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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/06/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.380/2024
@-Acc.AEq - Opp.Intimaz.Pagamento(prescrizione) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 5 Giugno 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 22.11.2024, e vertente tra
(appellante-appellata incidentale) contro Parte_1 CP_1
(appellato), nonché contro ed Controparte_2 [...]
(appellati-appellanti incidentali), avente ad oggetto: appello Controparte_3
avverso la sentenza n°265/2024 emessa dal Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data 22.10.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2024, ha impugnato la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata accolta l'opposizione proposta da avverso CP_1
l'Intimazione di Pagamento n°008 2024 90019154 24/000, notificata in data 26.06.2024, e relativa, per CP_ quanto rileva ai fini del presente giudizio, a n.7 avvisi di addebito (n.308 2014 00029735 77, n.308
2015 00011248 80, n.308 2016 00007585 27, n.308 2016 00020197 84, n.308 2017 00001305 54, n.308
1 2017 00005020 49 e n.308 2017 00011022 06) ed a n.2 cartelle di pagamento (n.008 2016 0008884 CP_5
11 e n.008 2018 00007569 79), essendo risultata maturata la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3 comma 9 della l. n. 335/1995 nel periodo intercorrente tra la data di notifica degli atti prodromici (con esclusivo riguardo a quelli per i quali l'attività notificatoria è stata ritenuta validamente effettuata) e quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (26.06.2024).
A fondamento del gravame, ha censurato la sentenza impugnata: 1) Parte_1
nella parte in cui ha ritenuto invalida la notifica della cartella di pagamento dell' n. 008 2016 CP_5
0008884 11/000 mediante deposito presso il portale telematico della Camera di Commercio, inserimento dell'avviso di deposito sul portale e spedizione della raccomandata informativa, ai sensi dell'art 26 del d.p.r. n. 600/1973; 2) nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione (pacificamente quinquennale ex art.3 comma 9 legge n°335/95) con riguardo ai crediti contributivi indicati nell'intimazione di pagamento opposta n°008 2024 90019154 24/000 e riferibili alla cartella di CP_ pagamento n.008 2016 0008884 11 ed agli avvisi di addebito n.308 2014 00029735 77, CP_5
n.308 2015 00011248 80, n.308 2016 00007585 27 e n.308 2016 00020197 84.
Ha quindi concluso come segue: “riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Fermo –
Sezione Lavoro - N. 265/2024, pubblicata il 22/10/2024, notificata il 23/10/2024, pronunciata nella causa RG N. 543/2024 e, per l'effetto, accertata e dichiarata la regolarità della notifica della cartella
N. 0082016000888411000 del 30/09/2016 e degli Avvisi di Addebito N. 30820140002973577000, CP_5
30820150001124880000, 30820160000758527000 e 30820160002019784000 e, considerati, pure, i termini di sospensione Pro – Covid 19, dichiarare l'avvenuta interruzione degli eccepiti termini prescrizionali quinquennali della suddetta cartella esattoriale e dei suddetti Avvisi di Addebito CP_5 sottesi all'impugnato atto di intimazione N. 00820249001915424000, così parzialmente CP_4
riformando la sentenza del Giudice Del Lavoro del Tribunale di Fermo nella parte in cui ha dichiarato
l'avvenuta prescrizione dei crediti portati dalla anzidetta cartella e dai sopra descritti Avvisi di CP_5
Addebito Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado del giudizio, rimb. forf. CP_4
15%, oltre CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
L'appellato si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il CP_1
rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
CP_
Si sono altresì costituiti in giudizio l' e l' ed hanno principalmente aderito al gravame CP_5
proposto da . Hanno altresì proposto appello incidentale, censurando Parte_2
la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna delle spese in solido di
[...]
CP_
, ed ed hanno chiesto di essere tenuti indenni dalle spese di lite. Parte_2 CP_5
2 1.- Il primo motivo dell'appello principale è fondato, atteso che l'art.26 secondo comma del
D.P.R.602/1973, nel testo vigente ratione temporis all'epoca della notificazione della cartella di pagamento n. 008 2016 0008884 11/000 (settembre 2016), prevedeva che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). […]. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione […]”. Ne segue che nella fattispecie , non avendo Parte_2
rinvenuto nell' alcun indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo riferibile Pt_3 all'appellato (v. avviso di mancata consegna in data 08.09.2016 per “indirizzo non valido”), ha legittimamente eseguito la notificazione della cartella di pagamento n. 008 2016 0008884 11/000 mediante deposito telematico presso gli uffici della Camera di Commercio di Fermo e pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della medesima, con contestuale spedizione della raccomandata informativa, ricevuta a mani proprie del destinatario in data 30.09.2016 (v. avviso CP_1
ricevimento, in atti . CP_6
***
2.- La fondatezza del primo motivo di gravame non conduce all'accoglimento dell'appello principale, per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che limita il secondo motivo di gravame alla cartella Parte_2
CP_ di pagamento n.008 2016 0008884 11 ed agli avvisi di addebito n.308 2014 00029735 77, CP_5
n.308 2015 00011248 80, n.308 2016 00007585 27 e n.308 2016 00020197 84, in tal modo prestando sostanziale acquiescenza al capo della sentenza che ha accolto l'opposizione avverso gli avvisi di
CP_ addebito n.308 2017 00001305 54, n.308 2017 00005020 49 e n.308 2017 00011022 06 ed avverso la cartella di pagamento n.008 2018 00007569 79. Sul punto si è quindi formato un parziale CP_5
giudicato interno.
Ciò premesso, è noto che, in punto di diritto, a norma dell'art.3, comma 9, della legge 08.08.1995
n°335, “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie,
3 compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991 n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991 n.166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
In punto di fatto, va premesso che tutti gli avvisi e le cartelle di pagamento indicati nell'intimazione opposta sono stati ritualmente notificati (cfr. avvisi di ricevimento prodotti da Parte_1
) e non risultano opposti nel termine di giorni 40 posto dall'art.24 D.Lgs.46/1999, con
[...]
conseguente loro definitività. Non sono quindi disaminabili in questa sede questioni attinenti al merito della pretesa contributiva ed alla prescrizione dei crediti maturata anteriormente alla notifica delle cartelle e degli avvisi.
Va invece valutata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione maturata nella fase successiva alla notifica delle suddette cartelle di pagamento, muovendo dal presupposto che la prescrizione ha pacificamente natura quinquennale (v. Cass.Civ., sez. un. n°23397/2016 del 25.10.2016, depositata il
17.11.2016).
Ciò posto, risulta per tabulas che l'intimazione di pagamento opposta (n°008 2024 90019154 24/000)
è stata notificata il 26.06.2024 ed ha ad oggetto, tra gli altri, i crediti contributivi portati dalla avvisi di
CP_ addebito n.308 2014 00029735 77, n.308 2015 00011248 80, n.308 2016 00007585 27, n.308 2016
00020197 84, n.308 2017 00001305 54, n.308 2017 00005020 49 e n.308 2017 00011022 06 e dalle cartelle di pagamento n.008 2016 0008884 11 e n.008 2018 00007569 79. CP_5
Dagli atti di causa risulta che tutti gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati e che non vi sono stati atti interruttivi della prescrizione.
Viene invocata dall'appellante la sospensione della decorrenza del termine prescrizionale prevista dalle leggi speciali emanate per fronteggiare l'emergenza sanitaria da pandemia Covid-19. Secondo
, in particolare, le varie leggi susseguitesi nel tempo (D.L. n.18/2020, Parte_2
D.L. n.34/2020, D.L. n.104/2020, D.L. n.125/2020, D.L. n. 41/2021 e L. n.106/2021) avrebbero determinato un periodo di sospensione del termine di prescrizione pari a complessivi n.541 giorni.
La tesi è solo parzialmente fondata.
In punto di diritto, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3,
4 comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E' poi intervenuta una ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n.21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Sono quelle sopra indicate le uniche norme relative alla sospensione dei termini di prescrizione contributiva, per cui il periodo complessivo di sospensione della prescrizione causa Covid è di 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182.
