Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 17/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3399 / 2023
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Pasquale Perfetti Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 3399/2023
avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio proposta da nato il [...] a [...] Persona_1
difeso dagli AVV.TI GAETINI LAURA E LA ROSA ROBERTA
-ricorrente contro
ata il 01/08/1986 a CARMAGNOLA (TO) Controparte_1
rappresentata e difesa dall'AVV. GILI ANNARITA
-resistente con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda
Con ricorso telematicamente depositato in data 21/12/2023 il sig. adiva questo Tribunale Per_1 affinché disponesse in conformità alle condizioni di cui all'atto introduttivo. In data 10/01/2024 si costituiva in giudizio la sig.ra contestando in fatto e in diritto le conclusioni di parte CP_1
avversaria. In data 10/12/2024 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo chiedendo un breve rinvio con note scritte per la formalizzazione al 30/12/2024. Entro la scadenza del termine prescritto, le parti concludevano congiuntamente alle seguenti condizioni:
“a) disporre che i figli e rimangono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori. Per_2 Per_3
Questi ultimi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sugli stessi e congiuntamente adotteranno le decisioni relative alla loro istruzione, educazione e cura, mentre quelle di ordinaria amministrazione potranno essere adottate dal genitore con il quale i minori si troveranno in quel momento. Le Parti s'impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, impegnandosi altresì a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno o dell'altra alla presenza dei minori.
Oltre a ciò, le Parti s'impegnano a scambiarsi con lealtà e sincerità ogni informazione relativa allo stato d'animo e di salute dei minori b) confermare l'assegnazione dell'ex casa familiare sita in Carmagnola, via Delle Benne 19, con il mobilio ivi presente, alla sig.ra che continuerà a risiedervi insieme ai figli e CP_1 Per_2
; Per_3
c) disporre che i figli e continueranno ad avere la residenza presso la madre Per_2 Per_3
(Carmagnola, via Delle Benne 19);
d) disporre che il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli ed secondo accordi Per_1 Per_2 Per_3
da prendersi liberamente dai genitori. In assenza di accordo, il diritto di visita del padre nei confronti dei minori sarà esercitato secondo il seguente calendario, valevole dal deposito del presente atto: − fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita della scuola sino alla domenica sera alle ore 19, con riaccompagnamento a casa della madre;
− nella settimana che termina con il fine settimana trascorso dal padre: il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola, con pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina successiva (o alle ore 10 dalla madre se si tratta di giorno festivo); − nella settimana che termina con il fine settimana trascorso dalla madre: il martedì dall'uscita da scuola e il giovedì pomeriggio, dalle ore 19,00, con pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina successiva
(o alle ore 10 dalla madre se si tratta di giorno festivo); − vacanze di Natale: negli anni pari, i minori trascorreranno la giornata del 24 dicembre con la madre, il periodo dal 25 al 30 dicembre alle ore 18 con il padre e il successivo periodo dal 30 dicembre (alle ore 18) al 6 gennaio con la madre;
viceversa negli anni dispari;
− vacanze di Pasqua: negli anni dispari, i minori trascorreranno le vacanze di
Pasqua con il padre e negli anni pari con la madre;
− altre festività, ponti infrannuali e compleanno dei figli: verranno suddivisi tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza nel corso dello stesso anno;
− i genitori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con i figli;
− vacanze estive: due settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori. Entrambi i periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari. Il padre, durante i propri turni, si impegna a organizzarsi in modo da rispettare gli impegni scolastici (compresi i compiti) ed extrascolastici dei figli, nonché i loro desideri.
e) disporre che il padre continuerà a versare alla madre, entro il 5 di ogni mese, un contributo al mantenimento dei figli in ragione di 200,00 euro per ciascun figlio, con l'adeguamento annuale di legge – il mese di dicembre - secondo gli indici ISTAT (in automatico, senza necessità di alcuna richiesta da parte della sig.ra , con il riconoscimento dell'assegno unico universale per i CP_1 figli in favore integralmente della madre e con il bonus nido da utilizzare integralmente per l'asilo nido;
f) disporre che ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative per i figli, previamente concordate (qualora non necessitate) e in ogni caso documentate. Il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire a cadenza mensile, tassativamente entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta.
g) disporre che per ogni questione relativa alle spese ordinarie e/o straordinarie dei figli, le Parti richiamano integralmente il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Asti;
h) le spese legali sono compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che le parti possano presentare la domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente proposte dalle parti, qui richiamate, per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Così deciso in Asti, in data 13/01/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.