Articolo 1397 del Codice civile
Articolo 1396Articolo 1398
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19 aprile 1942
Art. 1397.

(Restituzione del documento della rappresentanza).

Il rappresentante e' tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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