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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12966 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E C I V I L E D I R O M A
I S E Z I O N E L A V O R O
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Paola Giovene di Girasole, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 19 novembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 42308 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Buttafuoco e Giovanni Fiac- Parte_1 cavento, ed elett.nte domiciliato presso il loro studio in Roma, alla via Cola di Rienzo n.
149, per procura in atti;
ricorrente
E
in persona del Direttore Controparte_1
Generale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Mariastella Tonelli, ed elett.nte domiciliata presso lo studio legale in Roma, alla via L.G. Faravelli n. Controparte_2
22, per procura in atti;
resistente
NONCHE'
in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Maria Francesca Gra- CP_3 nata, ed elett.nte domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana, in Roma, alla via Cesare
Beccaria n. 29, per procura generale alle liti in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.11.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' chiedendo accertare il proprio Controparte_1 diritto a percepire dall'Azienda la somma di € 54.085,05 a titolo di TFR per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'1.1.2001 al 30.6.2018, ed al riconoscimento della contri- buzione dovuta per il suddetto rapporto di lavoro, calcolata sulla base della retribuzione prevista per la qualifica di dirigente fino al 26.9.2012, e di DS di cui al CCNL Comparto
1 Sanità per il periodo successivo, con conseguente condanna dell' al versamento CP_1
CP_ della suddetta contribuzione nella gestione di competenza dell' o, in via gradata, al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., mediante costituzione di rendita vitalizia presso CP_ l' o, in ulteriore subordine, mediante versamento della somma di € 136.834,96.
A sostegno della domanda ha dedotto di aver ottenuto dal Tribunale di Roma, all'esito di precedente giudizio intrapreso nei confronti dell' sentenza n. Controparte_1
9210/2022 del 2.1.2023, in cui il Tribunale ha accertato e dichiarato l'illegittimità dei con- tratti di collaborazione intercorsi dall'1.1.2001 al 30.6.2018 tra il e l' Pt_1 [...]
e l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro su- Controparte_1 bordinato, con inquadramento come dirigente di cui al CCNL Dirigenza Sanitaria, dall'1.1.2001 al 26.9.2012, e come DS di cui al CCNL Comparto Sanità per il periodo dal
27.9.2012 al 30.6.2018, con condanna dell' al pagamento di una somma pari a 12 CP_1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, e rigetto di tutte le altre domande.
L si è tempestivamente costituita eccependo prelimi- Controparte_1 narmente il giudicato, per l'intera domanda, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di pagamento del TFR, la prescrizione della domanda di versamento dei contributi previdenziali e di risarcimento danni ex art. 2116 c.c.. Nel merito, conte- stando la domanda e concludendo per il rigetto del ricorso. CP_ Si è costituito l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescri- zione dei contributi anteriori al quinquennio e, per il resto, rimettendosi alla decisione del giudice.
Quindi, sulla documentazione in atti, concesso termine per il deposito di note auto- rizzate, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Meritevole di accoglimento è l'eccezione di giudicato ai sensi dell'art. 2909 cod.civ., in ordine a tutte le domande avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Ciò in quanto il ricorrente, nel giudizio R.G. 22046/2019 conclusosi con la sentenza invocata a fondamento delle odierne pretese, ha chiesto l'accertamento della natura subor- dinata del rapporto di lavoro intercorso con il , e del “diritto del lavoratore ad CP_1 un trattamento economico analogo a quello di un dirigente. Conseguentemente, l CP_1 convenuta dovrà essere condannata al pagamento di tutti gli emolumenti retributivi e
2 contributivi previsti dal contratto collettivo applicabile (differenze retributive relative al trattamento economico fondamentale ed accessorio, tredicesima mensilità, trattamento di quiescenza e di fine rapporto, straordinario), ciò anche ai sensi dell'articolo 36 Cost. e dell'articolo 2126 c.c.”, formulando in proposito le seguenti conclusioni: “accertare e di- chiarare il diritto del sig. al trattamento economico e giuridico previsto dai con- Pt_1 tratti collettivi applicabili, riservando la quantificazione delle spettanze ad altro autonomo giudizio” (cfr. doc. 1 prod. Azienda, pp. 24, 25, 32, 33). Con sentenza n. 9210/2022, passata in giudicato, il Giudice del lavoro di Roma ha respinto tale domanda, ritenendo non conte- state dal ricorrente le deduzioni svolte nella memoria di costituzione del , se- CP_1 condo cui il trattamento economico nel tempo percepito dal lavoratore era superiore a quello che il suddetto avrebbe conseguito come dirigente. La sentenza ha dunque concluso che alcuna differenza retributiva poteva essere riconosciuta al ricorrente per effetto della qualificazione del suo rapporto di lavoro come rapporto di lavoro subordinato dirigenziale, sicchè, dopo aver accertato l'illegittimità dei contratti di collaborazione intercorsi tra le parti e la riconducibilità delle mansioni svolte dal sig. alla qualifica di dirigente Pt_1 per il periodo 1/2001 – 9/2012 e alla categoria DS per il successivo periodo, sino al 6/2018,
e condannato l' al pagamento della somma pari a 12 mensilità dell'ultima retribu- CP_1 zione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto prevista per la categoria di DS, ha “rigettato le altre domande proposte con il ricorso” (doc. 2 prod. Azienda).
Tale sentenza è pacificamente passata in giudicato, con la conseguenza che il ricor- rente non può certamente formulare la medesima richiesta di pagamento di TFR, e della relativa contribuzione previdenziale, o, in subordine, di risarcimento del danno ex art. 2116, comma 1 o comma 2, c.c., per omessa contribuzione su retribuzioni che non gli sono state riconosciute come dovute, avendo il giudice rigettato la relativa domanda.
Né rileva, come vorrebbe parte ricorrente, la circostanza che nel precedente ricorso il si fosse riservato la quantificazione in altro giudizio delle spettanze conseguenza Pt_1 dell'accertamento. E' infatti evidente che, se la sentenza n. 9210/2022 ha ritenuto non sus- sistenti differenze retributive a favore dell'istante, avendo il suddetto percepito un com- plessivo trattamento retributivo superiore a quello che gli sarebbe spettato come dirigente e come DS, alcuna quantificazione di siffatte differenze è possibile, nemmeno in ordine al
TFR che, come visto, era compreso nella precedente domanda, avendo il ricorrente dovuto eventualmente impugnare il relativo rigetto.
3 In conclusione, avendo parte ricorrente, nell'originario giudizio R.G. 22046/2019 conclusosi con la sentenza n. 9210/2022, chiesto espressamente l'accertamento del diritto
“al trattamento economico e giuridico previsto dai contratti collettivi applicabili”, e ciò relativamente a tutte le possibili voci retributive, compresa 13^ mensilità, straordinario e
TFR, indipendentemente dalla loro quantificazione, ed anche ai fini della relativa contri- buzione e del risarcimento ex art. 2116 c.c., avrebbe dovuto impugnare il rigetto sul punto.
In ogni caso, quanto alla richiesta di regolarizzazione contributiva, va dichiarata l'in- tervenuta prescrizione estintiva quinquennale, ai sensi dell'art. 3, co. 9, l. 335/1995, consi- derato che trattasi di contributi relativi al periodo 2001-giugno 2018, e che il relativo ter- mine di prescrizione inizia pacificamente a decorrere dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese suc- cessivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione (Cass. civ., Sez. lavoro, 29 marzo 2023, n. 8921).
Quanto invece alla richiesta di risarcimento danni mediante costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962, o mediante risarcimento ex art. 2116, c. 2, c.c., va rilevato come, in entrambi i casi, il relativo presupposto è costituito dall'esistenza di un danno pen- sionistico consistente nel maggior trattamento pensionistico di cui il ricorrente avrebbe be- neficiato, calcolato sulla differenza tra il rateo pensionistico effettivamente percepito e quello cui avrebbe avuto diritto in assenza dell'omissione contributiva. Sul punto la giuri- sprudenza di legittimità è infatti pacifica nel ritenere che: “Il danno da risarcire ai sensi dell'art. 2116, co. 2, c.c. è pari al valore capitale del trattamento pensionistico perduto
(qualora il danno da risarcire sia rappresentato dal mancato acquisto del diritto alla pen- sione in conseguenza dell'omissione contributiva) oppure del maggior trattamento pensio- nistico perduto (qualora il danno da risarcire sia rappresentato dal maggior importo del rateo pensionistico perduto in conseguenza dell'omissione contributiva)” (Cass. civ., sez. lav., 9 dicembre 2024, n. 31625).
Alcuna deduzione e tantomeno alcuna prova è stata tuttavia allegata in proposito dall'istante, che si è limitato a quantificare apoditticamente il danno subito nella somma di
€ 136.834,96, asseritamente corrispondente alla contribuzione da lui versata in proprio, in relazione alle retribuzioni corrispostegli dall' resistente, senza nulla dedurre e do- CP_1 cumentare in ordine all'entità della pensione concretamente percepita, ed alla eventuale differenza con il maggior importo cui avrebbe avuto diritto qualora l' resistente CP_1
4 avesse correttamente versato i contributi corrispondenti all'inquadramento di dirigente, e poi di DS, riconosciutogli per il periodo dal 2001 al 2018.
La domanda va pertanto integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell' Controparte_4
CP_ e si compensano nei confronti dell' parte in giudizio ai soli
[...] fini di un'eventuale condanna al pagamento di contributi a suo favore. Esse si liquidano come da dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna il ricorrente al paga- mento dei compensi di lite a favore dell' Controparte_5
che liquida in complessivi € 9.048,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA
[...]
CP_ e CPA come per legge;
compensa le spese di lite tra il ricorrente e l'
Roma, 16 dicembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
5
I S E Z I O N E L A V O R O
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Paola Giovene di Girasole, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 19 novembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 42308 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Buttafuoco e Giovanni Fiac- Parte_1 cavento, ed elett.nte domiciliato presso il loro studio in Roma, alla via Cola di Rienzo n.
149, per procura in atti;
ricorrente
E
in persona del Direttore Controparte_1
Generale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Mariastella Tonelli, ed elett.nte domiciliata presso lo studio legale in Roma, alla via L.G. Faravelli n. Controparte_2
22, per procura in atti;
resistente
NONCHE'
in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Maria Francesca Gra- CP_3 nata, ed elett.nte domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana, in Roma, alla via Cesare
Beccaria n. 29, per procura generale alle liti in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.11.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' chiedendo accertare il proprio Controparte_1 diritto a percepire dall'Azienda la somma di € 54.085,05 a titolo di TFR per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'1.1.2001 al 30.6.2018, ed al riconoscimento della contri- buzione dovuta per il suddetto rapporto di lavoro, calcolata sulla base della retribuzione prevista per la qualifica di dirigente fino al 26.9.2012, e di DS di cui al CCNL Comparto
1 Sanità per il periodo successivo, con conseguente condanna dell' al versamento CP_1
CP_ della suddetta contribuzione nella gestione di competenza dell' o, in via gradata, al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., mediante costituzione di rendita vitalizia presso CP_ l' o, in ulteriore subordine, mediante versamento della somma di € 136.834,96.
A sostegno della domanda ha dedotto di aver ottenuto dal Tribunale di Roma, all'esito di precedente giudizio intrapreso nei confronti dell' sentenza n. Controparte_1
9210/2022 del 2.1.2023, in cui il Tribunale ha accertato e dichiarato l'illegittimità dei con- tratti di collaborazione intercorsi dall'1.1.2001 al 30.6.2018 tra il e l' Pt_1 [...]
e l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro su- Controparte_1 bordinato, con inquadramento come dirigente di cui al CCNL Dirigenza Sanitaria, dall'1.1.2001 al 26.9.2012, e come DS di cui al CCNL Comparto Sanità per il periodo dal
27.9.2012 al 30.6.2018, con condanna dell' al pagamento di una somma pari a 12 CP_1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, e rigetto di tutte le altre domande.
L si è tempestivamente costituita eccependo prelimi- Controparte_1 narmente il giudicato, per l'intera domanda, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di pagamento del TFR, la prescrizione della domanda di versamento dei contributi previdenziali e di risarcimento danni ex art. 2116 c.c.. Nel merito, conte- stando la domanda e concludendo per il rigetto del ricorso. CP_ Si è costituito l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescri- zione dei contributi anteriori al quinquennio e, per il resto, rimettendosi alla decisione del giudice.
Quindi, sulla documentazione in atti, concesso termine per il deposito di note auto- rizzate, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Meritevole di accoglimento è l'eccezione di giudicato ai sensi dell'art. 2909 cod.civ., in ordine a tutte le domande avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Ciò in quanto il ricorrente, nel giudizio R.G. 22046/2019 conclusosi con la sentenza invocata a fondamento delle odierne pretese, ha chiesto l'accertamento della natura subor- dinata del rapporto di lavoro intercorso con il , e del “diritto del lavoratore ad CP_1 un trattamento economico analogo a quello di un dirigente. Conseguentemente, l CP_1 convenuta dovrà essere condannata al pagamento di tutti gli emolumenti retributivi e
2 contributivi previsti dal contratto collettivo applicabile (differenze retributive relative al trattamento economico fondamentale ed accessorio, tredicesima mensilità, trattamento di quiescenza e di fine rapporto, straordinario), ciò anche ai sensi dell'articolo 36 Cost. e dell'articolo 2126 c.c.”, formulando in proposito le seguenti conclusioni: “accertare e di- chiarare il diritto del sig. al trattamento economico e giuridico previsto dai con- Pt_1 tratti collettivi applicabili, riservando la quantificazione delle spettanze ad altro autonomo giudizio” (cfr. doc. 1 prod. Azienda, pp. 24, 25, 32, 33). Con sentenza n. 9210/2022, passata in giudicato, il Giudice del lavoro di Roma ha respinto tale domanda, ritenendo non conte- state dal ricorrente le deduzioni svolte nella memoria di costituzione del , se- CP_1 condo cui il trattamento economico nel tempo percepito dal lavoratore era superiore a quello che il suddetto avrebbe conseguito come dirigente. La sentenza ha dunque concluso che alcuna differenza retributiva poteva essere riconosciuta al ricorrente per effetto della qualificazione del suo rapporto di lavoro come rapporto di lavoro subordinato dirigenziale, sicchè, dopo aver accertato l'illegittimità dei contratti di collaborazione intercorsi tra le parti e la riconducibilità delle mansioni svolte dal sig. alla qualifica di dirigente Pt_1 per il periodo 1/2001 – 9/2012 e alla categoria DS per il successivo periodo, sino al 6/2018,
e condannato l' al pagamento della somma pari a 12 mensilità dell'ultima retribu- CP_1 zione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto prevista per la categoria di DS, ha “rigettato le altre domande proposte con il ricorso” (doc. 2 prod. Azienda).
Tale sentenza è pacificamente passata in giudicato, con la conseguenza che il ricor- rente non può certamente formulare la medesima richiesta di pagamento di TFR, e della relativa contribuzione previdenziale, o, in subordine, di risarcimento del danno ex art. 2116, comma 1 o comma 2, c.c., per omessa contribuzione su retribuzioni che non gli sono state riconosciute come dovute, avendo il giudice rigettato la relativa domanda.
Né rileva, come vorrebbe parte ricorrente, la circostanza che nel precedente ricorso il si fosse riservato la quantificazione in altro giudizio delle spettanze conseguenza Pt_1 dell'accertamento. E' infatti evidente che, se la sentenza n. 9210/2022 ha ritenuto non sus- sistenti differenze retributive a favore dell'istante, avendo il suddetto percepito un com- plessivo trattamento retributivo superiore a quello che gli sarebbe spettato come dirigente e come DS, alcuna quantificazione di siffatte differenze è possibile, nemmeno in ordine al
TFR che, come visto, era compreso nella precedente domanda, avendo il ricorrente dovuto eventualmente impugnare il relativo rigetto.
3 In conclusione, avendo parte ricorrente, nell'originario giudizio R.G. 22046/2019 conclusosi con la sentenza n. 9210/2022, chiesto espressamente l'accertamento del diritto
“al trattamento economico e giuridico previsto dai contratti collettivi applicabili”, e ciò relativamente a tutte le possibili voci retributive, compresa 13^ mensilità, straordinario e
TFR, indipendentemente dalla loro quantificazione, ed anche ai fini della relativa contri- buzione e del risarcimento ex art. 2116 c.c., avrebbe dovuto impugnare il rigetto sul punto.
In ogni caso, quanto alla richiesta di regolarizzazione contributiva, va dichiarata l'in- tervenuta prescrizione estintiva quinquennale, ai sensi dell'art. 3, co. 9, l. 335/1995, consi- derato che trattasi di contributi relativi al periodo 2001-giugno 2018, e che il relativo ter- mine di prescrizione inizia pacificamente a decorrere dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese suc- cessivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione (Cass. civ., Sez. lavoro, 29 marzo 2023, n. 8921).
Quanto invece alla richiesta di risarcimento danni mediante costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962, o mediante risarcimento ex art. 2116, c. 2, c.c., va rilevato come, in entrambi i casi, il relativo presupposto è costituito dall'esistenza di un danno pen- sionistico consistente nel maggior trattamento pensionistico di cui il ricorrente avrebbe be- neficiato, calcolato sulla differenza tra il rateo pensionistico effettivamente percepito e quello cui avrebbe avuto diritto in assenza dell'omissione contributiva. Sul punto la giuri- sprudenza di legittimità è infatti pacifica nel ritenere che: “Il danno da risarcire ai sensi dell'art. 2116, co. 2, c.c. è pari al valore capitale del trattamento pensionistico perduto
(qualora il danno da risarcire sia rappresentato dal mancato acquisto del diritto alla pen- sione in conseguenza dell'omissione contributiva) oppure del maggior trattamento pensio- nistico perduto (qualora il danno da risarcire sia rappresentato dal maggior importo del rateo pensionistico perduto in conseguenza dell'omissione contributiva)” (Cass. civ., sez. lav., 9 dicembre 2024, n. 31625).
Alcuna deduzione e tantomeno alcuna prova è stata tuttavia allegata in proposito dall'istante, che si è limitato a quantificare apoditticamente il danno subito nella somma di
€ 136.834,96, asseritamente corrispondente alla contribuzione da lui versata in proprio, in relazione alle retribuzioni corrispostegli dall' resistente, senza nulla dedurre e do- CP_1 cumentare in ordine all'entità della pensione concretamente percepita, ed alla eventuale differenza con il maggior importo cui avrebbe avuto diritto qualora l' resistente CP_1
4 avesse correttamente versato i contributi corrispondenti all'inquadramento di dirigente, e poi di DS, riconosciutogli per il periodo dal 2001 al 2018.
La domanda va pertanto integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell' Controparte_4
CP_ e si compensano nei confronti dell' parte in giudizio ai soli
[...] fini di un'eventuale condanna al pagamento di contributi a suo favore. Esse si liquidano come da dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna il ricorrente al paga- mento dei compensi di lite a favore dell' Controparte_5
che liquida in complessivi € 9.048,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA
[...]
CP_ e CPA come per legge;
compensa le spese di lite tra il ricorrente e l'
Roma, 16 dicembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
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