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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/11/2025, n. 2710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2710 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa RO BO, ha pronunciato, in esito all'udienza del 26 novembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 645/2025
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Dafne Parte_1 C.F._1
Musolino, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, (P IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Santi Delia, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 6 febbraio 2025, esponeva: Parte_1
- di essere dipendente della Azienda Speciale Messina Social City in forza di contratto di assunzione del 27 febbraio 2019, con decorrenza dall'1 marzo 2019;
- dalla data di stipula del suindicato contratto, era stato assegnato con inquadramento previsto nel
CCNL Cooperative Sociali, con la qualifica di Assistenti Domiciliari, categoria C1 a tempo indeterminato;
- dal 2020 era stato assegnato con mansioni di OS (Operatore socio assistenziale) presso la struttura gestita dalla denominata “Casa di Vincenzo” e, da ultimo, presso la struttura comunale CP_1 denominata “Casa Serena” sempre con mansioni di OS (operatore socio assistenziale) per gli anziani ospiti;
- dal mese di gennaio 2023 l'immobile che ospitava la struttura “Casa Serena” era stato chiuso e gli anziani ospiti erano stati trasferiti presso i locali di proprietà della , sita in Parte_2 CP_1 via Del Santo;
- contestualmente al trasferimento degli anziani ospiti, anche egli era stato assegnato alla detta struttura in via Del Santo, dove aveva continuato a svolgere le mansioni di OS;
- nello svolgimento del predetto servizio presso Casa Serena egli si era occupato dell'assistenza degli anziani ospiti, con i quali aveva instaurato un rapporto personale di stima e di affetto derivante dalle proprie doti umane e dallo spirito di abnegazione con il quale prestava la sua opera in favore degli stessi assistiti, persone anziane, spesso non autosufficienti, alcune delle quali prive di un nucleo familiare di riferimento;
- contestualmente all'attività lavorativa egli svolgeva, altresì, attività sindacale come Dirigente UIL
e nello svolgimento di tale attività si era distinto in numerose occasioni in cui aveva rappresentato i lavoratori ed aveva tutelato i diritti degli anziani ospiti;
- negli anni di servizio egli non aveva mai ricevuto da parte dell'Azienda alcun richiamo o provvedimento di natura disciplinare;
- con provvedimento disciplinare del 19 luglio 2024, consegnato brevi manu, la Controparte_1 gli aveva comunicato la volontà di muovere una contestazione disciplinare per fatti e condotte che erano state imputate ad egli ricorrente, in assenza di qualsiasi preventivo contraddittorio volto all'accertamento dei fatti;
- contestualmente alla comunicazione della contestazione disciplinare, l'Azienda aveva disposto con
Ordine di Servizio n. 69 del 18 luglio 2024 “l'assegnazione temporanea” di egli ricorrente “presso il servizio di assistenza domiciliare disabili”, con decorrenza dal 20 luglio 2024 e “fino a nuova disposizione”;
- in data 23 luglio 2024, aveva presentato le proprie controdeduzioni, contestando integralmente l'accusa della datrice di lavoro ed eccependo l'assenza di qualsiasi prova e/o riscontro, chiedendo, pertanto, la revoca della contestazione disciplinare stessa e della temporanea assegnazione al servizio di assistenza domiciliare;
- con lettera racc. A/R del 31 luglio 2024, consegnata il 6 agosto 2024, la , senza Controparte_1 in alcun modo riscontrare nel merito le controdeduzioni offerte, aveva confermato l'addebito contestato con la comunicazione del 19 luglio 2024 e gli aveva comminato la massina sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa con effetto immediato;
- egli aveva impugnato, nelle forme e nei termini previsti dalla Legge n. 92/2012, il suddetto licenziamento inviando, in data 18 agosto 2024, la lettera di impugnazione, riservandosi ogni azione per la tutela dei suoi diritti e per il risarcimento dei danni sofferti;
- a tale ultima lettera non era seguito alcun riscontro da parte della Società.
Rilevava che il licenziamento intimatogli era affetto da assoluta nullità in quanto discriminatorio e ritorsivo, attuato al solo scopo di punire il lavoratore al quale era stata attribuita una condotta asseritamente lesiva del rapporto di fiducia con il datore di lavoro, in assenza di una qualsiasi attività di accertamento dei fatti, sulla base di un'accusa formulata al solo scopo di liberarsi di un dipendente che evidentemente era mal visto dall'azienda stessa a causa della pregressa attività sindacale svolta dallo stesso.
