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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/05/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7318/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7318/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Alberto Segreti Parte_1
OPPONENTE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio Controparte_1
degli avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino
OPPOSTA
CONCLUSIONI
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento
1 del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 1899/2018 con il quale il
Tribunale di Nola gli ingiungeva di pagare in favore della Controparte_1
(di seguito, per brevità, solo la somma di € 8.294,81 oltre interessi e spese CP_1
di procedura. Il decreto ingiuntivo veniva emesso sulla base di due fatture relative alla fornitura di energia elettrica presso un immobile sito in Portici
(NA), al Corso Garibaldi n° 67, ed contestava l'esistenza del Parte_1
credito deducendo di non aver mai fornito il proprio consenso alla predetta fornitura e di non aver mai sottoscritto alcun contratto di somministrazione con l' CP_1
Provvedeva a costituirsi in giudizio l' la quale resisteva all'opposizione e CP_1
ne chiedeva il rigetto.
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice autorizzava l'opponente al deposito di una copia del proprio documento di identità e, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183,
comma VI, c.p.c. Infine, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, la causa giungeva all'udienza cartolare del 18/03/2025 per essere riservata in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in forma ridotta.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda
2 proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi,
dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile,
in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d.
principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti
non specificatamente contestati dalla parte costituita”; ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere
di specifica contestazione impone al convenuto di prendere posizione sui fatti
posti dall'attore a fondamento della propria domanda. Ne deriva che i suddetti
fatti, qualora non siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal
convenuto stesso, devono considerarsi incontroversi e non richiedenti una
specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi
da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al
materiale processuale e dovrà, pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli
accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi in cui il convenuto abbia contestato in
modo circostanziato e specifico i fatti dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà
l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio”
(Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019, n.1102 su www.dejure.it).
3 Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
In materia di contratto di somministrazione di energia elettrica, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni sottolineato che “il contratto di
somministrazione di energia elettrica non necessita di forma scritta, né ad
substantiam, né ad probationem perché da un lato l' art. 3 n. 11 della legge 6
dicembre 1962 n. 1643 sottopone gli atti dell'Ente alla disciplina delle leggi di
diritto privato, dall' altro detto contratto non è soggetto alla disciplina della
contabilità generale dello Stato di cui al R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (artt.
16 - 17), a norma della quale i contratti, ancorché di diritto privato, devono
esser redatti per iscritto;
pertanto spetta al giudice del merito accertare se in
concreto, indipendentemente dalla sottoscrizione del formulario - tipo, esso si è
4 perfezionato per facta concludentia” (cfr. Cass. civ. 10249/1998); così, in una recente pronuncia (cfr. Cass. civ. 20267/2023) la Suprema Corte, richiamando il suo consolidato orientamento, ha ribadito che la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica “[...] può essere fatta anche per fatti
concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica” (Cass. civ.
SS.UU. n. 4715/1996).
Infine, è opportuno rammentare che la prova relativa alla pretesa creditoria non può ritenersi sufficientemente assolta unicamente mediante l'esibizione di fatture e scritture contabili, risultando tali atti sufficienti solo nella fase monitoria ma non anche nel giudizio a cognizione piena;
difatti, “La fattura
commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua
funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un
contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si
struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte,
avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando
tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di
contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri
obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende
avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma,
al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e
dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa
riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con
quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto,
tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili
prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non
5 risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel processo di
cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la
fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova
dei fatti che la stessa vi ha dichiarato” (Cass. civ. 17050/2011).
Venendo al merito della controversia, nel caso in esame l'opposta produceva, a supporto della propria pretesa creditoria, le fatture impagate, il contratto per la fornitura recante la sottoscrizione di , il modulo di voltura Parte_1
anch'esso sottoscritto dall'opponente, come anche il modulo per l'accettazione dell'offerta, la carta d'identità e la tessera sanitaria dell'opponente nonché,
infine, gli estratti conto muniti di autenticazione notarile.
Pertanto, alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo,
l'opponente in quanto convenuto in senso sostanziale avrebbe dovuto dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi idonei ad incidere sul diritto di credito vantato dall'opposta e da questa adeguatamente provato. Ma l'onere probatorio incombente sull'opponente non può reputarsi assolto, in quanto tutte le eccezioni sollevate non hanno trovato riscontro nelle prove documentali presenti nel fascicolo di causa.
Innanzitutto, non si rinvengono le invocate difformità tra il documento di riconoscimento depositato dall'opponente e quello prodotto in giudizio dall'opposta; difatti, sebbene la copia della carta di identità allegata al contratto riporti alcune differenze rispetto alla copia depositata dall'opponente, in relazione alla firma ed al nome apposti sulle stesse, queste differenze appaiono invero dovute ad un ricalco di tali elementi sulla fotocopia in questione. Inoltre,
al contratto veniva altresì allegata la tessera sanitaria dell , su cui lo Pt_1
stesso nulla eccepiva. Oltre a ciò, anche le sottoscrizioni apposte in calce ai
6 documenti già citati, ictu oculi non appaiono difformi rispetto alla firma apposta sul documento di riconoscimento depositatati dall'opponente nonché a quella riportata in calce alla procura alle liti rilasciata dal suo difensore.
Consegue a ciò che la stipulazione tra l'utente e la società fornitrice deve reputarsi legittima e la titolarità dell'utenza deve attribuirsi all'opponente
, non essendo sufficiente, al fine di fornire prova della sua Parte_1
estraneità al contratto di fornitura, l'aver presentato una denuncia alle autorità.
Dunque, il disconoscimento appare privo di effetti giuridici, in quanto generico e non motivato, ricordando che “[...] l'onere di disconoscere la conformità tra
l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in
giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va
assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che
consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione
della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini
del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o
onnicomprensive” (Cass. civ. n. 28096/2009). In altri termini, in tema di prova documentale l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere
"espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non semplice negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera generica ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (Cass. civ.,
sez. trib. n. 16232/2004; v. anche Tribunale Nola, sez. I, 02/11/2010 secondo
7 cui "In tema di disconoscimento di un documento lo stesso deve essere
specifico, analitico, motivato, ciò non solo nel senso che la parte deve
specificamente indicare i documenti oggetto di disconoscimento, ma anche le
ragioni di siffatto disconoscimento, e cioè indicare al giudice gli elementi che
consentono di contestare la conformità della copia prodotta all'originale, in
possesso della parte esibente o dì terzi"). Orbene, ritenendosi dimostrata la sussistenza del contratto di somministrazione, l'effettiva titolarità e l'erogazione dell'energia elettrica come emerso dalle fatture, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la condanna ex art. 96, comma I, c.p.c.
richiesta reciprocamente, mancando, nel caso di specie, la prova della malafede o colpa grave nell'agire e resistere in giudizio nonché la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte (cfr. Tribunale Bari sez. I,
31/10/2022, n.3974).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia (in applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità della stessa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1899/2018 emesso dal Tribunale di Nola;
8 - Condanna l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite,
che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 14/05/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7318/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Alberto Segreti Parte_1
OPPONENTE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio Controparte_1
degli avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino
OPPOSTA
CONCLUSIONI
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento
1 del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 1899/2018 con il quale il
Tribunale di Nola gli ingiungeva di pagare in favore della Controparte_1
(di seguito, per brevità, solo la somma di € 8.294,81 oltre interessi e spese CP_1
di procedura. Il decreto ingiuntivo veniva emesso sulla base di due fatture relative alla fornitura di energia elettrica presso un immobile sito in Portici
(NA), al Corso Garibaldi n° 67, ed contestava l'esistenza del Parte_1
credito deducendo di non aver mai fornito il proprio consenso alla predetta fornitura e di non aver mai sottoscritto alcun contratto di somministrazione con l' CP_1
Provvedeva a costituirsi in giudizio l' la quale resisteva all'opposizione e CP_1
ne chiedeva il rigetto.
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice autorizzava l'opponente al deposito di una copia del proprio documento di identità e, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183,
comma VI, c.p.c. Infine, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, la causa giungeva all'udienza cartolare del 18/03/2025 per essere riservata in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in forma ridotta.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda
2 proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi,
dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile,
in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d.
principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti
non specificatamente contestati dalla parte costituita”; ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere
di specifica contestazione impone al convenuto di prendere posizione sui fatti
posti dall'attore a fondamento della propria domanda. Ne deriva che i suddetti
fatti, qualora non siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal
convenuto stesso, devono considerarsi incontroversi e non richiedenti una
specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi
da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al
materiale processuale e dovrà, pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli
accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi in cui il convenuto abbia contestato in
modo circostanziato e specifico i fatti dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà
l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio”
(Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019, n.1102 su www.dejure.it).
3 Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
In materia di contratto di somministrazione di energia elettrica, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni sottolineato che “il contratto di
somministrazione di energia elettrica non necessita di forma scritta, né ad
substantiam, né ad probationem perché da un lato l' art. 3 n. 11 della legge 6
dicembre 1962 n. 1643 sottopone gli atti dell'Ente alla disciplina delle leggi di
diritto privato, dall' altro detto contratto non è soggetto alla disciplina della
contabilità generale dello Stato di cui al R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (artt.
16 - 17), a norma della quale i contratti, ancorché di diritto privato, devono
esser redatti per iscritto;
pertanto spetta al giudice del merito accertare se in
concreto, indipendentemente dalla sottoscrizione del formulario - tipo, esso si è
4 perfezionato per facta concludentia” (cfr. Cass. civ. 10249/1998); così, in una recente pronuncia (cfr. Cass. civ. 20267/2023) la Suprema Corte, richiamando il suo consolidato orientamento, ha ribadito che la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica “[...] può essere fatta anche per fatti
concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica” (Cass. civ.
SS.UU. n. 4715/1996).
Infine, è opportuno rammentare che la prova relativa alla pretesa creditoria non può ritenersi sufficientemente assolta unicamente mediante l'esibizione di fatture e scritture contabili, risultando tali atti sufficienti solo nella fase monitoria ma non anche nel giudizio a cognizione piena;
difatti, “La fattura
commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua
funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un
contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si
struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte,
avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando
tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di
contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri
obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende
avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma,
al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e
dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa
riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con
quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto,
tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili
prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non
5 risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel processo di
cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la
fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova
dei fatti che la stessa vi ha dichiarato” (Cass. civ. 17050/2011).
Venendo al merito della controversia, nel caso in esame l'opposta produceva, a supporto della propria pretesa creditoria, le fatture impagate, il contratto per la fornitura recante la sottoscrizione di , il modulo di voltura Parte_1
anch'esso sottoscritto dall'opponente, come anche il modulo per l'accettazione dell'offerta, la carta d'identità e la tessera sanitaria dell'opponente nonché,
infine, gli estratti conto muniti di autenticazione notarile.
Pertanto, alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo,
l'opponente in quanto convenuto in senso sostanziale avrebbe dovuto dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi idonei ad incidere sul diritto di credito vantato dall'opposta e da questa adeguatamente provato. Ma l'onere probatorio incombente sull'opponente non può reputarsi assolto, in quanto tutte le eccezioni sollevate non hanno trovato riscontro nelle prove documentali presenti nel fascicolo di causa.
Innanzitutto, non si rinvengono le invocate difformità tra il documento di riconoscimento depositato dall'opponente e quello prodotto in giudizio dall'opposta; difatti, sebbene la copia della carta di identità allegata al contratto riporti alcune differenze rispetto alla copia depositata dall'opponente, in relazione alla firma ed al nome apposti sulle stesse, queste differenze appaiono invero dovute ad un ricalco di tali elementi sulla fotocopia in questione. Inoltre,
al contratto veniva altresì allegata la tessera sanitaria dell , su cui lo Pt_1
stesso nulla eccepiva. Oltre a ciò, anche le sottoscrizioni apposte in calce ai
6 documenti già citati, ictu oculi non appaiono difformi rispetto alla firma apposta sul documento di riconoscimento depositatati dall'opponente nonché a quella riportata in calce alla procura alle liti rilasciata dal suo difensore.
Consegue a ciò che la stipulazione tra l'utente e la società fornitrice deve reputarsi legittima e la titolarità dell'utenza deve attribuirsi all'opponente
, non essendo sufficiente, al fine di fornire prova della sua Parte_1
estraneità al contratto di fornitura, l'aver presentato una denuncia alle autorità.
Dunque, il disconoscimento appare privo di effetti giuridici, in quanto generico e non motivato, ricordando che “[...] l'onere di disconoscere la conformità tra
l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in
giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va
assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che
consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione
della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini
del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o
onnicomprensive” (Cass. civ. n. 28096/2009). In altri termini, in tema di prova documentale l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere
"espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non semplice negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera generica ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (Cass. civ.,
sez. trib. n. 16232/2004; v. anche Tribunale Nola, sez. I, 02/11/2010 secondo
7 cui "In tema di disconoscimento di un documento lo stesso deve essere
specifico, analitico, motivato, ciò non solo nel senso che la parte deve
specificamente indicare i documenti oggetto di disconoscimento, ma anche le
ragioni di siffatto disconoscimento, e cioè indicare al giudice gli elementi che
consentono di contestare la conformità della copia prodotta all'originale, in
possesso della parte esibente o dì terzi"). Orbene, ritenendosi dimostrata la sussistenza del contratto di somministrazione, l'effettiva titolarità e l'erogazione dell'energia elettrica come emerso dalle fatture, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la condanna ex art. 96, comma I, c.p.c.
richiesta reciprocamente, mancando, nel caso di specie, la prova della malafede o colpa grave nell'agire e resistere in giudizio nonché la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte (cfr. Tribunale Bari sez. I,
31/10/2022, n.3974).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia (in applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità della stessa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1899/2018 emesso dal Tribunale di Nola;
8 - Condanna l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite,
che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 14/05/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
9