CA
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 6594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6594 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3326/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili in grado di appello, riunite al 3326 R.G. degli affari contenziosi del
2020, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 28.5.2025
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Andreina Di Torrice presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma,
Via Mecenate 27;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Francesco Laurenzi presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via
NO AN 4;
1 APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_2
), in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Antonio Canini presso il cui studio in Roma, Via Appia Nuova n. 37/A è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
Oggetto: vendita di cose immobili- appello avverso la sentenza n. 6039/2020 del
Tribunale ordinario di Roma, sez. X civ., pubblicata il 10.04.2020
Conclusioni: All'udienza le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Qui, in sintesi, i fatti di causa.
In primo grado la ha citato in giudizio Controparte_2
la Sig.ra e il Sig. al fine di far accertare e Parte_1 Controparte_1
dichiarare l'inesistenza o la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia degli atti di vendita del 27.07.2015 e del 03.09.2015, entrambi a rogito Notaio Dott.ssa Per_1
per illiceità della causa in quanto illegittimi ed effettuati a non domino e
[...]
a danno della attrice, titolare del bene in forza di successione testamentaria CP_2
da parte del proprietario e comunque per un motivo illegittimo comune Persona_2
ad entrambe le parti;
in subordine, accertare e dichiarare l'inesistenza o la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dei medesimi atti per inesistenza delle causa, per acquisto
a non domino e/o per illiceità delle reali cause atipiche dei negozi e, in ogni caso, accertare e dichiarare la legittimità dei diritti di proprietà della sui beni in CP_2
questione per averli acquistati iure successionis sulla base del testamento olografo e per l'effetto, ordinare la voltura in favore dell'attrice e dichiarare inefficaci le trascrizioni delle due compravendite, ordinando al competente Conservatore dei
2 registri immobiliari le relative trascrizioni o annotazioni di cancellazione e connessi adempimenti di legge.
Si è costituito il venditore che ha contestato la domanda. Ha Controparte_1
eccepito, con formulazione allo scopo di apposita domanda riconvenzionale, la nullità del testamento per mancanza di autografia del testamento del e, in subordine, Per_2
la revoca del testamento perché il documento presenta una lacerazione in corrispondenza della sottoscrizione del de cuius.
Si è costituita in giudizio l'acquirente eccependo la carenza di Parte_1
legittimazione ad agire della perché il testamento del che aveva CP_2 Per_2
istituito la Fondazione erede universale era stato revocato
Con sentenza n. 6039/2020, pubblicata in data 10.04.2020, il Tribunale ordinario di
Roma, sez. X civ., così ha deciso: “1) Rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del testamento olografo di in datat 9 agosto Persona_2
2011 proposta da . 2) Dichiara inammissibili le domande di Controparte_1
accertamento dell'inesistenza, nullità o annullabilità dei due contratti di vendita conclusi tra e nelle date del 27/7/2915 e Controparte_1 Parte_1
3/9/2015. 3) Dichiara che i contratti di vendita suddetti, ossia il contratto di vendita del 27 luglio 2015 a rogito Notaio di Roma (Repertorio 130072 Persona_1
– raccolta 27050) trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 1 il 31 luglio
2015 ai nn. 81094 d'ordine e 59461 di formalità e il contratto di vendita del 3 settembre
2015 a rogito Notaio di Roma (Rep. 130093 raccolta n. 27068) Persona_1
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 1 il 7 settembre 2015 ai nn. 91635
d'ordine e 67086 di formalità, sono vendite di beni altrui e non hanno pertanto alcun effetto traslativo a favore del compratore dei diritti di proprietà sugli immobili che ne sono oggetto;
4) dichiara che il diritto di proprietà sugli immobili oggetto di suddetti contratti è stato legittimamente acquistato dalla Controparte_2
per successione ereditaria al precedente proprietario in virtù
[...] Persona_2
di testamento olografo del 9 agosto 2011, pubblicato il 15 luglio 2015 per atto Notaio
Rep. 83547 racc 35333, registrato a Velletri il 7 luglio 2015 al n. 2871 Persona_3
3 serie 1T; 5) condanna i convenuti a rifondere alla le spese processuali che CP_2
liquida cumulativamente per entrambi in € 1727,66 per esborsi e € 22.807,00 per compenso, oltre i.v.a., c.a. e spese generali ex art. 2 d.m. 55/14.”
ha impugnato la sentenza in epigrafe, rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in riforma totale dell'impugnata sentenza n. 6039/2020 del Tribunale di Roma pubblicata il 10/04/2020 notificata via pec il 27/05/2020 così statuire: 1) Accogliere l'eccezione di nullità per mancanza di autografia nel testamento redatto dal sig. e Persona_2
per l'effetto dichiarare nullo il testamento olografo de quo per i motivi sopra esposti;
2) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
[...]
in merito al diritto iure successionis perché non Controparte_3
provato e conseguentemente dichiarare revocato il testamento olografo redatto dal decuis per i motivi sopra esposti 3) Accertare e dichiarare la nullità della Persona_2
sentenza impugnata per pronuncia emessa extra petita e conseguentemente accertare
e dichiarare validi ed efficaci i contratti di compravendita del 27/07/2015 a rogito
Notaio di Roma (rep. 130072 racc. 27050) trascritto presso la Persona_1
Conservatoria dei RRII di Roma 1 il 31/07/2015 ai nn. 81094 d'ordine e 59461 di formalità, e d il contratto di vendita del 3.09.2015 a rogito Notaio Per_1
di Roma (rep. 130093 racc. 27068) trascritto presso la Conservatoria dei
[...]
RRII di Roma 1 il 07/09/2015 ai nn. 91635 d'ordine e 67086 di formalità, iintervenuti tra il sig. e la signora , per tutti i motivi sopra Controparte_1 Parte_1
esposti 4) Accertare e dichiarare la compensazione totale e/o parziale delle spese del primo grado per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizi.”.
In data 3 febbraio 2021 questa Corte, rilevato che contro la medesima sentenza aveva proposto appello il Sig. , ha disposto la riunione del fascicolo Controparte_1
processuale n. 3334/2020 al presente n. 3326/2020.
ha impugnato la sentenza in epigrafe rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis: A)
4 preliminarmente, dichiarare la nullità della sentenza n. 6039/2020, emessa in data
10.04.2020 dal Tribunale Ordinario di Roma nella causa RG.n. 72243/2017, notificata in data 27.05.2020, per violazione dell'art.112 C.P.C. per essersi pronunciato il
Tribunale extra petita ovvero ultra petita e, per l'effetto, decidere nel merito le domande effettivamente proposte dalle parti;
B) in ogni caso, in riforma della impugnata sentenza n. 6039/2020 , emessa in data 10.04.2020 dal Tribunale Ordinario di Roma nella causa RG.n. 72243/2017, notificata in data 27.05.2020, 1) preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della a CP_2
proporre le domande da essa rassegnate nel primo grado per tutte le argomentazioni ivi svolte dal Sig. e per quelle del presente appello (nullità del testamento ex CP_1
art. 606, I comma, C.C. o revoca del medesimo ai sensi dell'art. 684 C.C.) e, per
l'effetto, ordinare l'annotazione della sentenza a margine della trascrizione sia della accettazione con beneficio dell'inventario, trascritta a Roma 1 il 30.09.2015 al n.
99664 d'ordine e n.72725 particolare, sia della denuncia di successione, se trascritta, ai sensi dell'art. 2686 C.C.; 2) nel merito, rigettare le domande di primo grado della in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto per CP_2
tutte le argomentazioni dedotte negli atti del primo grado e nel presente appello e, per
l'effetto, ordinare al Conservatore dei PP.RR.II. di Roma la cancellazione della trascrizione della citazione notificata 27/28.10.2018, effettuata presso l'Agenzia delle
Entrate, Ufficio Provinciale di ROMA – Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare di
Roma 1, presentazione al numero 32 del 14.11.2017, Registro Generale n.131647,
Registro Particolare n.89396; 3) in via subordinata, nella sola denegata ipotesi di accoglimento della domanda di declaratoria di nullità delle compravendite avanzata dalla convertire le medesime, ai sensi dell'art. 1424 C.C., in vendite di CP_2
cosa altrui ex art. 1478 C.C.. Con vittoria delle spese di lite, rimborso forfettario e oneri di legge del doppio grado del giudizio.”.
Si è costituita la richiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, respingere e rigettare totalmente, perchè inammissibili,
5 improponibili e comunque infondati, sia in fatto che in diritto, gli appelli proposti dalla sig.ra (procedimento R.G.A. 3326/2020) e dal sig. Parte_1 CP_1
(procedimento R.G.A. 3334/2020), riuniti nel presente giudizio, aventi ad
[...]
oggetto la Sentenza n. 6039/2020 del 6 aprile 2020, pubblicata il 10.04.2020 e resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Roma, Sez. X civile, Giudice Dott.ssa Antonella
IZZO, all'esito del giudizio R.G. 72243/2017, confermando l'impugnata sentenza in ogni sua parte. Con condanna degli appellanti, in via solidale, al pagamento delle spese e del compenso, oltre spese generali, CPA e IVA come per Legge.
Si chiede altresì la condanna ex art. 96 c.p.c. peer la temerarietà delle azioni intraprese dagli appellanti in danno della concludente FONDAZIONE.”
La Sig.ra ha proposto sette motivi di gravame. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante ha denunziato l'errata interpretazione in merito all'eccezione di nullità del testamento per mancanza di autografia. L'appellante ha dedotto che il Giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento solo su due documenti forniti da parte attrice, negando valore probatorio ai verbali della Polizia
Giudiziaria autografati dal e non considerando le risultanze della relazione Per_2
tecnica di parte.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'errata valutazione e interpretazione della scheda testamentaria, posta a fondamento del diritto iure successionis della ai sensi dell'art. 684 cc. In particolare, ha censurato la sentenza del CP_2
Tribunale di Roma nella parte in cui ha statuito che “i casi di revoca tacita del testamento previsti dall'art. 684 c.c. (distruzione, lacerazione o cancellazione) sono di stretta interpretazione e non possono essere estesi per analogia. La rottura del foglio non è assimilabile alla lacerazione, ossia allo strappo, perché non presuppone, a differenza di quella, l'atto di stracciare il foglio, ma un semplice logorio.” Secondo
l'appellante, invece, la rottura evidenziata dal Notaio e riportata nella pubblicazione della scheda testamentaria, posta alla ventitreesima riga corrispondente all'altezza della firma del de cuius dimostrerebbe la volontà di quest'ultimo di revocare il Per_2
testamento olografo.
6 Con il terzo motivo l'appellante ha denunziato l'omessa pronuncia sia sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sia sulla revoca del testamento. In CP_2
particolare, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della in merito al diritto iure successionis poiché CP_2
non provata.
Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 112 e 99 cpc, per avere il Giudice di primo grado pronunziato una sentenza extra petita. In particolare, il Tribunale ha qualificato i contratti di compravendita come vendite di beni altrui e ha dichiarato l'inefficacia degli stessi, senza alcuna specifica domanda di parte attrice in tal senso.
Con il quinto motivo l'appellante ha denunziato l'errata motivazione e interpretazione dei due atti di compravendita. La difesa della Sig.ra ha sottolineato la piena Parte_1
validità ed efficacia dei contratti oggetto di controversia in ragione della dichiarazione dell'intervenuta usucapione ancorché non accertata giudizialmente.
Con il sesto motivo di appello, l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui ha statuito che “L'attrice ha assolto al suo onere probatorio dimostrando
l'acquisto della proprietà dei bene sulla base di un titolo legittimo, proveniente da un soggetto, il cui diritto di proprietà non è stato contestato dai convenuti Persona_2
se non allegando l'usucapione dichiarata da .”. Secondo l'appellante, non era CP_1
onere dei convenuti dimostrare l'intervenuta usucapione dei beni immobili interessati, poiché il possesso ad usucapionem di questi era ed è legittimato dagli atti di compravendita.
Con l'ultimo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui i soli convenuti sono stati condannati a rifondere alla le spese processuali, CP_2
in violazione dell'art. 92 cpc e dell'orientamento giurisprudenziale in materia di reciproca soccombenza e compensazione parziale o totale delle spese.
Con autonomo atto di citazione in appello, il Sig. ha proposto sei motivi di CP_1
appello.
7 Con il primo motivo, l'appellante ha lamentano la nullità della sentenza. Nella specie, il Tribunale di Roma ha qualificato i contratti di compravendita come vendite di beni altrui, senza previa domanda in tal senso, sfociando nel vizio dell'extra petita.
Con il secondo motivo, l'appellante ha denunziato la violazione degli artt. 115 e 116 cpc. Il Giudice di prime cure, disconoscendo la validità tecnica della relazione di parte e rigettando l'istanza istruttoria di ctu grafologia, avrebbe motivato il rigetto dell'eccezione di nullità del testamento per mancanza di autografia con un'opinione meramente soggettiva frutto della propria scienza personale.
Con il terzo motivo rubricato “riguardo alla eccezione di revoca del testamento, sollevata, ai sensi dell'art. 684 cc”, l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui ha ritenuto non assimilabile la rottura alla lacerazione della scheda testamentaria.
