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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3959 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 21/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8386 /2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rappresentato e difeso, come in atti, dagli avv.ti Oreste Cardillo e Nicola Cortese Parte_1
e con essi elettivamente domiciliato in Napoli alla via Santa Lucia n. 29, presso lo studio legale Oreste
Cardillo & Associati
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Sofia Lizzi con CP_1
CP_ la quale è elett.te domiciliato in Napoli, presso la sede di via A. De Gasperi, 55-
RESISTENTE
Oggetto: azione per il riconoscimento della condizione di invalido civile al 75% al fine di fruire della maggiorazione contributiva ex art. 80 comma 3 Legge 388/2000;
CONCLUSIONI: come in atti RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.05.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere dipendente della con mansioni di impiegato addetto alla contabilità ed al magazzino e di CP_2
CP_ aver inoltrato, in data 12.11.2021, domanda di invalidità civile all' al fine di ottenere ai sensi e per gli effetti dell'art.80 comma 3 Legge 388\2000, nell'ipotesi di riconoscimento dello status di invalido civile al 75%, la prevista maggiorazione di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto e che, nonostante avesse regolarmente trasmesso l'allegata domanda amministrativa, ad oggi l'iter amministrativo non si era concluso. CP_ Tanto premesso conveniva l' resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“1. nominare consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello stato di invalido civile quantomeno al 75 % a far data dalla presentazione della domanda amministrativa ovvero da quella diversa data ritenuta di giustizia;
2. all'esito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di ottenere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, come previsto dalla citata
Legge 388/2000”; il tutto con vittoria di spese di lite..
L' si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda di invalidità civile.
Il giudice nominava un CTU per la verifica del requisito sanitario.
All'udienza odierna il Tribunale osserva che:
E', in via preliminare, pacifica la legittimazione passiva dell' avendo l'art. 20 del Controparte_3
D.L. n. 78 del 2009 trasferito all' sia la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in CP_3
materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo “status” di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa ( cfr5. Cass. 2135/2023).
Nel merito si osserva che il c.t.u. all'esito delle indagini a lui affidate ha diagnosticato che la parte ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nella relazione in atti.
Ha, quindi, concluso rilevando che dette patologie, tenuto conto del grado e della natura delle stesse, non realizzano, nel loro complesso, il grado di invalidità nella misura rilevante ex lege ai fini della concessione del beneficio previdenziale richiesto.
Il Giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali che vanno tutte condivise. Ed, invero, la parte ricorrente è stata trovata affetta dalle malattie indicate nella relazione di c.t.u. le quali, per la loro natura, lo stadio, e l'entità della sindrome patologica, valutati anche in relazione alle garanzie di controllo e contenimento offerte dall'uso di appropriati sussidi terapeutici, alle condizioni generali del soggetto e all'età del medesimo, pur impegnando l'organismo, determinano un grado di invalidità complessiva de 50%.
La domanda va, dunque, rigettata.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., essendo parte ricorrente titolare di reddito inferiore al limite previsto, si dichiara quest'ultima non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese di lite;
CP_1
liquida le spese di CTU con separato decreto.
Così deciso in Napoli in data 21/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 21/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8386 /2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rappresentato e difeso, come in atti, dagli avv.ti Oreste Cardillo e Nicola Cortese Parte_1
e con essi elettivamente domiciliato in Napoli alla via Santa Lucia n. 29, presso lo studio legale Oreste
Cardillo & Associati
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Sofia Lizzi con CP_1
CP_ la quale è elett.te domiciliato in Napoli, presso la sede di via A. De Gasperi, 55-
RESISTENTE
Oggetto: azione per il riconoscimento della condizione di invalido civile al 75% al fine di fruire della maggiorazione contributiva ex art. 80 comma 3 Legge 388/2000;
CONCLUSIONI: come in atti RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.05.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere dipendente della con mansioni di impiegato addetto alla contabilità ed al magazzino e di CP_2
CP_ aver inoltrato, in data 12.11.2021, domanda di invalidità civile all' al fine di ottenere ai sensi e per gli effetti dell'art.80 comma 3 Legge 388\2000, nell'ipotesi di riconoscimento dello status di invalido civile al 75%, la prevista maggiorazione di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto e che, nonostante avesse regolarmente trasmesso l'allegata domanda amministrativa, ad oggi l'iter amministrativo non si era concluso. CP_ Tanto premesso conveniva l' resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“1. nominare consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello stato di invalido civile quantomeno al 75 % a far data dalla presentazione della domanda amministrativa ovvero da quella diversa data ritenuta di giustizia;
2. all'esito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di ottenere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, come previsto dalla citata
Legge 388/2000”; il tutto con vittoria di spese di lite..
L' si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda di invalidità civile.
Il giudice nominava un CTU per la verifica del requisito sanitario.
All'udienza odierna il Tribunale osserva che:
E', in via preliminare, pacifica la legittimazione passiva dell' avendo l'art. 20 del Controparte_3
D.L. n. 78 del 2009 trasferito all' sia la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in CP_3
materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo “status” di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa ( cfr5. Cass. 2135/2023).
Nel merito si osserva che il c.t.u. all'esito delle indagini a lui affidate ha diagnosticato che la parte ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nella relazione in atti.
Ha, quindi, concluso rilevando che dette patologie, tenuto conto del grado e della natura delle stesse, non realizzano, nel loro complesso, il grado di invalidità nella misura rilevante ex lege ai fini della concessione del beneficio previdenziale richiesto.
Il Giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali che vanno tutte condivise. Ed, invero, la parte ricorrente è stata trovata affetta dalle malattie indicate nella relazione di c.t.u. le quali, per la loro natura, lo stadio, e l'entità della sindrome patologica, valutati anche in relazione alle garanzie di controllo e contenimento offerte dall'uso di appropriati sussidi terapeutici, alle condizioni generali del soggetto e all'età del medesimo, pur impegnando l'organismo, determinano un grado di invalidità complessiva de 50%.
La domanda va, dunque, rigettata.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., essendo parte ricorrente titolare di reddito inferiore al limite previsto, si dichiara quest'ultima non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese di lite;
CP_1
liquida le spese di CTU con separato decreto.
Così deciso in Napoli in data 21/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario