Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, III sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5569 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Maranghi, Parte_1
come da mandato in atti
Attore opponente
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Rossetti e Controparte_1 dall'Avv. Antonio Mancini, come da mandato in atti
Convenuta opposta
All'udienza del 2.4.2025 le parti hanno precisato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice:”conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 18-2-2025”.
Per parte convenuta:”conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 19-2-2025”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1) Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.5.2023, il sig.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1468/2023 del Tribunale di Firenze, notificato in data 12.4.2023, emesso in data 11.4.2023, immediatamente esecutivo, a carico dell'odierno opponente ed in favore della sig.ra per l'importo fi Controparte_1
euro 70.000,00, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria,
1
Ha, quindi, domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Magistrato adito:
- nel merito in tesi per il motivo di opposizione esposto sopra alla lettera
A) e/o per il motivo sopra esposto alla lettera B) e/o per il motivo ivi esposto alla lettera C), accertato che la somma azionata in monitorio non
è dovuta alla Opposta, dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto (n° 1468/2023, RGn 4692/2023) emesso dal
Tribunale di Firenze in data 7 aprile 2023 e notificato in data 12 aprile
2023;
- nel merito in via riconvenzionale in tesi: in accoglimento della motivo di opposizione sopra esposto alla lettera C), condannare conseguentemente la a pagare all'Opponente, a titolo di CP_2 restituzione, la somma di € 50.000,00, ovvero al diversa di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- nel merito in ipotesi: per il motivo di opposizione sopra esposto alla lettera D), pervio accoglimento della domanda riconvenzionale avente ad oggetto la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare del
30.03.2009, accertato che la somma azionata in monitorio non è dovuta alla Opposta, dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto (n° 1468/2023, RGn 4692/2023) emesso dal Tribunale di Firenze in data 7 aprile 2023 e notificato in data 12 aprile 2023 e, sempre in via riconvenzionale, condannare la Ingiungente a pagare all'Opponente, a titolo di restituzione, la somma di € 50.000,00, ovvero al diversa di giustizia, oltre interessi dal di del dovuto al saldo;
- nel merito in ipotesi subordinata: per il motivo di opposizione sopra esposto alla lettera E), accertata la non debenza alla Ingiungente della somma di € 25.000,00, ovvero la diversa ritenuta di giustizia e la prescrizione del credito incorporato nei pagherò cambiari scadenti il
15.10.2010 e 15.11.2010, comunque dichiarare illegittimo e/o inefficace
2 e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto (n° 1468/2023, RGn
4692/2023) emesso dal Tribunale di Firenze in data 7 aprile 2023 e notificato in data 12 aprile 2023;
- in ogni caso: con vittoria di esborsi di causa e compensi di avvocato oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge”.
L'attore a sostegno dell'opposizione proposta ha dedotto che:
- (A) con riferimento ai pagherò cambiari prodotti in sede monitoria, risulta decorso il termine prescrizionale triennale di cui agli artt. 94 e 102 del
R.D. n. 1669/1933, in quanto i titoli recano date di scadenza comprese tra il 15.10.2011 e il 15.10.2021;
- (B) con riferimento al titolo indicato nella scrittura privata del 2.2.2017,
l'opposta non ha mai trasferito all'opponente le quote della società “La
Bottega di Spedaletto Sas” e non esiste tra le parti un accordo in tal senso;
per cui non vi è titolo su cui fondare la richiesta delle somme azionata in via monitoria;
- (C) le cambiali sono state emesse a titolo di pagamento parziale del prezzo per la cessione dell'azienda costituita dall'esercizio di bar – tabacchi – alimentari in San Casciano Val di Pesa, Via Scopeti 34 –
34/a, promessa con contratto preliminare del 30.3.2009;
- in virtù di tale accordo preliminare, il contratto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro il 31.12.2011, ciò che, tuttavia, non è mai avvenuto;
- l'acconto per il relativo prezzo, pari a euro 50.000,00, versato dall'opponente all'opposta risulta, pertanto, ingiustificatamente corrisposto;
- il diritto alla stipula del definitivo risulta prescritto ai sensi degli artt. 2934
e 2946 c.c.;
- (D) in via subordinata, il contratto preliminare deve essere dichiarato risolto per inadempimento della promittente cedente, attesa l'alienazione da parte della sig.ra in data 18.12.2017, in favore della sig.ra CP_1
di almeno parte dell'azienda (gestione tabacchi), a fronte del Pt_1
3 corrispettivo di euro 25.000,00; con condanna alla restituzione della somma di euro 50.000,00 corrisposti a titolo di acconto prezzo;
- (E) in via ulteriormente subordinata, il corrispettivo ottenuto dall'opposta per la cessione a terzi deve essere decurtato da quanto dalla stessa richiesto;
- il credito incorporato nei cd. pagherò con scadenza 15.10.2010 e
15.11.2010 deve comunque considerarsi prescritto;
1.2) Si è costituita la convenuta opposta, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 1468/2023 (R.G. n.
