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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/11/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1078/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1078/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...]-Erzegovina) il Parte_1 C.F._1
08.06.1960 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Spadari ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monza, Via F. Cavallotti n. 126, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Lanci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cinisello Balsamo, Via Garibaldi n. 122, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI CONGIUNTE Causa assunta in decisione in data 28.10.2025 sulle condizioni depositate dalle parti congiuntamente in data 20.10.2025:
“1)dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi ordinando l'annotazione della sentenza al competente ufficio del Comune di Brugherio atto trascritto anno 2014, Atto n.36, Parte 2, S.C;
2)porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 10 di ogni CP_1 mese, a mezzo bonifico, un assegno mensile di mantenimento di euro 400,00, oltre rivalutazione annuale Istat;
Per_
3)le Parti dichiarano che nulla è dovuto per la figlia in quanto è diventata autonoma ed ha trovato una occupazione stabile;
4) dichiara di lasciare la casa coniugale, libera dai propri beni ed effetti personali CP_1 entro il giorno 20.12.2025;
5) spese legali rifuse tra le parti.” MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 14.04.2025, così provvede: CP_1
I. Omologa la separazione di e che hanno celebrato Parte_1 CP_1 matrimonio con rito civile in Sarajevo il giorno 18 ottobre 1986 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brugherio al n. 36, parte II, serie C), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brugherio al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 ottobre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1078/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...]-Erzegovina) il Parte_1 C.F._1
08.06.1960 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Spadari ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monza, Via F. Cavallotti n. 126, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Lanci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cinisello Balsamo, Via Garibaldi n. 122, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI CONGIUNTE Causa assunta in decisione in data 28.10.2025 sulle condizioni depositate dalle parti congiuntamente in data 20.10.2025:
“1)dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi ordinando l'annotazione della sentenza al competente ufficio del Comune di Brugherio atto trascritto anno 2014, Atto n.36, Parte 2, S.C;
2)porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 10 di ogni CP_1 mese, a mezzo bonifico, un assegno mensile di mantenimento di euro 400,00, oltre rivalutazione annuale Istat;
Per_
3)le Parti dichiarano che nulla è dovuto per la figlia in quanto è diventata autonoma ed ha trovato una occupazione stabile;
4) dichiara di lasciare la casa coniugale, libera dai propri beni ed effetti personali CP_1 entro il giorno 20.12.2025;
5) spese legali rifuse tra le parti.” MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 14.04.2025, così provvede: CP_1
I. Omologa la separazione di e che hanno celebrato Parte_1 CP_1 matrimonio con rito civile in Sarajevo il giorno 18 ottobre 1986 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brugherio al n. 36, parte II, serie C), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brugherio al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 ottobre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi