Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4797/2015 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Prima Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 4797/2015 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 08/02/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.,
TRA
(già Parte_1 Parte_2
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. D'ANIELLO FILOMENA (c.f.: ), dal quale è rappresentata C.F._1
e difesa;
APPELLANTE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE 329 CP_1 P.IVA_2
84015 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. DE MARINIS GIUSEPPE (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
APPELLATO
E
; Controparte_2
APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del GdP di Nocera Inferiore n. 3137/2015 depositata il
22.6.2015.
Conclusioni: come in atti.
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Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti (oggi Parte_2 [...]
) proponeva appello avverso la sentenza sopra epigrafata, con la Controparte_3
quale il giudice di prime cure accoglieva la domanda di accertamento negativo del credito e dichiarava non dovute le somme di cui all'intimazione di pagamento.
Eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non provata la notifica all'opponente della cartella di pagamento relativa all'intimazione di pagamento.
Inoltre, sosteneva di essere stata lesa nel suo diritto di difesa allorchè il GdP, sebbene richiesto, non avesse concesso un rinvio per la produzione di ulteriore documentazione.
Inoltre, denunciava l'omissione in cui era incorso il giudice di primo grado, atteso che non si era pronunciato sulla domanda dell'opponente circa la mancata notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada.
Pertanto, chiedeva in riforma della sentenza di primo grado il rigetto di tutte le domande formulate in primo grado da CP_1
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità ed infondatezza dell'atto di CP_1
appello.
Dopo l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 28.11.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della non costituitasi in Controparte_2
giudizio sebbene ritualmente citata.
L'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura
Pagina 2 di 4 di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Il motivo di appello concernente la violazione del diritto di difesa è infondato e va rigettato.
Invero, “La possibilità di denunciare vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo, pregiudizio che, onde palesare l'interesse alla censura, deve essere individuato dal ricorrente con la deduzione dell'attività in concreto preclusa e della sua rilevanza ai fini dell'esito del giudizio, mediante indicazione di quale diverso e migliore risultato avrebbe potuto conseguire in assenza del vizio denunciato (cfr.
Cass. 10368/2023).
Nel caso in esame, l'agente della Riscossione nel denunziare violazione dell'art. 320 cpc per avere il giudice di primo grado omesso di concedergli un rinvio per ulteriori produzioni e richieste di prove, non ha individuato specificamente quali documenti avrebbe potuto produrre né, tanto meno, il tenore degli stessi, ma si è limitato ad allegare in modo del tutto generico la possibilità di produrre documentazione. Ne consegue che la censura non esprime adeguatamente l'interesse a far valere il vizio di attività del giudice e va pertanto ritenuta inammissibile.
Quanto alla doglianza circa la mancata prova della notifica della cartella di pagamento,
l'appellante evidenzia come in primo grado abbia esibito e prodotto copia della cartella Cont esattoriale notificata a mezzo pec all'appellata in data 29/10/2013.
Orbene, sul punto, il Tribunale ritiene di condividere quanto affermato dal giudice di prime cure circa la mancata prova da parte di di aver correttamente notificato la Parte_2 cartella esattoriale all'opponente.
Invero, l'agente della Riscossione non ha depositato in giudizio le ricevute di accettazione e di consegna dell'atto notificato, limitandosi a produrre soltanto il messaggio di posta.
Non producendo in giudizio la ricevuta di consegna dell'atto, non ha provato di Parte_2 aver correttamente notificato la cartella di pagamento all'opponente.
Quanto alla questione circa l'omessa pronuncia del GdP in ordine alla richiesta dell'opponente di dichiararsi l'inesistenza del verbale sotteso alla cartella esattoriale per mancata notifica, essa è inammissibile.
Invero, è inammissibile il motivo di appello con il quale si lamenti l'omessa pronuncia del giudice di primo grado su una domanda avanzata dalla controparte e non riproposta in
Pagina 3 di 4 appello, sotto il profilo che l'eventuale rigetto di essa avrebbe potuto portare ad un possibile diverso e più favorevole regolamento delle spese giudiziali, in quanto tale omessa pronuncia, che non depone per un implicito rigetto, comunque non incide sulla soccombenza dell'attore e non gli arreca alcun concreto pregiudizio.
Pertanto, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento delle spese del giudizio Controparte_3 di appello in favore dell'avv. Giuseppe De Marinis, difensore dell'appellata dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 332,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 15/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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