Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 30/05/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 01885/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00173/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana n. 18;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
della comunicazione prot. n. 64544 del 22.11.2021 del Comando Truppe Alpine di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione disciplinare di Corpo inflitta al ricorrente in data 07.09.2021 nonché, di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, conseguenti e/o comunque correlati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Vista l’istanza delle parti di passaggio della causa in decisione sulla base degli atti e documenti depositati;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Torraca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, Luogotenente in forza presso il Reparto Attività Territoriali Como del Comando Militare Esercito Lombardia, ha impugnato il provvedimento prot. n. 64544 del 22.11.2021 (notificato in data 01.12.2021) con cui il Generale Vicecomandante Territoriale del Comando Truppe Alpine ha rigettato il ricorso gerarchico dal medesimo proposto in data 05.10.2021 avverso il provvedimento Prot. M D E24469 REG2021 0017973 datato 07.09.2021 di irrogazione della sanzione disciplinare di corpo di quattro giorni di consegna di rigore ai sensi dell’art. 1399 D.Lgs. 66/2010 (c.d. Codice dell’ordinamento militare).
Il ricorrente ha esposto in fatto:
- di aver ricevuto in data 19.06.2021 lettera di contestazione di addebito disciplinare in relazione al seguente episodio: in data 04.06.2021 il militare ometteva di registrare l’ingresso sui sistemi informatici con il codice provvisorio; il superiore, Ten. Col. -OMISSIS- (Capo Reparto Attività Territoriale di Como), presente al momento del fatto, invitava il ricorrente a regolarizzare la registrazione dell’orario di ingresso sul SIGE, richiesta alla quale quest’ultimo rispondeva negativamente, asserendo che avrebbe compilato il “ format” cartaceo; nuovamente invitato dal superiore a effettuare la regolare rilevazione dell’orario di lavoro, il ricorrente reagiva rivolgendosi al superiore in modo offensivo, con atteggiamento minaccioso, bestemmiando e urlando, il tutto in presenza di tre testimoni;
- di aver nominato, con comunicazione via e-mail del 22.06.2021, quale proprio difensore di fiducia il Ten. -OMISSIS-;
- che, con missiva prot. n. 13780 del 30.06.2021, il Comandante C.M.E. Lombardia aveva comunicato che la suddetta nomina fiduciaria non poteva avere luogo in quanto in contrasto con l’art. 1370, comma 2, del C.O.M., e aveva provveduto, conseguentemente, a nominare quale difensore d’ufficio in favore del ricorrente il 1° Lgt. -OMISSIS-;
- di avere revocato il difensore d’ufficio, nominando al suo posto il Ten. Col. -OMISSIS-;
- che, con comunicazione avente prot. n. 17543 del 03.09.2021, il Comandante del C.M.E. Lombardia aveva rappresentato la rinuncia all’incarico del difensore di fiducia, Ten. Col. -OMISSIS-, e aveva, pertanto, rinnovato la nomina d’ufficio del 1° Lgt. -OMISSIS-;
- di avere provveduto, in data 03.09.2021, alla revoca del difensore d’ufficio e alla contestuale nomina di un nuovo difensore di fiducia, Cap. -OMISSIS-;
- che, ciononostante, in occasione dell’esame disciplinare del 07.09.2021 il ricorrente era stato assistito dal difensore nominato d’ufficio (ancorché revocato), il quale aveva omesso di depositare agli atti del procedimento e di leggere alle autorità presenti la memoria difensiva dallo stesso redatta, peraltro illegittimamente dichiarata irricevibile dal Comandante C.M.E. Lombardia in ragione dell’asserita tardività della stessa ed esclusa dal vaglio disciplinare nonostante il relativo invio a mezzo e-mail da parte del ricorrente direttamente al Comandante C.M.E. Lombardia alle ore 12.40 del giorno della seduta disciplinare.
Queste, in sintesi, le censure articolate dal ricorrente avverso gli atti indicati in epigrafe: 1) violazione del diritto di difesa; 2) incompetenza relativa; 3) eccesso di potere per genericità della contestazione di addebito e omessa previa contestazione della violazione di cui all’art. 717 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare; 4) violazione dell’art. 1397 del Codice Ordinamento Militare (C.O.M.); 5) violazione dell’art. 1355 C.O.M.; 6) eccesso di potere per contraddittorietà tra atti del procedimento; 7) eccesso di potere per omessa immediata contestazione; 8) violazione dell’art. 1397, co. 1-2-3 C.O.M.; 9)-10) violazione del diritto di difesa; 11) eccesso di potere per genericità della infrazione contestata e conseguente violazione del diritto di difesa; 12) eccesso di potere per contraddittorietà tra atto di contestazione di addebito, verbale di udienza disciplinare e atto di definizione del procedimento.
Si è costituito il Ministero della Difesa, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone l’integrale reiezione nel merito.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, avuto riguardo all’eccezione di inammissibilità per tardività della memoria depositata dalla difesa erariale in data 03.03.2025, ritiene il Collegio che, in disparte la fondatezza della stessa, possa prescindersi dall’esame di tale atto difensivo, meramente riassuntivo del contenuto dei documenti tempestivamente prodotti (in data 11.03.2022) dall’Amministrazione resistente a sostegno dell’infondatezza del gravame.
2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il corretto ordo quaestionum imponga la prioritaria delibazione del secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per incompetenza relativa, in quanto adottato da autorità diversa da quella legittimata (essendo stato il decreto di rigetto del ricorso gerarchico emesso non già dal Comandante delle Truppe Alpine, bensì dal Vice Comandante Territoriale).
3. La censura è infondata.
L’art. 1363, comma 1, D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) stabilisce che «L'organo sovraordinato di cui all'articolo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è rappresentato dall'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento».
Nel caso di specie, la decisione sul ricorso gerarchico è stata assunta dal Generale Vicecomandante Territoriale del Comando Truppe Alpine, ossia dall’autorità gerarchica organicamente sovraordinata al Comandante del Comando Militare Esercito Lombardia, Comandante di Corpo che ha inflitto la sanzione disciplinare con esso contestata.
Per tale ragione va, dunque, esclusa la sussistenza del vizio di incompetenza ex art. 21- octies l. 241/1990.
4. Con il primo motivo di ricorso si assume la violazione del diritto di difesa per avere l’Amministrazione illegittimamente ignorato la nomina del difensore di fiducia (Cap. -OMISSIS-) effettuata dal ricorrente in data 03.09.2021, imponendogli la nomina del difensore d’ufficio (da questi revocato), il quale avrebbe pertanto rappresentato l’incolpato in occasione della seduta disciplinare del 07.09.2021 in assenza di valido ius postulandi, peraltro omettendo di produrre agli atti del procedimento e finanche di esporre oralmente nel corso della predetta seduta il contenuto della memoria difensiva del ricorrente. Sotto altro profilo, la violazione del diritto di difesa si sarebbe concretizzata nella illegittima esclusione dal vaglio disciplinare della anzidetta memoria, nonostante l’avvenuta trasmissione della stessa da parte del ricorrente, a mezzo e-mail inviata alle ore 12.40 del giorno stesso della seduta disciplinare.
5. La doglianza è priva di pregio.
5.1. Quanto al primo profilo, dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione emerge come la designazione di un difensore d’ufficio si sia resa necessaria in ragione delle documentate ragioni di indisponibilità dei difensori nominati dal ricorrente: in particolare, avuto riguardo alla nomina del Cap. -OMISSIS- (effettuata dal ricorrente in data 03.09.2021 e comunicata dal Comandante C.M.E. Lombardia all’interessato in data 06.09.2021), dal doc. 11 di parte resistente emerge chiaramente come lo stesso non potesse presenziare in difesa del ricorrente all’esame disciplinare del 07.09.2021 trovandosi “dal 06 settembre 2021 al 01 ottobre 2021…nella posizione di licenza speciale campagna elettorale”. Essendo stato tale impedimento del Cap. -OMISSIS- comunicato al Comando Esercito Militare Lombardia il giorno 06.09.2021 in orario pomeridiano (si veda l’orario di sottoscrizione riportato in calce al doc. 11, ossia 16:21), non vi è chi non veda come la nomina del difensore d’ufficio si fosse resa necessaria a fronte dell’impossibilità per il ricorrente di provvedere alla nomina di un difensore di fiducia in tempo utile per l’esame disciplinare fissato per l’indomani (ciò in ossequio all’art. 1370, comma 2, C.O.M., a mente del quale « Il militare inquisito è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, designato d'ufficio»).
5.2. Quanto, poi, alla dedotta violazione del diritto di difesa in ragione dell’asserita mancata considerazione della memoria difensiva di parte, va osservato quanto segue.
Deve, anzitutto, chiarirsi come vengano in rilievo due distinte memorie: la prima, redatta dal ricorrente in data 04.09.2021 (doc. 13 di parte resistente), e la seconda, del 07.09.2021, consistente in una integrazione della precedente (doc. 15 di parte resistente – cfr. “Seguito a memorie difensive” ).
Ebbene, con riguardo alla prima, occorre rilevare come, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, della stessa risulta essere stata data lettura integrale nel corso della seduta disciplinare del 07.09.2021 (cfr. verbale della seduta sub doc. 14 Ministero: “Viene ceduta la parola all’incolpato che preliminarmente presenta una memoria difensiva, datata 4 settembre 2021, di numero 9 (nove) pagine, che viene integralmente letta nel corso del procedimento e conservata agli atti”…“Il Sottufficiale ha, come verbalizzato, esibito una memoria difensiva, datata 4 settembre, presentata in sede di procedimento alle ore 10:35 del 07 settembre 2021 che viene presa agli atti e letta integralmente dinanzi l’intera commissione”) ; quanto alla seconda, invece, trattasi di memoria integrativa tardivamente trasmessa dall’interessato mediante e-mail inviata all’indirizzo pec del Comando Militare Esercito Lombardia alle ore 12.40 (e ricevuta alle ore 12.42 – v. doc. 15 cit.) del giorno stesso della riunione disciplinare (07.09.2021), allorché quest’ultima era già in corso (essendo iniziata alle ore 10:30 – v. verbale sub doc. 14 cit.), fermo restando che il contenuto della stessa ben avrebbe potuto essere esposto oralmente dall’incolpato durante la medesima seduta ai sensi dell’art. 1399, co. 2, lett. b) C.O.M., così come da questi effettuato con la precedente memoria del 04.09.2021.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, alcuna violazione del diritto di difesa dell’incolpato appare nella specie ravvisabile.
6. Con il terzo motivo si assume il vizio di eccesso di potere per genericità della contestazione di addebito, priva dell’indicazione della disposizione asseritamente violata, e omessa previa contestazione della violazione di cui all’art. 717 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, menzionata per la prima volta nel provvedimento conclusivo senza che fosse stata neppure valutata dalla Commissione di Disciplina.
7. La doglianza è infondata.
7.1. Come tutti i procedimenti disciplinari, anche per quello dell’ordinamento militarizzato di appartenenza del ricorrente l’atto iniziale di esso è costituito dalla contestazione degli illeciti che si imputano al militare.
La contestazione, per radicata giurisprudenza, deve rispondere ai criteri redazionali della chiarezza e completezza espositiva in merito al tipo di potere sanzionatorio che si potrà adottare, dei comportamenti contestati e delle fonti regolatrici che li individuano come illeciti; tali criteri sono ben evidenziati, peraltro, nell'art. 58 dello stesso regolamento di disciplina del 1986, per il quale il superiore che rileva l'infrazione deve redigere congruo rapporto che deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l'infrazione (Cons. St., Sez. IV, parere n. 6593/2009; Cons. St., Sez. II, parere n. 1708/2013).
Conseguentemente gli illeciti per i quali è stata ritenuta la responsabilità devono risultare specificamente e analiticamente descritti in modo da non lasciare dubbi sull'esatta consistenza dei fatti e delle violazioni addebitate (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 ottobre 1998, n. 1364).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che siano ravvisabili i predetti caratteri della chiarezza e completezza espositiva: invero, la contestazione degli addebiti reca la puntuale descrizione del fatto disciplinarmente rilevante (cfr. “In data 4 giugno 2021 alle ore 07,50 all’invito rivoltoLe dal Capo Reparto Attività Territoriale di Como ad effettuare la regolare rilevazione dell’orario di lavoro a mezzo del sistema informatico SIGE, si rivolgeva allo stesso in modo non consoni, atteggiamento minaccioso, bestemmiando e urlando, il tutto in presenza di tre testimoni” ), ponendo pertanto l’incolpato in condizione di comprendere pienamente il fatto generatore della responsabilità, compiutamente individuato nella sua materialità, e di esercitare efficacemente il relativo diritto di difesa.
La circostanza, poi, che la suddetta contestazione non contenga l’espressa indicazione delle fonti regolatrici degli illeciti contestati non appare, di per sé, sufficiente a frustrare il diritto di difesa dell’incolpato, ove si consideri, da un lato, la puntuale descrizione del fatto disciplinarmente rilevante e, dall’altro, la desumibilità delle disposizioni violate per il tramite del richiamo – espressamente contenuto nell’atto in esame – all’art. 751 D.P.R. 90/2010, il quale prevede i “Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore”, individuando per ciascuno di essi le correlate fonti regolatrici contenute nel medesimo Testo Unico.
7.2. I rilievi appena svolti consentono altresì di disattendere la doglianza relativa alla assenza di previa contestazione in relazione alla violazione dell’art. 717 D.P.R. 90/2010: la circostanza che nel verbale della seduta disciplinare è indicato che “il comportamento tenuto dal Sottufficiale potrebbe configurare una violazione dell’art. 732 come ripreso nell’art. 751 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90” non determina la illegittimità del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare, nel quale gli illeciti accertati sono ricondotti sia all’artt. 732 sia all’art. 717 dell’anzidetto D.P.R., atteso che nella contestazione di addebiti – che, come detto, è l’atto di avvio del procedimento, che cristallizza il contenuto dell’addebito – è espressamente menzionato l’art. 751 D.P.R. 90/2010, a sua volta contenente il richiamo a entrambe le norme summenzionate.
8. Con il quarto motivo di ricorso si lamentano: i) la mancanza di immediata contestazione dell’illecito disciplinare da parte del superiore che ha rilevato l’infrazione, con conseguente violazione dell’art. 1397 C.O.M.; ii) l’incompetenza dell’autorità che ha contestato l’addebito; iii) l’infondatezza della condotta oggetto di incolpazione, stante la contraddittorietà tra le dichiarazioni testimoniali acquisite agli atti del procedimento.
9. La doglianza è, nel suo complesso, infondata.
9.1. Quanto al primo dei summenzionati profili, basti osservare come l’allegazione del ricorrente, secondo cui il superiore che ha rilevato l’asserita infrazione non l’avrebbe fatta constatare all’interessato nell’immediatezza dei fatti (con la conseguenza che quest’ultimo “non ha acquisito quella circostanza come sostenuta infrazione disciplinare, ma l’ha ritenuta normale dialettica tra le Parti” ), risulti priva di qualsivoglia conforto probatorio, non potendo assumere rilievo a tal fine la circostanza che dell’avvenuta constatazione non venga fatta menzione nelle dichiarazioni rese dai testimoni presenti al momento del fatto; in ogni caso, i diritti di partecipazione del ricorrente al procedimento non appaiono in alcun modo violati, considerato che il rapporto di servizio è stato redatto in data 8 giugno 2021, ossia a soli quattro giorni di distanza dall’accaduto, e che la contestazione degli addebiti è stata notificata al ricorrente in data 19.06.2021, allorché era decorso un brevissimo lasso di tempo dalla condotta (posta in essere in data 04.06.2021).
9.2. Parimenti infondata è la censura di incompetenza dell’autorità che ha contestato l’addebito.
L’art. 1397, comma 7, C.O.M. stabilisce che «Se l'infrazione indicata nel suddetto rapporto è prevista tra i comportamenti punibili con la consegna di rigore il comandante di corpo è obbligato a instaurare il procedimento disciplinare»: dunque, nelle ipotesi – quale quella di specie - di possibile applicazione della consegna di rigore, la potestà disciplinare del Capo Reparto viene superata ed assorbita nella sfera di attribuzione funzionale del Comandante di Corpo.
Del tutto correttamente, pertanto, la contestazione dell’addebito è stata formulata nella specie dal Comandante di Corpo, nel legittimo esercizio della propria potestà disciplinare.
9.3. Deve, infine, essere altresì disattesa la censura di infondatezza dell’addebito disciplinare in ragione dell’asserita contraddittorietà tra le dichiarazioni testimoniali acquisite agli atti del procedimento.
Invero, i testi presenti al momento del fatto hanno reso dichiarazioni (opportunamente allegate al rapporto di servizio) univoche e concordanti con riferimento alla condotta oggetto di incolpazione: tutti e tre hanno, infatti, dichiarato che, in data 4 giugno 2021, poco prima delle ore 8.00, il Luogotenente -OMISSIS-, invitato dal Capo Reparto a registrare l’orario di ingresso mediante l’apposito badge , si rifiutava di provvedervi, inalberandosi e urlando contro il proprio superiore, e hanno altresì confermato la presenza al momento del fatto degli altri due colleghi.
Le suddette dichiarazioni consentono, pertanto, di ritenere pienamente confermata la condotta imputata al ricorrente, consistente nell’aver assunto un atteggiamento non consono nei confronti del proprio superiore, in violazione del dovere di astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro, previsto dall’art. 732, comma 3, lett. a), D.P.R. 90/2010.
10. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 1355 C.O.M. in ragione della “mancanza di proporzionalità e gradualità tra il fatto addebitato, la sanzione comminata e lo stato di servizio del ricorrente” oltreché della “impossibilità di comprendere dal provvedimento finale espresso l’excursus logico giuridico utilizzato al fine di determinare l’entità della sanzione in 4 giorni”.
11. La doglianza non merita condivisione.
In via generale, giova rammentare l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, in tema di procedimento disciplinare militare, la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7335; id., sez. IV, 22 marzo 2017, n. 1302; id. sez. III, 31 maggio 2019, n. 365).
Dunque, l'Amministrazione, nell’individuazione e nella commisurazione della sanzione, esercita un potere connotato da ampia discrezionalità, con conseguente sindacabilità giurisdizionale del relativo provvedimento solo in presenza di travisamento dei fatti o vizi logici manifesti.
Tali vizi non possono ritenersi sussistenti nel caso di specie, in quanto i comportamenti del ricorrente appaiono meritevoli della sanzione irrogata dall'Amministrazione e la stessa risulta, altresì, proporzionata all’infrazione commessa.
Infatti, il sistema sanzionatorio del personale militare è ispirato al principio di gradualità, in base al quale le sanzioni si inaspriscono in modo progressivo a fronte di comportamenti sempre più gravi. Ne deriva, che quando viene rilevata l'esistenza di un'infrazione occorre preliminarmente valutare se essa sia riconducibile nell'ambito della potestà sanzionatoria di corpo (più mite), oppure se la sua gravità richieda l'esercizio dell'azione disciplinare di stato, volta a infliggere sanzioni incidenti sul rapporto di impiego o di servizio e sullo status giuridico del militare. L’individuazione del tipo di sanzione più adeguata costituisce, pertanto, la prima fondamentale attività di ogni Comandante, partendo dal presupposto, desumibile dal combinato disposto degli artt. 1352 e 1355 del Codice dell'ordinamento militare, che una sanzione di corpo può legittimamente infliggersi soltanto in relazione alle condotte per le quali, stante la loro tenue gravità e la circoscritta risonanza, si possa, con tutta certezza, escludere la punibilità con una sanzione di stato.
Ora, nel presente caso, l'amministrazione ha escluso l'applicabilità di sanzioni disciplinari di stato, ma ha ritenuto la condotta del ricorrente meritevole di una sanzione disciplinare di corpo, costituita dalla consegna di rigore, comminabile ai sensi dell'art. 751 del D.P.R. 90/2010.
Alla luce delle considerazioni svolte, la sanzione irrogata appare del tutto ragionevole, attesa la natura non trascurabile dell’infrazione commessa dal militare, anche tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1355, comma 3, C.O.M., le infrazioni commesse alla presenza di altri militari «vanno punite con maggior rigore».
Inconferenti devono, poi, ritenersi i positivi precedenti di servizio del ricorrente, in quanto nella specie non interviene una valutazione della qualità del servizio prestato del dipendente nel suo complesso, ma della gravità della condotta disciplinarmente accertata a suo carico.
12. Va, poi, disatteso per le ragioni già illustrate al paragrafo 9.3., il sesto motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di eccesso di potere per illogicità della motivazione del provvedimento sanzionatorio nella parte in cui, nel verbale disciplinare allo stesso allegato, si dà atto della univocità e congruenza delle dichiarazioni testimoniali acquisite.
13. Analogamente, va disatteso alla luce delle considerazioni svolte al paragrafo 9.1. il settimo motivo di gravame, con cui si contesta “il verbale disciplinare nella parte in cui il Comandante considera che la mancanza disciplinare sia stata tempestivamente rilevata dal superiore e non si esprime sulla contestata omessa immediata contestazione al ricorrente”.
14. Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 1397, commi 1, 2 e 3, C.O.M., sul presupposto che mancherebbe “il previsto rapporto disciplinare ricorrente dall’autorità che ha rilevato l’infrazione ed indirizzato all’autorità gerarchica competente, così come espressamente previsto dalla Guida Tecnica dei procedimenti disciplinari Ed. 2019, secondo lo schema allegato 4A e 4B della guida a pag 169”.
15. La censura è priva di pregio.
L’art. 1397 C.O.M. stabilisce che «1. Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non è egli stesso competente a infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare. 2. Il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l'infrazione. Il rapporto non deve contenere proposte relative alla specie e alla entità della sanzione. 3. Se il superiore che ha rilevato l'infrazione e il militare che l'ha commessa appartengono allo stesso corpo, il rapporto è inviato: a) direttamente al comandante di reparto, se comune a entrambi i militari; b) per via gerarchica al comandante del corpo, se trattasi di militare di altro reparto».
Ebbene, tale norma non impone che il rapporto debba essere formulato secondo un modulo predeterminato, limitandosi a prevedere il relativo contenuto. Invero, sia il modello di rapporto disciplinare contenuto nell’Allegato 4A della Guida Tecnica invocata dal ricorrente sia quello della relativa lettera di trasmissione contenuto nel successivo Allegato 4B costituiscono dei meri “formulari” privi di qualsivoglia valore vincolante dal punto di vista formale, predisposti al fine di agevolare la redazione di tali documenti, e il cui mancato utilizzo non riverbera in alcun modo effetti invalidanti sul procedimento disciplinare.
15. Del tutto generico e, come tale, inammissibile è il nono motivo di ricorso, con il quale si assume la violazione del diritto di difesa per omessa effettiva valutazione del contenuto della memoria difensiva letta dall’incolpato nel corso della seduta disciplinare.
16. Va ulteriormente disatteso, in quanto meramente riproduttivo della censura già articolata con il primo motivo di ricorso (v. par. 5.2.), il decimo motivo di impugnazione.
17. Con l’undicesimo motivo di ricorso si lamenta la genericità della infrazione contestata, atteso che nel verbale della seduta disciplinare si fa menzione della violazione dell’art. 732 D.P.R. 90/2010, come richiamato dall’art. 751, norma nella quale, tuttavia, “l’art. 732 viene richiamato in plurimi contesti”.
18. La censura non merita condivisione.
Come già chiarito (v. par. 7.2.), l’atto cui occorre far riferimento per verificare la specificità e completezza della contestazione (oltre che l’identità della condotta sanzionata) è la contestazione degli addebiti, che, nel caso di specie, contiene l’espresso richiamo all’art. 751 D.P.R. 90/2010 nel suo complesso e che, per le ragioni già evidenziate (v. par. 7.1.), rispetta i canoni redazionali della chiarezza e completezza espositiva.
19. Infine, con il dodicesimo motivo di ricorso si lamenta la contraddittorietà tra l’atto di contestazione dell’addebito, il verbale di udienza disciplinare e l’atto conclusivo del procedimento avuto riguardo all’indicazione del numero dei testimoni presenti al momento del fatto e alla motivazione del provvedimento.
20. Il motivo è infondato.
20.1. Con riferimento al numero dei testimoni, non è dato ravvisare alcuna contraddittorietà tra i suddetti atti, posto che nella contestazione di addebiti e nel provvedimento sanzionatorio gli stessi sono indicati in numero pari a tre, mentre nel verbale della seduta disciplinare non ne è riportato il numero esatto.
20.2. Quanto, poi, alla motivazione del provvedimento, neppure può ravvisarsi alcuna contraddittorietà tra gli atti del procedimento per il fatto che nella contestazione dell’addebito sarebbe stato imputato al ricorrente di aver bestemmiato, mentre tale contestazione sarebbe “scomparsa dalla motivazione della sanzione”: basti in senso contrario osservare come nel provvedimento sanzionatorio la condotta disciplinarmente rilevante è individuata nell’essersi il militare rivolto al proprio superiore “in modi non consoni, urlando, in presenza di altre tre persone, in violazione delle norme che regolano il contegno che ogni militare deve tenere in ogni circostanza” e, in particolare, nel non essersi astenuto “dal tenere un comportamento anche verbale non confacente alla dignità e al decoro, evidenziando scarso senso di responsabilità e contravvenendo agli art. 732, comma 1, 3a e 717 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90”, descrizione pienamente sovrapponibile a quella contenuta nella contestazione degli addebiti (semmai, più ampia, ma di certo non in contrasto con quest’ultima per il fatto di non richiamare la circostanza che il contegno del militare si fosse estrinsecato in urla e imprecazioni).
21. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.
22. La peculiarità della vicenda esaminata giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Celeste Cozzi, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Silvia Torraca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Torraca | Stefano Celeste Cozzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.