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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/10/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati:
Dr. IO AS Presidente, relatore
Dr. Elisabetta Tarquini Consigliera
Dr. Stefania Carlucci Consigliera
Nella causa iscritta al n. 348/2023 RG promossa da
Parte 1
appellante
Controparte 1
contumace appellata e nei confronti di
Controparte_2 etti appellata e nei confronti di
Controparte 3 aw. TA NI appellata
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, giudice del lavoro, n. 165/2023, pubblicata in data 10.5.2023. All'udienza del 23 ottobre
2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Lucca, con la sentenza oggi appellata, ha respinto la domanda proposta da nei confronti delle parti oggi appellate, direttaParte 1 ad ottenere la condanna delle stesse al risarcimento del danno c.d. differenziale, derivato al ricorrente dall'infortunio sul lavoro del 3.2.2015.
In particolare, lo Pt 1 era dipendente di Controparte_1 ed il giorno
3.2.2015 era intento a scaricare un camion presso il magazzino di CP 4 Secondo la tesi del lavoratore, quel giorno egli avrebbe chiesto al datore di lavoro di mandargli un aiuto e questi avrebbe incaricato lo OA il quale non era un dipendente di ma titolare di una ditta individuale conControparte_1
la quale CP_1 aveva un contratto di appalto. Lo OA avrebbe quindi utilizzato un muletto ma, nel far questo, avrebbe urtato dei pancali di legno che sono rovinati addosso allo Pt 1 provocandogli gravi danni (lesione crociato. anteriore, lesione totale del crociato posteriore e del collaterale mediale). Lo Pt 1 il quale ha ottenuto il riconoscimento dell'infortunio da parte dell' CP_5, sostiene quindi la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. per avere affidato allo OA un compito non previsto nel contratto di appalto e per il quale egli non era abilitato (ossia la guida del muletto).
La domanda è stata proposta anche nei confronti dello OA direttamente e della compagnia che assicura il datore di lavoro.
Espletata la prova per testi e la CTU medico-legale, il Tribunale di Lucca ha respinto la domanda del lavoratore ritenendo non emersa la prova certa della dinamica dell'infortunio (anche in presenza di allegazioni lacunose da parte dell'infortunato). Il primo Giudice richiama ampiamente la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, riformando la decisione di primo grado, ha assolto il datore di lavoro da ogni imputazione relativa all'infortunio in questione.
Ha condannato il ricorrente alle spese di lite e di CTU. Parte 1 ppella la sentenza con tre motivi.
1) Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe errato nel valutare le prove ammesse in giudizio e nel ritenere lacunose le allegazioni contenute nel ricorso.
Secondo parte appellante il Tribunale ha errato anche nell'assegnare al ricorrente l'onere di provare la responsabilità del datore di lavoro mentre al lavoratore spetta provare solo l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno e del nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione (Cass. 13 agosto 2008 n.
21590). Ribadisce che nel contratto di appalto con lo YE non era prevista la movimentazione dei pancali e che lo stesso non era dotato di “patentino" per la guida del muletto. In questo emerge, secondo parte appellante, la responsabilità del datore di lavoro: per avere tollerato che un'attività pericolosa, quale la guida del carrello elevatore per scaricare i pancali, fosse praticata dallo EB e, comunque, per non avere verificato la sua idoneità a svolgere siffatta mansione. La prova più evidente di quanto sopra risulta, secondo parte appellante, dall'esame testimoniale, che il Tribunale di Lucca non ha preso nella dovuta considerazione:
- il teste sig. Tes 1 ha infatti confermato che: «il suddetto EB era spesso sul muletto a spostare i pancali o comunque a fornire aiuto, il CP_1 oleva che tutti gli operai si occupassero di tutto a prescindere dalle singole mansioni affidate ad ognuno», con ciò confermando che mansioni pericolose (come la guida del muletto) erano svolte anche da personale non abilitato e qualificato. Lo stesso ha poi aggiunto che: «non escludo di poter aver detto al ricorrente di rivolgersi a qualche collega per essere aiutato nel carico e scarico dei pancali»>: ma se in quel momento in magazzino era presente il solo EB, è ovvio che non poteva che essere quest'ultimo il collega designato per aiutare il sig. Pt_1
2) Secondo l'appellante, il primo giudice ha errato nel richiamare l'esito del giudizio penale concluso in appello. Sostiene parte appellante che il giudicato di assoluzione penale non ha effetto in sede civile quando siffatta statuizione trova fondamento in una mancanza di prova certa circa la commissione del fatto di reato. Richiama l'orientamento costante della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale: «il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2» (Cass. 28 febbraio 2022 n.6593; Cass. 29 ottobre
2018 n. 27326; Cass. 29 novembre 2004 n. 22484).
3) il terzo motivo riguarda le spese di lite che parte appellante ritiene ingiustamente liquidate e poste a carico del ricorrente.
Controparte_6 e la società [...] Si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_3 decisione di primo grado.
Controparte 1 ' benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, secondo la Corte
l'appello è fondato e merita accoglimento secondo ragione e diritto.
I motivi d'appello, a parte quello che riguarda le spese, sono tra loro connessi e possono essere esaminati in modo congiunto.
La pretesa dell'appellante si base sulla previsione dell'art. 2087 cod. civ. che sancisce l'obbligo per il datore di lavoro di adottare nell'esercizio dell'impresa "le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito come tale norma costituisca una previsione di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni non previste dalla legge e che pone l'obbligo per l'imprenditore di adottare le misure idonee a garantire l'igiene dell'ambiente di lavoro e la prevenzione degli infortuni.
La norma in esame, però, deve essere coordinata con il sistema delineato dalla
T.U. n. 1124/65 in base al quale i lavoratori, tra i quali certamente l'appellante
(circostanza non contestata), sono assicurati obbligatoriamente presso l' CP_5 per il rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali e questa assicurazione obbligatoria comporta l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità per detti eventi lesivi (art.10).
La domanda dello Pt 1 in particolare, si fonda sulla previsione dell'art. 10 DPR
1124/65 secondo il quale "nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato"
La responsabilità del datore di lavoro, dunque, permane solo nel caso in cui allo stesso possa essere imputata la mancata adozione delle misure di prevenzione degli infortuni in violazione delle norme di legge, di contratto o di altre derivanti dall'esperienza specifica del settore e dalle relative conoscenze e questa mancanza integri gli estremi di una responsabilità penalmente rilevante.
In una fattispecie molto simile a quella oggi in esame, la S.C. ha precisato che:
Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso;
ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all'eventuale concorso di colpa del lavoratore. Infatti, la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. (Nella specie, un lavoratore, mentre si trovava tra due file di cassoni intento ad apporvi etichette, aveva subito un infortunio per opera dello spostamento dei cassoni da parte di un muletto manovrato da altro operaio che non poteva vederlo. La S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro, rilevando che non era stato indicato in quale altro modo doveva essere effettuata la prestazione e che era stato trascurato il disposto della legge n. 547 del 1955 nella parte in cui prevede le modalità d'uso delle macchine quando possano costituire un pericolo per i lavoratori (Cass. 4075 del 2004).
Sulla base di questi principi deve quindi, prima di tutto, dirsi non decisiva la circostanza, dedotta dagli appellati, secondo la quale lo Pt 1 sarebbe stato imprudente per essersi collocato nella zona di manovra del muletto. È infatti consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (vedi sentenza sopra citata).
Sempre in via preliminare, è bene chiarire che il Tribunale di LUCCA non assegna alla sentenza penale di assoluzione alcun valore di giudicato ma la cita ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c. ossia come "precedente conforme"; in questo senso il secondo motivo d'appello non è fondato.
Si deve esaminare il primo motivo, ossia la responsabilità ex art. 2087. La responsabilità ex art. 2087 c.c. (del datore di lavoro) risiede, secondo la tesi dell'appellante, nell'avere affidato un'attività pericolosa, quale la guida del carrello elevatore per scaricare i pancali, allo EB e, comunque, per non avere verificato la sua idoneità a svolgere siffatta mansione. La domanda nei confronti della OA invece esula dall'art. 2087 e si colloca nell'art. 2043 c.c..
Orbene, secondo questa Corte è corretto affermare che il contratto di appalto tra CP 1 e lo OA (doc.2 del secondo) non prevedeva che egli aiutasse a scaricare il camion e, se è vero che la "selezione dei pancali misti” certamente comporta un loro spostamento, scaricare il camion utilizzando un muletto è cosa diversa. In questo senso la sentenza appellata non può essere condivisa. Il
Tribunale, infatti, da un lato precisa che, nel contratto di appalto, non vi era la previsione esplicita di scarico dei pancali dai camion condotta questa pacificamente posta in essere dal EB il giorno dell'infortunio per sua stessa ammissione. Detto questo, il Tribunale precisa che: Tuttavia avendo riguardo al medesimo contratto era previsto che la possibilità di utilizzare strumenti tecnici messi a disposizione dall'appaltante, pertanto, se pur non era espressamente indicato che la ditta del EB si occupasse di scaricare i pancali dai camion, pur tuttavia era nella sua facoltà ai fini dell'esecuzione del contratto di appalto movimentare i pancali anche con il muletto.
Questa conclusione non può essere confermata perché l'utilizzo del muletto costituisce attività oggettivamente pericolosa, tanto da richiedere una specifica abilitazione, e non può essere inclusa nel generico richiamo alla possibilità di utilizzare strumenti tecnici messi a disposizione dall'appaltante.
Non ritiene la Corte che l'oggetto dell'appalto possa desumersi dal documento di valutazione dei rischi in quanto si tratta di atto del datore di lavoro con il quale
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. (art. 26 comma 3 D. Lgs 81 del 2008). In ogni caso, nel DVR, al punto 21, è prevista la movimentazione dei carichi che resta cosa diversa dallo scarico del camion mediante il muletto, per le stesse ragioni sopra esposte.
La sentenza penale di assoluzione in appello si basa, essenzialmente, sulla mancanza di una prova certa circa le modalità dell'infortunio. Questo rileva, secondo la Corte penale, ai fini dell'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p.. In questa sede, tuttavia, tale incertezza non risulta decisiva in quanto lo stesso
OA ammette che stava scaricando, attraverso l'ausilio di un carrello elevatore, i pancali del camion quando un solo pancale sarebbe caduto, urtando lo Pt 1
Come detto, la decisione oggi appellata richiama la sentenza penale di appello che ha riformato quella di condanna emessa in primo grado: in questa sentenza si dice chiaramente che lo YE non era dotato di “patente” che lo abilitava all'uso del muletto. Si dice altrettanto chiaramente che è emersa una prova gravemente colposa dell'imputato (ossia il datore di lavoro) che ha consentito che il muletto fosse utilizzato da soggetti privi della abilitazione: provata una condotta gravemente colposa dell'imputato che per prassi da lui ammessa ha tollerato che muletti fossero usati anche per le pericolose operazioni di carico anche da lavoratori privi del patentino non adeguatamente formati.
Sulla base di questi elementi sembra alla Corte innegabile la responsabilità del datore di lavoro il quale ha omesso di adottare misure idonee a garantire che l'operazione di scarico dei pancali avvenisse in sicurezza. In particolare, ha affidato un compito potenzialmente pericoloso ad un soggetto estraneo alla sua azienda, legato ad essa da un contratto di appalto che non prevedeva quel compito e che, oltre tutto, non era abilitato all'uso del muletto.
Su questo ultimo aspetto, risulta infatti documentato che lo OA ha seguito solo un corso di formazione di 4 ore mentre per l'utilizzo del muletto è necessario un corso di 20 ore, con prova pratica e teorica finale (così anche nella sentenza penale d'Appello, pag.4).
Tanto dimostra pienamente, secondo la Corte, la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro.
Per quanto riguarda lo OA sussiste una responsabilità ex art.2043 c.c. che emerge dal fatto che egli si è messo alla guida del muletto pur essendo tale
CP 1 ed attività estranea al contratto di appalto che aveva stipulato con essendo egli privo della patente necessaria.
Non è, infatti, in alcun modo dedotto che lo OA fosse soggetto al potere direttivo della committente CP 1 e la genuinità del contratto di appalto non è stata messa mai in discussione nel giudizio. Ne deriva che, certamente, lo OA non era tenuto e non doveva intraprendere una attività non prevista dal contratto di appalto e per la quale, lo si ripete, egli era privo di abilitazione.
In una fattispecie relativa ad un'ipotesi di danno arrecato a terzi, la S.C. ha precisato che "sull'appaltatore incombe, infatti, l'obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, quello di controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (Cass. 9/10/2017, n.
23594)" (Cass. 27256 del 2024).
La fattispecie esaminata dalla S.C., come detto, è diversa da quella oggi in decisione ma il principio generale può essere applicato anche in questo caso;
non risulta in alcun modo che lo OA abbia manifestato alla committente CP 1 alcun dissenso circa l'attività che era stato incaricato di svolgere ed anzi le sue difese sono incentrate sulla tesi che quella attività fosse compresa nel contratto di appalto.
Deve quindi essere affermata anche la responsabilità dello OA.
La Corte di Cassazione ha altresì precisato che: "In tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. per gli infortuni sul luogo di lavoro, nel caso in cui il danno di cui si invoca il risarcimento consegua a un evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo
(contrattuale o extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l'intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura deldel relativo apporto causale nella determinazione dell'evento” (Cass. 11116 del 2021).
Accertata quindi la responsabilità solidale delle due parti in causa, esclusa l'assicurazione della quale si dirà in seguito, occorre determinate la misura del risarcimento spettante al lavoratore infortunato.
Per quanto riguarda la misura del danno, la CTU del primo grado ha accertato: Un periodo complessivo di invalidità temporanea computabile in 30 giorni al
100%, 30 al 75%, 90 al 50%, 90 al 25%.
Un danno biologico permanente in misura pari a 12% (dodici per cento).
L'infortunio è stato chiuso dall' CP_5 in data 13.11.2015 con decorrenza al
5.12.2015 (doc.31). Parte appellante riconosce e documenta di aver ricevuto dall' CP 5 la somma di € 16.147,92. Ha ricevuto, altresì, € 36.370,00 dalla assicurazione, che da parte sua, precisa di aver pagato pro bono pacis, prima di essere chiamata in giudizio e non formula alcuna domanda di restituzione.
Il lavoratore appellante chiede alla Corte di riconoscere una personalizzazione del danno in misura massima ma non allega nessun motivo specifico a sostegno di tale domanda.
Questa Corte ha disposto una integrazione della CTU già svolta in primo grado al fine di quantificare la misura del danno alla capacità lavorativa specifica derivato allo Pt 1 dall'infortunio in questione.
Secondo la CTU: la compromissione residuata a carico dell'arto inferiore sinistro, come dettagliatamente riportato ai paragrafi precedenti, non giustifica dal punto di vista clinico, per tipologia e lieve entità, la preclusione allo svolgimento di attività consimili.
Tuttavia, tenuto conto che negli ultimi anni ha svolto più specificamente l'attività di autista di mezzi pesanti che ricomprende non solo l'attività propriamente di guida, ma anche ancillari attività di supporto al carico-scarico-fissaggio- stabilizzazione sul pianale di carico delle merci trasportate, nonché è connessa all'azione di salita-discesa ripetuta dal mezzo pesante, è ammissibile per il ricorrente una maggior difficoltà nello svolgimento di queste mansioni/attività motorie, difficoltà inquadrabile come pregiudizio della cenestesi lavorativa.
Come noto, la cenestesi lavorativa, nel contesto del risarcimento del danno, si riferisce alla compromissione della sensazione di benessere e alla maggiore usura fisica che un individuo sperimenta nello svolgimento del proprio lavoro a causa di un evento dannoso. Nonostante non influenzi direttamente la capacità complessiva di svolgere tale attività e, quindi, la capacità conseguente di reddito, incide sulla qualità della vita lavorativa e, da dottrina, può essere eventualmente risarcita come componente del danno biologico, attraverso una personalizzazione del risarcimento, da rimettere all'organo giudicante.
Nella fattispecie dal punto di vista medico-legale si ritiene ragionevole una personalizzazione nell'ordine del 20%.
Al riguardo è bene ricordare che, secondo la Corte di Cassazione: "Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo.
Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute"
(Cass. 16628 del 2023).
Sulla base di questi elementi si deve procedere a quantificare il risarcimento spettante allo Pt 1
Giova ricordare che secondo Corte di Cassazione (sentenza n. 9112 del 2019):
"In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione CP_5 ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' CP_5 secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota CP_5 rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita CP_5 destinata a ristorare il danno biologico permanente".
In altre parole, al momento della liquidazione del danno biologico differenziale non bisogna includere nel minuendo il danno morale, che deve essere calcolato a parte. Inoltre, non bisogna duplicare le voci di danno e quindi considerare due volte gli stessi fattori sia per il danno da sofferenza che per la personalizzazione.
Infine, per la inabilità temporanea non deve essere disposta alcuna detrazione perché la prestazione liquidata dall' CP_5 per indennità temporanea ha natura patrimoniale, ossia riguarda la perdita del reddito.
In definitiva, per un danno biologico pari al 20%, tenuto conto dell'età del lavoratore infortunato, secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, può
essere riconosciuto allo Pt 1 un danno biologico pari ad € 56.765,00 e, per l'inabilità temporanea, € 13.800,00.
Per quanto riguarda l' CP_5 l'appellante ha prodotto tre prospetti di liquidazione dai quali risulta l'avvenuto pagamento di € 7.520,76 per la temporanea, €
6.673,24 +1.131,72 per il danno biologico.
In definitiva, la misura del risarcimento spettante all'appellante è così determinata:
Per l'inabilità temporanea: € 13.800, senza detrazione, come detto.
Per il danno biologico: € 56.765 - € 7.804,96= € 48.960
Da questo totale deve essere detratta anche la somma di € 36.370 già pagata dall'assicurazione, che l'appellante ha diritto a trattenere e rispetto alla quale non è stata proposta alcuna domanda di restituzione.
Quindi, in definitiva il credito risarcitorio dell'appellante sarà pari ad € 26.390,00. Controparte_3 in sede di discussione, ha precisato che, essendo CP 1
[...] rimasta contumace nel giudizio d'appello, la domanda di manleva che era stata proposta in primo grado deve ritenersi rinunciata.
La tesi è fondata in quanto, secondo l'art. 346 c.p.c., le domande non accolte in primo grado, che non sono riproposte in appello, si intendono rinunciate.
L'appello, quindi, deve essere accolto entro questi limiti. La riforma della sentenza appellata comporta una nuova regolazione delle spese di lite del doppio grado e questo rende superfluo l'esame dell'ultimo motivo d'appello.
Le spese seguono la soccombenza di CP 1 e dello OA, come di norma e vengono liquidate secondo il valore della causa, applicato il DM 147/22, in € 3.809,00 per il primo grado ed € 4.996,00 per l'appello, in entrambi i casi con istruttoria. Le spese vanno compensate nei confronti dell'Assicurazione che non
è parte sostanziale del rapporto controverso e non risulta soccombente.
Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di e dello OA, per le stesse ragioni.CP 1
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata:
Dichiara la responsabilità degli appellati Controparte 1
[...] Controparte 2 e
Parte 1 ccor
[...]
in solido con il sig. NN Controparte 1 Controparte_7 a corrispondere all'appellante la somma di € ento del danno differenziale oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
in solido con il sig. NN Controparte 1
Controparte 7 a rifondere ad le spese del Parte 1
. 8.805,00 oltre
,Iva e Cpa.
Dichiara le spese di lite compensate nei confronti di Controparte_3
Pone definitivamente a carico di Controparte 1
[...] in solido con il sig. Controparte 7 le spese di CTU liquidate arato decreto.
Firenze, 23 ottobre 2025 Il Presidente estensore
IO AS
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati:
Dr. IO AS Presidente, relatore
Dr. Elisabetta Tarquini Consigliera
Dr. Stefania Carlucci Consigliera
Nella causa iscritta al n. 348/2023 RG promossa da
Parte 1
appellante
Controparte 1
contumace appellata e nei confronti di
Controparte_2 etti appellata e nei confronti di
Controparte 3 aw. TA NI appellata
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, giudice del lavoro, n. 165/2023, pubblicata in data 10.5.2023. All'udienza del 23 ottobre
2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Lucca, con la sentenza oggi appellata, ha respinto la domanda proposta da nei confronti delle parti oggi appellate, direttaParte 1 ad ottenere la condanna delle stesse al risarcimento del danno c.d. differenziale, derivato al ricorrente dall'infortunio sul lavoro del 3.2.2015.
In particolare, lo Pt 1 era dipendente di Controparte_1 ed il giorno
3.2.2015 era intento a scaricare un camion presso il magazzino di CP 4 Secondo la tesi del lavoratore, quel giorno egli avrebbe chiesto al datore di lavoro di mandargli un aiuto e questi avrebbe incaricato lo OA il quale non era un dipendente di ma titolare di una ditta individuale conControparte_1
la quale CP_1 aveva un contratto di appalto. Lo OA avrebbe quindi utilizzato un muletto ma, nel far questo, avrebbe urtato dei pancali di legno che sono rovinati addosso allo Pt 1 provocandogli gravi danni (lesione crociato. anteriore, lesione totale del crociato posteriore e del collaterale mediale). Lo Pt 1 il quale ha ottenuto il riconoscimento dell'infortunio da parte dell' CP_5, sostiene quindi la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. per avere affidato allo OA un compito non previsto nel contratto di appalto e per il quale egli non era abilitato (ossia la guida del muletto).
La domanda è stata proposta anche nei confronti dello OA direttamente e della compagnia che assicura il datore di lavoro.
Espletata la prova per testi e la CTU medico-legale, il Tribunale di Lucca ha respinto la domanda del lavoratore ritenendo non emersa la prova certa della dinamica dell'infortunio (anche in presenza di allegazioni lacunose da parte dell'infortunato). Il primo Giudice richiama ampiamente la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, riformando la decisione di primo grado, ha assolto il datore di lavoro da ogni imputazione relativa all'infortunio in questione.
Ha condannato il ricorrente alle spese di lite e di CTU. Parte 1 ppella la sentenza con tre motivi.
1) Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe errato nel valutare le prove ammesse in giudizio e nel ritenere lacunose le allegazioni contenute nel ricorso.
Secondo parte appellante il Tribunale ha errato anche nell'assegnare al ricorrente l'onere di provare la responsabilità del datore di lavoro mentre al lavoratore spetta provare solo l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno e del nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione (Cass. 13 agosto 2008 n.
21590). Ribadisce che nel contratto di appalto con lo YE non era prevista la movimentazione dei pancali e che lo stesso non era dotato di “patentino" per la guida del muletto. In questo emerge, secondo parte appellante, la responsabilità del datore di lavoro: per avere tollerato che un'attività pericolosa, quale la guida del carrello elevatore per scaricare i pancali, fosse praticata dallo EB e, comunque, per non avere verificato la sua idoneità a svolgere siffatta mansione. La prova più evidente di quanto sopra risulta, secondo parte appellante, dall'esame testimoniale, che il Tribunale di Lucca non ha preso nella dovuta considerazione:
- il teste sig. Tes 1 ha infatti confermato che: «il suddetto EB era spesso sul muletto a spostare i pancali o comunque a fornire aiuto, il CP_1 oleva che tutti gli operai si occupassero di tutto a prescindere dalle singole mansioni affidate ad ognuno», con ciò confermando che mansioni pericolose (come la guida del muletto) erano svolte anche da personale non abilitato e qualificato. Lo stesso ha poi aggiunto che: «non escludo di poter aver detto al ricorrente di rivolgersi a qualche collega per essere aiutato nel carico e scarico dei pancali»>: ma se in quel momento in magazzino era presente il solo EB, è ovvio che non poteva che essere quest'ultimo il collega designato per aiutare il sig. Pt_1
2) Secondo l'appellante, il primo giudice ha errato nel richiamare l'esito del giudizio penale concluso in appello. Sostiene parte appellante che il giudicato di assoluzione penale non ha effetto in sede civile quando siffatta statuizione trova fondamento in una mancanza di prova certa circa la commissione del fatto di reato. Richiama l'orientamento costante della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale: «il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2» (Cass. 28 febbraio 2022 n.6593; Cass. 29 ottobre
2018 n. 27326; Cass. 29 novembre 2004 n. 22484).
3) il terzo motivo riguarda le spese di lite che parte appellante ritiene ingiustamente liquidate e poste a carico del ricorrente.
Controparte_6 e la società [...] Si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_3 decisione di primo grado.
Controparte 1 ' benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, secondo la Corte
l'appello è fondato e merita accoglimento secondo ragione e diritto.
I motivi d'appello, a parte quello che riguarda le spese, sono tra loro connessi e possono essere esaminati in modo congiunto.
La pretesa dell'appellante si base sulla previsione dell'art. 2087 cod. civ. che sancisce l'obbligo per il datore di lavoro di adottare nell'esercizio dell'impresa "le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito come tale norma costituisca una previsione di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni non previste dalla legge e che pone l'obbligo per l'imprenditore di adottare le misure idonee a garantire l'igiene dell'ambiente di lavoro e la prevenzione degli infortuni.
La norma in esame, però, deve essere coordinata con il sistema delineato dalla
T.U. n. 1124/65 in base al quale i lavoratori, tra i quali certamente l'appellante
(circostanza non contestata), sono assicurati obbligatoriamente presso l' CP_5 per il rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali e questa assicurazione obbligatoria comporta l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità per detti eventi lesivi (art.10).
La domanda dello Pt 1 in particolare, si fonda sulla previsione dell'art. 10 DPR
1124/65 secondo il quale "nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato"
La responsabilità del datore di lavoro, dunque, permane solo nel caso in cui allo stesso possa essere imputata la mancata adozione delle misure di prevenzione degli infortuni in violazione delle norme di legge, di contratto o di altre derivanti dall'esperienza specifica del settore e dalle relative conoscenze e questa mancanza integri gli estremi di una responsabilità penalmente rilevante.
In una fattispecie molto simile a quella oggi in esame, la S.C. ha precisato che:
Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso;
ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all'eventuale concorso di colpa del lavoratore. Infatti, la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. (Nella specie, un lavoratore, mentre si trovava tra due file di cassoni intento ad apporvi etichette, aveva subito un infortunio per opera dello spostamento dei cassoni da parte di un muletto manovrato da altro operaio che non poteva vederlo. La S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro, rilevando che non era stato indicato in quale altro modo doveva essere effettuata la prestazione e che era stato trascurato il disposto della legge n. 547 del 1955 nella parte in cui prevede le modalità d'uso delle macchine quando possano costituire un pericolo per i lavoratori (Cass. 4075 del 2004).
Sulla base di questi principi deve quindi, prima di tutto, dirsi non decisiva la circostanza, dedotta dagli appellati, secondo la quale lo Pt 1 sarebbe stato imprudente per essersi collocato nella zona di manovra del muletto. È infatti consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (vedi sentenza sopra citata).
Sempre in via preliminare, è bene chiarire che il Tribunale di LUCCA non assegna alla sentenza penale di assoluzione alcun valore di giudicato ma la cita ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c. ossia come "precedente conforme"; in questo senso il secondo motivo d'appello non è fondato.
Si deve esaminare il primo motivo, ossia la responsabilità ex art. 2087. La responsabilità ex art. 2087 c.c. (del datore di lavoro) risiede, secondo la tesi dell'appellante, nell'avere affidato un'attività pericolosa, quale la guida del carrello elevatore per scaricare i pancali, allo EB e, comunque, per non avere verificato la sua idoneità a svolgere siffatta mansione. La domanda nei confronti della OA invece esula dall'art. 2087 e si colloca nell'art. 2043 c.c..
Orbene, secondo questa Corte è corretto affermare che il contratto di appalto tra CP 1 e lo OA (doc.2 del secondo) non prevedeva che egli aiutasse a scaricare il camion e, se è vero che la "selezione dei pancali misti” certamente comporta un loro spostamento, scaricare il camion utilizzando un muletto è cosa diversa. In questo senso la sentenza appellata non può essere condivisa. Il
Tribunale, infatti, da un lato precisa che, nel contratto di appalto, non vi era la previsione esplicita di scarico dei pancali dai camion condotta questa pacificamente posta in essere dal EB il giorno dell'infortunio per sua stessa ammissione. Detto questo, il Tribunale precisa che: Tuttavia avendo riguardo al medesimo contratto era previsto che la possibilità di utilizzare strumenti tecnici messi a disposizione dall'appaltante, pertanto, se pur non era espressamente indicato che la ditta del EB si occupasse di scaricare i pancali dai camion, pur tuttavia era nella sua facoltà ai fini dell'esecuzione del contratto di appalto movimentare i pancali anche con il muletto.
Questa conclusione non può essere confermata perché l'utilizzo del muletto costituisce attività oggettivamente pericolosa, tanto da richiedere una specifica abilitazione, e non può essere inclusa nel generico richiamo alla possibilità di utilizzare strumenti tecnici messi a disposizione dall'appaltante.
Non ritiene la Corte che l'oggetto dell'appalto possa desumersi dal documento di valutazione dei rischi in quanto si tratta di atto del datore di lavoro con il quale
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. (art. 26 comma 3 D. Lgs 81 del 2008). In ogni caso, nel DVR, al punto 21, è prevista la movimentazione dei carichi che resta cosa diversa dallo scarico del camion mediante il muletto, per le stesse ragioni sopra esposte.
La sentenza penale di assoluzione in appello si basa, essenzialmente, sulla mancanza di una prova certa circa le modalità dell'infortunio. Questo rileva, secondo la Corte penale, ai fini dell'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p.. In questa sede, tuttavia, tale incertezza non risulta decisiva in quanto lo stesso
OA ammette che stava scaricando, attraverso l'ausilio di un carrello elevatore, i pancali del camion quando un solo pancale sarebbe caduto, urtando lo Pt 1
Come detto, la decisione oggi appellata richiama la sentenza penale di appello che ha riformato quella di condanna emessa in primo grado: in questa sentenza si dice chiaramente che lo YE non era dotato di “patente” che lo abilitava all'uso del muletto. Si dice altrettanto chiaramente che è emersa una prova gravemente colposa dell'imputato (ossia il datore di lavoro) che ha consentito che il muletto fosse utilizzato da soggetti privi della abilitazione: provata una condotta gravemente colposa dell'imputato che per prassi da lui ammessa ha tollerato che muletti fossero usati anche per le pericolose operazioni di carico anche da lavoratori privi del patentino non adeguatamente formati.
Sulla base di questi elementi sembra alla Corte innegabile la responsabilità del datore di lavoro il quale ha omesso di adottare misure idonee a garantire che l'operazione di scarico dei pancali avvenisse in sicurezza. In particolare, ha affidato un compito potenzialmente pericoloso ad un soggetto estraneo alla sua azienda, legato ad essa da un contratto di appalto che non prevedeva quel compito e che, oltre tutto, non era abilitato all'uso del muletto.
Su questo ultimo aspetto, risulta infatti documentato che lo OA ha seguito solo un corso di formazione di 4 ore mentre per l'utilizzo del muletto è necessario un corso di 20 ore, con prova pratica e teorica finale (così anche nella sentenza penale d'Appello, pag.4).
Tanto dimostra pienamente, secondo la Corte, la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro.
Per quanto riguarda lo OA sussiste una responsabilità ex art.2043 c.c. che emerge dal fatto che egli si è messo alla guida del muletto pur essendo tale
CP 1 ed attività estranea al contratto di appalto che aveva stipulato con essendo egli privo della patente necessaria.
Non è, infatti, in alcun modo dedotto che lo OA fosse soggetto al potere direttivo della committente CP 1 e la genuinità del contratto di appalto non è stata messa mai in discussione nel giudizio. Ne deriva che, certamente, lo OA non era tenuto e non doveva intraprendere una attività non prevista dal contratto di appalto e per la quale, lo si ripete, egli era privo di abilitazione.
In una fattispecie relativa ad un'ipotesi di danno arrecato a terzi, la S.C. ha precisato che "sull'appaltatore incombe, infatti, l'obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, quello di controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (Cass. 9/10/2017, n.
23594)" (Cass. 27256 del 2024).
La fattispecie esaminata dalla S.C., come detto, è diversa da quella oggi in decisione ma il principio generale può essere applicato anche in questo caso;
non risulta in alcun modo che lo OA abbia manifestato alla committente CP 1 alcun dissenso circa l'attività che era stato incaricato di svolgere ed anzi le sue difese sono incentrate sulla tesi che quella attività fosse compresa nel contratto di appalto.
Deve quindi essere affermata anche la responsabilità dello OA.
La Corte di Cassazione ha altresì precisato che: "In tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. per gli infortuni sul luogo di lavoro, nel caso in cui il danno di cui si invoca il risarcimento consegua a un evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo
(contrattuale o extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l'intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura deldel relativo apporto causale nella determinazione dell'evento” (Cass. 11116 del 2021).
Accertata quindi la responsabilità solidale delle due parti in causa, esclusa l'assicurazione della quale si dirà in seguito, occorre determinate la misura del risarcimento spettante al lavoratore infortunato.
Per quanto riguarda la misura del danno, la CTU del primo grado ha accertato: Un periodo complessivo di invalidità temporanea computabile in 30 giorni al
100%, 30 al 75%, 90 al 50%, 90 al 25%.
Un danno biologico permanente in misura pari a 12% (dodici per cento).
L'infortunio è stato chiuso dall' CP_5 in data 13.11.2015 con decorrenza al
5.12.2015 (doc.31). Parte appellante riconosce e documenta di aver ricevuto dall' CP 5 la somma di € 16.147,92. Ha ricevuto, altresì, € 36.370,00 dalla assicurazione, che da parte sua, precisa di aver pagato pro bono pacis, prima di essere chiamata in giudizio e non formula alcuna domanda di restituzione.
Il lavoratore appellante chiede alla Corte di riconoscere una personalizzazione del danno in misura massima ma non allega nessun motivo specifico a sostegno di tale domanda.
Questa Corte ha disposto una integrazione della CTU già svolta in primo grado al fine di quantificare la misura del danno alla capacità lavorativa specifica derivato allo Pt 1 dall'infortunio in questione.
Secondo la CTU: la compromissione residuata a carico dell'arto inferiore sinistro, come dettagliatamente riportato ai paragrafi precedenti, non giustifica dal punto di vista clinico, per tipologia e lieve entità, la preclusione allo svolgimento di attività consimili.
Tuttavia, tenuto conto che negli ultimi anni ha svolto più specificamente l'attività di autista di mezzi pesanti che ricomprende non solo l'attività propriamente di guida, ma anche ancillari attività di supporto al carico-scarico-fissaggio- stabilizzazione sul pianale di carico delle merci trasportate, nonché è connessa all'azione di salita-discesa ripetuta dal mezzo pesante, è ammissibile per il ricorrente una maggior difficoltà nello svolgimento di queste mansioni/attività motorie, difficoltà inquadrabile come pregiudizio della cenestesi lavorativa.
Come noto, la cenestesi lavorativa, nel contesto del risarcimento del danno, si riferisce alla compromissione della sensazione di benessere e alla maggiore usura fisica che un individuo sperimenta nello svolgimento del proprio lavoro a causa di un evento dannoso. Nonostante non influenzi direttamente la capacità complessiva di svolgere tale attività e, quindi, la capacità conseguente di reddito, incide sulla qualità della vita lavorativa e, da dottrina, può essere eventualmente risarcita come componente del danno biologico, attraverso una personalizzazione del risarcimento, da rimettere all'organo giudicante.
Nella fattispecie dal punto di vista medico-legale si ritiene ragionevole una personalizzazione nell'ordine del 20%.
Al riguardo è bene ricordare che, secondo la Corte di Cassazione: "Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo.
Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute"
(Cass. 16628 del 2023).
Sulla base di questi elementi si deve procedere a quantificare il risarcimento spettante allo Pt 1
Giova ricordare che secondo Corte di Cassazione (sentenza n. 9112 del 2019):
"In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione CP_5 ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' CP_5 secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota CP_5 rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita CP_5 destinata a ristorare il danno biologico permanente".
In altre parole, al momento della liquidazione del danno biologico differenziale non bisogna includere nel minuendo il danno morale, che deve essere calcolato a parte. Inoltre, non bisogna duplicare le voci di danno e quindi considerare due volte gli stessi fattori sia per il danno da sofferenza che per la personalizzazione.
Infine, per la inabilità temporanea non deve essere disposta alcuna detrazione perché la prestazione liquidata dall' CP_5 per indennità temporanea ha natura patrimoniale, ossia riguarda la perdita del reddito.
In definitiva, per un danno biologico pari al 20%, tenuto conto dell'età del lavoratore infortunato, secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, può
essere riconosciuto allo Pt 1 un danno biologico pari ad € 56.765,00 e, per l'inabilità temporanea, € 13.800,00.
Per quanto riguarda l' CP_5 l'appellante ha prodotto tre prospetti di liquidazione dai quali risulta l'avvenuto pagamento di € 7.520,76 per la temporanea, €
6.673,24 +1.131,72 per il danno biologico.
In definitiva, la misura del risarcimento spettante all'appellante è così determinata:
Per l'inabilità temporanea: € 13.800, senza detrazione, come detto.
Per il danno biologico: € 56.765 - € 7.804,96= € 48.960
Da questo totale deve essere detratta anche la somma di € 36.370 già pagata dall'assicurazione, che l'appellante ha diritto a trattenere e rispetto alla quale non è stata proposta alcuna domanda di restituzione.
Quindi, in definitiva il credito risarcitorio dell'appellante sarà pari ad € 26.390,00. Controparte_3 in sede di discussione, ha precisato che, essendo CP 1
[...] rimasta contumace nel giudizio d'appello, la domanda di manleva che era stata proposta in primo grado deve ritenersi rinunciata.
La tesi è fondata in quanto, secondo l'art. 346 c.p.c., le domande non accolte in primo grado, che non sono riproposte in appello, si intendono rinunciate.
L'appello, quindi, deve essere accolto entro questi limiti. La riforma della sentenza appellata comporta una nuova regolazione delle spese di lite del doppio grado e questo rende superfluo l'esame dell'ultimo motivo d'appello.
Le spese seguono la soccombenza di CP 1 e dello OA, come di norma e vengono liquidate secondo il valore della causa, applicato il DM 147/22, in € 3.809,00 per il primo grado ed € 4.996,00 per l'appello, in entrambi i casi con istruttoria. Le spese vanno compensate nei confronti dell'Assicurazione che non
è parte sostanziale del rapporto controverso e non risulta soccombente.
Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di e dello OA, per le stesse ragioni.CP 1
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata:
Dichiara la responsabilità degli appellati Controparte 1
[...] Controparte 2 e
Parte 1 ccor
[...]
in solido con il sig. NN Controparte 1 Controparte_7 a corrispondere all'appellante la somma di € ento del danno differenziale oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
in solido con il sig. NN Controparte 1
Controparte 7 a rifondere ad le spese del Parte 1
. 8.805,00 oltre
,Iva e Cpa.
Dichiara le spese di lite compensate nei confronti di Controparte_3
Pone definitivamente a carico di Controparte 1
[...] in solido con il sig. Controparte 7 le spese di CTU liquidate arato decreto.
Firenze, 23 ottobre 2025 Il Presidente estensore
IO AS