4692/2023).
In denegata ipotesi, voglia condannare parte opponente a pagare in favore dell'opposta la minor somma di €45.000,00, sottraendo dall'originario credito azionato in via monitoria la somma corrisposta dalla sorella dell'opponente per l'acquisto dell'esercizio della tabaccheria o comunque quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A tal fine ha allegato che:
- con riferimento alle cambiali prodotte in sede monitoria, queste sono state prodotte quali prova scritta del credito, per il quale è stata promossa l'azione causale;
- il riconoscimento di debito sottoscritto dal sig. nel 2017 Pt_1
costituisce atto confessorio e ricognitivo, interruttivo della prescrizione dell'obbligazione sottostante;
- il sig. e la sig.ra sono stati sposati dal 1978 al 2014, Pt_1 CP_1
separati nel 2009;
4 - nel 1990 la sig.ra ha acquistato un'azienda commerciale in CP_1
San Casciano in Val di Pesa, affittandola poi alla società “i Tre Tigli di
ZI IO e C. S.n.c.”
- nel 1993 il sig. è entrato a far parte di tale società; Pt_1
- nel 1999 vi è stata trasformazione in S.a.s. e la figlia è Persona_1
entrata a far parte quale socia accomandante, mentre il sig. e la Pt_1
sig.ra divenivano soci accomandatari;
CP_1
- nel 2009, dopo la separazione personale dei coniugi, il sig. si è Pt_1
impegnato con il preliminare oggetto di causa ad acquistare l'azienda della sig.ra entro l'anno 2011, a metterla in liquidazione, CP_1
cessare la società, ed estromettere dalla gestione l'opposta;
- il sig. è stato nominato liquidatore unico della società nel 2009, Pt_1
ma non ha ancora provveduto alla sua dichiarazione di messa in liquidazione;
- nel 2013 il sig. ha affittato dalla società il ramo aziendale per la Pt_1
panificazione e subaffittato dalla società il ramo aziendale bar-alimentari, senza mai corrispondere alla società alcun pagamento;
- dal 2013 il sig. gestisce, di fatto in proprio, l'attività della sig.ra Pt_1
senza corresponsione di alcun canone d'affitto; CP_1
- per tali ragioni il sig. ha sottoscritto nel 2017 l'atto di Pt_1
ricognizione di debito ed impegno di pagamento, senza darvi tuttavia alcun seguito;
- nel 2017 il ramo di azienda afferente la rivendita dei tabacchi è stato ceduto dalla sig.ra con il consenso del sig. alla CP_1 Pt_1
sorella di quest'ultimo; essendo altresì prevista all'art. 2 del contratto preliminare la facoltà del sig. di acquistare l'azienda anche per Pt_1 una persona da nominare;
essendo inoltre contemplato, nell'atto ricognitivo del debito, il versamento dell'ulteriore somma di euro
24.000,00 per l'acquisto del ramo tabaccheria in aggiunta al pagamento dell'importo di 70.000,00 euro per cui è causa, per cui la cessione del
5 primo ramo d'azienda è da considerarsi separata da quella degli altri rami;
- la sig.ra ha diritto di ritenere le somme corrisposte dal sig. CP_1
in quanto versate in parte a titolo di caparra confirmatoria, ai Pt_1
sensi dell'art. 3 del contratto e, nella cifra restante, in applicazione della clausola risolutiva espressa e penale di cui all'art. 5 del contratto preliminare, stante l'inadempimento dell'opponente alla corresponsione delle somme pattuite.
1.3) Nella propria memoria ex art. 171-ter co.1 n. 1, parte opponente ha precisato che:
- la scrittura privata del 2.2.2017 non può costituire atto di riconoscimento del diritto dell'opposta a vendere l'azienda oggetto del contratto preliminare del 30.3.2009, in quanto in tale scrittura è fatto riferimento al corrispettivo per la cessione di un oggetto diverso da quello del preliminare, ovverosia le quote de “La Bottega di Spedaletto Sas”.
1.4) Nella propria memoria ex art. 171-ter co. 1 n. 1 c.p.c., parte opposta ha allegato che dal tenore della scrittura privata del 2017 si evince che il riconoscimento di debito ha ad oggetto il credito insorto dal preliminare di compravendita del 2009, evidenziando che tra le parti non era stato mai concluso alcun altro accordo per la cessione delle quote della S.a.s.; ha dedotto di avere il diritto di ritenere le somme corrisposte dal sig.
in tesi, quale corrispettivo del contratto preliminare ancora in Pt_1
essere tra le parti, e in ipotesi, in virtù dell'inadempimento di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 5 del contratto stesso.
1.5) All'esito del rigetto delle istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 2.4.2025.
2.1) Stante la reiterazione delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, deve essere riconfermata l'ordinanza istruttoria di rigetto delle medesime, del 30.12.2024, da intendersi qui integralmente richiamata.
6 2.2) Nel merito, la domanda dell'opponente di revocare il decreto ingiuntivo opposto è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Mette conto osservare, in primo luogo, che le parti del contratto preliminare di cessione di azienda, per cui è causa, sono da individuarsi nell'opposta e nell'opponente, risultando tutti gli obblighi reciprochi in merito a carico esclusivo di tali due soggetti.
Va, poi, rilevato che parte opposta ha precisato nella propria comparsa di aver promosso in sede monitoria e nel presente giudizio l'azione causale, fondata sul contratto preliminare di cessione d'azienda del 30.3.2009 (v. anche doc. 13 f. opponente), ritenuta prescritta l'azione cambiaria.
In relazione all'azione causale proposta, si osserva che i documenti prodotti in sede monitoria, ovverosia i titoli di credito (v. anche docc. 2-10
f. opponente) e la scrittura privata del 2.2.2017 (v. anche docc. 11 f. opponente), recano delle promesse di pagamento.
La citata scrittura privata fa espresso riferimento alle cambiali, pacificamente emesse in relazione al contratto preliminare di cessione d'azienda del 2009; va pertanto ricondotta alla vicenda per cui è causa, nonostante si faccia ivi riferimento a un contratto di cessione di quote di società, peraltro pacificamente mai intercorso tra le parti. La scrittura in esame non può, invece, essere qualificata come atto dal valore confessorio, non avendo ad oggetto l'ammissione di fatti, bensì
l'assunzione di un impegno di pagamento.
Ai sensi dell'art. 1988 c.c., la sig.ra è, dunque, sollevata CP_1
dall'onere di provare in giudizio il rapporto fondamentale alla base della propria pretesa creditoria, quale conseguenza della cd. astrazione processuale determinata dalle citate promesse di pagamento (le quali non costituiscono, invece, autonoma fonte di obbligazioni). È, tuttavia, fatta salva la prova dell'insussistenza del titolo, onere gravante sull'opponente.
Nel caso di specie, emerge dalle allegazioni delle parti, nonché dai documenti prodotti in giudizio, il venir meno del titolo contrattuale posto a
7 fondamento della pretesa. Suddetto profilo assorbe la questione sollevata dall'opponente circa l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'opposta.
Invero, la stessa opposta ha fatto valere nella comparsa il proprio diritto di ritenere quanto già percepito dall'opponente, a fronte del mancato pagamento delle somme contrattualmente previste, in base all'art. 5 del contratto preliminare, il quale prevede una “clausola risolutiva espressa e penale” (“
5.1 In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il presente contratto si risolverà immediatamente senza necessità di alcuna messa in mora, con ritenzione delle somme già pagate alla Sig.ra dal Sig. a titolo di penale.” CP_1 Parte_1
art.
5 - v. doc. 13 f. opponente).
È opportuno rilevare che a tale clausola le parti hanno attribuito inequivocamente efficacia automatica, in conseguenza del mancato pagamento di due rate, “senza necessità di alcuna messa in mora”.
La suddetta previsione, in valida deroga all'art. 1456 co. 2 c.c., esclude che la parte interessata fosse onerata di dichiarare di volersi avvalere della clausola al fine di determinare l'effetto risolutivo (cfr. Cass. n.
19230/2015); l'effetto risolutivo intervenuto ope legis per effetto dei mancati pagamenti è stato poi eccepito da parte opposta in giudizio.
E', inoltre, pacifico che il sig. non abbia corrisposto i pagamenti Pt_1
come previsto dal preliminare, omettendo versamenti in misura anche superiore a quanto individuato dalla clausola in esame (due rate anche non consecutive).
Tanto si evince dai numerosi cd. pagherò rimasti insoluti, di cui il primo reca scadenza al 15.10.2010 e il secondo al 15.11.2010 (docc.
2-10 f. opponente). Del resto, non ha valenza solutoria l'intervenuta corresponsione, al momento della stipula, dei cd. pagherò prodotti in giudizio, risultando del resto pacifico che non vi sia stato il saldo (v. Cass.
n. 5540/1984).
8 Deve, pertanto, rilevarsi (solo incidenter tantum, in ragione della mancata proposizione della relativa domanda di accertamento con efficacia di giudicato) la già intervenuta risoluzione di diritto del contratto, e dunque l'insussistenza del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
2.2) La domanda di parte opponente proposta in via riconvenzionale è infondata e deve essere rigettata.
A fronte della richiesta dell'opponente di restituzione delle somme versate a titolo di prezzo della promessa cessione, la sig.ra ha CP_1 invocato il diritto di ritenere quanto già corrisposto in virtù della “clausola risolutiva espressa e penale” di cui all'art. 5 del contratto preliminare (“In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il presente contratto si risolverà immediatamente senza necessità di alcuna messa in mora, con ritenzione delle somme già pagate alla Sig.ra dal Sig. a titolo di penale.” – doc. 13 f. CP_1 Parte_1
opponente), oltre che a titolo di caparra.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 1385 co. 2 c.c., se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
l'opposta non ha, tuttavia, allegato e provato di aver esercitato il suddetto diritto di recesso, ragione per cui tale eccezione risulta priva di fondamento.
Deve, invece, trovare accoglimento l'eccezione dell'opposta fondata sull'art. 5 del contratto preliminare, in virtù del quale, in conseguenza dell'applicazione della clausola risolutiva automatica, la promittente venditrice ha tempestivamente esercitato il diritto di ritenere a titolo di penale gli importi ricevuti in pendenza del contratto dal promissario acquirente, trattenendoli presso di sé.
Non ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 1384 c.c., secondo il quale la penale può essere equamente diminuita dal giudice, anche d'ufficio (v. ex multis Cass. n. 34021/2019), ove l'ammontare della stessa risulti manifestamente eccessivo.
9 L'opponente non ha specificamente contestato la cifra, né allegato o provato elementi idonei a supportare tale valutazione (“Il potere del giudice di ridurre l'importo della penale prevista in un contratto, ex art.
1384 cod civ., può essere esercitato solo se la parte obbligata al pagamento abbia correttamente allegato e provato i fatti dai quali risulti
l'eccessività della penale stessa.), e dovendosi aver riguardo all'interesse del creditore all'adempimento, non emerge infatti tale manifesta eccessività, mentre anzi dalla lettura del contratto preliminare” v. Cass. n.
22747/2013); il vaglio in questione deve, del resto, essere effettuato avendo riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento, e nel caso di specie il contratto preliminare ha previsto delle obbligazioni a carico di parte opposta, da adempiersi prima della stipula dell'accordo definitivo
(“Gestione della società -
9.1 Alla data del 5.4.2009, entro le ore 12.00, la
Sig.ra cesserà di lavorare al forno e al negozio di Controparte_1
alimentari in cui viene svolta l'attività commerciale della società e non si occuperà della gestione della società che del resto è sempre stata curata esclusivamente dal Sig. ” – cfr. art. 9 – doc. 13 f. Parte_1
opponente), per cui non può ritenersi ictu oculi eccessivo l'importo della penale, considerata la concreta situazione contrattuale venuta a configurarsi (“In caso di riduzione giudiziale della penale convenzionalmente stabilita dalle parti, il giudice deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a ritenerne eccessivo l'importo come originariamente determinato, soprattutto con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito.” v. Cass. n. 17731/2015).
10 2.3) Si richiama il punto 2.2 sulla già intervenuta risoluzione di diritto del contratto, per cui è preclusa in radice la risoluzione per inadempimento dell'opposta, domandata in subordine dall'opponente.
3.1) Ricorrendo un'ipotesi di soccombenza reciproca, alla luce dell'accoglimento dell'opposizione con riferimento alla domanda proposta in sede monitoria, nonché del rigetto della domanda riconvenzionale dell'opponente, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, ogni altra questione assorbita, definitivamente pronunciando:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1468/2023;
2. rigetta le domande riconvenzionali proposte da parte opponente;
3. dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Firenze, il 2.4.2025 il Giudice dott. Carlo Carvisiglia
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
Ingold, M.O.T.
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