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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 509/2020
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE UNICA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta – Sezione Unica Civile, in composizione collegiale, riunito in
Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
2) Dott.ssa Alessandra Frasca Giudice
3) Dott. Dario Albergo Giudice rel. est.
sentito il relatore, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa ex art. 50-bis n. 1 ed artt. 221 e ss. c.p.c., iscritta al R.G. C.C. n. 509/2020, avente ad oggetto: “QUERELA DI FALSO”,
PROMOSSA DA
1) (c.f. ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
02.01.1954, e residente a [...];
2) (c.f. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(EN) il 23.07.1957, ed ivi residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura allegata a comparsa di costituzione di nuovo difensore del 31.08.2020, dall'Avv. Simona Arena del Foro di EN (c.f.
), ed elettivamente domiciliati presso la Cancelleria di questo C.F._3
Tribunale;
ATTORI
CONTRO
1) (c.f. ), nato a RA (EN) in [...] CP_1 C.F._4
08.07.1941, ed ivi residente, in Via Vittorio Emanuele n. 80;
2) (c.f. ), nata a RA (EN) in [...] Controparte_2 C.F._5
15.08.1947, ed ivi residente in [...];
1 CONVENUTI CONTUMACI
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
***
1.1. Con atto di citazione in riassunzione tempestivamente notificato in data 11-24.03.2020, e depositato in data 17.03.2020, e Parte_1 Parte_2
introducevano innanzi a questo Tribunale giudizio di querela di falso nei confronti di
[...] CP_1
e , avente ad oggetto un documento prodotto nell'ambito di una
[...] Controparte_2 controversia tra essi originariamente instaurata innanzi al Tribunale di EN (R.G.C.C. Trib. EN n. 1018/2016) e poi pendente in grado di appello innanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta (R.G.C.C.
C. App. Caltanissetta n. 168/2019).
1.2.1. Nel dettaglio, innanzi al Tribunale di EN gli odierni querelanti avevano convenuto in giudizio le controparti, proponendo alcune doglianze in ordine all'esecuzione di un contratto preliminare intercorso tra le parti, datato 07.03.1984, con cui i secondi avevano venduto ai primi un terreno sito in RA c. da Punta di Grillo. All'esito del giudizio di primo grado, che aveva visto la costituzione tanto dei ricorrenti quanto dei convenuti, con ordinanza definitoria di procedimento sommario di cognizione, il G.U. aveva dichiarato l'inefficacia del suddetto contratto preliminare per mancato avveramento di condizione sospensiva, con condanna degli odierni querelanti a rilasciare il terreno agli odierni querelati, e condanna di questi ultimi a restituire in favore dei primi la caparra versata, con interessi dalla domanda al soddisfo.
1.2.2. e avevano dunque proposto appello, il cui primo motivo era CP_1 Controparte_3 costituito da eccezione di nullità ex art. 1350 comma 1 n. 1 c.c. del contratto in esame per mancata sottoscrizione ad opera degli e , in quanto sul documento contrattuale sarebbe Pt_1 Pt_2 mancata la firma di questi ultimi, ed in luogo di essa vi sarebbe invece stata quella di un altro soggetto, tale , non altrimenti identificato. Persona_1
1.2.3. Costituitisi in quel giudizio quali appellati, gli odierni querelanti, all'udienza del 18.12.2019, avevano proposto querela di falso avverso questo documento, e pertanto la Corte d'Appello, ritenuto il documento oggetto di querela rilevante per la decisione, aveva sospeso il giudizio e rimesso le parti innanzi al Tribunale per il giudizio sulla querela, fissando termine perentorio fino al 18.03.2020 per la riassunzione. Precisando che la querela avrebbe dovuto intendersi validamente proposta solo da
, e non invece da . Parte_1 Parte_2
2.1. Ciò premesso, e riassunta la causa sulla querela da parte di entrambi i predetti, anzitutto nella presente sede gli attori/querelanti insistevano nel ritenere valida la querela anche da parte di
[...] in quanto quest'ultima avrebbe conferito regolare mandato speciale all'uopo al Parte_2 difensore, a dispetto di quanto rilevato dalla Corte d'Appello.
2.2. Nel merito, essi contestavano la falsità del documento in oggetto, in quanto avrebbe recato una sottoscrizione da soggetto completamente avulso e scollegato dalle parti (documento in due fogli, in cui sotto la firma dei e v'è appunto la firma di ), in confronto del CP_1 CP_3 Persona_1 corrispondente originale (documento in quattro facciate, che presenta, alla fine della seconda facciata, dopo la parte dattiloscritta, le sottoscrizioni dei querelati, ed all'inizio della seconda la sottoscrizione dei querelanti). Affermavano i querelanti che la falsità emergeva ictu oculi, tenuto anche conto del fatto che gli odierni querelati mai avevano avanzato doglianze di tale tipo in primo grado, nell'ambito del quale comunque il documento era stato prodotto. E dunque invece lo avevano rilevato solo come
2 motivo di appello, asserendosi conseguentemente che il rilievo sarebbe stato strumentale a ribaltare una pronuncia a loro sfavorevole in primo grado.
2.3. Pertanto, domandavano la pronuncia di falsità del suddetto documento, con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Rinnovata la notificazione citazione dopo ordine del giudice per insufficiente prova della stessa, poiché comunque i convenuti, pur regolarmente vocati, non si erano costituiti, ne veniva dichiarata la contumacia a verbale del 07.12.2022.
4. Il Pubblico Ministero, cui erano stato comunicati gli atti sin dall'iscrizione a ruolo della causa, nulla osservava.
5. Provvedutosi solo ad acquisizioni documentali, e rigettate le altre istanze istruttorie dei querelanti, questi precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 13.12.2023. Quindi, con ordinanza del 02.01.2024 la causa veniva posta in decisione, con termine per sola conclusionale, che scadeva in data 04.03.2024.
6. Con ordinanza collegiale del 19.03.2024, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo del relatore al fine di valutare la tempestività della riassunzione originaria.
7. Fornita la prova in discorso, e disposta con ordinanza del 06.06.2024 l'acquisizione della scrittura oggetto di querela e della scrittura di comparazione, contenute nel fascicolo corrispondente presso la
Corte d'Appello, parti querelanti precisavano nuovamente le conclusioni alla scadenza ex art. 127- ter c.p.c. del 30.10.2024. Quindi, con ordinanza del 13.11.2024 la causa veniva nuovamente posta in decisione, con termine per sola conclusionale, che veniva a scadere in data 13.01.2025.
§§§
1.1. Preliminarmente, il Collegio evidenzia che il presente giudizio deriva dalla riassunzione innanzi a questo Tribunale, necessaria per ragioni di competenza per materia ex art. 355 c.p.c., della querela di falso proposta in via incidentale da all'udienza del 18.12.2019 nel Parte_1 giudizio R.G.C.C. C. App. Caltanissetta n. 168/2019. Pertanto, deve ritenersi che la delineazione dell'oggetto della querela di falso, nonché ogni considerazione sull'ammissibilità della stessa (ivi comprese le valutazioni concernenti la ritualità della sua proposizione, e la rilevanza del documento oggetto di querela ai fini della decisione), siano proprie della Corte d'Appello innanzi alla quale è stata proposta (ossia del giudice del merito), e rispetto alle cui determinazioni questo Tribunale (che, nel caso di specie, è solamente il giudice del falso) non può sovrapporre delle proprie valutazioni, in quanto investito solo del compito di affermare o negare la falsità dell'atto (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1929 del 10/02/2003 (Rv. 560318 - 01); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 12399 del
28/05/2007 (Rv. 597512 - 01); Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5102 del 13/03/2015 (Rv. 634640 -
01)).
1.2. Tale considerazione comporta come conseguenza che questo Tribunale potrà considerare quale querelante il solo , e non invece in quanto Parte_1 Parte_2
l'ordinanza con cui la Corte d'Appello di Caltanissetta ha rimesso le parti innanzi a questo Tribunale sulla querela (cfr. all. 5 alla citazione in riassunzione) ha espressamente valutato (cfr. ultimo punto della parte motiva, e conseguente dispositivo) di sospendere il giudizio e rimettere le parti innanzi a questo Tribunale (grassetto aggiunto) “per decidere la querela di falso proposta personalmente e ritualmente da (non da in quanto Parte_1 Parte_2
3 presentata da difensore non munito di apposita procura speciale);”. Pertanto, non rileva che la citazione in riassunzione ai fini della querela sia stata espressamente fatta anche per la Pt_2 argomentandosi nella stessa che al riguardo la Corte d'Appello sarebbe incorsa in una svista in quanto quella avrebbe invero conferito al difensore rituale procura speciale, essendo questo Tribunale vincolato alla valutazione sul punto fatta dalla Corte d'Appello, con la conseguenza che la domanda della va dichiarata inammissibile. Pt_2
2. Sempre in via preliminare, il Collegio sottolinea la tempestività della riassunzione del presente giudizio, in quanto, a fronte di un termine perentorio per la riassunzione innanzi al Tribunale fissato dalla Corte d'Appello al 18.03.2020, risulta provato, a mezzo dell'integrazione documentale depositata da parte querelante in allegato alle note scritte del 09.05.2024, che l'iter notificatorio della citazione in riassunzione è stato attivato in data 11.03.2020, poi essendosi regolarmente perfezionato nei confronti di entrambe le controparti in data 24.03.2020 attraverso consegna per ciascuno presso il domicilio eletto nel giudizio principale (studio dell'Avv. Giuseppe Balistreri) in favore dell'addetto alla consegna Avv. Nicola Balistreri.
3. Va inoltre precisato che l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, e la dichiarazione di contumacia dei convenuti, sono regolari. Al riguardo, infatti, sebbene nella citazione in riassunzione si potesse ravvisare il mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c. (in quanto l'udienza di citazione era stata fissata al 24.06.2020, ma per effetto della sospensione dei termini processuali per l'emergenza sanitaria da Covid-19 di cui all'art. 83 D.L. 18/2020 la fissazione di siffatta data non poteva comportare l'utile decorso del termine a comparire di 90 giorni), in ogni caso la rinnovazione della notificazione della citazione, disposta dal G.I. (con ordinanza a verbale del
05.07.2022) entro il termine perentorio del 29.07.2022 con fissazione di nuova udienza di prima comparizione al 06.12.2022, tempestivamente eseguita (via PEC ai domiciliatari Avv. Giuseppe Lo
Monaco ed Avv. Giuseppe Balistreri) in data 15.07.2022 (cfr. deposito attoreo di pari data), e nel pieno rispetto dei termini a comparire, ha determinato la sanatoria di ogni vizio.
4. Infine, sempre su un piano preliminare, gli atti del presente giudizio risultano regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 comma 1 c.p.c. già in data 23.03.2020 (cfr. la corrispondente voce nello storico del fascicolo), e pertanto si ritiene che questi sia stato regolarmente posto nelle condizioni di svolgere il suo intervento obbligatorio (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n.
25722 del 24/10/2008 (Rv. 605808 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22567 del 02/10/2013
(Rv. 627925 - 01); Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 11223 del 21/05/2014 (Rv. 631252 - 01); Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 27402 del 29/10/2018 (Rv. 650938 - 01)).
5. Ciò premesso, e venendo al merito della querela, il Collegio osserva quanto segue.
5.1. La querela di falso di cui si tratta (cfr. all. 4 alla citazione in riassunzione) ha ad oggetto fotocopia di scrittura privata recante contratto preliminare immobiliare del 07.03.1984, di cui si contesta la conformità all'originale. La fotocopia, allegata dagli odierni querelati all'atto di appello introduttivo del secondo grado del giudizio principale (all. 6), era stata dagli stessi prodotta nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di EN, come si evince dal fascicolo di parte recante l'attestazione di deposito della cancelleria in data 19.01.2017 (cfr. ordinanza di rimessione della Corte d'Appello, pag. 2). Invece, l'originale è stato esibito dall' in corso d'udienza del 18.12.2019 innanzi alla Pt_1
Corte d'Appello, e da questa acquisito in fotocopia.
5.2.1. La suddetta scrittura è composta da un foglio su due facciate, che presenta, a seguito del testo contrattuale scritto a macchina, in calce alla seconda facciata, oltre ed in seguito alle sottoscrizioni di e la sottoscrizione di tale . Questa non sarebbe CP_1 Controparte_3 Persona_1
4 conforme all'originale, che è invece costituito da un unico foglio uso bollo su quattro facciate, recante, oltre al testo dattiloscritto esattamente identico, in calce alla seconda facciata le sottoscrizioni di e , non seguite, però, dall'ulteriore sottoscrizione di CP_1 Controparte_3 [...]
); ed invece recante, all'inizio della terza facciata, nel primo rigo, la sottoscrizione di Per_1
e nel secondo rigo la sottoscrizione di , essendo Parte_1 Parte_2 per il resto un foglio bianco).
5.2.2. Il presente è dunque un classico caso di c.d. “diniego di originale”, in cui la parte propone querela di falso avverso un documento prodotto in fotocopia, in quanto ritenuto copia di un documento il cui originale non è mai esistito. Al riguardo, la recente Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 24029 del 06/09/2024 (Rv. 672257 - 01) ha infatti chiarito che “In tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata […]” (nello stesso senso, anche al fine di distinguere la presente ipotesi dal diverso caso di disconoscimento della conformità all'originale, la recentissima Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 134 del 05/01/2025 (Rv. 673697 - 01)).
5.3. Si è già accennato nell'ordinanza istruttoria del 11.04.2023 che i mezzi istruttori della querela di falso devono essere indicati nella querela stessa, conformemente a quanto si trae dall'art. 221 comma 2 c.p.c., (“salvo che tale falsità sia rilevabile "ictu oculi" dal documento impugnato e non occorrano particolari indagini per accertarla.”), e senza poter essere integrati successivamente (cfr. Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 6383 del 26/11/1988 (Rv. 460716 - 01); Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 1537 del
03/02/2001 (Rv. 543632 - 01); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 10874 del 07/05/2018 (Rv. 648241 -
01); Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 8718 del 28/03/2023 (Rv. 667565 - 02). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere la spendibilità di ogni possibile mezzo di prova del falso, comprese le presunzioni (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12118 del 22/06/2020 (Rv. 658056 - 01);
Cass. Civ. Sez. 3 , Sentenza n. 4720 del 19/02/2019 (Rv. 652829 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
1691 del 26/01/2006 (Rv. 587849 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6050 del 17/06/1998 (Rv.
516554 - 01); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 4571 del 06/07/1983 (Rv. 429447 - 01)). Il Collegio osserva che, a parte la produzione della scrittura esibita ed acquisita dalla Corte d'Appello all'udienza del 18.12.2019, e che veniva menzionata nella stessa querela di falso, quest'ultima non indicava alcun altro mezzo di prova. Pertanto, gli ulteriori mezzi di prova che sono stati indicati solo nel presente giudizio in sede di seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (ossia, in sostanza: le prove orali) sono inammissibili, e comunque altresì superflui ai fini della decisione.
5.4. La decisione in ordine alla querela, date le premesse sopra descritte, è di agevole argomentazione, in quanto il caso di specie è proprio sussumibile nell'ipotesi più semplice di falsità risultante ictu oculi. Infatti, vi è stata innanzi alla Corte d'Appello l'esibizione e produzione documentale, ad opera dell' dell'originale della scrittura recante regolarmente le firme degli e Pt_1 Persona_2 dei (non contenente la firma del . Sull'autenticità di tale documento non vi è Persona_3 Per_1 stata alcuna contestazione ad opera delle controparti. D'altra parte, invece, oggetto della querela è un documento prodotto ab origine sempre e solo in fotocopia, e di cui mai è stato prodotto il corrispondente originale. Documento che peraltro reca in calce la sottoscrizione di un soggetto
( ) di cui è completamente oscura l'identità e l'eventuale qualità nell'ambito dei Persona_1 rapporti delle parti (sia in termini di prova, sia a monte a livello di allegazione, in quanto non emerge dagli atti di causa alcuna affermazione al riguardo ad opera delle parti). Questo è sufficiente al
Collegio per trarre la conclusione della falsità del documento oggetto di querela, in quanto
5 evidentemente desumibile dalla produzione del corrispondente originale, regolarmente sottoscritto da tutte e sole le parti del giudizio.
6. Pertanto, la querela di falso proposta dall' va accolta, e dunque va dichiarata la falsità del Pt_1 documento costituito dalla fotocopia della scrittura privata datata 7 marzo 1984, allegato sub. n. 1) nel fascicolo di parte di primo grado di e nel giudizio di CP_1 Controparte_2 merito (R.G.C.C. Trib. EN n. 1018/2016), e riprodotto in all. 6 alla citazione in riassunzione del presente giudizio.
7.1. In forza del principio della soccombenza, i convenuti devono essere condannati al pagamento, in favore dell'attore delle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, sulla base Pt_1 dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, e ss.mm.ii., da ultimo operate con D.M. n. 147/2022.
7.2. Data, invece, l'inammissibilità della querela proposta da , e la contumacia Parte_2 dei convenuti, le spese di giudizio sostenute dalla prima vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritto al
R.G.C.C. n. 509/2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA, in accoglimento della querela di falso proposta da
[...]
, la falsità del documento costituito dalla fotocopia della Parte_1 scrittura privata datata 7 marzo 1984, prodotta da e CP_1 CP_2
nel giudizio R.G.C.C. Trib. EN n. 1018/2016;
[...]
2) DICHIARA inammissibile la querela di falso proposta da Parte_2
;
[...]
3) AN e , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento, in favore di , delle spese processuali, Parte_1 che si liquidano in € 554,06 per esborsi ed € 4.679,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
4) Dichiara irripetibili le spese sostenute da . Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale in data
20.03.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dario Albergo Gabriella Canto
6
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE UNICA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta – Sezione Unica Civile, in composizione collegiale, riunito in
Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
2) Dott.ssa Alessandra Frasca Giudice
3) Dott. Dario Albergo Giudice rel. est.
sentito il relatore, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa ex art. 50-bis n. 1 ed artt. 221 e ss. c.p.c., iscritta al R.G. C.C. n. 509/2020, avente ad oggetto: “QUERELA DI FALSO”,
PROMOSSA DA
1) (c.f. ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
02.01.1954, e residente a [...];
2) (c.f. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(EN) il 23.07.1957, ed ivi residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura allegata a comparsa di costituzione di nuovo difensore del 31.08.2020, dall'Avv. Simona Arena del Foro di EN (c.f.
), ed elettivamente domiciliati presso la Cancelleria di questo C.F._3
Tribunale;
ATTORI
CONTRO
1) (c.f. ), nato a RA (EN) in [...] CP_1 C.F._4
08.07.1941, ed ivi residente, in Via Vittorio Emanuele n. 80;
2) (c.f. ), nata a RA (EN) in [...] Controparte_2 C.F._5
15.08.1947, ed ivi residente in [...];
1 CONVENUTI CONTUMACI
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
***
1.1. Con atto di citazione in riassunzione tempestivamente notificato in data 11-24.03.2020, e depositato in data 17.03.2020, e Parte_1 Parte_2
introducevano innanzi a questo Tribunale giudizio di querela di falso nei confronti di
[...] CP_1
e , avente ad oggetto un documento prodotto nell'ambito di una
[...] Controparte_2 controversia tra essi originariamente instaurata innanzi al Tribunale di EN (R.G.C.C. Trib. EN n. 1018/2016) e poi pendente in grado di appello innanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta (R.G.C.C.
C. App. Caltanissetta n. 168/2019).
1.2.1. Nel dettaglio, innanzi al Tribunale di EN gli odierni querelanti avevano convenuto in giudizio le controparti, proponendo alcune doglianze in ordine all'esecuzione di un contratto preliminare intercorso tra le parti, datato 07.03.1984, con cui i secondi avevano venduto ai primi un terreno sito in RA c. da Punta di Grillo. All'esito del giudizio di primo grado, che aveva visto la costituzione tanto dei ricorrenti quanto dei convenuti, con ordinanza definitoria di procedimento sommario di cognizione, il G.U. aveva dichiarato l'inefficacia del suddetto contratto preliminare per mancato avveramento di condizione sospensiva, con condanna degli odierni querelanti a rilasciare il terreno agli odierni querelati, e condanna di questi ultimi a restituire in favore dei primi la caparra versata, con interessi dalla domanda al soddisfo.
1.2.2. e avevano dunque proposto appello, il cui primo motivo era CP_1 Controparte_3 costituito da eccezione di nullità ex art. 1350 comma 1 n. 1 c.c. del contratto in esame per mancata sottoscrizione ad opera degli e , in quanto sul documento contrattuale sarebbe Pt_1 Pt_2 mancata la firma di questi ultimi, ed in luogo di essa vi sarebbe invece stata quella di un altro soggetto, tale , non altrimenti identificato. Persona_1
1.2.3. Costituitisi in quel giudizio quali appellati, gli odierni querelanti, all'udienza del 18.12.2019, avevano proposto querela di falso avverso questo documento, e pertanto la Corte d'Appello, ritenuto il documento oggetto di querela rilevante per la decisione, aveva sospeso il giudizio e rimesso le parti innanzi al Tribunale per il giudizio sulla querela, fissando termine perentorio fino al 18.03.2020 per la riassunzione. Precisando che la querela avrebbe dovuto intendersi validamente proposta solo da
, e non invece da . Parte_1 Parte_2
2.1. Ciò premesso, e riassunta la causa sulla querela da parte di entrambi i predetti, anzitutto nella presente sede gli attori/querelanti insistevano nel ritenere valida la querela anche da parte di
[...] in quanto quest'ultima avrebbe conferito regolare mandato speciale all'uopo al Parte_2 difensore, a dispetto di quanto rilevato dalla Corte d'Appello.
2.2. Nel merito, essi contestavano la falsità del documento in oggetto, in quanto avrebbe recato una sottoscrizione da soggetto completamente avulso e scollegato dalle parti (documento in due fogli, in cui sotto la firma dei e v'è appunto la firma di ), in confronto del CP_1 CP_3 Persona_1 corrispondente originale (documento in quattro facciate, che presenta, alla fine della seconda facciata, dopo la parte dattiloscritta, le sottoscrizioni dei querelati, ed all'inizio della seconda la sottoscrizione dei querelanti). Affermavano i querelanti che la falsità emergeva ictu oculi, tenuto anche conto del fatto che gli odierni querelati mai avevano avanzato doglianze di tale tipo in primo grado, nell'ambito del quale comunque il documento era stato prodotto. E dunque invece lo avevano rilevato solo come
2 motivo di appello, asserendosi conseguentemente che il rilievo sarebbe stato strumentale a ribaltare una pronuncia a loro sfavorevole in primo grado.
2.3. Pertanto, domandavano la pronuncia di falsità del suddetto documento, con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Rinnovata la notificazione citazione dopo ordine del giudice per insufficiente prova della stessa, poiché comunque i convenuti, pur regolarmente vocati, non si erano costituiti, ne veniva dichiarata la contumacia a verbale del 07.12.2022.
4. Il Pubblico Ministero, cui erano stato comunicati gli atti sin dall'iscrizione a ruolo della causa, nulla osservava.
5. Provvedutosi solo ad acquisizioni documentali, e rigettate le altre istanze istruttorie dei querelanti, questi precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 13.12.2023. Quindi, con ordinanza del 02.01.2024 la causa veniva posta in decisione, con termine per sola conclusionale, che scadeva in data 04.03.2024.
6. Con ordinanza collegiale del 19.03.2024, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo del relatore al fine di valutare la tempestività della riassunzione originaria.
7. Fornita la prova in discorso, e disposta con ordinanza del 06.06.2024 l'acquisizione della scrittura oggetto di querela e della scrittura di comparazione, contenute nel fascicolo corrispondente presso la
Corte d'Appello, parti querelanti precisavano nuovamente le conclusioni alla scadenza ex art. 127- ter c.p.c. del 30.10.2024. Quindi, con ordinanza del 13.11.2024 la causa veniva nuovamente posta in decisione, con termine per sola conclusionale, che veniva a scadere in data 13.01.2025.
§§§
1.1. Preliminarmente, il Collegio evidenzia che il presente giudizio deriva dalla riassunzione innanzi a questo Tribunale, necessaria per ragioni di competenza per materia ex art. 355 c.p.c., della querela di falso proposta in via incidentale da all'udienza del 18.12.2019 nel Parte_1 giudizio R.G.C.C. C. App. Caltanissetta n. 168/2019. Pertanto, deve ritenersi che la delineazione dell'oggetto della querela di falso, nonché ogni considerazione sull'ammissibilità della stessa (ivi comprese le valutazioni concernenti la ritualità della sua proposizione, e la rilevanza del documento oggetto di querela ai fini della decisione), siano proprie della Corte d'Appello innanzi alla quale è stata proposta (ossia del giudice del merito), e rispetto alle cui determinazioni questo Tribunale (che, nel caso di specie, è solamente il giudice del falso) non può sovrapporre delle proprie valutazioni, in quanto investito solo del compito di affermare o negare la falsità dell'atto (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1929 del 10/02/2003 (Rv. 560318 - 01); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 12399 del
28/05/2007 (Rv. 597512 - 01); Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5102 del 13/03/2015 (Rv. 634640 -
01)).
1.2. Tale considerazione comporta come conseguenza che questo Tribunale potrà considerare quale querelante il solo , e non invece in quanto Parte_1 Parte_2
l'ordinanza con cui la Corte d'Appello di Caltanissetta ha rimesso le parti innanzi a questo Tribunale sulla querela (cfr. all. 5 alla citazione in riassunzione) ha espressamente valutato (cfr. ultimo punto della parte motiva, e conseguente dispositivo) di sospendere il giudizio e rimettere le parti innanzi a questo Tribunale (grassetto aggiunto) “per decidere la querela di falso proposta personalmente e ritualmente da (non da in quanto Parte_1 Parte_2
3 presentata da difensore non munito di apposita procura speciale);”. Pertanto, non rileva che la citazione in riassunzione ai fini della querela sia stata espressamente fatta anche per la Pt_2 argomentandosi nella stessa che al riguardo la Corte d'Appello sarebbe incorsa in una svista in quanto quella avrebbe invero conferito al difensore rituale procura speciale, essendo questo Tribunale vincolato alla valutazione sul punto fatta dalla Corte d'Appello, con la conseguenza che la domanda della va dichiarata inammissibile. Pt_2
2. Sempre in via preliminare, il Collegio sottolinea la tempestività della riassunzione del presente giudizio, in quanto, a fronte di un termine perentorio per la riassunzione innanzi al Tribunale fissato dalla Corte d'Appello al 18.03.2020, risulta provato, a mezzo dell'integrazione documentale depositata da parte querelante in allegato alle note scritte del 09.05.2024, che l'iter notificatorio della citazione in riassunzione è stato attivato in data 11.03.2020, poi essendosi regolarmente perfezionato nei confronti di entrambe le controparti in data 24.03.2020 attraverso consegna per ciascuno presso il domicilio eletto nel giudizio principale (studio dell'Avv. Giuseppe Balistreri) in favore dell'addetto alla consegna Avv. Nicola Balistreri.
3. Va inoltre precisato che l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, e la dichiarazione di contumacia dei convenuti, sono regolari. Al riguardo, infatti, sebbene nella citazione in riassunzione si potesse ravvisare il mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c. (in quanto l'udienza di citazione era stata fissata al 24.06.2020, ma per effetto della sospensione dei termini processuali per l'emergenza sanitaria da Covid-19 di cui all'art. 83 D.L. 18/2020 la fissazione di siffatta data non poteva comportare l'utile decorso del termine a comparire di 90 giorni), in ogni caso la rinnovazione della notificazione della citazione, disposta dal G.I. (con ordinanza a verbale del
05.07.2022) entro il termine perentorio del 29.07.2022 con fissazione di nuova udienza di prima comparizione al 06.12.2022, tempestivamente eseguita (via PEC ai domiciliatari Avv. Giuseppe Lo
Monaco ed Avv. Giuseppe Balistreri) in data 15.07.2022 (cfr. deposito attoreo di pari data), e nel pieno rispetto dei termini a comparire, ha determinato la sanatoria di ogni vizio.
4. Infine, sempre su un piano preliminare, gli atti del presente giudizio risultano regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 comma 1 c.p.c. già in data 23.03.2020 (cfr. la corrispondente voce nello storico del fascicolo), e pertanto si ritiene che questi sia stato regolarmente posto nelle condizioni di svolgere il suo intervento obbligatorio (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n.
25722 del 24/10/2008 (Rv. 605808 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22567 del 02/10/2013
(Rv. 627925 - 01); Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 11223 del 21/05/2014 (Rv. 631252 - 01); Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 27402 del 29/10/2018 (Rv. 650938 - 01)).
5. Ciò premesso, e venendo al merito della querela, il Collegio osserva quanto segue.
5.1. La querela di falso di cui si tratta (cfr. all. 4 alla citazione in riassunzione) ha ad oggetto fotocopia di scrittura privata recante contratto preliminare immobiliare del 07.03.1984, di cui si contesta la conformità all'originale. La fotocopia, allegata dagli odierni querelati all'atto di appello introduttivo del secondo grado del giudizio principale (all. 6), era stata dagli stessi prodotta nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di EN, come si evince dal fascicolo di parte recante l'attestazione di deposito della cancelleria in data 19.01.2017 (cfr. ordinanza di rimessione della Corte d'Appello, pag. 2). Invece, l'originale è stato esibito dall' in corso d'udienza del 18.12.2019 innanzi alla Pt_1
Corte d'Appello, e da questa acquisito in fotocopia.
5.2.1. La suddetta scrittura è composta da un foglio su due facciate, che presenta, a seguito del testo contrattuale scritto a macchina, in calce alla seconda facciata, oltre ed in seguito alle sottoscrizioni di e la sottoscrizione di tale . Questa non sarebbe CP_1 Controparte_3 Persona_1
4 conforme all'originale, che è invece costituito da un unico foglio uso bollo su quattro facciate, recante, oltre al testo dattiloscritto esattamente identico, in calce alla seconda facciata le sottoscrizioni di e , non seguite, però, dall'ulteriore sottoscrizione di CP_1 Controparte_3 [...]
); ed invece recante, all'inizio della terza facciata, nel primo rigo, la sottoscrizione di Per_1
e nel secondo rigo la sottoscrizione di , essendo Parte_1 Parte_2 per il resto un foglio bianco).
5.2.2. Il presente è dunque un classico caso di c.d. “diniego di originale”, in cui la parte propone querela di falso avverso un documento prodotto in fotocopia, in quanto ritenuto copia di un documento il cui originale non è mai esistito. Al riguardo, la recente Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 24029 del 06/09/2024 (Rv. 672257 - 01) ha infatti chiarito che “In tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata […]” (nello stesso senso, anche al fine di distinguere la presente ipotesi dal diverso caso di disconoscimento della conformità all'originale, la recentissima Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 134 del 05/01/2025 (Rv. 673697 - 01)).
5.3. Si è già accennato nell'ordinanza istruttoria del 11.04.2023 che i mezzi istruttori della querela di falso devono essere indicati nella querela stessa, conformemente a quanto si trae dall'art. 221 comma 2 c.p.c., (“salvo che tale falsità sia rilevabile "ictu oculi" dal documento impugnato e non occorrano particolari indagini per accertarla.”), e senza poter essere integrati successivamente (cfr. Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 6383 del 26/11/1988 (Rv. 460716 - 01); Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 1537 del
03/02/2001 (Rv. 543632 - 01); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 10874 del 07/05/2018 (Rv. 648241 -
01); Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 8718 del 28/03/2023 (Rv. 667565 - 02). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere la spendibilità di ogni possibile mezzo di prova del falso, comprese le presunzioni (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12118 del 22/06/2020 (Rv. 658056 - 01);
Cass. Civ. Sez. 3 , Sentenza n. 4720 del 19/02/2019 (Rv. 652829 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
1691 del 26/01/2006 (Rv. 587849 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6050 del 17/06/1998 (Rv.
516554 - 01); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 4571 del 06/07/1983 (Rv. 429447 - 01)). Il Collegio osserva che, a parte la produzione della scrittura esibita ed acquisita dalla Corte d'Appello all'udienza del 18.12.2019, e che veniva menzionata nella stessa querela di falso, quest'ultima non indicava alcun altro mezzo di prova. Pertanto, gli ulteriori mezzi di prova che sono stati indicati solo nel presente giudizio in sede di seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (ossia, in sostanza: le prove orali) sono inammissibili, e comunque altresì superflui ai fini della decisione.
5.4. La decisione in ordine alla querela, date le premesse sopra descritte, è di agevole argomentazione, in quanto il caso di specie è proprio sussumibile nell'ipotesi più semplice di falsità risultante ictu oculi. Infatti, vi è stata innanzi alla Corte d'Appello l'esibizione e produzione documentale, ad opera dell' dell'originale della scrittura recante regolarmente le firme degli e Pt_1 Persona_2 dei (non contenente la firma del . Sull'autenticità di tale documento non vi è Persona_3 Per_1 stata alcuna contestazione ad opera delle controparti. D'altra parte, invece, oggetto della querela è un documento prodotto ab origine sempre e solo in fotocopia, e di cui mai è stato prodotto il corrispondente originale. Documento che peraltro reca in calce la sottoscrizione di un soggetto
( ) di cui è completamente oscura l'identità e l'eventuale qualità nell'ambito dei Persona_1 rapporti delle parti (sia in termini di prova, sia a monte a livello di allegazione, in quanto non emerge dagli atti di causa alcuna affermazione al riguardo ad opera delle parti). Questo è sufficiente al
Collegio per trarre la conclusione della falsità del documento oggetto di querela, in quanto
5 evidentemente desumibile dalla produzione del corrispondente originale, regolarmente sottoscritto da tutte e sole le parti del giudizio.
6. Pertanto, la querela di falso proposta dall' va accolta, e dunque va dichiarata la falsità del Pt_1 documento costituito dalla fotocopia della scrittura privata datata 7 marzo 1984, allegato sub. n. 1) nel fascicolo di parte di primo grado di e nel giudizio di CP_1 Controparte_2 merito (R.G.C.C. Trib. EN n. 1018/2016), e riprodotto in all. 6 alla citazione in riassunzione del presente giudizio.
7.1. In forza del principio della soccombenza, i convenuti devono essere condannati al pagamento, in favore dell'attore delle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, sulla base Pt_1 dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, e ss.mm.ii., da ultimo operate con D.M. n. 147/2022.
7.2. Data, invece, l'inammissibilità della querela proposta da , e la contumacia Parte_2 dei convenuti, le spese di giudizio sostenute dalla prima vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritto al
R.G.C.C. n. 509/2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA, in accoglimento della querela di falso proposta da
[...]
, la falsità del documento costituito dalla fotocopia della Parte_1 scrittura privata datata 7 marzo 1984, prodotta da e CP_1 CP_2
nel giudizio R.G.C.C. Trib. EN n. 1018/2016;
[...]
2) DICHIARA inammissibile la querela di falso proposta da Parte_2
;
[...]
3) AN e , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento, in favore di , delle spese processuali, Parte_1 che si liquidano in € 554,06 per esborsi ed € 4.679,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
4) Dichiara irripetibili le spese sostenute da . Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale in data
20.03.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dario Albergo Gabriella Canto
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