Articolo 1363 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1359Articolo 1361
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9 ottobre 2010
Art. 1363. Organo sovraordinato 1. L'organo sovraordinato di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 , e' rappresentato dall'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento. 2. Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non e' ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non e' stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. 3. E' comunque in facolta' del militare presentare, secondo le modalita' stabilite dal presente codice, istanze tendenti a ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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