurisprudenza di merito è pacifico che la contestazione della conformità della copia al suo originale non possa essere generica, cioè recante vuote formule di stile, ma debba effettuarsi attraverso una formulazione specifica, non equivoca e circostanziata, che evidenzi gli elementi ritenuti difformi fra i due atti (si veda, fra le altre, Cgt di secondo grado della Toscana 980/5/2023).
Ora, il ricorrente ha effettuato un disconoscimento meramente formale, essendosi limitato ad affermare che sull'avviso notificatogli in forma analogica non è riportata l'attestazione di conformità al suo originale informatico né la segnatura di protocollo. Si tratta, dunque, di deduzione generica perché riferita all'intero provvedimento (come si è visto, si è contestata la «bontà del contenuto del documento»), e carente della precisa indicazione di singoli profili di possibile divergenza tra originale informatico emesso dal Comune (di cui si è addirittura posta in dubbio la stessa esistenza) e copia analogica notificata.
Di conseguenza, l'eccezione de qua va respinta, essendo mancato quello «specifico oggetto delle contestazioni di difformità» (per usare le espressioni utilizzate dalla Corte Suprema nell'ordinanza
23902/2017) su cui potersi operare, da parte di questo giudice, un vaglio.
A tutto ciò va aggiunto che la normativa del codice dell'amministrazione digitale deve ritenersi emanata nell'ottica del miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione (digitalizzazione e contenimento di spesa pubblica), e quindi, in caso di mancato rispetto di tale normativa, non pare che il contribuente possa prospettare un suo vulnus, non potendosi dolere per l'eventuale violazione di una norma che mira precipuamente all'interesse pubblico e non, almeno immediatamente, a rafforzare garanzie del contribuente.
A fronte della dimostrazione della validità di tali atti interruttivi e della mancata impugnazione dei medesimi, ogni censura basata sui contenuti degli atti conosciuti ma non ritualmente impugnati sono del tutto inammissibili e ogni altra questione in ordine alla maturazione di decadenze o prescrizione risulta infondata, dato che gli atti interruttivi risalgono a meno di due anni prima della conoscenza dell'atto impugnato.
Il ricorso va pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione a favore di ER delle spese di lite che liquida in euro 2400,00 oltre accessori di legge se dovuti.
NI, 27 gennaio 2026
Il Presidente
AN ON Crea
Il Consigliere estensore
TT ON