Rappresentava che in data 17 luglio 2024 era stato pubblicato sulla testata on-line Voce di Popolo un articolo in cui erano state denunciate le condizioni di lavoro dei dipendenti presso Casa Serena e, nella fattispecie, si dava notizia che alcuni dipendenti assunti come O.S.A. venivano impiegati anche come addetti alla cucina, per il servizio di pulizia dei locali della mensa e per servire i pasti in assenza delle necessarie autorizzazioni sanitarie nonché in violazione delle specifiche mansioni previste per le categorie di lavoratori utilizzate in modo diverso e in violazione del mansionario delle O.S.A..
Osservava che quanto sopra esposto era stato narrato nell'articolo pubblicato nella testa on-line Voce di Popolo con la pubblicazione, in data 17/07/2024, di un articolo dal titolo “al telefono un OS della ex Casa Serena”, corredata anche da una testimonianza in formato nella quale il soggetto intervistato raccontava quanto accadeva all'interno della struttura Casa Serena e confermava che gli operatori adibiti al servizio di pulizia dei locali della mensa non disponevano delle certificazioni di legge necessarie per la manipolazione degli alimenti e, sebbene adibiti a tali mansioni, non figuravano in alcuna disposizione di servizio in palese violazione delle disposizioni vigenti.
Rilevava che la testimonianza veniva resa in forma anonima e la voce del soggetto intervistato veniva alterata al fine di renderla irriconoscibile ma ciò nonostante, appena due giorni dopo la pubblicazione di tale articolo, egli aveva ricevuto una contestazione disciplinare nella quale l'Azienda l'aveva accusato di essere l'autore delle suddette dichiarazioni, invitandolo a presentare eventuali controdeduzioni.
Esponeva che egli aveva presentato tempestivamente le proprie memorie, contestando integralmente la ricostruzione operata dall'Azienda, ma, ciò nonostante, la con provvedimento Controparte_1 del 31 luglio 2024, ricevuto il 6 agosto 2024, gli aveva intimato il licenziamento per giusta causa per la pretesa lesione del rapporto di fiducia tra il datore di lavoro ed il lavoratore.
Osservava che l'Azienda non aveva svolto alcuna attività istruttoria volta all'accertamento dell'identità del soggetto intervistato dalla testata online Voce di Popolo ed eccepiva l'infondatezza della contestazione disciplinare in oggetto per assenza della prova circa l'imputabilità in capo ad egli ricorrente della condotta asseritamente lesiva “dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede” che caratterizzano il rapporto di lavoro. Rilevava che si era trattato di un licenziamento posto in essere con finalità ritorsiva per “punire” un lavoratore che svolgeva attività sindacale e che, già nei mesi precedenti, nel legittimo esercizio delle sue prerogative di rappresentante sindacale, aveva contestato all'Azienda alcune scelte nell'attività di gestione del servizio.
Contestava, in ogni caso, la proporzionalità della sanzione, considerato che egli non aveva mai ricevuto alcuna pregressa contestazione disciplinare, era ben inserito nell'ambiente lavorativo e ben voluto dagli anziani ai quali prestava assistenza.
Eccepiva, poi, la nullità del licenziamento per assenza della natura lesiva delle dichiarazioni pubblicate nel servizio pubblicato sulla piattaforma web Voce di Sicilia del 17/7/2024 dal titolo “al telefono un OS della Ex Casa Serena”.
Eccepiva, altresì, la nullità del licenziamento anche con riferimento alla ulteriore contestazione avanzata dall'Azienda, secondo la quale sarebbe stato egli ricorrente a consegnare alla testata giornalistica la documentazione interna all'azienda, ossia i fogli di servizio relativi ai turni di lavoro presso la struttura “Casa Serena”, rilevando che parte resistente non aveva fornito alcuna prova in merito alla suddetta contestazione.
Evidenziava che egli non era l' autore né delle dichiarazioni né della pubblicazione del documento sulla piattaforma web Voce di Sicilia, con conseguente estraneità dello stesso da ogni eventuale responsabilità che da tale pubblicazione potesse derivarne.
Rilevava la nullità del licenziamento intimato per finalità ritorsiva al fine di punirlo per l'attività di denuncia e protesta dallo stesso posta in essere.
Affermava di avere subito un danno biologico e materiale a causa delle condizioni di lavoro e del disposto licenziamento illegittimo.
Chiedeva, pertanto, che venisse riconosciuto e dichiarato inefficace, illegittimo e/o nullo il licenziamento intimatogli con nota del 31 luglio 2024, ricevuto il 6 agosto 2024 e impugnato in data
18 giugno 2024 e che, per l'effetto, venisse ordinato alla n persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, di reintegrarlo nel posto di lavoro, con consequenziale condanna al risarcimento dei danni, stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto (€ 1.540,00 – retribuzione globale lorda mensile prevista dal CCNL al mese di luglio 2024) maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre il versamento dei contributi previdenziali;
in subordine, chiedeva che gli venisse riconosciuta un'indennità omnicomprensiva di importo variabile tra 2,5 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, e comunque non inferiore a 6 mensilità, o comunque nella maggiore e/o minore misura comunque dovuta come per legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
instava per le spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario. 2.- La , in persona del legale rappresentante pro tempore, costituendosi in Controparte_1 giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto nelle forme del c.d. ex “rito
Fornero”.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 26 novembre 2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Il ricorrente contesta la legittimità del licenziamento intimatogli, rilevandone, in particolare, la natura discriminatoria e ritorsiva.
Dagli atti emerge che con lettera datata 19 luglio 2024 è stata mossa al ricorrente la seguente contestazione disciplinare: “In data 17 luglio 2024, sul sito web VOCE Di SICILIA – testata Pers giornalistica on line voce di popolo, è stato diffuso un audio “al telefono un della Ex casa
Serena” che riproduce una conversazione telefonica avvenuta tra Lei e tale , Persona_2 giornalista. Nel corso di tale conversazione, che sembra svolgersi in modo concordato e preordinato,
Ella rilascia dichiarazioni false e fuorvianti, accusando l'Azienda Messina Social City, sua datrice di lavoro, di violazione delle norme di igiene e sicurezza alimentare e di abusi nella gestione dei rapporti di lavoro. Tali affermazioni, di per sé oltremodo lesive dell'immagine dell'Azienda, sono rivolte a screditarne l'operato e si inquadrano in una complessiva strategia volta a delegittimare gli organi di vertice e le responsabilità del servizio cui Lei risulta assegnato. A ciò si aggiunga che Ella ha consegnato inopinatamente a terzi, nello specifico a , documentazione interna Persona_2 dell'Azienda (fogli di servizio), violando la normativa contenuta nel GDPR e la riservatezza di terzi,
e contravvenendo al dovere di lealtà, correttezza e buona fede, caratterizzante il rapporto di lavoro.
Ritenuto che tali comportamenti violano i doveri di diligenza, fedeltà, correttezza e sono indice di disaffezione verso il datore di lavoro e il suo stesso ruolo all'interno della struttura “Casa Serena”.
Con lettera del 23 luglio 2024 parte ricorrente ha formulato le proprie controdeduzioni, contestando di avere reso la dichiarazione al giornalista nonché i fatti addebitati.
Con nota del 31 luglio 2024 è stato irrogato al ricorrente il licenziamento in quanto è stato ritenuto
“violato l'obbligo di fedeltà, ovvero di leale comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, collegato con le regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c….”.
Con lettera datata 12 agosto 2024, ricevuta da parte resistente il 20 agosto 2024, parte ricorrente ha impugnato il licenziamento irrogato in quanto ritenuto ritorsivo e per assenza di giusta causa e/ giustificato motivo.
5.- Va rilevato che parte resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto nelle forme del c.d. ex “rito Fornero”. L'eccezione appare inammissibile, tenuto conto che il presente giudizio è stato trattato in base al rito di cui all'art. 441 bis c.p.c..
6.- Nel merito, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento” (Cass. Civ., sez. lav , 4 aprile 2019 n. 9468).
Occorre, dunque, accertare la sussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento ed eventualmente, in caso di assenza, l'eventuale natura ritorsiva del licenziamento.
Nel caso di specie, parte resistente ha, in particolare, contestato al ricorrente di avere rilasciato dichiarazioni “ false e fuorvianti” , accusandola “di violazione delle norme di igiene e sicurezza alimentare e di abusi nella gestione dei rapporti di lavoro” nonché di avere “consegnato inopinatamente a terzi, nello specifico a , documentazione interna dell'Azienda Persona_2
(fogli di servizio), violando la normativa contenuta nel GDPR e la riservatezza di terzi, e contravvenendo al dovere di lealtà, correttezza e buona fede, caratterizzante il rapporto di lavoro”.
Va rilevato che parte ricorrente contesta di avere rilasciato l'intervista al giornalista Per_2
e quest'ultimo citato come teste ha dichiarato “di avvalersi del diritto-dovere di tutelare la
[...] riservatezza delle fonti, ai sensi dell'art. 200, comma 1, lett. d) del cpp, dell'art. 2, l. 3 febbraio 1963
n. 69 e dell'art. 2 del TU dei doveri del giornalista, dichiarando di essere giornalista iscritto all'ordine professionale”.
Tuttavia, a giudizio di questo decidente, a prescindere dalla riferibilità al ricorrente dell'intervista rilasciata e pubblicata, comunque non risultano provati i fatti che hanno determinato il licenziamento.
In particolare, parte resistente non ha provato che le dichiarazioni rilasciate siano “false e fuorvianti”, non avendo dimostrato in giudizio il rispetto delle norme di igiene e sicurezza alimentare in relazione ai fatti contestati né ha provato la circostanza che sia stato il ricorrente a consegnare al giornalista
Bevacqua i fogli di servizio.
Al riguardo, tale prova non potrebbe essere fornita con l'espletamento della prova testimoniale richiesta da parte resistente, non essendo le circostanze formulate idonee a dimostrare i suindicati fatti.
7.- Accertata l'insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento, occorre verificare l'eventuale natura ritorsiva e discriminatoria del licenziamento intimato al ricorrente. Al riguardo, a giudizio di questo decidente, le richieste istruttorie formulate da parte ricorrente non sono tali da dimostrare la natura ritorsiva e discriminatoria e, pertanto, appaiono irrilevanti ai fini del giudizio.
Non risulta, dunque, provato l'intento ritorsivo o discriminatorio.
8.- Ritenuta l'illegittimità del licenziamento per mancanza di giusta causa, occorre individuare le conseguenze derivanti, tenuto conto che, nel caso di specie, trova applicazione il d.lgs. n. 23/2015 in quanto il ricorrente è stato assunto in data 1 marzo 2019, dopo l'entrata in vigore del suindicato decreto.
In particolare, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 23/2015 “1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino
a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3. 3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni.”.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 194 del 2018 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183) – sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96 – limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,»”.
Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 128 del 2024, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio
l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore”.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “In tema di licenziamento disciplinare, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare.” (Cass. Civ., Sez. Lav., 8 maggio 2019, n.
12174).
Nel caso di specie, in ragione di quanto esposto in precedenza, a giudizio di questo decidente, trova applicazione il comma 2 della disposizione citata.
Ne consegue che va annullato il licenziamento irrogato da parte resistente al ricorrente e va condannata la resistente a reintegrare nel posto di lavoro e al pagamento di Parte_1 un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
In ordine all'aliunde perceptum, va rilevato che dall'estratto contributivo prodotto dal ricorrente, emerge che dal 7 settembre 2024 al 30 settembre 2025 il ricorrente ha percepito la NASPI.
Al riguardo, si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione condiviso da questo decidente secondo cui “le somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di mobilità non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto di lavoro, atteso che detta indennità opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge” (Cass.civ. sez. lav., 16 maggio 2018, n.11989).
Le somme percepite a titolo di indennità NASPI non vanno, dunque, detratte.
