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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 29/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
RGEN N 1946/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PROMOSSO DA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Opposizione di terzo ex art.619 cpc
– fase di merito”
PROMOSSO DA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(P.IVA ) P.IVA_1
Avv. Fabio Li Calsi del foro di Agrigento
ATTRICE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (P.I. e, per essa, P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. Controparte_2
) P.IVA_3
Avv. Vincenzo Avanzato del foro di Agrigento
CONVENUTA
Sig. nato a [...] l'[...], (C.F.: ) _3 C.F._1 CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni delle parti:
Si rinvia ai rispettivi atti difensivi ed alle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione del giudizio di merito depositato in data 23/11/2022, ritualmente notificato a controparte, la soc. evocava in Parte_1
giudizio ex art. 616 cpc, in sede di merito – a seguito di rigetto da parte del GE dell'istanza di sospensione avanzata con ricorso ex art.619 cpc in seno alla procedura esecutiva immobiliare avente n.38/2020 RGES – la creditrice procedente , nonché il debitore Controparte_1
esecutato allo scopo di ottenere la declaratoria di nullità del pignoramento _3
eseguito, nell'ambito della richiamata procedura esecutiva, sull'opificio sito in Caltanissetta,
c.da Grottarossa, censito al fg.237, part.194, cat. D/1.
Esponeva che , creditrice di in forza di due decreti Controparte_1 _3
ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, aveva proceduto al pignoramento immobiliare di diversi cespiti immobiliari appartenenti al debitore, compreso l'opificio sito in c.da Grottarossa, di cui il risultava usufruttario per la quota di ½. _3
L'attrice opponente contestava la legittimità di tale pignoramento, fonte, a suo dire, di pregiudizio futuro incidente sull'attività sociale, rivendicando la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile.
Con comparsa del 28/2/2023, si costituiva in giudizio nella qualità di Controparte_2
mandataria e procuratrice della la Controparte_4
quale rilevava, da un canto, che al tempo dell'effettuato pignoramento non risultava rispettata la continuità delle trascrizioni relativamente all'immobile in contesa, non risultando nessuna titolarità in capo all'attrice opponente, rilevando, dall'altro, che l'originario usufruttario
[...]
, padre dell'esecutato, era deceduto solo in data 29.1.2021, successivamente alla Per_1
trascrizione del pignoramento risalente al 26/11/2020, circostanza che rendeva legittima ab origine l'azione esecutiva intrapresa in danno di . _3 Non si costituiva, benché regolarmente evocato in giudizio, . _3
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Successivamente, con ordinanza del 25/2/2024, ritenuta la necessità di acquisire gli atti della procedura esecutiva immobiliare portante il n.38/2020 RGE, veniva disposta la remissione della causa sul ruolo.
All'udienza cartolare del 14/3/2024, i procuratori precisavano le conclusioni;
la causa, già matura, veniva posta in decisione previa concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi, termini venuti a scadere il 5/12/2024.
OSSERVA
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Esaminato il fascicolo processuale della procedura esecutiva immobiliare intrapresa in danno di e preso atto dell'ordinanza del 30.11.2022 con cui il GE, dott.ssa _3
Difrancesco, ha espressamente rilevato che “oggetto di pignoramento, relativamente al bene immobile sito in Caltanissetta, c.da Grottarossa, cat. D/1, piano T, censito in catasto al foglio
237, part. 194 (lotto n. 1), è il diritto di usufrutto per la quota di ½ spettante al debitore _3
; considerato che con atto di donazione del 29.04.1999, trascritto il 14.05.1999 ai nn.
[...]
4401/3583, ha ricevuto in donazione da il diritto di usufrutto, _3 Persona_1 per la quota indivisa di ½, sull'opificio … ritenuto che … successivamente al pignoramento, in data 29.01.2021, è deceduto … che il diritto di usufrutto è correlato alla vita Persona_1 dell'usufruttuario e si estingue con la sua morte … che, nel caso di specie, il diritto di usufrutto si è estinto con la morte dell'usufruttuario donante … che l'azione esecutiva non possa legittimamente continuare sul bene di cui al lotto n. 1;
p.q.m.
dichiara improcedibile l'azione esecutiva sul bene di cui al lotto n. 1, pignorato per la quota di ½ del diritto di usufrutto spettante a , in ragione della intervenuta estinzione del diritto di usufrutto;
_3
autorizza la cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita sul bene di cui al lotto
n. 1 (1/2 del diritto di usufrutto sull'opificio sito in Caltanissetta, contrada Grottarossa, identificato in catasto al foglio 237, part. 194), eseguita il 26.11.2020 ai nn. 11770/8157”, va qui dichiarata la cessazione della materia del contendere. Deve notarsi che il provvedimento del GE copre anche la domanda, qui proposta in aggiunta a quella principale, di cancellazione della formalità oggetto del contendere, circostanza che rafforza il convincimento della integrale cessazione della materia del contendere tra le parti.
Invero, con il rimedio dell'opposizione di terzo, l'opponente, assumendo la titolarità di un diritto reale sul bene pignorato, opponibile e prevalente rispetto a quello del creditore procedente, ha agito per far accertare l'illegittimità della esecuzione e sottrarre all'espropriazione il bene in questione.
Senonché, essendo intervenuta declaratoria di improcedibilità dell'azione esecutiva intrapresa sull'opificio, con contestuale ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita su tale cespite, è venuto meno l'interesse - attuale e concreto - ad una pronuncia di merito, anche in riferimento al paventato pregiudizio futuro rivendicato da parte attrice (cfr. sul punto si veda la citazione introduttiva, pag. 10, “Si ribadisce, infine, che il presente giudizio si rende necessario anche e soprattutto perché il detto pignoramento, oltreché illegittimo, perché avente ad oggetto beni di soggetto giuridico distinto ed indipendente dal debitore esecutato, avrebbe come grave conseguenza quella di paralizzare l'attività lavorativa della società
soggetto in nessun modo responsabile della condotta del Sig. Parte_1 _3
e, pertanto, in tal circostanza parte lesa dell'erroneo atto di pignoramento”).
[...]
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, soccorre il criterio della cd. soccombenza virtuale, dal momento che le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.
Sulla base di un giudizio prognostico, l'opposizione di terzo incoata dalla soc.
[...]
deve ritenersi solo parzialmente fondata, atteso che è stato documentalmente Parte_1 dimostrato che l'opponente, da un lato, nel rivendicare il proprio diritto di piena ed esclusiva proprietà sul cespite in contesa, non ha dedotto un titolo di proprietà del bene pignorato trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento (cfr. art.2914 n.1); le trascrizioni nei pubblici registri immobiliari – quale forma di pubblicità prevista dall'ordinamento per la circolazione dei beni immobili, differentemente rispetto al sistema della pubblicità dell'impresa
– vennero effettuate solo nel 2022, successivamente al pignoramento e lo stesso Notaio incaricato di redigere la relazione sostitutiva ex art 567 cpc manifestava dubbi in ordine alla titolarità del cespite – “dovrebbe appartenersi interamente ed in piena proprietà al debitore esecutato , anche se non è rispettato il principio della continuità delle _3 trascrizioni”. Il Notaio, peraltro, non dava conto dell'atto di costituzione della
[...] risalente al 2018 con cui conferiva alla Parte_1 _3
costituenda società il ramo d'azienda comprensivo dell'opificio.
Atto, ad ogni modo, trascritto nel 2022, in seguito al pignoramento.
D'altro canto, coglie nel segno il secondo motivo di opposizione, dal momento che, come rilevato anche dal GE, con l'avvenuto decesso dell'usufruttuario originario , il Persona_1
diritto di usufrutto costituito in favore del debitore esecutato in forza dell'atto di _3
donazione del 1999, si è definitivamente estinto con riespansione del diritto di piena ed esclusiva proprietà in capo al suo titolare. L'usufrutto, infatti, é strettamente connesso alla esistenza in vita dell'usufruttuario originario mentre il donatario del diritto di usufrutto non può che rassegnarsi alla cessazione del diritto trasmessogli per effetto della morte del suo dante causa, dalla quale consegue la consolidazione della piena proprietà .
Ciò posto, non può però non tenersi conto, che il mancato rispetto della continuità delle trascrizioni, così come la giuridica esistenza del diritto di usufrutto al tempo del pignoramento, diritto – si ribadisce – venuto ad estinguersi in seguito alla trascrizione del pignoramento, sono tutte circostanze che giustificano, ad avviso dello scrivente GU, la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia di _3
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa, integralmente tra le parti, le spese del presente giudizio.
Così deciso in Caltanissetta il 28/1/2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PROMOSSO DA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Opposizione di terzo ex art.619 cpc
– fase di merito”
PROMOSSO DA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(P.IVA ) P.IVA_1
Avv. Fabio Li Calsi del foro di Agrigento
ATTRICE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (P.I. e, per essa, P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. Controparte_2
) P.IVA_3
Avv. Vincenzo Avanzato del foro di Agrigento
CONVENUTA
Sig. nato a [...] l'[...], (C.F.: ) _3 C.F._1 CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni delle parti:
Si rinvia ai rispettivi atti difensivi ed alle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione del giudizio di merito depositato in data 23/11/2022, ritualmente notificato a controparte, la soc. evocava in Parte_1
giudizio ex art. 616 cpc, in sede di merito – a seguito di rigetto da parte del GE dell'istanza di sospensione avanzata con ricorso ex art.619 cpc in seno alla procedura esecutiva immobiliare avente n.38/2020 RGES – la creditrice procedente , nonché il debitore Controparte_1
esecutato allo scopo di ottenere la declaratoria di nullità del pignoramento _3
eseguito, nell'ambito della richiamata procedura esecutiva, sull'opificio sito in Caltanissetta,
c.da Grottarossa, censito al fg.237, part.194, cat. D/1.
Esponeva che , creditrice di in forza di due decreti Controparte_1 _3
ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, aveva proceduto al pignoramento immobiliare di diversi cespiti immobiliari appartenenti al debitore, compreso l'opificio sito in c.da Grottarossa, di cui il risultava usufruttario per la quota di ½. _3
L'attrice opponente contestava la legittimità di tale pignoramento, fonte, a suo dire, di pregiudizio futuro incidente sull'attività sociale, rivendicando la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile.
Con comparsa del 28/2/2023, si costituiva in giudizio nella qualità di Controparte_2
mandataria e procuratrice della la Controparte_4
quale rilevava, da un canto, che al tempo dell'effettuato pignoramento non risultava rispettata la continuità delle trascrizioni relativamente all'immobile in contesa, non risultando nessuna titolarità in capo all'attrice opponente, rilevando, dall'altro, che l'originario usufruttario
[...]
, padre dell'esecutato, era deceduto solo in data 29.1.2021, successivamente alla Per_1
trascrizione del pignoramento risalente al 26/11/2020, circostanza che rendeva legittima ab origine l'azione esecutiva intrapresa in danno di . _3 Non si costituiva, benché regolarmente evocato in giudizio, . _3
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Successivamente, con ordinanza del 25/2/2024, ritenuta la necessità di acquisire gli atti della procedura esecutiva immobiliare portante il n.38/2020 RGE, veniva disposta la remissione della causa sul ruolo.
All'udienza cartolare del 14/3/2024, i procuratori precisavano le conclusioni;
la causa, già matura, veniva posta in decisione previa concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi, termini venuti a scadere il 5/12/2024.
OSSERVA
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Esaminato il fascicolo processuale della procedura esecutiva immobiliare intrapresa in danno di e preso atto dell'ordinanza del 30.11.2022 con cui il GE, dott.ssa _3
Difrancesco, ha espressamente rilevato che “oggetto di pignoramento, relativamente al bene immobile sito in Caltanissetta, c.da Grottarossa, cat. D/1, piano T, censito in catasto al foglio
237, part. 194 (lotto n. 1), è il diritto di usufrutto per la quota di ½ spettante al debitore _3
; considerato che con atto di donazione del 29.04.1999, trascritto il 14.05.1999 ai nn.
[...]
4401/3583, ha ricevuto in donazione da il diritto di usufrutto, _3 Persona_1 per la quota indivisa di ½, sull'opificio … ritenuto che … successivamente al pignoramento, in data 29.01.2021, è deceduto … che il diritto di usufrutto è correlato alla vita Persona_1 dell'usufruttuario e si estingue con la sua morte … che, nel caso di specie, il diritto di usufrutto si è estinto con la morte dell'usufruttuario donante … che l'azione esecutiva non possa legittimamente continuare sul bene di cui al lotto n. 1;
p.q.m.
dichiara improcedibile l'azione esecutiva sul bene di cui al lotto n. 1, pignorato per la quota di ½ del diritto di usufrutto spettante a , in ragione della intervenuta estinzione del diritto di usufrutto;
_3
autorizza la cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita sul bene di cui al lotto
n. 1 (1/2 del diritto di usufrutto sull'opificio sito in Caltanissetta, contrada Grottarossa, identificato in catasto al foglio 237, part. 194), eseguita il 26.11.2020 ai nn. 11770/8157”, va qui dichiarata la cessazione della materia del contendere. Deve notarsi che il provvedimento del GE copre anche la domanda, qui proposta in aggiunta a quella principale, di cancellazione della formalità oggetto del contendere, circostanza che rafforza il convincimento della integrale cessazione della materia del contendere tra le parti.
