Articolo 1352 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1335Articolo 1353
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9 ottobre 2010
Art. 1352. Illecito disciplinare 1. Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine. 2. La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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