9.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese giudiziali vengono compensate per un terzo e la restante quota viene posta a carico di parte resistente e liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo
2014 n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della durata infrannuale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
- annulla il licenziamento irrogato da a e condanna la Controparte_1 Parte_1 resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna parte resistente al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle spese giudiziali, liquidate in € 3085,66 oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina, 27 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO BO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa RO BO, ha pronunciato, in esito all'udienza del 26 novembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 645/2025
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Dafne Parte_1 C.F._1
Musolino, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, (P IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Santi Delia, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 6 febbraio 2025, esponeva: Parte_1
- di essere dipendente della Azienda Speciale Messina Social City in forza di contratto di assunzione del 27 febbraio 2019, con decorrenza dall'1 marzo 2019;
- dalla data di stipula del suindicato contratto, era stato assegnato con inquadramento previsto nel
CCNL Cooperative Sociali, con la qualifica di Assistenti Domiciliari, categoria C1 a tempo indeterminato;
- dal 2020 era stato assegnato con mansioni di OS (Operatore socio assistenziale) presso la struttura gestita dalla denominata “Casa di Vincenzo” e, da ultimo, presso la struttura comunale CP_1 denominata “Casa Serena” sempre con mansioni di OS (operatore socio assistenziale) per gli anziani ospiti;
- dal mese di gennaio 2023 l'immobile che ospitava la struttura “Casa Serena” era stato chiuso e gli anziani ospiti erano stati trasferiti presso i locali di proprietà della , sita in Parte_2 CP_1 via Del Santo;
- contestualmente al trasferimento degli anziani ospiti, anche egli era stato assegnato alla detta struttura in via Del Santo, dove aveva continuato a svolgere le mansioni di OS;
- nello svolgimento del predetto servizio presso Casa Serena egli si era occupato dell'assistenza degli anziani ospiti, con i quali aveva instaurato un rapporto personale di stima e di affetto derivante dalle proprie doti umane e dallo spirito di abnegazione con il quale prestava la sua opera in favore degli stessi assistiti, persone anziane, spesso non autosufficienti, alcune delle quali prive di un nucleo familiare di riferimento;
- contestualmente all'attività lavorativa egli svolgeva, altresì, attività sindacale come Dirigente UIL
e nello svolgimento di tale attività si era distinto in numerose occasioni in cui aveva rappresentato i lavoratori ed aveva tutelato i diritti degli anziani ospiti;
- negli anni di servizio egli non aveva mai ricevuto da parte dell'Azienda alcun richiamo o provvedimento di natura disciplinare;
- con provvedimento disciplinare del 19 luglio 2024, consegnato brevi manu, la Controparte_1 gli aveva comunicato la volontà di muovere una contestazione disciplinare per fatti e condotte che erano state imputate ad egli ricorrente, in assenza di qualsiasi preventivo contraddittorio volto all'accertamento dei fatti;
- contestualmente alla comunicazione della contestazione disciplinare, l'Azienda aveva disposto con
Ordine di Servizio n. 69 del 18 luglio 2024 “l'assegnazione temporanea” di egli ricorrente “presso il servizio di assistenza domiciliare disabili”, con decorrenza dal 20 luglio 2024 e “fino a nuova disposizione”;
- in data 23 luglio 2024, aveva presentato le proprie controdeduzioni, contestando integralmente l'accusa della datrice di lavoro ed eccependo l'assenza di qualsiasi prova e/o riscontro, chiedendo, pertanto, la revoca della contestazione disciplinare stessa e della temporanea assegnazione al servizio di assistenza domiciliare;
- con lettera racc. A/R del 31 luglio 2024, consegnata il 6 agosto 2024, la , senza Controparte_1 in alcun modo riscontrare nel merito le controdeduzioni offerte, aveva confermato l'addebito contestato con la comunicazione del 19 luglio 2024 e gli aveva comminato la massina sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa con effetto immediato;
- egli aveva impugnato, nelle forme e nei termini previsti dalla Legge n. 92/2012, il suddetto licenziamento inviando, in data 18 agosto 2024, la lettera di impugnazione, riservandosi ogni azione per la tutela dei suoi diritti e per il risarcimento dei danni sofferti;
- a tale ultima lettera non era seguito alcun riscontro da parte della Società.
Rilevava che il licenziamento intimatogli era affetto da assoluta nullità in quanto discriminatorio e ritorsivo, attuato al solo scopo di punire il lavoratore al quale era stata attribuita una condotta asseritamente lesiva del rapporto di fiducia con il datore di lavoro, in assenza di una qualsiasi attività di accertamento dei fatti, sulla base di un'accusa formulata al solo scopo di liberarsi di un dipendente che evidentemente era mal visto dall'azienda stessa a causa della pregressa attività sindacale svolta dallo stesso.
Rappresentava che in data 17 luglio 2024 era stato pubblicato sulla testata on-line Voce di Popolo un articolo in cui erano state denunciate le condizioni di lavoro dei dipendenti presso Casa Serena e, nella fattispecie, si dava notizia che alcuni dipendenti assunti come O.S.A. venivano impiegati anche come addetti alla cucina, per il servizio di pulizia dei locali della mensa e per servire i pasti in assenza delle necessarie autorizzazioni sanitarie nonché in violazione delle specifiche mansioni previste per le categorie di lavoratori utilizzate in modo diverso e in violazione del mansionario delle O.S.A..
Osservava che quanto sopra esposto era stato narrato nell'articolo pubblicato nella testa on-line Voce di Popolo con la pubblicazione, in data 17/07/2024, di un articolo dal titolo “al telefono un OS della ex Casa Serena”, corredata anche da una testimonianza in formato nella quale il soggetto intervistato raccontava quanto accadeva all'interno della struttura Casa Serena e confermava che gli operatori adibiti al servizio di pulizia dei locali della mensa non disponevano delle certificazioni di legge necessarie per la manipolazione degli alimenti e, sebbene adibiti a tali mansioni, non figuravano in alcuna disposizione di servizio in palese violazione delle disposizioni vigenti.
Rilevava che la testimonianza veniva resa in forma anonima e la voce del soggetto intervistato veniva alterata al fine di renderla irriconoscibile ma ciò nonostante, appena due giorni dopo la pubblicazione di tale articolo, egli aveva ricevuto una contestazione disciplinare nella quale l'Azienda l'aveva accusato di essere l'autore delle suddette dichiarazioni, invitandolo a presentare eventuali controdeduzioni.
Esponeva che egli aveva presentato tempestivamente le proprie memorie, contestando integralmente la ricostruzione operata dall'Azienda, ma, ciò nonostante, la con provvedimento Controparte_1 del 31 luglio 2024, ricevuto il 6 agosto 2024, gli aveva intimato il licenziamento per giusta causa per la pretesa lesione del rapporto di fiducia tra il datore di lavoro ed il lavoratore.
Osservava che l'Azienda non aveva svolto alcuna attività istruttoria volta all'accertamento dell'identità del soggetto intervistato dalla testata online Voce di Popolo ed eccepiva l'infondatezza della contestazione disciplinare in oggetto per assenza della prova circa l'imputabilità in capo ad egli ricorrente della condotta asseritamente lesiva “dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede” che caratterizzano il rapporto di lavoro. Rilevava che si era trattato di un licenziamento posto in essere con finalità ritorsiva per “punire” un lavoratore che svolgeva attività sindacale e che, già nei mesi precedenti, nel legittimo esercizio delle sue prerogative di rappresentante sindacale, aveva contestato all'Azienda alcune scelte nell'attività di gestione del servizio.
Contestava, in ogni caso, la proporzionalità della sanzione, considerato che egli non aveva mai ricevuto alcuna pregressa contestazione disciplinare, era ben inserito nell'ambiente lavorativo e ben voluto dagli anziani ai quali prestava assistenza.
Eccepiva, poi, la nullità del licenziamento per assenza della natura lesiva delle dichiarazioni pubblicate nel servizio pubblicato sulla piattaforma web Voce di Sicilia del 17/7/2024 dal titolo “al telefono un OS della Ex Casa Serena”.
Eccepiva, altresì, la nullità del licenziamento anche con riferimento alla ulteriore contestazione avanzata dall'Azienda, secondo la quale sarebbe stato egli ricorrente a consegnare alla testata giornalistica la documentazione interna all'azienda, ossia i fogli di servizio relativi ai turni di lavoro presso la struttura “Casa Serena”, rilevando che parte resistente non aveva fornito alcuna prova in merito alla suddetta contestazione.
Evidenziava che egli non era l' autore né delle dichiarazioni né della pubblicazione del documento sulla piattaforma web Voce di Sicilia, con conseguente estraneità dello stesso da ogni eventuale responsabilità che da tale pubblicazione potesse derivarne.
Rilevava la nullità del licenziamento intimato per finalità ritorsiva al fine di punirlo per l'attività di denuncia e protesta dallo stesso posta in essere.
Affermava di avere subito un danno biologico e materiale a causa delle condizioni di lavoro e del disposto licenziamento illegittimo.
Chiedeva, pertanto, che venisse riconosciuto e dichiarato inefficace, illegittimo e/o nullo il licenziamento intimatogli con nota del 31 luglio 2024, ricevuto il 6 agosto 2024 e impugnato in data
18 giugno 2024 e che, per l'effetto, venisse ordinato alla n persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, di reintegrarlo nel posto di lavoro, con consequenziale condanna al risarcimento dei danni, stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto (€ 1.540,00 – retribuzione globale lorda mensile prevista dal CCNL al mese di luglio 2024) maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre il versamento dei contributi previdenziali;
in subordine, chiedeva che gli venisse riconosciuta un'indennità omnicomprensiva di importo variabile tra 2,5 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, e comunque non inferiore a 6 mensilità, o comunque nella maggiore e/o minore misura comunque dovuta come per legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
instava per le spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario. 2.- La , in persona del legale rappresentante pro tempore, costituendosi in Controparte_1 giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto nelle forme del c.d. ex “rito
Fornero”.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 26 novembre 2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Il ricorrente contesta la legittimità del licenziamento intimatogli, rilevandone, in particolare, la natura discriminatoria e ritorsiva.
Dagli atti emerge che con lettera datata 19 luglio 2024 è stata mossa al ricorrente la seguente contestazione disciplinare: “In data 17 luglio 2024, sul sito web VOCE Di SICILIA – testata Pers giornalistica on line voce di popolo, è stato diffuso un audio “al telefono un della Ex casa
Serena” che riproduce una conversazione telefonica avvenuta tra Lei e tale , Persona_2 giornalista. Nel corso di tale conversazione, che sembra svolgersi in modo concordato e preordinato,
Ella rilascia dichiarazioni false e fuorvianti, accusando l'Azienda Messina Social City, sua datrice di lavoro, di violazione delle norme di igiene e sicurezza alimentare e di abusi nella gestione dei rapporti di lavoro. Tali affermazioni, di per sé oltremodo lesive dell'immagine dell'Azienda, sono rivolte a screditarne l'operato e si inquadrano in una complessiva strategia volta a delegittimare gli organi di vertice e le responsabilità del servizio cui Lei risulta assegnato. A ciò si aggiunga che Ella ha consegnato inopinatamente a terzi, nello specifico a , documentazione interna Persona_2 dell'Azienda (fogli di servizio), violando la normativa contenuta nel GDPR e la riservatezza di terzi,
e contravvenendo al dovere di lealtà, correttezza e buona fede, caratterizzante il rapporto di lavoro.
Ritenuto che tali comportamenti violano i doveri di diligenza, fedeltà, correttezza e sono indice di disaffezione verso il datore di lavoro e il suo stesso ruolo all'interno della struttura “Casa Serena”.
Con lettera del 23 luglio 2024 parte ricorrente ha formulato le proprie controdeduzioni, contestando di avere reso la dichiarazione al giornalista nonché i fatti addebitati.
Con nota del 31 luglio 2024 è stato irrogato al ricorrente il licenziamento in quanto è stato ritenuto
“violato l'obbligo di fedeltà, ovvero di leale comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, collegato con le regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c….”.
Con lettera datata 12 agosto 2024, ricevuta da parte resistente il 20 agosto 2024, parte ricorrente ha impugnato il licenziamento irrogato in quanto ritenuto ritorsivo e per assenza di giusta causa e/ giustificato motivo.
5.- Va rilevato che parte resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto nelle forme del c.d. ex “rito Fornero”. L'eccezione appare inammissibile, tenuto conto che il presente giudizio è stato trattato in base al rito di cui all'art. 441 bis c.p.c..
6.- Nel merito, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento” (Cass. Civ., sez. lav , 4 aprile 2019 n. 9468).
Occorre, dunque, accertare la sussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento ed eventualmente, in caso di assenza, l'eventuale natura ritorsiva del licenziamento.
Nel caso di specie, parte resistente ha, in particolare, contestato al ricorrente di avere rilasciato dichiarazioni “ false e fuorvianti” , accusandola “di violazione delle norme di igiene e sicurezza alimentare e di abusi nella gestione dei rapporti di lavoro” nonché di avere “consegnato inopinatamente a terzi, nello specifico a , documentazione interna dell'Azienda Persona_2
(fogli di servizio), violando la normativa contenuta nel GDPR e la riservatezza di terzi, e contravvenendo al dovere di lealtà, correttezza e buona fede, caratterizzante il rapporto di lavoro”.
Va rilevato che parte ricorrente contesta di avere rilasciato l'intervista al giornalista Per_2
e quest'ultimo citato come teste ha dichiarato “di avvalersi del diritto-dovere di tutelare la
[...] riservatezza delle fonti, ai sensi dell'art. 200, comma 1, lett. d) del cpp, dell'art. 2, l. 3 febbraio 1963
n. 69 e dell'art. 2 del TU dei doveri del giornalista, dichiarando di essere giornalista iscritto all'ordine professionale”.
Tuttavia, a giudizio di questo decidente, a prescindere dalla riferibilità al ricorrente dell'intervista rilasciata e pubblicata, comunque non risultano provati i fatti che hanno determinato il licenziamento.
In particolare, parte resistente non ha provato che le dichiarazioni rilasciate siano “false e fuorvianti”, non avendo dimostrato in giudizio il rispetto delle norme di igiene e sicurezza alimentare in relazione ai fatti contestati né ha provato la circostanza che sia stato il ricorrente a consegnare al giornalista
Bevacqua i fogli di servizio.
Al riguardo, tale prova non potrebbe essere fornita con l'espletamento della prova testimoniale richiesta da parte resistente, non essendo le circostanze formulate idonee a dimostrare i suindicati fatti.
7.- Accertata l'insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento, occorre verificare l'eventuale natura ritorsiva e discriminatoria del licenziamento intimato al ricorrente. Al riguardo, a giudizio di questo decidente, le richieste istruttorie formulate da parte ricorrente non sono tali da dimostrare la natura ritorsiva e discriminatoria e, pertanto, appaiono irrilevanti ai fini del giudizio.
Non risulta, dunque, provato l'intento ritorsivo o discriminatorio.
8.- Ritenuta l'illegittimità del licenziamento per mancanza di giusta causa, occorre individuare le conseguenze derivanti, tenuto conto che, nel caso di specie, trova applicazione il d.lgs. n. 23/2015 in quanto il ricorrente è stato assunto in data 1 marzo 2019, dopo l'entrata in vigore del suindicato decreto.
In particolare, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 23/2015 “1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino
a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3. 3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni.”.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 194 del 2018 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183) – sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96 – limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,»”.
Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 128 del 2024, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio
l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore”.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “In tema di licenziamento disciplinare, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare.” (Cass. Civ., Sez. Lav., 8 maggio 2019, n.
12174).
Nel caso di specie, in ragione di quanto esposto in precedenza, a giudizio di questo decidente, trova applicazione il comma 2 della disposizione citata.
Ne consegue che va annullato il licenziamento irrogato da parte resistente al ricorrente e va condannata la resistente a reintegrare nel posto di lavoro e al pagamento di Parte_1 un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
In ordine all'aliunde perceptum, va rilevato che dall'estratto contributivo prodotto dal ricorrente, emerge che dal 7 settembre 2024 al 30 settembre 2025 il ricorrente ha percepito la NASPI.
Al riguardo, si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione condiviso da questo decidente secondo cui “le somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di mobilità non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto di lavoro, atteso che detta indennità opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge” (Cass.civ. sez. lav., 16 maggio 2018, n.11989).
Le somme percepite a titolo di indennità NASPI non vanno, dunque, detratte.
9.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese giudiziali vengono compensate per un terzo e la restante quota viene posta a carico di parte resistente e liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo
2014 n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della durata infrannuale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
- annulla il licenziamento irrogato da a e condanna la Controparte_1 Parte_1 resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna parte resistente al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle spese giudiziali, liquidate in € 3085,66 oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina, 27 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO BO