Invero, con il rimedio dell'opposizione di terzo, l'opponente, assumendo la titolarità di un diritto reale sul bene pignorato, opponibile e prevalente rispetto a quello del creditore procedente, ha agito per far accertare l'illegittimità della esecuzione e sottrarre all'espropriazione il bene in questione.
Senonché, essendo intervenuta declaratoria di improcedibilità dell'azione esecutiva intrapresa sull'opificio, con contestuale ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita su tale cespite, è venuto meno l'interesse - attuale e concreto - ad una pronuncia di merito, anche in riferimento al paventato pregiudizio futuro rivendicato da parte attrice (cfr. sul punto si veda la citazione introduttiva, pag. 10, “Si ribadisce, infine, che il presente giudizio si rende necessario anche e soprattutto perché il detto pignoramento, oltreché illegittimo, perché avente ad oggetto beni di soggetto giuridico distinto ed indipendente dal debitore esecutato, avrebbe come grave conseguenza quella di paralizzare l'attività lavorativa della società
soggetto in nessun modo responsabile della condotta del Sig. Parte_1 _3
e, pertanto, in tal circostanza parte lesa dell'erroneo atto di pignoramento”).
[...]
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, soccorre il criterio della cd. soccombenza virtuale, dal momento che le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.
Sulla base di un giudizio prognostico, l'opposizione di terzo incoata dalla soc.
[...]
deve ritenersi solo parzialmente fondata, atteso che è stato documentalmente Parte_1 dimostrato che l'opponente, da un lato, nel rivendicare il proprio diritto di piena ed esclusiva proprietà sul cespite in contesa, non ha dedotto un titolo di proprietà del bene pignorato trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento (cfr. art.2914 n.1); le trascrizioni nei pubblici registri immobiliari – quale forma di pubblicità prevista dall'ordinamento per la circolazione dei beni immobili, differentemente rispetto al sistema della pubblicità dell'impresa
– vennero effettuate solo nel 2022, successivamente al pignoramento e lo stesso Notaio incaricato di redigere la relazione sostitutiva ex art 567 cpc manifestava dubbi in ordine alla titolarità del cespite – “dovrebbe appartenersi interamente ed in piena proprietà al debitore esecutato , anche se non è rispettato il principio della continuità delle _3 trascrizioni”. Il Notaio, peraltro, non dava conto dell'atto di costituzione della
[...] risalente al 2018 con cui conferiva alla Parte_1 _3
costituenda società il ramo d'azienda comprensivo dell'opificio.
Atto, ad ogni modo, trascritto nel 2022, in seguito al pignoramento.
D'altro canto, coglie nel segno il secondo motivo di opposizione, dal momento che, come rilevato anche dal GE, con l'avvenuto decesso dell'usufruttuario originario , il Persona_1
diritto di usufrutto costituito in favore del debitore esecutato in forza dell'atto di _3
donazione del 1999, si è definitivamente estinto con riespansione del diritto di piena ed esclusiva proprietà in capo al suo titolare. L'usufrutto, infatti, é strettamente connesso alla esistenza in vita dell'usufruttuario originario mentre il donatario del diritto di usufrutto non può che rassegnarsi alla cessazione del diritto trasmessogli per effetto della morte del suo dante causa, dalla quale consegue la consolidazione della piena proprietà .
Ciò posto, non può però non tenersi conto, che il mancato rispetto della continuità delle trascrizioni, così come la giuridica esistenza del diritto di usufrutto al tempo del pignoramento, diritto – si ribadisce – venuto ad estinguersi in seguito alla trascrizione del pignoramento, sono tutte circostanze che giustificano, ad avviso dello scrivente GU, la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia di _3
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa, integralmente tra le parti, le spese del presente giudizio.
Così deciso in Caltanissetta il 28/1/2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella