Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 12/06/2025, n. 11520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11520 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11520/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01980/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1980 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Carnovale, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'informazione antimafia interdittiva ex art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 prot. us. n. -OMISSIS- rilasciata in data 22.12.2021 e notificata in pari data dalla Prefettura di Roma a carico della società -OMISSIS- srl;
- di tutti gli atti presupposti e conseguenti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della Determinazione del Dirigente dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, settore Viabilità e Trasporti, n.-OMISSIS- del 28.12.2021 – e relativa nota di trasmissione – notificate a mezzo pec in data 30.12.2021, avente a oggetto “-OMISSIS- srl - Revoca autorizzazione trasporto di cose in conto proprio”, notificata in data 30.12.2021;
- della Determinazione del Dirigente dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Settore Paesaggistica - Urbanistica - Ambiente, n. -OMISSIS- – e relativa nota di trasmissione – notificate a mezzo pec nella medesima data, avente a oggetto “Art. 89-bis del D.Lgs. 159 del 6.9.2011 e s.m.i. - REVOCA Determina A.U.A. n. -OMISSIS- insediamento adibito a frantumazione e vagliatura inerti naturali, sito Loc. -OMISSIS-. Ditta: -OMISSIS- srl”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il 22.12.2021 la Prefettura di Roma emetteva nei confronti della società ricorrente comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 di tenore negativo, ritenendo sussistere la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Il provvedimento interdittivo veniva giustificato in ragione della circostanza che rispetto alla -OMISSIS- srl, di proprietà al 50% di -OMISSIS-, il primo anche amministratore unico della società ricorrente, già oggetto di interdittiva ad opera della Prefettura di Catanzaro il 23.2.2017 (atto confermato dal TAR Calabria con la sentenza n. -OMISSIS-), questo parimenti ad altre società riconducibili sempre alla famiglia -OMISSIS- srl ed altre; cfr. per il dettaglio p. 1, 2 e 3 del provvedimento impugnato), emergevano plurimi elementi contrari alla possibilità di emettere un atto di contenuto diverso.
Innanzitutto, durante la procedura di controllo giudiziario ex art. 34 bis D. Lgs. cit. (a cui la ricorrente era stata ammessa dal Tribunale di Catanzaro, II sez. penale, procedura durata tre anni, precisamente fino al 28.4.2021), come appurato dalla Guardia di Finanza, non erano stati esibiti agli amministratori giudiziari atti relativi a forniture del 2018 e del 2020 effettuate dalla ricorrente nei confronti della -OMISSIS-srl, società quest’ultima oggetto di plurime interdittive nel 2013, 2014 e nel 2016. Peraltro, già nel provvedimento di fermo della DDA di Reggio Calabria eseguito nel gennaio 2017 (operazione “-OMISSIS-RGNR), erano risultati radicati rapporti tra i -OMISSIS- -OMISSIS- e imprese riconducibili al geometra -OMISSIS-, quest’ultimo titolare della -OMISSIS-srl. Inoltre, sempre quanto ai rapporti commerciali pregiudizievoli intrattenuti nel corso della procedura di controllo giudiziario, era risultato che, nell’elenco delle imprese fornitrici della -OMISSIS- srl, elenco aggiornato al 30.4.2019, vi era la-OMISSIS- (per un importo considerevole, pari ad un terzo dei debiti complessivi della ricorrente), società quest’ultima riconducibile a-OMISSIS-. Il -OMISSIS-, oltre a non aver più presentato dichiarazioni di imposta dal 2011 (così da far risultare dubbie le forniture nei confronti della -OMISSIS- srl), è emerso aver avuto delle frequentazioni con il pluripregiudicato -OMISSIS-), tanto che il figlio del -OMISSIS-, -OMISSIS-, nel 2020 era stato destinatario di un decreto di fermo da parte della DDA di Catanzaro nell’ambito dell’operazione “-OMISSIS- RGNR). Senza dimenticare, da ultimo, con riferimento al tema dei rapporti commerciali, quanto risultato nell’operazione “-OMISSIS-”, già citata, in merito ai rapporti tra -OMISSIS- -OMISSIS-. In un’intercettazione, -OMISSIS- aveva affermato che lo -OMISSIS- era “ sempre disponibile, senza mai un rifiuto, a concedergli le chiavi dei propri cantieri ”.
In secondo luogo, il 18.12.2019, i -OMISSIS- -OMISSIS- erano stati condannati dal Tribunale di Catanzaro con la sentenza n. -OMISSIS- per favoreggiamento personale aggravato dall’art. 7 l. 203/1991, per aver agevolato la cosca-OMISSIS-.
Ancora, la -OMISSIS- srl, parimenti ad altre società del gruppo -OMISSIS-, era risultata quale società beneficiaria di fatture inesistenti nell’operazione “-OMISSIS- RGNR), oggetto di una misura cautelare emessa in data 24.4.2020 su richiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro.
Da ultimo, in data 3.11.2021, -OMISSIS- -OMISSIS-erano stati destinatari di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro nell’ambito del proc. n. -OMISSIS-, per i reati di cui agli artt. 110, 512 bis, 416 bis e 648 ter c.p.
In conclusione, l’instaurazione di rapporti commerciali con imprese a loro volta esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, unita a quanto risultato nei procedimenti n. -OMISSIS- RGNR, conduceva, in una valutazione complessiva, la Prefettura di Roma, tenuto anche conto del parere del GIA del 26.11.2021, ad emettere l’atto oggetto di gravame, ritenendo ancora attuale, alla luce della regola del “più probabile che non”, il pericolo di infiltrazione mafiosa a carico della -OMISSIS- srl.
2. Avverso il provvedimento menzionato, nonché la successiva nota prot. -OMISSIS- del 22.12.2022 (con cui la stessa Prefettura di Roma “ fa presente che la stessa - -OMISSIS- srl - sarà cancellata dall’elenco dei richiedenti istituito presso questa Prefettura ”), venivano mosse plurime censure:
A) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 92 co. 2 bis e 94 bis D. Lgs. n. 159/2016; erronea presupposizione in fatto e in diritto; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e/o carenza dei presupposti; illogicità ed irragionevolezza, ingiustizia manifesta, erronea e carente motivazione; violazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost. ”, in quanto l’amministrazione avrebbe violato il principio del contraddittorio, non avendo previamente comunicato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 92 co. 2 bis D. Lgs. cit. (come novellato dal D.L. 152/2021), l’avvio del procedimento; né, in merito, sufficiente la generica indicazione di esigenze di celerità menzionate nella parte finale dell’atto gravato;
B) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 D. Lgs. n. 159/2016; erronea valutazione in fatto; erronea interpretazione dei fatti con riferimento ai rapporti tra la -OMISSIS- srl e gruppi criminali non meglio indicati; non permeabilità intrinseca ai tentativi di infiltrazione mafiosa; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e/o carenza dei presupposti; illogicità ed irragionevolezza, ingiustizia manifesta, erronea e carente motivazione; violazione del principio di proporzionalità ”, poiché l’amministrazione, per un verso, non avrebbe tenuto conto del fatto che la società ricorrente, parimenti ad altre società riconducibili agli -OMISSIS-, è stata sottoposta a controllo giudiziario per tre anni, procedura conclusasi in senso positivo (pertanto, vi sarebbe un’evidente contraddizione tra le valutazioni del Tribunale di Catanzaro effettuate con provvedimento depositato il 30.4.2021 e quelle effettuate dalla Prefettura di Roma il 22.12.2021), e, per altro verso, ad eccezione per i richiami all’operazione “-OMISSIS-”, avrebbe posto a base della nuova interdittiva fatti relativi a vicende antecedenti alla prima interdittiva del 2017 (l’interdittiva, secondo parte ricorrente, avrebbe, viceversa, dovuto fare leva su elementi ancora attuali, anche per superare le valutazioni operate dal giudice in sede penale); senza considerare, altresì, che l’amministrazione non avrebbe tenuto conto del mutamento dell’amministratore unico e legale rappresentante dell’impresa nel dott. -OMISSIS- -OMISSIS-; ancora, l’amministrazione non avrebbe tenuto conto del ruolo di “vittima” degli -OMISSIS- e del ruolo da loro avuto nei procedimenti penali n. -OMISSIS-RGNR, né, quanto alle vicende più recenti, che a seguito dell’operazione “-OMISSIS-” alcuna contestazione era stata mossa per operazioni inesistenti alla -OMISSIS- srl (dunque, i contatti avuti con -OMISSIS- si giustificavano in ragione del suo ruolo di rappresentante di ricambi per i mezzi in uso alla società ricorrente); infine, l’amministrazione non avrebbe tenuto conto del fatto che i rapporti con la ditta riconducibile a -OMISSIS- -OMISSIS- risalivano al 2009/2010, che la sentenza emessa dal Tribunale di Catranzaro n. -OMISSIS- era stata appellata, che i rapporti con la -OMISSIS-srl erano stati del tutto occasionali ed episodici e che, quanto all’operazione “-OMISSIS-”, il Tribunale del Riesame, in data 24.11.2021, aveva annullato l’ordinanza di custodia cautelare impugnata quanto alla contestazione dell’aggravante di cui 416 bis 1 c.p. e riqualificato l’imputazione di cui all’art. 416 c.p. in concorso esterno;
C) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 70, 83, 84, 85, 89 bis, 91 e 92 D. Lgs. n. 159/2016; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei fatti; difetto ed erroneità dei presupposti e di motivazione; contraddittorietà; illogicità; violazione dei principi di proporzionalità, non aggravamento e giusto procedimento; violazione di legge; violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 84 e 91 D. Lgs. 159/2011; violazione della circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/2013; assenza del requisito dell’attualità ”, poiché l’amministrazione non avrebbe tenuto conto del fatto che il materiale probatorio/indiziante a base dell’interdittiva gravata si sarebbe dovuto considerare superato dal percorso che le imprese del c.d. “gruppo -OMISSIS-” hanno ormai intrapreso a decorrere dal 2017;
D) “ Violazione degli artt. 87 e 91 D. Lgs. n. 159/2011; violazione di legge; violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 84 e 91 D. Lgs. n. 159/2011 ”, non essendo stati indicati nell’incipit dell’atto quali siano state le richieste pervenute alla Banca Dati Nazionale Antimafia volte ad ottenere il rilascio della documentazione antimafia.
3. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 25.2.2022 venivano altresì impugnati, per gli stessi motivi, ovvero per invalidità derivata, due determine adottate dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, precisamente: A) la Determinazione del Dirigente dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, settore Viabilità e Trasporti, n.-OMISSIS- del 28.12.2021, avente ad oggetto “-OMISSIS- srl - Revoca autorizzazione trasporto di cose in conto proprio”; B) la Determinazione del Dirigente dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Settore Paesaggistica - Urbanistica - Ambiente, n. -OMISSIS- e relativa nota di trasmissione, avente a oggetto “Art. 89 bis D. Lgs. 159 del 2011 e s.m.i. - Revoca Determina A.U.A. n. -OMISSIS- insediamento adibito a frantumazione e vagliatura inerti naturali, sito-OMISSIS-. Ditta: -OMISSIS- srl”.
4. Si costituivano in giudizio l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, la Prefettura di Roma e il Ministero dell’Interno.
5. Con dichiarazione depositata il 13.5.2022 la ricorrente rinunciava alla richiesta di misura cautelare.
6. All’udienza pubblica del 10.6.2025, tenuto conto anche delle ulteriori memorie in atti, la causa passava in decisione.
DIRITTO
7. La prima censura, di per sé assorbente ed analoga sia al ricorso principale che a quello per motivi aggiunti, è fondata.
È noto che, anteriormente alla riforma del novembre 2021 al codice antimafia, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che il principio del contraddittorio andasse ragionevolmente bilanciato, anche attraverso il suo ridimensionamento, con la necessità di arginare il fenomeno mafioso che, per la sua estrema insidiosità, aumenta gravemente il rischio di vanificare il complesso lavoro degli organi deputati alle indagini, così da non prevedere l’obbligo di una preventiva comunicazione di avvio del procedimento evidentemente in ragione del fatto che più si avanzano le garanzie partecipative più è concreto il rischio che la discovery anticipata di elementi o notizie a disposizione degli inquirenti ponga nel nulla gli sforzi e le risultanze raggiunte (in questi termini cfr. Cons. Stato, sez. III, 20.6.2022 n. 5026).
Dunque, prima della novella del 2021 era prevalente l’indirizzo che l’informativa antimafia, anche per la sua natura cautelare e preventiva, fosse caratterizzata da un procedimento “speciale” rispetto al modello generale delineato dalla legge n. 241/1990, come era confermato dal previgente art. 93 co. 7 D. Lgs. cit. (“ Il prefetto, ove lo ritenga utile, … invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre … ”).
L’art. 92 co. 2 bis D. Lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall’art. 48, comma 1, lettera a), numero 2) del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233) è, tuttavia, intervenuto sulla questione, prescrivendo: “ Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l’audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall’articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all’articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione ”.
Alla luce di tale incisiva modifica del citato comma 2 bis , occorre, pertanto, ad oggi che la Prefettura, ravvisati i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all’applicazione delle misure di cui all’articolo 94 bis , dia tempestiva comunicazione al soggetto interessato, con l’indicazione degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa; ciò non esclude, comunque, che la scelta circa l’ an ed il quomodo della comunicazione informativa contenga margini di discrezionalità, potendo l’amministrazione derogare a quanto indicato sopra in presenza di “ particolari esigenze di celerità del procedimento ”, dovendosi inoltre precisare che “ non possono formare oggetto della comunicazione … elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose ”.
È indubbio che la valutazione prefettizia circa il presupposto di fatto delle “ particolari esigenze di celerità del procedimento ” sia sindacabile dal G.A., alla stregua degli altri profili di discrezionalità che connotano tutto il procedimento preordinato all’adozione di un provvedimento particolarmente restrittivo della libertà di iniziativa economica del destinatario.
L’amministrazione deve, pertanto, considerare, dandone congrua e specifica motivazione, se ricorra un’ipotesi di motivata urgenza o di istruttoria interamente basata su elementi non rivelabili, posto che prima dell’adozione dell’informazione interdittiva o, in alternativa, di una misura di prevenzione collaborativa, l’instaurazione del contraddittorio è la regola e non più l’eccezione.
8. Trasponendo le coordinate ricostruttive dell’istituto al caso di specie, reputa il Collegio che la motivazione addotta nel provvedimento impugnato “ visto l’art. 92 co. 2 bis … e valutato in sede di GIA che la portata e i livelli di compromissione d’impresa con la criminalità organizzata rendono necessaria l’adozione immediata del provvedimento per esigenze di celerità, allo scopo di evitare che si instaurino rapporti con pubblica amministrazione ” (cfr. p. 8 del provvedimento interdittivo impugnato), ostativa al preventivo confronto procedimentale con la ricorrente, sia illegittima per le argomentazioni che seguono.
8.1 Innanzitutto, stante la ratio della nuova previsione e l’esistenza di un chiaro onere motivazionale a carico del Prefetto, l’omissione del contraddittorio non può essere motivata con il ricorso a mere clausole di stile né con un generico richiamo alla gravità o alla consistenza del quadro indiziario emerso dagli accertamenti svolti. In effetti, stante lo specifico riferimento normativo a “particolari esigenze di celerità del procedimento”, l’omissione può di regola trovare giustificazione in ragioni di urgenza connesse a procedure o attività in essere da parte dell’impresa interessata (ad esempio, l’aggiudicazione di commesse pubbliche o percezione di contributi e finanziamenti pubblici), che, però, anche in ragione della precedente interdittiva del 2017, non risultano esservi state nel caso di specie.
8.2. Peraltro, nel caso in esame, l’omessa attivazione del contraddittorio ha precluso alla ricorrente la possibilità di muovere censure, sia con riferimento al richiamato procedimento penale n. -OMISSIS- RGNR (poiché, come accaduto in giudizio, avrebbe potuto già nella fase procedimentale produrre le fatture ritenute inesistenti), sia in merito al procedimento n. -OMISSIS- RGNR, posto che, prima dell’adozione dell’atto impugnato, già il Tribunale del Riesame aveva inciso sulla posizione dei -OMISSIS- -OMISSIS-.
8.3 Senza tralasciare, infine, che il mancato contraddittorio ha precluso alla ricorrente la possibilità di dimostrare la sussistenza di un’agevolazione occasionale del tentativo di infiltrazione mafiosa, utile a preservare la continuità aziendale attraverso l’eventuale applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis .
9. La Prefettura di Roma non ha, dunque, agito in maniera conforme al novellato quadro normativo che, pur continuando a prevedere la sussistenza di fattispecie in cui l’esigenza “cautelare” legittima l’adozione del provvedimento odiernamente gravato “inaudita altera parte”, ha ampliato, di regola, le garanzie partecipative in favore dell’impresa oggetto di “indagine” in chiave di prevenzione antimafia.
10. Né, per completezza, può trovare applicazione l’art. 21 octies co. 2 l. 241/1990 (questo in ragione delle puntualizzazioni operate in giudizio dal Ministero resistente con la memoria depositata in atti il 18.3.2022), perché come chiarito, in modo condivisibile dal Consiglio di Stato (cfr. da ultimo Cons. di Stato, sez. III, n. 8390/2024), in disparte la tematica più generale dell’estensione al procedimento ex art. 92 d.lgs. n. 159 del 2011 dei principi generali del procedimento amministrativo, il primo periodo del comma 2 dell’art. 21 octies cit. trova applicazione in relazione ai soli provvedimenti che abbiano carattere “vincolato”, e tra questi certamente non rientra il provvedimento di informativa antimafia; inoltre, è inapplicabile anche il secondo periodo del comma 2 dell’art. 21 octies cit., poiché l’avviso ex art. 92 co. 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011 non è una comunicazione di avvio del procedimento, paragonabile a quella prevista dall’art. 7 l. 241/1990, imponendo al Prefetto l’obbligo del necessario confronto con il potenziale destinatario della informazione interdittiva solo dopo che il procedimento preordinato all’adozione del provvedimento finale sia stato avviato e, in massima parte, anche istruito (“ sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2 ”) e prima che sia destinato a sfociare in uno dei possibili esiti alternativamente previsti (informazione di tipo interdittivo o misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis); dunque, l’avviso ex art. 92 comma 2 bis può essere assimilato ad un preavviso di diniego ex art. 10 bis l. 241/1990, la cui violazione, tuttavia, non può trovare effetto sanante nel disposto dell’art. 21 octies cit., questo dopo la novella operata dal D.L. n. 76/2020.
11. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti con conseguente assorbimento delle ulteriori censure dedotte, fatte salve naturalmente le ulteriori determinazioni che la Prefettura di Roma sarà tenuta ad assumere in sede di riedizione del potere amministrativo depurato dal vizio procedurale riscontrato all’esito del presente giudizio.
12. La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese di lite ad eccezione del contributo unificato che il Ministero dell’interno deve restituire alla ricorrente qualora anticipato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie come da parte motiva e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti ad eccezione del contributo unificato che il Ministero dell’Interno deve restituire alla ricorrente qualora anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e le altre persone giuridiche o fisiche menzionate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.