Art. 1352. Illecito disciplinare 1. Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine. 2. La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
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- 1. Le sanzioni disciplinari di stato.Avv. Danilo Argeri · https://www.avvocatoandreani.it/ · 13 maggio 2021
- 2. Disciplina militare - Procedimento disciplinare e sanzioni disciplinari di corpoAvv. Danilo Argeri · https://www.avvocatoandreani.it/ · 1 maggio 2021
In tale ottica la disciplina militare assume valore di principio comportamentale integrato nel rispetto della legge, dei valori democratici e dei principi costituzionali senza dimenticare, tuttavia, che il militare è tenuto al contemporaneo rispetto sia delle norme della società civile che delle norme tipiche enucleate nell'ordinamento militare nella più ampia accezione L' art. 1352 del D.lgs 15 marzo 2010, n.66 (C.o.m.) definisce come illecito disciplinare “ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine. 2. La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni …
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Giurisprudenza • 105
- 1. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 23/01/2023, n. 29Provvedimento: […] 3.1. In generale, occorre in primo luogo rilevare che, ai sensi dell'art. 1352 del Codice dell'ordinamento militare, “ Illecito disciplinare ”: “ 1. Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine. 2. La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo. ”Leggi di più...
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- 2. TAR Torino, sez. III, sentenza breve 11/10/2024, n. 1030Provvedimento: […] Con l'unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduce che il combinato disposto degli artt. 1352 e 1355 del Codice dell'ordinamento militare, nell'ottica del rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità nella scelta delle sanzioni da comminare, impone all'amministrazione di adottare una sanzione di corpo in relazione a quelle condotte che, stante la loro tenue gravità e la circoscritta risonanza, […]Leggi di più...
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- 3. TAR Venezia, sez. II, sentenza 20/03/2025, n. 381Provvedimento: […] (viii) in data 14 luglio 2022, il Comandante del 51° Stormo ha sanzionato il luogotenente con tre giorni di consegna sulla scorta di un'articolata motivazione recante una dettagliata descrizione dei fatti che concludeva assumendo la sussistenza di un « illecito disciplinare ai sensi dell'Art. 1352 del D.Lgs. 66/2010 “Codice di Ordinamento Militare” » per violazione degli «“ Artt. 713 c. 3 “Doveri attinenti al grado”, 717 c. 1 “Senso di responsabilità”, 884 c. 6 “Rapporti tra i delegati nel corso delle riunioni”, 907 c. 2 “Presidente – Attribuzioni” e 913 c. 2 “Assenze dei delegati” del D.P.R. 90/2010 “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” »Leggi di più...
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- 4. TAR Milano, sez. IV, sentenza 30/05/2025, n. 1885Provvedimento: […] L'individuazione del tipo di sanzione più adeguata costituisce, pertanto, la prima fondamentale attività di ogni Comandante, partendo dal presupposto, desumibile dal combinato disposto degli artt. 1352 e 1355 del Codice dell'ordinamento militare, che una sanzione di corpo può legittimamente infliggersi soltanto in relazione alle condotte per le quali, stante la loro tenue gravità e la circoscritta risonanza, si possa, con tutta certezza, escludere la punibilità con una sanzione di stato.Leggi di più...
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- 5. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 25/03/2015, n. 84Provvedimento: […] “Violazione di legge in relazione agli artt. 1346, 1350, 1352 e 1397 del Codice dell'Ordinamento Militare in materia di disciplina militare. […]Leggi di più...
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