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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/11/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6759/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Ausili Presidente
Dott.ssa Giulia Maria Lignani Giudice
Dott. Edoardo Postacchini Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6759/2019 R.G. tra c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FR DO PU;
Attore
CONTRO
, c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia;
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Marco Mileni C.F._3
Munari e dall'Avv. Luciano Carnevale;
Convenuti
Conclusioni per l'attore: come da note scritte del 13/05/2025.
Conclusioni per la convenuta : come da note scritte Controparte_4 del 06/05/2025.
Conclusioni per i convenuti e : come da note scritte del 14/05/2025. CP_2 CP_3
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
1 proponeva querela di falso nei confronti di Parte_1 Controparte_4
, nonché di e allegando di avere appreso che a
[...] Controparte_3 Controparte_2 suo carico risultava iscritto un provvedimento di fermo amministrativo sulla sua autovettura, targata ES531SZ, derivante dal mancato pagamento della cartella di pagamento n.
08020150020583334000, laddove tuttavia né il preavviso di fermo né la cartella di pagamento erano mai stati conosciuti dall'attore.
In particolare, allegava che la cartella di pagamento risultava notificata da Controparte_3 quale messo notificatore, mentre il preavviso di fermo risultava notificato da Controparte_2 parimenti quale messo notificatore, dalle cui relate tuttavia il destinatario risultava sconosciuto all'indirizzo. Deduceva che nelle rispettive relate i notificatori non avevano dato atto delle ricerche eseguite, necessarie e prodromiche alla dichiarazione di irreperibilità assoluta, non potendo limitarsi alla mera verifica del nominativo del destinatario sui citofoni e/o sulle cassette postali, e che l'attore era regolarmente residente all'indirizzo di notifica, sebbene assente nel momento della notifica. Allegava dunque la falsità delle relate di notifica nella parte in cui avevano attestato l'irreperibilità assoluta anziché relativa e ne chiedeva la relativa declaratoria.
Si costituiva la convenuta , eccependo l'inammissibilità della Controparte_4 querela di falso, trattandosi al più di questione relativa alla validità della notifica, la nullità della medesima querela per difetto dei presupposti istruttori, nonché comunque contestando la domanda attorea.
Si costituivano anche i convenuti e eccependo Controparte_3 Controparte_2
l'improcedibilità della querela per omessa conferma ex art. 99 disp. att. c.p.c., il difetto di legittimazione passiva, spettante unicamente all'amministrazione, la nullità della querela per difetto di elementi istruttori e comunque l'assenza di prova.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 23/05/2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sull'inammissibilità della querela
L'amministrazione convenuta ha eccepito l'inammissibilità della querela in quanto le motivazioni dedotte a suo fondamento atterrebbero non tanto a questione di falsità quanto piuttosto all'eventuale nullità della notifica.
L'eccezione è fondata.
2 La notificazione della cartella di pagamento risulta avvenuta in data 11/02/2016 da parte di in Foligno, Via Flaminia Vecchia n. 27 con la seguente attestazione: “da Controparte_3 informazioni ricevute la persona risulta non presente all'indirizzo ed è sconosciuta su campanelli e cassette”.
La notificazione del preavviso di fermo risulta invece avvenuta in data 02/02/2017 da parte di al medesimo indirizzo di Foligno, Via Flaminia Vecchia n. 27, con la seguente Controparte_2 attestazione: “Sconosciuto su cassette e campanelli impossibile informarsi”.
L'attore assume che tali attestazioni dei messi notificatori sarebbero false, in quanto essi non avrebbero dato conto delle ricerche eseguite, limitandosi a dichiarare l'irreperibilità assoluta nonostante il destinatario non avesse l'obbligo di apporre il suo nominativo sul citofono o sulla cassetta postale e nonostante egli fosse regolarmente residente a quell'indirizzo.
Le doglianze dell'attore sono estranee all'ambito applicativo della querela di falso.
Questa, invero, riguarda le attestazioni munite di pubblica fede ex art. 2700 c.c., e dunque le attestazioni “della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Nel caso di specie, non è contestata la provenienza del documento dal pubblico ufficiale, né il fatto che questi si sia effettivamente recato sul luogo per tentare la notifica del plico, né infine l'attestazione delle attività compiute.
L'attore, al contrario, riconduce la falsità delle relate al fatto che i notificatori non avrebbero dato conto delle ricerche eseguite, e dunque avrebbero dichiarato l'irreperibilità assoluta in assenza dei presupposti di legge, laddove l'irreperibilità era soltanto relativa in quanto il destinatario era solo temporaneamente assente.
Tali doglianze, tuttavia, anche ove fossero fondate, non attengono in nessun caso a profili di falsità dell'attestazione, bensì ridondano al più nella eventuale nullità della notifica dell'atto tributario per difetto dei presupposti di cui all'art. 60, comma 1, lett. e) DPR 600/1973.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o quello postale dichiari di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla
3 validità ed efficacia della notificazione (cfr. Cass. Civ., n. 25885/2022; nel medesimo senso
Cass. Civ., n. 24416/2006).
Nel caso di specie l'attore non contesta il fatto che sui campanelli e sulle cassette postali fosse effettivamente assente il suo nominativo, bensì l'obbligo di una tale apposizione. Tale posizione difensiva da un lato costituisce una implicita conferma della veridicità delle attestazioni dei notificatori in ordine all'assenza del nominativo su campanelli e cassette postali, e dall'altro lato non ha alcuna attinenza con la falsità dell'attestazione ex art. 2700 c.c. ma attiene piuttosto alla validità della notifica effettuata, con particolare riferimento alla questione se l'assenza del nominativo sui campanelli e sulle cassette postali sia un elemento idoneo per inferire l'irreperibilità assoluta del destinatario e la conseguente disciplina della notifica. Una tale questione rileva evidentemente non nell'ambito del procedimento di falso ma unicamente nell'ambito del procedimento tributario, nel quale la validità della notifica assume concreta rilevanza.
Analogamente è a dirsi riguardo alla contestazione della insufficienza delle ricerche svolte al fine di reperire il destinatario, ciò che parimenti costituisce un profilo relativo alla validità della notifica e non alla falsità dell'attestazione di avere svolto ricerche. Invero, laddove il notificatore attesti di avere svolto ricerche, la eventuale falsità può riguardare l'effettivo compimento di tali ricerche da parte del notificatore, o le dichiarazioni ricevute dalle persone interpellate, ma non può riguardare l'ampiezza e l'approfondimento delle ricerche svolte, posto che l'eventuale insufficienza delle stesse rileva ai fini della validità della notifica e non certo della falsa attestazione del loro compimento (cfr. Cass. Civ., n. 22333/2021).
Per tali ragioni, anche laddove l'attività di ricerca del notificatore fosse stata superficiale e poco approfondita, in nessun caso sussisterebbero i presupposti per l'esperimento della querela di falso, atteso che, come detto sopra, l'eventuale insufficienza delle ricerche rileverebbe unicamente in punto di nullità. Del resto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., previa fissazione di apposito termine perentorio (cfr. Cass. Civ., n. 8638/2017).
Alla luce di quanto finora esposto, la domanda proposta dall'attore esula dall'ambito applicativo della querela di falso, che pertanto va dichiarata inammissibile.
4 È poi destituita di fondamento la pretesa, esplicitata dall'attore in comparsa conclusionale, di ottenere comunque la valutazione del Tribunale in ordine alla validità della notifica compiuta dall'amministrazione finanziaria, atteso che, come detto sopra, ciò costituisce una questione rilevante unicamente nell'ambito del procedimento in cui la valida notifica dell'atto costituisce il presupposto di un diritto o di un obbligo, e dunque, nella specie, nel procedimento tributario già instaurato dall'attore, mentre il presente procedimento ha ad oggetto non la pretesa tributaria avanzata nei confronti dell'attore ma solo la questione di falsità degli atti pubblici, nell'ambito della quale non assume alcuna rilevanza la validità o l'invalidità della notifica effettuata da parte dei messi notificatori ai fini della pretesa tributaria.
3. Conclusioni e spese
In conclusione, per le ragioni finora esposte, la querela di falso va dichiarata inammissibile.
Tale questione, investendo un profilo di rito, costituisce la ragione più liquida della decisione e assorbe le ulteriori questioni di rito e di merito dedotte dalle parti. Per le medesime ragioni, sono superflue le istanze istruttorie reiterate dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è indeterminabile (cfr. Cass. Civ., n. 11875/2025; Cass. Civ., n.
15642/2017), per cui trova applicazione lo scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 di cui al DM
55/2014, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la querela di falso;
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_4
, che si liquidano in complessivi € 5.810,00, oltre spese generali al 15%, oneri
[...] fiscali e previdenziali come per legge;
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_3
che si liquidano in complessivi € 5.810,00, oltre spese generali al 15%, Controparte_2 oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Edoardo Postacchini Dott. Andrea Ausili
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Ausili Presidente
Dott.ssa Giulia Maria Lignani Giudice
Dott. Edoardo Postacchini Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6759/2019 R.G. tra c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FR DO PU;
Attore
CONTRO
, c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia;
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Marco Mileni C.F._3
Munari e dall'Avv. Luciano Carnevale;
Convenuti
Conclusioni per l'attore: come da note scritte del 13/05/2025.
Conclusioni per la convenuta : come da note scritte Controparte_4 del 06/05/2025.
Conclusioni per i convenuti e : come da note scritte del 14/05/2025. CP_2 CP_3
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
1 proponeva querela di falso nei confronti di Parte_1 Controparte_4
, nonché di e allegando di avere appreso che a
[...] Controparte_3 Controparte_2 suo carico risultava iscritto un provvedimento di fermo amministrativo sulla sua autovettura, targata ES531SZ, derivante dal mancato pagamento della cartella di pagamento n.
08020150020583334000, laddove tuttavia né il preavviso di fermo né la cartella di pagamento erano mai stati conosciuti dall'attore.
In particolare, allegava che la cartella di pagamento risultava notificata da Controparte_3 quale messo notificatore, mentre il preavviso di fermo risultava notificato da Controparte_2 parimenti quale messo notificatore, dalle cui relate tuttavia il destinatario risultava sconosciuto all'indirizzo. Deduceva che nelle rispettive relate i notificatori non avevano dato atto delle ricerche eseguite, necessarie e prodromiche alla dichiarazione di irreperibilità assoluta, non potendo limitarsi alla mera verifica del nominativo del destinatario sui citofoni e/o sulle cassette postali, e che l'attore era regolarmente residente all'indirizzo di notifica, sebbene assente nel momento della notifica. Allegava dunque la falsità delle relate di notifica nella parte in cui avevano attestato l'irreperibilità assoluta anziché relativa e ne chiedeva la relativa declaratoria.
Si costituiva la convenuta , eccependo l'inammissibilità della Controparte_4 querela di falso, trattandosi al più di questione relativa alla validità della notifica, la nullità della medesima querela per difetto dei presupposti istruttori, nonché comunque contestando la domanda attorea.
Si costituivano anche i convenuti e eccependo Controparte_3 Controparte_2
l'improcedibilità della querela per omessa conferma ex art. 99 disp. att. c.p.c., il difetto di legittimazione passiva, spettante unicamente all'amministrazione, la nullità della querela per difetto di elementi istruttori e comunque l'assenza di prova.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 23/05/2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sull'inammissibilità della querela
L'amministrazione convenuta ha eccepito l'inammissibilità della querela in quanto le motivazioni dedotte a suo fondamento atterrebbero non tanto a questione di falsità quanto piuttosto all'eventuale nullità della notifica.
L'eccezione è fondata.
2 La notificazione della cartella di pagamento risulta avvenuta in data 11/02/2016 da parte di in Foligno, Via Flaminia Vecchia n. 27 con la seguente attestazione: “da Controparte_3 informazioni ricevute la persona risulta non presente all'indirizzo ed è sconosciuta su campanelli e cassette”.
La notificazione del preavviso di fermo risulta invece avvenuta in data 02/02/2017 da parte di al medesimo indirizzo di Foligno, Via Flaminia Vecchia n. 27, con la seguente Controparte_2 attestazione: “Sconosciuto su cassette e campanelli impossibile informarsi”.
L'attore assume che tali attestazioni dei messi notificatori sarebbero false, in quanto essi non avrebbero dato conto delle ricerche eseguite, limitandosi a dichiarare l'irreperibilità assoluta nonostante il destinatario non avesse l'obbligo di apporre il suo nominativo sul citofono o sulla cassetta postale e nonostante egli fosse regolarmente residente a quell'indirizzo.
Le doglianze dell'attore sono estranee all'ambito applicativo della querela di falso.
Questa, invero, riguarda le attestazioni munite di pubblica fede ex art. 2700 c.c., e dunque le attestazioni “della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Nel caso di specie, non è contestata la provenienza del documento dal pubblico ufficiale, né il fatto che questi si sia effettivamente recato sul luogo per tentare la notifica del plico, né infine l'attestazione delle attività compiute.
L'attore, al contrario, riconduce la falsità delle relate al fatto che i notificatori non avrebbero dato conto delle ricerche eseguite, e dunque avrebbero dichiarato l'irreperibilità assoluta in assenza dei presupposti di legge, laddove l'irreperibilità era soltanto relativa in quanto il destinatario era solo temporaneamente assente.
Tali doglianze, tuttavia, anche ove fossero fondate, non attengono in nessun caso a profili di falsità dell'attestazione, bensì ridondano al più nella eventuale nullità della notifica dell'atto tributario per difetto dei presupposti di cui all'art. 60, comma 1, lett. e) DPR 600/1973.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o quello postale dichiari di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla
3 validità ed efficacia della notificazione (cfr. Cass. Civ., n. 25885/2022; nel medesimo senso
Cass. Civ., n. 24416/2006).
Nel caso di specie l'attore non contesta il fatto che sui campanelli e sulle cassette postali fosse effettivamente assente il suo nominativo, bensì l'obbligo di una tale apposizione. Tale posizione difensiva da un lato costituisce una implicita conferma della veridicità delle attestazioni dei notificatori in ordine all'assenza del nominativo su campanelli e cassette postali, e dall'altro lato non ha alcuna attinenza con la falsità dell'attestazione ex art. 2700 c.c. ma attiene piuttosto alla validità della notifica effettuata, con particolare riferimento alla questione se l'assenza del nominativo sui campanelli e sulle cassette postali sia un elemento idoneo per inferire l'irreperibilità assoluta del destinatario e la conseguente disciplina della notifica. Una tale questione rileva evidentemente non nell'ambito del procedimento di falso ma unicamente nell'ambito del procedimento tributario, nel quale la validità della notifica assume concreta rilevanza.
Analogamente è a dirsi riguardo alla contestazione della insufficienza delle ricerche svolte al fine di reperire il destinatario, ciò che parimenti costituisce un profilo relativo alla validità della notifica e non alla falsità dell'attestazione di avere svolto ricerche. Invero, laddove il notificatore attesti di avere svolto ricerche, la eventuale falsità può riguardare l'effettivo compimento di tali ricerche da parte del notificatore, o le dichiarazioni ricevute dalle persone interpellate, ma non può riguardare l'ampiezza e l'approfondimento delle ricerche svolte, posto che l'eventuale insufficienza delle stesse rileva ai fini della validità della notifica e non certo della falsa attestazione del loro compimento (cfr. Cass. Civ., n. 22333/2021).
Per tali ragioni, anche laddove l'attività di ricerca del notificatore fosse stata superficiale e poco approfondita, in nessun caso sussisterebbero i presupposti per l'esperimento della querela di falso, atteso che, come detto sopra, l'eventuale insufficienza delle ricerche rileverebbe unicamente in punto di nullità. Del resto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., previa fissazione di apposito termine perentorio (cfr. Cass. Civ., n. 8638/2017).
Alla luce di quanto finora esposto, la domanda proposta dall'attore esula dall'ambito applicativo della querela di falso, che pertanto va dichiarata inammissibile.
4 È poi destituita di fondamento la pretesa, esplicitata dall'attore in comparsa conclusionale, di ottenere comunque la valutazione del Tribunale in ordine alla validità della notifica compiuta dall'amministrazione finanziaria, atteso che, come detto sopra, ciò costituisce una questione rilevante unicamente nell'ambito del procedimento in cui la valida notifica dell'atto costituisce il presupposto di un diritto o di un obbligo, e dunque, nella specie, nel procedimento tributario già instaurato dall'attore, mentre il presente procedimento ha ad oggetto non la pretesa tributaria avanzata nei confronti dell'attore ma solo la questione di falsità degli atti pubblici, nell'ambito della quale non assume alcuna rilevanza la validità o l'invalidità della notifica effettuata da parte dei messi notificatori ai fini della pretesa tributaria.
3. Conclusioni e spese
In conclusione, per le ragioni finora esposte, la querela di falso va dichiarata inammissibile.
Tale questione, investendo un profilo di rito, costituisce la ragione più liquida della decisione e assorbe le ulteriori questioni di rito e di merito dedotte dalle parti. Per le medesime ragioni, sono superflue le istanze istruttorie reiterate dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è indeterminabile (cfr. Cass. Civ., n. 11875/2025; Cass. Civ., n.
15642/2017), per cui trova applicazione lo scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 di cui al DM
55/2014, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la querela di falso;
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_4
, che si liquidano in complessivi € 5.810,00, oltre spese generali al 15%, oneri
[...] fiscali e previdenziali come per legge;
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_3
che si liquidano in complessivi € 5.810,00, oltre spese generali al 15%, Controparte_2 oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Edoardo Postacchini Dott. Andrea Ausili
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