Art. 1363. Organo sovraordinato 1. L'organo sovraordinato di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 , e' rappresentato dall'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento. 2. Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non e' ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non e' stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. 3. E' comunque in facolta' del militare presentare, secondo le modalita' stabilite dal presente codice, istanze tendenti a ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.
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9 ottobre 2010
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 30848 del 29https://www.laleggepertutti.it/
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- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 11/12/2019, n. 14233Provvedimento: […] Tale eccezione, invero, se accolta, comporterebbe la conseguente inammissibilità del ricorso giurisdizionale oggetto del presente scrutinio a mente del secondo comma dell'art. 1363 del Codice dell'ordinamento Militare, perché la presentazione del ricorso gerarchico, nelle evenienze di irrogazione di sanzioni di corpo, è prevista quale obbligatorio e prodromico presupposto dell'azione giudiziaria.Leggi di più...
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