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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza del 10.6.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5193/2024 R.G.L., avente a oggetto mansioni superiori;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Giovanni Lotà; Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
(già ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2 tempore, con l'Avv. Maria Telora;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 29.5.2024, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[Il Giudice] Ritenga e dichiari che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data del 01.10.2023; [d]ichiari che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato alla posizione livello 3 del CCNL “Fise” per i dipendenti di imprese e società esercenti ambientali per le mansioni espletate sin dal 01.10.2023 o quella data che sarà ritenuta dovuta in corso di causa;
[c]ondannare la resistente al riconoscimento delle mansioni superiori ed all'immediato aumento di livello per i motivi in ricorso dal
121esimo giorno a far data del 01.10.2023. Con riserva di autonomo giudizio per differenze retributive”.
Con memoria difensiva depositata in data 1.8.2024, si è costituita in giudizio la parte resistente formulando le seguenti conclusioni: “(…) 1) in via preliminare, dichiarare
1 nullo e inammissibile e improcedibile il ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 cpc, per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti, 2) nel merito, rigettare tutte le domande azionate dal ricorrente in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra specificate. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'odierna udienza le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e, all'esito, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Merito.
Ciò premesso, stante il carattere assorbente, all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno dato atto dell'intervenuta conciliazione stragiudiziale della controversia, chiedendo quindi concordemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite (cfr. verbale di conciliazione dell'1.4.2025 depositato da parte resistente in data 8.5.2025; cfr. altresì verbale di odierna udienza, laddove si rileva che “il ricorrente conferma la conciliazione in sede sindacale e le Parte_1 dichiarazioni ivi rese;
conferma pertanto di rinunciare agli atti e all'azione del giudizio n.
R.G. 5193/2024”).
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Spese.
Con riguardo alle spese di lite, tenuto conto della concorde richiesta delle parti, ne va disposta la compensazione integrale (cfr. verbale di udienza: “i procuratori delle parti chiedono pertanto congiuntamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di rito, essendo stato tale ultimo profilo parimenti definito in sede conciliativa”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
2 dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Catania, 10 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessio Barone, M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza del 10.6.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5193/2024 R.G.L., avente a oggetto mansioni superiori;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Giovanni Lotà; Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
(già ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2 tempore, con l'Avv. Maria Telora;
- Resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 29.5.2024, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[Il Giudice] Ritenga e dichiari che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data del 01.10.2023; [d]ichiari che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato alla posizione livello 3 del CCNL “Fise” per i dipendenti di imprese e società esercenti ambientali per le mansioni espletate sin dal 01.10.2023 o quella data che sarà ritenuta dovuta in corso di causa;
[c]ondannare la resistente al riconoscimento delle mansioni superiori ed all'immediato aumento di livello per i motivi in ricorso dal
121esimo giorno a far data del 01.10.2023. Con riserva di autonomo giudizio per differenze retributive”.
Con memoria difensiva depositata in data 1.8.2024, si è costituita in giudizio la parte resistente formulando le seguenti conclusioni: “(…) 1) in via preliminare, dichiarare
1 nullo e inammissibile e improcedibile il ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 cpc, per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti, 2) nel merito, rigettare tutte le domande azionate dal ricorrente in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra specificate. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'odierna udienza le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e, all'esito, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Merito.
Ciò premesso, stante il carattere assorbente, all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno dato atto dell'intervenuta conciliazione stragiudiziale della controversia, chiedendo quindi concordemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite (cfr. verbale di conciliazione dell'1.4.2025 depositato da parte resistente in data 8.5.2025; cfr. altresì verbale di odierna udienza, laddove si rileva che “il ricorrente conferma la conciliazione in sede sindacale e le Parte_1 dichiarazioni ivi rese;
conferma pertanto di rinunciare agli atti e all'azione del giudizio n.
R.G. 5193/2024”).
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Spese.
Con riguardo alle spese di lite, tenuto conto della concorde richiesta delle parti, ne va disposta la compensazione integrale (cfr. verbale di udienza: “i procuratori delle parti chiedono pertanto congiuntamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di rito, essendo stato tale ultimo profilo parimenti definito in sede conciliativa”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
2 dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Catania, 10 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessio Barone, M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
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