Con il quarto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibili le domande per la declaratoria di inesistenza e invalidità delle vendite e, in accoglimento di quella di inefficacia, ha qualificato le stesse come vendite di cosa altrui. L'appellante ha sottolineato che, non esistendo una categoria autonoma di invalidità del contratto riconducibile all'inefficacia, il Tribunale non avrebbe potuto dichiararla senza previo accoglimento delle altre domande attoree. Ancora, ha chiarito come tali vendite, lungi da essere vendite di cosa altrui ad effetti obbligatori, siano vendite per possesso ad effetti reali, soggette a trascrizione. Pertanto, dette vendite negherebbero ed annullerebbero il diritto di proprietà assunto dalla . Controparte_2
Inoltre, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe compiuto un'operazione ancora più incomprensibile perché, dichiarando i contratti de quibus vendite di cosa altrui, ha omesso un passaggio obbligatorio e cioè la declaratoria di nullità ex art. 1424 cc.
Con il quinto motivo, l'appellante ha lamentato il riconoscimento da parte del Giudice di primo grado del diritto di proprietà della in virtù del testamento del 9 CP_2
agosto 2011. In particolare, ha sostenuto la piena validità dei contratti oggetto di giudizio, rifiutando qualsiasi confronto sull'avvenuta usucapione o meno dei beni in
8 quanto questione estranea al giudizio. L'appellante ha contestato, dunque, il ragionamento del Giudice che ha ritenuto i contratti vendite di cose altrui sulla base dell'assunto che il Sig. non abbia usucapito. La dimostrazione dell'avvenuta CP_1
usucapione sarebbe stata dovuta solo in caso di rivendicazione.
Con il sesto ed ultimo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui non ha disposto la compensazione integrale o parziale tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.
Gli appelli sono infondati e devono essere respinti.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione formulata dall'appellato ex art. 342 cpc atteso che la locuzione “non ha neanche una ragionevole possibilità di essere accolto” vada intesa nel senso che l'operatività del filtro debba essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati sia per ragioni di rito che per ragioni di merito e cioè a situazioni non ravvisabili nel caso di specie. Altresì priva di fondamento risulta l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 345 cpc, non essendo presenti domande o eccezioni nuove.
Questa Corte, vista la comunanza delle questioni poste dagli appellanti, ritiene che i motivi di appello possano essere trattati congiuntamente.
1.Con riferimento alla censura degli appellanti circa l'errata interpretazione dell'eccezione di nullità del testamento per mancanza di autografia, la Corte ritiene che la motivazione fornita dal Giudice di primo grado non sia affatto superficiale.
Infatti, il Tribunale ha correttamente ritenuto la relazione tecnica di parte non autorevole, in quanto eseguita esaminando documenti in fotocopia ed avendo la stessa evidenziato solo piccole differenze non idonee a determinare la mancanza di autografia del documento.
Il ragionamento del Tribunale non è stato sotto questo profilo specificatamente impugnato. Si tratta di una valutazione ampiamente condivisibile alla luce del costante orientamento della Corte di Cassazione (Sez. 1 - , Ordinanza n. 5667 del
04/03/2025) secondo la quale la perizia di parte stragiudiziale non ha valore di prova
9 nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma costituisce un mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.
Nel caso di specie, inoltre, a fronte di una perizia insufficiente il Tribunale ha correttamente valutato le contrarie scritture di comparazione prodotto dall'appellato di maggior valore probatorio (allegati alle memorie ex art. 183 cpc).
Tenuto conto che gravava sull'appellante fornire la prova della mancanza di autografia può condividersi pienamente il governo delle risultanze istruttorie compiuto nel provvedimento impugnato
Alla luce di quanto esposto, il motivo di appello deve essere respinto.
2. Sulla errata interpretazione e valutazione della scheda testamentaria, posta a fondamento del diritto iure successionis della ai sensi dell'art. 684 cc. CP_2
Entrambi gli appellanti contestano l'interpretazione dell'art. 684 cc fornita dal Giudice di primo grado, sostenendo in particolare che la rottura del foglio indicata dal verbale di pubblicazione e deposito del testamento sia una manifestazione tacita della volontà del testatore di revocare l'atto di ultima volontà, ai sensi dell'art. 684 cc.
Tale norma prevede che il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato debba considerarsi in tutto o in parte revocato, salvo si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo. Si tratta di una fattispecie di revoca a struttura negoziale, in cui la volontà di revocare il testamento è presunta al verificarsi di alcuno degli eventi
(distruzione, lacerazione, cancellazione) tassativamente indicati dalla norma. Tale presunzione di volontà, essendo fondata sulla considerazione che gli eventi anzidetti sono normalmente riconducibili all'attività materiale ed all'intento del testatore di invalidare il testamento, viene meno quando i medesimi eventi trovino la loro causa in un fatto naturale.
Con particolare riferimento all'ipotesi della lacerazione del testamento olografo, è orientamento consolidato che questa ricorra “solo se siano venute meno le normali
10 caratteristiche di integrità con cui suole presentarsi la scheda testamentaria e prescinde dalle multiformi accidentalità che possono accompagnare la disintegrazione della scheda medesima.” (ex multis, Cass. 10/1973).
D'altro canto, il tenore dell'articolo, che assimila la lacerazione alla distruzione o alla cancellazione, rende evidente che non ogni alterazione del documento comporta le conseguenze previste dalla norma ma solo quelle che senza alcun dubbio costituiscano manifestazione della volontà di revoca.
Nel caso di specie, la rottura del foglio alla ventitreesima riga su cui è apposto del nastro adesivo trasparente non rientra nel concetto di lacerazione ex art. 684 cc e non
è indicativa di alcuna volontà del testatore di strappare il foglio e dunque di revocare l'atto di ultima volontà. Il testo, infatti, resta pienamente intelligibile, è integro e presenta una sola lacerazione;
è evidente che ove il testatore avesse voluto, attraverso un intervento sul documento, revocare le disposizioni testamentarie non si sarebbe limitato a questa condotta ma avrebbe inciso in modo più efficace e incisivo sull'atto.
Pertanto, anche tale motivo è infondato e deve essere respinto.
3. Sull'omessa pronuncia sia sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sia sulla revoca del testamento del Sig. Controparte_2 Per_2
Tale doglianza è da ritenersi assorbita dalla trattazione dei motivi che precedono.
4.Sulla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 99 e 112; nullità della sentenza per pronuncia extra petita.
Gli appellanti sostengono che il Giudice di primo grado ha pronunziato una sentenza extra petita su una domanda non richiesta dall'attore, in violazione delle norme codicistiche, nella parte in cui ha statuito che “debba essere esaminata la domanda di accertamento di inefficacia dei contratti, pure proposta dalla comunque CP_2
implicita nelle domande di accertamento di nullità dei contratti per posti in essere a non domino.”.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
In primo luogo, occorre evidenziare che la Controparte_2
ha sempre concluso nel giudizio di primo grado richiedendo anche
[...]
11 l'accertamento e la dichiarazione dell'inefficacia dei contratti di vendita del 27.7.2015
e 3.9.2015, come è facilmente rilevabile dalla lettura degli atti di causa.
Inoltre, è un dato incontestabile che, anche ove si invochi la sola nullità di un contratto, non incorre in un vizio di ultrapetizione il giudice che ne dichiari la semplice inefficacia, posto che quest'ultima costituisce un "minus" rispetto alla nullità ed in essa può ritenersi virtualmente compresa. Infatti, occorre effettuare una ragionevole applicazione dei principi di cui agli artt. 99 e 112 c.c. tale per cui “nel più è compreso il meno" e la causa petendi di una richiesta va individuata non solo nelle ragioni giuridiche dedotte dall'attore o eccipiente, quanto nei fatti costitutivi o impeditivi posti a base della domanda o eccezione, la cui corretta qualificazione compete sempre al giudice. Con riguardo alla questione che qui interessa, si è espressa più volte la Corte di cassazione (ex multis, Cass. 2860/2008) chiarendo che “pur a fronte di una domanda diretta alla dichiarazione di nullità degli atti in questione, ben avrebbe potuto il giudice dichiararne la semplice inefficacia, posto che l'inefficacia costituisce, all'evidenza, un minus rispetto alla nullità e può ritenersi virtualmente nella stessa compresa (non diversamente da quanto è stato, ripetutamente, precisato dalla giurisprudenza nell'analoga tematica dei rapporti tra domanda di dichiarazione della nullità e quella di annullamento: v, tra le altre, Cass. 16708/02, 11157/96), sol che si consideri che il negozio nullo non potendo produrre alcun effetto giuridico, è anche inefficace.”
Da quanto precede discende che nessuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è da rinvenirsi nella sentenza impugnata, essendo priva di fondamento l'affermazione degli appellanti per cui il giudice non avrebbe potuto dichiarare, in difetto di un'espressa domanda di parte, l'inefficacia dei suddetti negozi.
Pertanto, il motivo è infondato e deve essere respinto.
5. Sulla qualificazione del Tribunale degli atti di compravendita come vendite di cose altrui e sul riconoscimento del diritto di proprietà della in virtù del CP_2
testamento del 9 agosto 2011.
Anche tale doglianza appare priva di fondamento.
12 In primo luogo, è opportuno evidenziare che, al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti, tale giudizio ha ad oggetto non solo la caducazione degli atti di compravendita oggetto di giudizio, ma anche l'accertamento del diritto di proprietà della sui beni immobili in questione e Controparte_2
conseguentemente l'accertamento negativo dell'acquisto della proprietà degli immobili a titolo originario dal Sig. . CP_1
Con riferimento alla validità dei contratti, non è condivisibile la tesi difensiva per cui gli stessi sono “validi e scevri da vizi perché trattavasi di vendite “per possesso”, e ciò indipendentemente dall'avvenuta usucapione”.
Innanzitutto, in quanto la sentenza di primo grado non ha intaccato in alcun modo la validità dei contratti, bensì ha dichiarato tali contratti inefficaci limitatamente all'effetto reale, cioè all'effetto traslativo del diritto che è tipico dell'atto di compravendita.
Altrettanto irragionevole appare contestare la qualificazione fornita dal Giudice di primo grado.
Infatti, a prescindere dalla sussunzione di detti contratti nell'ambito di vendite di cosa altrui, ciò che rileva è che gli odierni appellanti non hanno fornito alcuna prova dell'intervenuto usucapione e del possesso ultraventennale dei beni in capo al . CP_1
Mentre l'appellato ha provato il titolo di acquisto e non è stato contestato che la disponente per testamento fosse la proprietaria del bene, l'appellante non ha provato, e neppure chiesto di provare, l'avvenuta usucapione.
Per cui, per quanto valido, il contratto di compravendita è inefficace e quanto meno inopponibile all'acquirente mortis causa.
Nel caso di specie, si ribadisce che il Sig. non ha fornito elementi oggettivi da CP_1
cui è possibile evincere il suo possesso qualificato, necessario per ritenere integrato l'acquisto a titolo originario. Infatti, la mera dichiarazione dell'appellante non costituisce titolo valido per il trasferimento dei beni.
13 Alla luce di tali considerazioni, le vendite di cui si discute debbono essere dichiarate inefficaci, non essendosi validamente prodotto l'effetto traslativo del diritto di proprietà in capo alla Sig.ra Parte_1
6. Sull'errata pronuncia in merito all'onere probatorio.
La doglianza degli appellanti secondo cui il Giudice ha errato nel ritenere provato il diritto di proprietà della sui beni oggetto di compravendita, non Controparte_2
essendo onere dei convenuti dimostrare l'intervenuta usucapione dei beni immobili, non merita accoglimento. È un principio consolidato in giurisprudenza che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.”
(ex multis, Cass. 26158/2014; Cass. 16917/2012; Cass. 22862/2010).
Nel caso di specie il Tribunale ha applicato correttamente le regole che presiedono alla ripartizione dell'onere probatorio affermando che l'attore aveva assolto il proprio onere mentre il convenuto non aveva provato l'avvenuta usucapione. Affermazione quest'ultima non impugnata in punto di fatto dagli appellanti.
7.Sull'errata statuizione in merito alla condanna alle spese a carico degli appellanti.
Questi ultimi sottolineano l'ingiustizia della sentenza concernente la liquidazione delle spese di lite, in violazione dell'art. 92 cpc e dell'orientamento giurisprudenziale.
Anche tale motivo è infondato e merita di essere spinto.
L'art. 92 cc conferisce al giudice di merito la facoltà, secondo una valutazione di opportunità, di compensare le spese in caso di soccombenza reciproca.
Nel caso de quo, tuttavia, non si rinviene una fattispecie di tal genere, non avendo entrambe le parti subìto una sconfitta parziale;
infatti, l'accoglimento della domanda di inefficacia dei contratti di compravendita proposta dalla Controparte_2
ha esaurito ed assorbito la definizione di tutte le altre questioni.
[...]
Alla luce di tali considerazioni, gli appelli sono infondati e devono essere respinti.
Le spese del presente grado di giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore.
14 Va altresì dato atto che ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte degli appellanti un importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da Parte_1
e avverso la sentenza n. 6039/2020 del
[...] Controparte_1
Tribunale di Roma, sezione X civile, pubblicata in data il pubblicata il 10.04.2020, così provvede:
1) Rigetta gli appelli e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano cumulativamente per entrambi gli appellati in complessivi € 24.000,00, per compensi, oltre IVA, Cpa e rimborso spese generali;
3) Dà atto della sussistenza in capo agli appellanti dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di una somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Roma 5/11/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo Dott.ssa Silvia Di Matteo
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili in grado di appello, riunite al 3326 R.G. degli affari contenziosi del
2020, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 28.5.2025
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Andreina Di Torrice presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma,
Via Mecenate 27;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Francesco Laurenzi presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via
NO AN 4;
1 APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_2
), in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Antonio Canini presso il cui studio in Roma, Via Appia Nuova n. 37/A è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
Oggetto: vendita di cose immobili- appello avverso la sentenza n. 6039/2020 del
Tribunale ordinario di Roma, sez. X civ., pubblicata il 10.04.2020
Conclusioni: All'udienza le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Qui, in sintesi, i fatti di causa.
In primo grado la ha citato in giudizio Controparte_2
la Sig.ra e il Sig. al fine di far accertare e Parte_1 Controparte_1
dichiarare l'inesistenza o la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia degli atti di vendita del 27.07.2015 e del 03.09.2015, entrambi a rogito Notaio Dott.ssa Per_1
per illiceità della causa in quanto illegittimi ed effettuati a non domino e
[...]
a danno della attrice, titolare del bene in forza di successione testamentaria CP_2
da parte del proprietario e comunque per un motivo illegittimo comune Persona_2
ad entrambe le parti;
in subordine, accertare e dichiarare l'inesistenza o la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dei medesimi atti per inesistenza delle causa, per acquisto
a non domino e/o per illiceità delle reali cause atipiche dei negozi e, in ogni caso, accertare e dichiarare la legittimità dei diritti di proprietà della sui beni in CP_2
questione per averli acquistati iure successionis sulla base del testamento olografo e per l'effetto, ordinare la voltura in favore dell'attrice e dichiarare inefficaci le trascrizioni delle due compravendite, ordinando al competente Conservatore dei
2 registri immobiliari le relative trascrizioni o annotazioni di cancellazione e connessi adempimenti di legge.
Si è costituito il venditore che ha contestato la domanda. Ha Controparte_1
eccepito, con formulazione allo scopo di apposita domanda riconvenzionale, la nullità del testamento per mancanza di autografia del testamento del e, in subordine, Per_2
la revoca del testamento perché il documento presenta una lacerazione in corrispondenza della sottoscrizione del de cuius.
Si è costituita in giudizio l'acquirente eccependo la carenza di Parte_1
legittimazione ad agire della perché il testamento del che aveva CP_2 Per_2
istituito la Fondazione erede universale era stato revocato
Con sentenza n. 6039/2020, pubblicata in data 10.04.2020, il Tribunale ordinario di
Roma, sez. X civ., così ha deciso: “1) Rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del testamento olografo di in datat 9 agosto Persona_2
2011 proposta da . 2) Dichiara inammissibili le domande di Controparte_1
accertamento dell'inesistenza, nullità o annullabilità dei due contratti di vendita conclusi tra e nelle date del 27/7/2915 e Controparte_1 Parte_1
3/9/2015. 3) Dichiara che i contratti di vendita suddetti, ossia il contratto di vendita del 27 luglio 2015 a rogito Notaio di Roma (Repertorio 130072 Persona_1
– raccolta 27050) trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 1 il 31 luglio
2015 ai nn. 81094 d'ordine e 59461 di formalità e il contratto di vendita del 3 settembre
2015 a rogito Notaio di Roma (Rep. 130093 raccolta n. 27068) Persona_1
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 1 il 7 settembre 2015 ai nn. 91635
d'ordine e 67086 di formalità, sono vendite di beni altrui e non hanno pertanto alcun effetto traslativo a favore del compratore dei diritti di proprietà sugli immobili che ne sono oggetto;
4) dichiara che il diritto di proprietà sugli immobili oggetto di suddetti contratti è stato legittimamente acquistato dalla Controparte_2
per successione ereditaria al precedente proprietario in virtù
[...] Persona_2
di testamento olografo del 9 agosto 2011, pubblicato il 15 luglio 2015 per atto Notaio
Rep. 83547 racc 35333, registrato a Velletri il 7 luglio 2015 al n. 2871 Persona_3
3 serie 1T; 5) condanna i convenuti a rifondere alla le spese processuali che CP_2
liquida cumulativamente per entrambi in € 1727,66 per esborsi e € 22.807,00 per compenso, oltre i.v.a., c.a. e spese generali ex art. 2 d.m. 55/14.”
ha impugnato la sentenza in epigrafe, rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in riforma totale dell'impugnata sentenza n. 6039/2020 del Tribunale di Roma pubblicata il 10/04/2020 notificata via pec il 27/05/2020 così statuire: 1) Accogliere l'eccezione di nullità per mancanza di autografia nel testamento redatto dal sig. e Persona_2
per l'effetto dichiarare nullo il testamento olografo de quo per i motivi sopra esposti;
2) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
[...]
in merito al diritto iure successionis perché non Controparte_3
provato e conseguentemente dichiarare revocato il testamento olografo redatto dal decuis per i motivi sopra esposti 3) Accertare e dichiarare la nullità della Persona_2
sentenza impugnata per pronuncia emessa extra petita e conseguentemente accertare
e dichiarare validi ed efficaci i contratti di compravendita del 27/07/2015 a rogito
Notaio di Roma (rep. 130072 racc. 27050) trascritto presso la Persona_1
Conservatoria dei RRII di Roma 1 il 31/07/2015 ai nn. 81094 d'ordine e 59461 di formalità, e d il contratto di vendita del 3.09.2015 a rogito Notaio Per_1
di Roma (rep. 130093 racc. 27068) trascritto presso la Conservatoria dei
[...]
RRII di Roma 1 il 07/09/2015 ai nn. 91635 d'ordine e 67086 di formalità, iintervenuti tra il sig. e la signora , per tutti i motivi sopra Controparte_1 Parte_1
esposti 4) Accertare e dichiarare la compensazione totale e/o parziale delle spese del primo grado per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizi.”.
In data 3 febbraio 2021 questa Corte, rilevato che contro la medesima sentenza aveva proposto appello il Sig. , ha disposto la riunione del fascicolo Controparte_1
processuale n. 3334/2020 al presente n. 3326/2020.
ha impugnato la sentenza in epigrafe rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis: A)
4 preliminarmente, dichiarare la nullità della sentenza n. 6039/2020, emessa in data
10.04.2020 dal Tribunale Ordinario di Roma nella causa RG.n. 72243/2017, notificata in data 27.05.2020, per violazione dell'art.112 C.P.C. per essersi pronunciato il
Tribunale extra petita ovvero ultra petita e, per l'effetto, decidere nel merito le domande effettivamente proposte dalle parti;
B) in ogni caso, in riforma della impugnata sentenza n. 6039/2020 , emessa in data 10.04.2020 dal Tribunale Ordinario di Roma nella causa RG.n. 72243/2017, notificata in data 27.05.2020, 1) preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della a CP_2
proporre le domande da essa rassegnate nel primo grado per tutte le argomentazioni ivi svolte dal Sig. e per quelle del presente appello (nullità del testamento ex CP_1
art. 606, I comma, C.C. o revoca del medesimo ai sensi dell'art. 684 C.C.) e, per
l'effetto, ordinare l'annotazione della sentenza a margine della trascrizione sia della accettazione con beneficio dell'inventario, trascritta a Roma 1 il 30.09.2015 al n.
99664 d'ordine e n.72725 particolare, sia della denuncia di successione, se trascritta, ai sensi dell'art. 2686 C.C.; 2) nel merito, rigettare le domande di primo grado della in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto per CP_2
tutte le argomentazioni dedotte negli atti del primo grado e nel presente appello e, per
l'effetto, ordinare al Conservatore dei PP.RR.II. di Roma la cancellazione della trascrizione della citazione notificata 27/28.10.2018, effettuata presso l'Agenzia delle
Entrate, Ufficio Provinciale di ROMA – Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare di
Roma 1, presentazione al numero 32 del 14.11.2017, Registro Generale n.131647,
Registro Particolare n.89396; 3) in via subordinata, nella sola denegata ipotesi di accoglimento della domanda di declaratoria di nullità delle compravendite avanzata dalla convertire le medesime, ai sensi dell'art. 1424 C.C., in vendite di CP_2
cosa altrui ex art. 1478 C.C.. Con vittoria delle spese di lite, rimborso forfettario e oneri di legge del doppio grado del giudizio.”.
Si è costituita la richiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, respingere e rigettare totalmente, perchè inammissibili,
5 improponibili e comunque infondati, sia in fatto che in diritto, gli appelli proposti dalla sig.ra (procedimento R.G.A. 3326/2020) e dal sig. Parte_1 CP_1
(procedimento R.G.A. 3334/2020), riuniti nel presente giudizio, aventi ad
[...]
oggetto la Sentenza n. 6039/2020 del 6 aprile 2020, pubblicata il 10.04.2020 e resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Roma, Sez. X civile, Giudice Dott.ssa Antonella
IZZO, all'esito del giudizio R.G. 72243/2017, confermando l'impugnata sentenza in ogni sua parte. Con condanna degli appellanti, in via solidale, al pagamento delle spese e del compenso, oltre spese generali, CPA e IVA come per Legge.
Si chiede altresì la condanna ex art. 96 c.p.c. peer la temerarietà delle azioni intraprese dagli appellanti in danno della concludente FONDAZIONE.”
La Sig.ra ha proposto sette motivi di gravame. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante ha denunziato l'errata interpretazione in merito all'eccezione di nullità del testamento per mancanza di autografia. L'appellante ha dedotto che il Giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento solo su due documenti forniti da parte attrice, negando valore probatorio ai verbali della Polizia
Giudiziaria autografati dal e non considerando le risultanze della relazione Per_2
tecnica di parte.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'errata valutazione e interpretazione della scheda testamentaria, posta a fondamento del diritto iure successionis della ai sensi dell'art. 684 cc. In particolare, ha censurato la sentenza del CP_2
Tribunale di Roma nella parte in cui ha statuito che “i casi di revoca tacita del testamento previsti dall'art. 684 c.c. (distruzione, lacerazione o cancellazione) sono di stretta interpretazione e non possono essere estesi per analogia. La rottura del foglio non è assimilabile alla lacerazione, ossia allo strappo, perché non presuppone, a differenza di quella, l'atto di stracciare il foglio, ma un semplice logorio.” Secondo
l'appellante, invece, la rottura evidenziata dal Notaio e riportata nella pubblicazione della scheda testamentaria, posta alla ventitreesima riga corrispondente all'altezza della firma del de cuius dimostrerebbe la volontà di quest'ultimo di revocare il Per_2
testamento olografo.
6 Con il terzo motivo l'appellante ha denunziato l'omessa pronuncia sia sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sia sulla revoca del testamento. In CP_2
particolare, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della in merito al diritto iure successionis poiché CP_2
non provata.
Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 112 e 99 cpc, per avere il Giudice di primo grado pronunziato una sentenza extra petita. In particolare, il Tribunale ha qualificato i contratti di compravendita come vendite di beni altrui e ha dichiarato l'inefficacia degli stessi, senza alcuna specifica domanda di parte attrice in tal senso.
Con il quinto motivo l'appellante ha denunziato l'errata motivazione e interpretazione dei due atti di compravendita. La difesa della Sig.ra ha sottolineato la piena Parte_1
validità ed efficacia dei contratti oggetto di controversia in ragione della dichiarazione dell'intervenuta usucapione ancorché non accertata giudizialmente.
Con il sesto motivo di appello, l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui ha statuito che “L'attrice ha assolto al suo onere probatorio dimostrando
l'acquisto della proprietà dei bene sulla base di un titolo legittimo, proveniente da un soggetto, il cui diritto di proprietà non è stato contestato dai convenuti Persona_2
se non allegando l'usucapione dichiarata da .”. Secondo l'appellante, non era CP_1
onere dei convenuti dimostrare l'intervenuta usucapione dei beni immobili interessati, poiché il possesso ad usucapionem di questi era ed è legittimato dagli atti di compravendita.
Con l'ultimo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui i soli convenuti sono stati condannati a rifondere alla le spese processuali, CP_2
in violazione dell'art. 92 cpc e dell'orientamento giurisprudenziale in materia di reciproca soccombenza e compensazione parziale o totale delle spese.
Con autonomo atto di citazione in appello, il Sig. ha proposto sei motivi di CP_1
appello.
7 Con il primo motivo, l'appellante ha lamentano la nullità della sentenza. Nella specie, il Tribunale di Roma ha qualificato i contratti di compravendita come vendite di beni altrui, senza previa domanda in tal senso, sfociando nel vizio dell'extra petita.
Con il secondo motivo, l'appellante ha denunziato la violazione degli artt. 115 e 116 cpc. Il Giudice di prime cure, disconoscendo la validità tecnica della relazione di parte e rigettando l'istanza istruttoria di ctu grafologia, avrebbe motivato il rigetto dell'eccezione di nullità del testamento per mancanza di autografia con un'opinione meramente soggettiva frutto della propria scienza personale.
Con il terzo motivo rubricato “riguardo alla eccezione di revoca del testamento, sollevata, ai sensi dell'art. 684 cc”, l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui ha ritenuto non assimilabile la rottura alla lacerazione della scheda testamentaria.
Con il quarto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibili le domande per la declaratoria di inesistenza e invalidità delle vendite e, in accoglimento di quella di inefficacia, ha qualificato le stesse come vendite di cosa altrui. L'appellante ha sottolineato che, non esistendo una categoria autonoma di invalidità del contratto riconducibile all'inefficacia, il Tribunale non avrebbe potuto dichiararla senza previo accoglimento delle altre domande attoree. Ancora, ha chiarito come tali vendite, lungi da essere vendite di cosa altrui ad effetti obbligatori, siano vendite per possesso ad effetti reali, soggette a trascrizione. Pertanto, dette vendite negherebbero ed annullerebbero il diritto di proprietà assunto dalla . Controparte_2
Inoltre, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe compiuto un'operazione ancora più incomprensibile perché, dichiarando i contratti de quibus vendite di cosa altrui, ha omesso un passaggio obbligatorio e cioè la declaratoria di nullità ex art. 1424 cc.
Con il quinto motivo, l'appellante ha lamentato il riconoscimento da parte del Giudice di primo grado del diritto di proprietà della in virtù del testamento del 9 CP_2
agosto 2011. In particolare, ha sostenuto la piena validità dei contratti oggetto di giudizio, rifiutando qualsiasi confronto sull'avvenuta usucapione o meno dei beni in
8 quanto questione estranea al giudizio. L'appellante ha contestato, dunque, il ragionamento del Giudice che ha ritenuto i contratti vendite di cose altrui sulla base dell'assunto che il Sig. non abbia usucapito. La dimostrazione dell'avvenuta CP_1
usucapione sarebbe stata dovuta solo in caso di rivendicazione.
Con il sesto ed ultimo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui non ha disposto la compensazione integrale o parziale tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.
Gli appelli sono infondati e devono essere respinti.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione formulata dall'appellato ex art. 342 cpc atteso che la locuzione “non ha neanche una ragionevole possibilità di essere accolto” vada intesa nel senso che l'operatività del filtro debba essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati sia per ragioni di rito che per ragioni di merito e cioè a situazioni non ravvisabili nel caso di specie. Altresì priva di fondamento risulta l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 345 cpc, non essendo presenti domande o eccezioni nuove.
Questa Corte, vista la comunanza delle questioni poste dagli appellanti, ritiene che i motivi di appello possano essere trattati congiuntamente.
1.Con riferimento alla censura degli appellanti circa l'errata interpretazione dell'eccezione di nullità del testamento per mancanza di autografia, la Corte ritiene che la motivazione fornita dal Giudice di primo grado non sia affatto superficiale.
Infatti, il Tribunale ha correttamente ritenuto la relazione tecnica di parte non autorevole, in quanto eseguita esaminando documenti in fotocopia ed avendo la stessa evidenziato solo piccole differenze non idonee a determinare la mancanza di autografia del documento.
Il ragionamento del Tribunale non è stato sotto questo profilo specificatamente impugnato. Si tratta di una valutazione ampiamente condivisibile alla luce del costante orientamento della Corte di Cassazione (Sez. 1 - , Ordinanza n. 5667 del
04/03/2025) secondo la quale la perizia di parte stragiudiziale non ha valore di prova
9 nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma costituisce un mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.
Nel caso di specie, inoltre, a fronte di una perizia insufficiente il Tribunale ha correttamente valutato le contrarie scritture di comparazione prodotto dall'appellato di maggior valore probatorio (allegati alle memorie ex art. 183 cpc).
Tenuto conto che gravava sull'appellante fornire la prova della mancanza di autografia può condividersi pienamente il governo delle risultanze istruttorie compiuto nel provvedimento impugnato
Alla luce di quanto esposto, il motivo di appello deve essere respinto.
2. Sulla errata interpretazione e valutazione della scheda testamentaria, posta a fondamento del diritto iure successionis della ai sensi dell'art. 684 cc. CP_2
Entrambi gli appellanti contestano l'interpretazione dell'art. 684 cc fornita dal Giudice di primo grado, sostenendo in particolare che la rottura del foglio indicata dal verbale di pubblicazione e deposito del testamento sia una manifestazione tacita della volontà del testatore di revocare l'atto di ultima volontà, ai sensi dell'art. 684 cc.
Tale norma prevede che il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato debba considerarsi in tutto o in parte revocato, salvo si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo. Si tratta di una fattispecie di revoca a struttura negoziale, in cui la volontà di revocare il testamento è presunta al verificarsi di alcuno degli eventi
(distruzione, lacerazione, cancellazione) tassativamente indicati dalla norma. Tale presunzione di volontà, essendo fondata sulla considerazione che gli eventi anzidetti sono normalmente riconducibili all'attività materiale ed all'intento del testatore di invalidare il testamento, viene meno quando i medesimi eventi trovino la loro causa in un fatto naturale.
Con particolare riferimento all'ipotesi della lacerazione del testamento olografo, è orientamento consolidato che questa ricorra “solo se siano venute meno le normali
10 caratteristiche di integrità con cui suole presentarsi la scheda testamentaria e prescinde dalle multiformi accidentalità che possono accompagnare la disintegrazione della scheda medesima.” (ex multis, Cass. 10/1973).
D'altro canto, il tenore dell'articolo, che assimila la lacerazione alla distruzione o alla cancellazione, rende evidente che non ogni alterazione del documento comporta le conseguenze previste dalla norma ma solo quelle che senza alcun dubbio costituiscano manifestazione della volontà di revoca.
Nel caso di specie, la rottura del foglio alla ventitreesima riga su cui è apposto del nastro adesivo trasparente non rientra nel concetto di lacerazione ex art. 684 cc e non
è indicativa di alcuna volontà del testatore di strappare il foglio e dunque di revocare l'atto di ultima volontà. Il testo, infatti, resta pienamente intelligibile, è integro e presenta una sola lacerazione;
è evidente che ove il testatore avesse voluto, attraverso un intervento sul documento, revocare le disposizioni testamentarie non si sarebbe limitato a questa condotta ma avrebbe inciso in modo più efficace e incisivo sull'atto.
Pertanto, anche tale motivo è infondato e deve essere respinto.
3. Sull'omessa pronuncia sia sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sia sulla revoca del testamento del Sig. Controparte_2 Per_2
Tale doglianza è da ritenersi assorbita dalla trattazione dei motivi che precedono.
4.Sulla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 99 e 112; nullità della sentenza per pronuncia extra petita.
Gli appellanti sostengono che il Giudice di primo grado ha pronunziato una sentenza extra petita su una domanda non richiesta dall'attore, in violazione delle norme codicistiche, nella parte in cui ha statuito che “debba essere esaminata la domanda di accertamento di inefficacia dei contratti, pure proposta dalla comunque CP_2
implicita nelle domande di accertamento di nullità dei contratti per posti in essere a non domino.”.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
In primo luogo, occorre evidenziare che la Controparte_2
ha sempre concluso nel giudizio di primo grado richiedendo anche
[...]
11 l'accertamento e la dichiarazione dell'inefficacia dei contratti di vendita del 27.7.2015
e 3.9.2015, come è facilmente rilevabile dalla lettura degli atti di causa.
Inoltre, è un dato incontestabile che, anche ove si invochi la sola nullità di un contratto, non incorre in un vizio di ultrapetizione il giudice che ne dichiari la semplice inefficacia, posto che quest'ultima costituisce un "minus" rispetto alla nullità ed in essa può ritenersi virtualmente compresa. Infatti, occorre effettuare una ragionevole applicazione dei principi di cui agli artt. 99 e 112 c.c. tale per cui “nel più è compreso il meno" e la causa petendi di una richiesta va individuata non solo nelle ragioni giuridiche dedotte dall'attore o eccipiente, quanto nei fatti costitutivi o impeditivi posti a base della domanda o eccezione, la cui corretta qualificazione compete sempre al giudice. Con riguardo alla questione che qui interessa, si è espressa più volte la Corte di cassazione (ex multis, Cass. 2860/2008) chiarendo che “pur a fronte di una domanda diretta alla dichiarazione di nullità degli atti in questione, ben avrebbe potuto il giudice dichiararne la semplice inefficacia, posto che l'inefficacia costituisce, all'evidenza, un minus rispetto alla nullità e può ritenersi virtualmente nella stessa compresa (non diversamente da quanto è stato, ripetutamente, precisato dalla giurisprudenza nell'analoga tematica dei rapporti tra domanda di dichiarazione della nullità e quella di annullamento: v, tra le altre, Cass. 16708/02, 11157/96), sol che si consideri che il negozio nullo non potendo produrre alcun effetto giuridico, è anche inefficace.”
Da quanto precede discende che nessuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è da rinvenirsi nella sentenza impugnata, essendo priva di fondamento l'affermazione degli appellanti per cui il giudice non avrebbe potuto dichiarare, in difetto di un'espressa domanda di parte, l'inefficacia dei suddetti negozi.
Pertanto, il motivo è infondato e deve essere respinto.
5. Sulla qualificazione del Tribunale degli atti di compravendita come vendite di cose altrui e sul riconoscimento del diritto di proprietà della in virtù del CP_2
testamento del 9 agosto 2011.
Anche tale doglianza appare priva di fondamento.
12 In primo luogo, è opportuno evidenziare che, al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti, tale giudizio ha ad oggetto non solo la caducazione degli atti di compravendita oggetto di giudizio, ma anche l'accertamento del diritto di proprietà della sui beni immobili in questione e Controparte_2
conseguentemente l'accertamento negativo dell'acquisto della proprietà degli immobili a titolo originario dal Sig. . CP_1
Con riferimento alla validità dei contratti, non è condivisibile la tesi difensiva per cui gli stessi sono “validi e scevri da vizi perché trattavasi di vendite “per possesso”, e ciò indipendentemente dall'avvenuta usucapione”.
Innanzitutto, in quanto la sentenza di primo grado non ha intaccato in alcun modo la validità dei contratti, bensì ha dichiarato tali contratti inefficaci limitatamente all'effetto reale, cioè all'effetto traslativo del diritto che è tipico dell'atto di compravendita.
Altrettanto irragionevole appare contestare la qualificazione fornita dal Giudice di primo grado.
Infatti, a prescindere dalla sussunzione di detti contratti nell'ambito di vendite di cosa altrui, ciò che rileva è che gli odierni appellanti non hanno fornito alcuna prova dell'intervenuto usucapione e del possesso ultraventennale dei beni in capo al . CP_1
Mentre l'appellato ha provato il titolo di acquisto e non è stato contestato che la disponente per testamento fosse la proprietaria del bene, l'appellante non ha provato, e neppure chiesto di provare, l'avvenuta usucapione.
Per cui, per quanto valido, il contratto di compravendita è inefficace e quanto meno inopponibile all'acquirente mortis causa.
Nel caso di specie, si ribadisce che il Sig. non ha fornito elementi oggettivi da CP_1
cui è possibile evincere il suo possesso qualificato, necessario per ritenere integrato l'acquisto a titolo originario. Infatti, la mera dichiarazione dell'appellante non costituisce titolo valido per il trasferimento dei beni.
13 Alla luce di tali considerazioni, le vendite di cui si discute debbono essere dichiarate inefficaci, non essendosi validamente prodotto l'effetto traslativo del diritto di proprietà in capo alla Sig.ra Parte_1
6. Sull'errata pronuncia in merito all'onere probatorio.
La doglianza degli appellanti secondo cui il Giudice ha errato nel ritenere provato il diritto di proprietà della sui beni oggetto di compravendita, non Controparte_2
essendo onere dei convenuti dimostrare l'intervenuta usucapione dei beni immobili, non merita accoglimento. È un principio consolidato in giurisprudenza che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.”
(ex multis, Cass. 26158/2014; Cass. 16917/2012; Cass. 22862/2010).
Nel caso di specie il Tribunale ha applicato correttamente le regole che presiedono alla ripartizione dell'onere probatorio affermando che l'attore aveva assolto il proprio onere mentre il convenuto non aveva provato l'avvenuta usucapione. Affermazione quest'ultima non impugnata in punto di fatto dagli appellanti.
7.Sull'errata statuizione in merito alla condanna alle spese a carico degli appellanti.
Questi ultimi sottolineano l'ingiustizia della sentenza concernente la liquidazione delle spese di lite, in violazione dell'art. 92 cpc e dell'orientamento giurisprudenziale.
Anche tale motivo è infondato e merita di essere spinto.
L'art. 92 cc conferisce al giudice di merito la facoltà, secondo una valutazione di opportunità, di compensare le spese in caso di soccombenza reciproca.
Nel caso de quo, tuttavia, non si rinviene una fattispecie di tal genere, non avendo entrambe le parti subìto una sconfitta parziale;
infatti, l'accoglimento della domanda di inefficacia dei contratti di compravendita proposta dalla Controparte_2
ha esaurito ed assorbito la definizione di tutte le altre questioni.
[...]
Alla luce di tali considerazioni, gli appelli sono infondati e devono essere respinti.
Le spese del presente grado di giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore.
14 Va altresì dato atto che ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte degli appellanti un importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da Parte_1
e avverso la sentenza n. 6039/2020 del
[...] Controparte_1
Tribunale di Roma, sezione X civile, pubblicata in data il pubblicata il 10.04.2020, così provvede:
1) Rigetta gli appelli e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano cumulativamente per entrambi gli appellati in complessivi € 24.000,00, per compensi, oltre IVA, Cpa e rimborso spese generali;
3) Dà atto della sussistenza in capo agli appellanti dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di una somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Roma 5/11/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo Dott.ssa Silvia Di Matteo
15