In punto di fatto, non risulta sottoposta a censura la analitica disamina del compendio documentale operata dal Tribunale, che viene quindi integralmente recepita nei termini di seguito descritti:
“1) l'a.v.a. n. 30820140002973577000 è stato notificato il 24 marzo 2015 mediante CP_4 raccomandata direttamente al destinatario;
2) l'av.a. n. 30820150001124880000 è stato notificato il 3 novembre 2015 mediante raccomandata direttamente al destinatario;
3) l'a.v.a. n. 30820160000758527000 è stato notificato il 6 giugno 2016 mediante raccomandata direttamente al destinatario;
4) l'a.v.a. n. 30820160002019784000 è risultato inviato al mittente per compiuta giacenza il 14 dicembre 2016;
5) l'a.v.a. n. 30820170000130554000 è risultato inviato al mittente per compiuta giacenza il 31 luglio 2017;
6) l'a.v.a n. 30820170000502049000 è stato notificato il 30 novembre 2017 mediante p.e.c. all'indirizzo Email_1
7) l'a.v.a. n. 30820170001102206000 è stato notificato il 7 gennaio 2018 mediante p.e.c. all'indirizzo
Email_1
8) la cartella di pagamento dell' n. 0082016000888411000 è stata depositata presso il CP_5 portale telematico della Camera di Commercio ed è stato formalizzato avviso di deposito sul portale ai sensi dell'art. 26 del d.p.r. n. 600/1973, nonché è stato curato l'invio di raccomandata informativa ricevuta dal destinatario il 30 settembre 2016;
9) la cartella di pagamento dell' n. 00820180000756979000 è stata notificata il 14 febbraio CP_5 2018 a mezzo p.e.c. all'indirizzo . Email_1
5 Considerato quanto sopra, deve ritenersi che, tenuto presente che non vi sono stati atti interruttivi e pur considerando il periodo di sospensione Covid-19 pari a n.311 giorni, alla data del 26.06.2024 (data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta), per tutti gli atti prodromici sopra indicati era maturata la prescrizione quinquennale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello principale va dunque respinto.
*** CP_ 3.- Sono invece fondati gli appelli incidentali proposti dall' e dall atteso che, alla luce della CP_5
disciplina di cui agli artt.91 e 92 c.p.c., il principio di soccombenza nella attribuzione del carico delle spese processuali costituisce un principio di carattere generale, cui fa eccezione la sola possibilità per il giudice di compensare (parzialmente o per intero) le spese, ex art.92 comma 2 c.p.c. (come sostituito dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre
2014, n. 162), in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (ovvero “sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” – v. Corte Cost. n.77/2018).
Nella fattispecie, ritiene la Corte che ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni” che giustifichino la compensazione delle spese del primo grado (e, per le medesime ragioni, anche di quelle del presente CP_ grado) nei confronti dell' e dell' atteso che, da un lato, è ascrivibile alla condotta processuale di CP_5
la mancata prova della interruzione della prescrizione, e che, Parte_2 dall'altro, la soccombenza ha riguardato esclusivamente l'attività dell'Agente della Riscossione che, per un verso, non risulta aver mai notificato atti interruttivi della prescrizione, e che, per altro verso, ha provveduto a notificare l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio solo a prescrizione ormai ampiamente maturata. Deve pertanto pronunciarsi condanna della sola Parte_1
al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, a norma dell'art. 91 c.p.c., stante
[...]
l'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alle altre parti che hanno dovuto svolgere un'attività processuale per far valere le proprie ragioni e che, di conseguenza, sarebbero ingiustamente pregiudicate dalla condanna solidale a rifondere le spese di lite alla parte vittoriosa. Deve dunque ritenersi legittima e giustificata la integrale applicazione, per entrambi i gradi del giudizio, del principio di soccombenza di cui all'art.91 c.p.c. nei soli confronti di . Parte_2
CP_ In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che l' e l' CP_5 sono sostanzialmente soccombenti sull'appello principale (avendo aderito alle difese di
[...]
) e vittoriosi sull'appello incidentale, ricorrono idonee ragioni di ordine equitativo Parte_2
per la compensazione delle spese del presente grado nei loro confronti, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, in cui sono entrambi risultati parzialmente soccombenti.
6 Si applica nei confronti dell'appellante principale l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
a rifondere a le spese del primo grado, che liquida in Parte_2 CP_1
complessivi €.4.250,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore dell'avvocato antistatario;
- condanna a rifondere a le spese del presente Parte_2 CP_1
grado, che liquida in complessivi €.5.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore dell'avvocato antistatario;
CP_
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio nei confronti dell' e dell CP_5
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante principale, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 5 Giugno 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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