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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/12/2025, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 17/11/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 817 dell'anno 2023
TRA in persona del legale rappresentante e amministratore sig. Parte_1 Parte_2
, e , tutti rappresentati e
[...] Parte_2 Parte_3 difesi dall'avv. Domenico Tandoi, giusta procura allegata al ricorso;
- Opponente -
CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
), in persona del in persona del Capo dell'I.T.L. dott.ssa , nonché dal
[...] Controparte_3 funzionario delegato ex art. 6, co. 9, D. Lgs. n. 150/2011 avv. Luisa Salvemini;
- Resistente –
NONCHÉ
, in persona del rappresentante Controparte_4 legale pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola Leone e dall'avv. Bove, giusta procura alle liti rilasciata dal notaio del 23.01.2023 in atti;
Per_1
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 17.11.2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.02.2023, la in persona del legale Parte_1 rappresentante , si opponeva al verbale unico di accertamento e notificazione n. Parte_2
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2022004258/DDL Prot. .0900.31/10/2022.0722393 emesso dalla sede di il CP_4 CP_4 CP_1
31.10.2022 e notificato a mezzo pec il 02.11.2022, domandando che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, esso fosse dichiarato illegittimo.
Chiedeva altresì che fosse accertato e dichiarato che tra la società ricorrente e la Controparte_5 non era intercorso alcun rapporto di somministrazione e/o fornitura di manodopera. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
A tal fine deduceva che, con il verbale indicato in epigrafe – che ha annullato e sostituito quello notificato in data 18.10.2022 – l' le contestava: la mancata erogazione in favore del CP_4 dipendente dei ratei di quattordicesima mensilità maturati da luglio a dicembre Controparte_6
2016, per una differenza di € 286,00 relativa a gennaio 2017; il mancato conguaglio delle indennità di malattia relative ai periodi gennaio-febbraio-marzo e maggio 2021 e l'omessa contribuzione per le giornate di assenza oltre la carenza per i dipendenti e Parte_2 Controparte_6
l'erogazione in favore del dipendente di assegni per nucleo familiare in misura superiore dal CP_6 periodo novembre 2016-dicembre 2021, per un totale di € 6.600,00; la difformità tra il numero delle giornate di trasferta effettuate e quelle indicate sul LUL e considerate esenti, per un totale di €
18.895,00; la mancata registrazione delle giornate di lavoro, con recupero su imponibile di €
204,00; l'omessa e/o infedele registrazione del contributo addizionale equivalente a € 223,00;
l'indebito conguaglio di contributi da novembre 2016 a marzo 2022 per un importo pari ad €
15.542,00.
Proprio in ordine a tali addebiti, la società argomentava che: i ratei di quattordicesima mensilità asseritamente non corrisposti al dipendente si sarebbero prescritti ai sensi della L. CP_6
n.335/1995, atteso che dalla data di maturazione a quella di accertamento sarebbero decorsi oltre cinque anni;
che l'indennità di malattia era stata restituita;
che gli assegni per il nucleo familiare percepiti indebitamente dal tra novembre 2016 e dicembre 2021 dovevano essere restituiti CP_6 dal dipendente dal momento che il rapporto di lavoro dello stesso era cessato in data 01.01.2022. In merito eccepiva in via subordinata la prescrizione dei crediti per decorso del tempo senza il compimento di alcun atto interruttivo.
Quanto alle trasferte, la esponeva di aver sempre corrisposto la relativa Parte_1 indennità ai propri dipendenti, in quanto l'attività della stessa consisteva nel prestare assistenza informatica (digitalizzazione di processi lavorativi e produttivi nel settore della logistica;
sviluppo di sistemi informativi;
realizzazione di siti web;
vendita e assistenza hardware) prevalentemente presso i committenti e fuori dalla sede di assunzione.
Aggiungeva di aver corrisposto altresì l'indennità chilometrica, poiché le trasferte venivano compiute utilizzando la vettura messa a disposizione dal dipendente e che tale indennità e quella di trasferta venivano annotate dalla stessa su due prospetti diversi. In tal modo, uno riportava la sola
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trasferta, l'altro, invece, i giorni di uscita e i rimborsi chilometrici, in conformità a quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate.
Per cui, la società esponeva che gli Ispettori avrebbero rilevato il compimento di un maggior numero di trasferte rispetto a quelle documentate in quanto, in sede di ispezione, essa ha esibito i prospetti recanti le trasferte con rimborso chilometrico e non anche le schede indicanti le sole uscite. Tanto a causa della difficoltà di reperire l'intera documentazione relativa agli anni oggetto di ispezione. Depositava tale documentazione unitamente al ricorso.
Ancora l'opponente deduceva che, con il verbale di accertamento e notificazione impugnato,
l'Istituto aveva contestato alla la conclusione di un contratto non scritto di Parte_1 fornitura di manodopera con la società priva dei requisiti previsti dalla legge Controparte_5 per l'espletamento dell'attività predetta;
che, in particolare, dalle verifiche compiute dall'Ente accertatore, era emerso che sulla scorta di tale accordo, la assumeva il Controparte_5 personale indicatole dalla - , e Parte_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
- e che la seconda successivamente lo impiegava per lo svolgimento dell'attività commissionatale dalla società Parte_4
Di conseguenza, l' riteneva che la , in quanto datrice di lavoro sostanziale dei CP_4 Parte_1 dipendenti formalmente assunti dalla fosse tenuta al pagamento dei contributi in CP_5 favore di tali prestatori in solido con la Dunque, per tale ragione, addebitava alla Parte_4
contributi omessi per un totale di € 16.077,00, poi ridotti ad € 8.480,00 nel verbale Parte_1 notificato il 31.10.2022 in sostituzione di quello precedente.
Riguardo a tale circostanza, la , dopo aver contestato i conteggi di cui al verbale e aver Parte_1 chiesto la ripetizione dei versamenti già effettuati (rispettivamente di euro 16.077,00 e di euro
8.480,00), negava di aver stipulato con la alcun contratto di appalto. Ragione per cui, la Parte_4 società cliente non poteva essere ritenuta responsabile in solido per il pagamento dei contributi.
Argomentava dunque che i tre prestatori sopra citati erano a tutti gli effetti dipendenti della la quale aveva esercitato su di essi i poteri tipici del datore di lavoro. Rilevava, CP_5 inoltre, che l'azienda menzionata contava nel proprio organico 260 dipendenti. Tanto, secondo il proprio assunto, dimostrava che essa non si era limitata ad assumere i , e Per_2 Per_3 Per_4 per volere della , bensì per l'espletamento della propria attività. Parte_1
Con memoria del 10.05.2023 si costituiva in giudizio l' , domandando, in primo luogo, la CP_4 declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto. Chiedeva, in ulteriore subordine, che fosse dichiarato dovuto dalla società ricorrente l'importo accertato in corso di causa, con conseguente condanna della stessa al pagamento. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
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A tali fini deduceva che l'accertamento era stato avviato presso la in data Controparte_7
06.09.2021 ed era diretto a verificare, per ogni lavoratore dalla stessa formalmente assunto,
l'azienda presso cui era stato utilizzato. Tra queste vi era anche la i cui soci Parte_1 erano , e , moglie del secondo. Parte_3 Parte_2 Persona_2
Per cui, dopo aver ricostruito i fatti nei termini sopra già esposti, l' eccepiva l'inammissibilità CP_4 della richiesta di sospensione del verbale, avendo la ricorrente proceduto al pagamento parziale delle somme ivi indicate. Rilevava, inoltre, che il verbale non possedeva efficacia esecutiva;
dunque, la circostanza per cui la aveva adempiuto spontaneamente al pagamento, pur Parte_1 in assenza di un'ordinanza ingiunzione, configurava riconoscimento del debito e, per tale ragione, escludeva la ripetizione delle somme versate.
Poi, quanto all'eccezione di prescrizione articolata dalla società, l' invocava l'operatività della CP_4 normativa emanata in tema di sospensione durante il periodo COVID;
sicché, in base alle norme richiamate nella propria memoria, i termini di prescrizione non erano decorsi al tempo della notifica del verbale impugnato.
Proseguendo, in ordine alle deduzioni formulate da parte ricorrente in merito al conteggio delle giornate di trasferta, l' si opponeva alla produzione di documentazione non rinvenuta dagli CP_4 ispettori al momento dell'accertamento. Ribadiva che l'unica prova alla base di tale circostanza risiedeva nel Libro Unico del Lavoro.
Infine, insisteva sulla sussistenza di un tacito contratto di somministrazione tra la e la Parte_1
tale per cui le prestazioni svolte dai dipendenti , e Controparte_7 Per_2 Per_3 Per_4 dovevano essere imputate alla prima delle due società.
Successivamente, si costituiva in giudizio l' eccependo la Controparte_1 propria carenza di legittimazione passiva e domandando, per l'effetto, la propria estromissione del giudizio.
A tale scopo l' argomentava che, trattandosi di verbale avente ad oggetto l'omissione di CP_1 obblighi contributivi, la legittimazione passiva sussisteva solo in capo all' . CP_4
La causa veniva istruita oralmente e documentalmente.
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Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di insussistenza di legittimazione passiva in capo all' sollevata proprio da quest'ultimo. Controparte_1
Ebbene, sul punto va rilevato che, come sostenuto dall' nella propria memoria di CP_1 costituzione e risposta, esso non detiene legittimazione passiva rispetto alla causa in decisione.
Tanto perché l'accertamento alla base del provvedimento impugnato è stato compiuto dall' ed CP_4 ha ad oggetto voci retributive e contributive, asseritamente omesse da parte della . Parte_1
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Per tale ragione, dal momento che la controversia rientra nella materia di contribuzione obbligatoria, di competenza esclusiva dell' , solo quest'ultimo riveste la qualità di parte CP_4 necessaria del giudizio insieme alla società datrice di lavoro. Tale dato fattuale non è scalfito neppure dall'utilizzo, da parte del personale ispettivo, di una modulistica comune anche all'ITL e all'INAIL. Ciò in quanto tali enti conservano ciascuno la propria autonomia organizzativa.
Di conseguenza, l' deve essere estromesso dal presente Controparte_1 giudizio.
Ciò premesso, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
Con il primo motivo di opposizione, la parte ricorrente evidenzia l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dell' , sia in relazione alle differenze contributive sui ratei di quattordicesima CP_4 mensilità maturati dal dipendente da luglio a dicembre 2016, sia in relazione alle somme CP_6 corrisposte allo stesso lavoratore a titolo di assegni per nucleo familiare da ottobre 2016 a dicembre
2021.
Di contro, la parte resistente argomenta che il termine di prescrizione dei crediti dalla stessa rivendicati sarebbe stato sospeso per effetto della normativa emanata durante il periodo Covid. Con la conseguenza che alcuna delle somme pretese può considerarsi prescritta alla data di notifica del verbale impugnato.
Come noto, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
27/2020, al comma 2, ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 ha sancito che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Dunque, le norme richiamate hanno sospeso i termini di prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali rispettivamente per 129 e 182 giorni.
Ne consegue che, se il termine di prescrizione originariamente previsto è maturato successivamente ad entrambi i periodi di sospensione, il termine stesso va ricalcolato sommando a quello originario l'ammontare dei giorni corrispondenti ad entrambe le sospensioni.
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In altri termini, il termine di prescrizione che ha iniziato a decorrere prima dell'introduzione della normativa sopra citata ed è scaduto dopo l'applicazione della stessa, è prolungato di ulteriori 311 giorni, calcolati a partire dalla data di scadenza originariamente prevista.
Ebbene, tale normativa trova applicazione anche al caso di specie, con gli effetti che di seguito si espongono.
Nello specifico, per quanto concerne la differenza di imponibile calcolata sui ratei di quattordicesima mensilità non corrisposti al dipendente da luglio a dicembre 2016, relativa CP_6
a gennaio 2017, occorre rilevare che il termine di prescrizione riguardante il diritto dell' al CP_4 pagamento delle differenze contributive ha iniziato a decorrere a partire da gennaio 2017. Esso, dunque, sarebbe dovuto scadere a gennaio 2022.
Tuttavia, atteso che il termine di prescrizione avrebbe dovuto compiersi in epoca successiva ad entrambi i periodi di sospensione, applicando le norme sopra esposte, la scadenza dello stesso deve essere posticipata di 311 giorni, calcolati a partire dal 1° gennaio 2022. Per l'effetto, il termine di prescrizione dei crediti in esame risulta scaduto in data 7 novembre 2022.
L'Istituto, dal canto proprio, ha notificato il primo verbale, poi annullato, in data 18.10.2022 e il secondo in data 02.11.2022.
Da quanto esposto si desume che, in relazione al credito in esame, parte resistente ha notificato l'atto interruttivo in pendenza del termine di prescrizione. Per cui, il diritto dell' alla CP_4 corresponsione delle differenze contributive non risulta prescritto.
All'opposto, per quanto concerne le somme pretese dall' a titolo di assegni familiari che la CP_4 società avrebbe indebitamente corrisposto al dipendente da ottobre 2016 a dicembre 2021, CP_6 preme rilevare che il diritto di credito dell' risulta prescritto in relazione al solo rateo di CP_4 ottobre 2016. Ciò in quanto, il termine di prescrizione calcolato a partire dal 1° novembre 2016 avrebbe dovuto compiersi il 1° novembre 2021.
Tuttavia, per effetto del prolungamento di 311 giorni dovuto al computo dei periodi di sospensione, il termine di prescrizione relativo al rateo di ottobre 2016 risulta scaduto a settembre 2022; dunque, prima della notifica di entrambi i verbali di accertamento da parte dell' . CP_4
Pertanto, sulla scorta di quanto esposto, l'eccezione sollevata dalla risulta Parte_1 parzialmente fondata e va accolta limitatamente all'assegno familiare relativo a ottobre 2016.
Passando ad esaminare la censura concernente la domanda dell' di restituzione degli importi CP_4 versati dalla al dipendente a titolo di assegni per nucleo familiare, Parte_1 Controparte_6 ferma la prescrizione del rateo relativo a ottobre 2016, occorre rilevare quanto segue.
Sul punto, la società contesta la domanda di restituzione formulata dall' rilevando la CP_4 circostanza per cui il rapporto di lavoro intrattenuto con il lavoratore sopra citato è cessato in data
01.01.2022.
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Da tale circostanza conseguirebbe quella ulteriore per cui il dipendente sarebbe l'unico soggetto obbligato a rifondere all' le somme indebitamente corrispostegli dalla parte datoriale prima CP_4 della cessazione del vincolo.
Per converso, l' nulla ha espressamente dedotto in ordine a tali circostanze. CP_4
Come noto, a mente della disciplina vigente in materia di assegni familiari, posta dal Testo Unico in materia di cui al d.p.r. 797/1955 e agli interventi normativi successivi, il datore di lavoro anticipa mensilmente al lavoratore, per conto dell' , il pagamento dell'assegno mensile. L'importo così
CP_4 anticipato viene poi conguagliato sull'ammontare dei contributi che il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto. In altri termini, la parte datoriale compensa le somme corrisposte al dipendente per i titoli di cui sopra, in sostituzione dell'Ente, con quelle che egli è obbligato a versare all' a
CP_4 titolo di contributi. Conseguentemente, se all'esito del conguaglio risulta che la somma anticipata dal datore a titolo di assegno è superiore a quella dal medesimo dovuta all' a titolo di
CP_4 contributi, l' è tenuto a rimborsare l'eccedenza. All'opposto, se l'ammontare dei contributi
CP_4 dovuti supera quello degli assegni corrisposti, è il datore a dover versare all' l'eccedenza nei
CP_4 termini previsti dalla normativa di riferimento.
Tra le parti sopra citate si profila, dunque, un meccanismo per cui il datore opera nei riguardi del lavoratore in veste di sostituto dell' , il quale resta l'unico soggetto obbligato al pagamento CP_4 dell'assegno.
L'art. 24 del Testo Unico prevede poi che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia erogato assegni non dovuti e li abbia successivamente portati in compensazione sui contributi, egli ha l'obbligo di recuperare le relative somme trattenendole su quelle dovute al lavoratore a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro.
Ciò posto, tornando al caso di specie, il punto della questione che ci occupa è quello di stabilire se, ad onta della normativa esposta, sussista in capo alla l'obbligo di restituire all' le Parte_1 CP_4 superiori somme corrisposte al dipendente prima della cessazione del rapporto di lavoro. CP_6
In particolare, l'indebito accertato dall' ad ottobre 2022 risale al periodo compreso tra CP_4 novembre 2016 e dicembre 2021, mentre il rapporto di lavoro è cessato in data 01.01.2022. Tale seconda circostanza, risultante dalla comunicazione trasmessa dalla società all'Istituto in data
20.10.2022, non è stata contestata dalla parte resistente.
Ebbene, in punto di legittimazione passiva della parte datoriale, la Corte di Cassazione ha affermato: “in questi termini si è, del resto, pronunciata la giurisprudenza di questa Corte seppure per affermare - a contrario - il difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro nell'azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di assegni familiari promossa dall CP_4 allorquando il rapporto di lavoro sia cessato per qualunque causa;
tanto sul rilievo che, in tal caso, il datore di lavoro non potrebbe recuperare dai lavoratori le somme a costoro indebitamente
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anticipate con le modalità indicate nel D.P.R. n. 797 del 1955, art. 24 citato, queste ultime presupponendo l'attualità del rapporto (vedi Cass. n. 2187 del 1969, n. 601 del 1971, n. 2776 del
1973; inoltre con riferimento all'analoga previsione contenuta, per l'indennità di malattia, nel D.L.
n. 663 del 1979, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33 del 1980, cfr. Cass. n. 24712 del
2007) (Cass. n. 19261/2013).
Invero, con una pronuncia più risalente, la giurisprudenza di legittimità era già giunta a tale approdo statuendo che “Nel sistema delle leggi in materia di assegni familiari, alla corresponsione degli assegni stessi è preposta la cassa unica all'uopo costituita, amministrata dall' che, CP_4 quindi, quale gestore, è il soggetto Obbligato al pagamento degli assegni nei confronti dei lavoratori, che sono i creditori legittimati a percepirli. Consegue che, quando il pagamento sia avvenuto indebitamente, poiché l'accipiens è il prestatore d'opera e solvens è l'istituto, la relativa
Azione per il ricupero dell'indebito deve, secondo i principi generali, essere intentata dall' istituto contro il lavoratore. Nel rapporto tra lavoratore e il datore di lavoro, si inserisce, infatti, CP_4 come adiectus solutionis causa, cioè con la figura di un privato incaricato del pagamento degli assegni familiari. Come tale, il datore di lavoro non è legittimato passivamente nell'Azione di ripetizione di assegni pagati indebitamente, promossa dall' istituto, quando il rapporto di lavoro sia cessato per qualunque causa, perché in tal caso, il datore di lavoro non potrebbe più recuperare le somme pagate dai lavoratori non più da lui dipendenti” (Cass. n. 2187/1969).
Dunque, alla luce della posizione assunta sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, la legittimazione passiva del datore di lavoro rispetto all'azione di ripetizione di indebito esercitata dall' sussiste nella misura in cui il rapporto di lavoro, nel cui solco le prestazioni sono state CP_4 anticipate, sia ancora in essere. Ciò in quanto è solo nell'ambito di tale vincolo che la parte datoriale può attivare il meccanismo di recupero di cui all'art. 24 del Testo Unico, il quale individua quale presupposto della trattenuta proprio la pendenza del rapporto. Ciò in quanto – come sopra ampiamente esposto – il datore di lavoro corrisponde l'assegno nella veste di sostituto del soggetto obbligato al pagamento della prestazione. Sicché, la parte datoriale agisce nella medesima veste anche in sede di recupero dell'indebito. Di modo che, non essendo obbligato all'esecuzione della prestazione assistenziale, una volta cessato il rapporto di lavoro, egli non può agire per il recupero dell'indebito nei riguardi del lavoratore, non avendone titolo.
Pertanto, sulla base delle ragioni esposte si ritiene la società ricorrente non sia obbligata a restituire all' le somme dalla stessa corrisposte al dipendente a titolo di assegni per nucleo CP_4 CP_6 familiare – quantificate nell'avviso impugnato nella misura di € 6.660,00 – dal momento che il rapporto di lavoro del dipendente sopra menzionato è cessato prima dell'avvio dell'azione di recupero da parte dell' . CP_4
Per l'effetto, tale motivo di opposizione spiegato dalla risulta fondato e va accolto. Parte_1
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Con successivo motivo di impugnazione, la censura i risultati dell'accertamento di cui Parte_1 al punto 1, lett b), del verbale impugnato.
In particolare, l' ha accertato che la società, in relazione al periodo gennaio-maggio 2021, ha CP_4 restituito le indennità di malattia per i dipendenti e indebitamente conguagliate, Parte_2 CP_6 ma non ha versato i contributi dovuti sulle giornate di assenza oltre carenza. Ha così ricalcolato l'imponibile in € 1.277,00.
Dal proprio canto, la società deduce di aver già versato detti importi, rimandando alle attestazioni di pagamento allegate.
Ebbene, le attestazioni di cui sopra non si rinvengono tra gli atti prodotti in giudizio dalla parte opponente. Quest'ultima ha allegato tre attestazioni di pagamento, due riguardanti il versamento delle somme addebitate dall' a titolo di contributi sui lavoratori assunti dalla ed CP_4 CP_5 una relativa al pagamento della somma di € 1.000,00 addebitata a titolo di sanzione.
Manca invece la quietanza di pagamento afferente alle differenze contributive dovute in relazione alle giornate di assenza oltre carenza.
Per tale ragione, in mancanza di prova, il presente motivo di impugnazione si ritiene infondato e va rigettato.
Proseguendo, con un ulteriore motivo di opposizione, la società ricorrente ha censurato l'accertamento compiuto dagli ispettori in merito alla registrazione delle trasferte sul Libro CP_4
Unico del Lavoro.
Nello specifico, l' ha rilevato che la società avrebbe registrato sul Libro Unico del Lavoro un CP_4 numero di giornate di trasferta esenti superiori a quelle per le quali essa aveva prodotto note comprovanti le spese sostenute dai dipendenti per l'esecuzione delle stesse. Secondo l' , le CP_4 irregolarità deriverebbero da: annotazione di trasferte nei giorni in cui i dipendenti erano in ferie o comunque assenti;
registrazione di doppia trasferta a carico di un dipendente per una stessa giornata;
mancata produzione di nota spese richiesta in relazione a determinati periodi e lavoratori.
Dal canto proprio, parte ricorrente ha dedotto: di aver sempre corrisposto le indennità di trasferta ai propri dipendenti;
di aver redatto due prospetti, uno recante la sola trasferta ed un altro in cui erano riportati sia la trasferta che il rimborso chilometrico spettante in ragione della messa a disposizione della vettura da parte del prestatore.
La società ha inoltre dedotto che: in sede di accertamento, essa ha esibito agli ispettori i soli prospetti recanti trasferte e rimborsi chilometrici e non anche gli altri (privi dell'indicazione del rimborso chilometrico) perché necessitava di tempo ulteriore per reperire detta documentazione;
sui prospetti paga sono riportate tutte le trasferte, sia con rimborsi chilometrici che senza.
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Ciò posto, ai fini della decisione, occorre accertare se i dipendenti abbiano svolto le trasferte nell'ammontare risultante dalle registrazioni effettuate sul Libro Unico del Lavoro.
Orbene, passando al vaglio dell'istruttoria, va rilevato che, a sostegno del proprio assunto, la società ricorrente ha prodotto degli elenchi di trasferte relativi ai dipendenti (per gli anni 2019, Parte_2
2020 e 2021) e (per gli anni 2020 e 2021). Per_5
Nello specifico, tali elenchi riportano, per entrambi i lavoratori, il numero di giornate di trasferta, il mese di riferimento, le località e la firma del richiedente. Dei due gruppi, solo quelli riferiti al recano la data di redazione. Per_5
Quanto all'istruttoria orale, il testimone escusso per conto della , , Parte_1 Testimone_1 ha dichiarato: “io sono dipendente della TM LOGISTICA INTEGRATA e con due dipendenti di siamo andati in giro per l'Italia per formare gli autisti del gruppo Parte_1
COMIFAR in relazione all'utilizzo di un sistema informatico che gli stessi dovevano utilizzare per la consegna dei farmaci. I due dipendenti in questione si chiamano e Parte_2 Per_6
Il sistema informatico promosso in tutta Italia era stato ideato dalla ed
[...] Parte_1 abbiamo girato per circa una quindicina di giorni per ogni regione”. Ha poi aggiunto: “confermo la circostanza 3) del ricorso e per il progetto di cui ho detto confermo che i dipendenti inviati in trasferta erano i due dipendenti e i quali utilizzavano a turno la propria Parte_2 Per_5 autovettura. Sporadicamente è venuto anche con noi un terzo dipendente di cui Parte_1 non ricordo il nome”. Dopodiché il testimone nulla ha potuto riferire in merito al pagamento dell'indennità di trasferta da parte della società ai dipendenti di cui sopra, né in merito ai prospetti dalla stessa redatti.
Ebbene, siffatto quadro probatorio risulta inidoneo a dimostrare la fondatezza dell'assunto di parte ricorrente.
Tanto perché gli elenchi delle trasferte sopra citati non dimostrano che i dipendenti le hanno effettivamente compiute nel numero e nel modo che da essi risulta, dal momento che non sono accompagnati da documenti che ne comprovino la materiale esecuzione. Invero, i documenti in questione sono stati redatti dalla stessa società e prodotti tardivamente, solo nel presente giudizio;
per cui, non essendo corredati da prospetti che dimostrino le spese effettivamente sostenute in relazione a tutte le trasferte risultanti dal Libro Unico, essi non si ritengono idonei a dimostrare che i lavoratori rispetto ai quali l' ha accertato irregolarità abbiano compiuto tutte le trasferte CP_4 risultanti dal LUL.
Parimenti, neppure le dichiarazioni del teste risultano idonee per i fini di cui sopra, dal Tes_1 momento che egli ha confermato solo genericamente il compimento delle trasferte da parte dei dipendenti e senza fornire riscontri dettagliati in ordine alla loro frequenza. Parte_2 Per_5
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Di conseguenza, dal momento che la parte opponente non ha dimostrato la sussistenza dei fatti posti a fondamento del diritto all'esenzione dall'imponibile contributivo di tutte le somme erogate ai dipendenti a titolo di indennità di trasferta risultanti dal Libro Unico del lavoro, esso va escluso.
Per l'effetto, tale motivo di opposizione risulta infondato e va rigettato.
Posto quanto accertato finora, è necessario esaminare il motivo di opposizione con cui la censura i rilievi riportati al puno 1, lett e), del verbale impugnato, con cui l' ha Parte_1 CP_4 addebitato alla società i contributi dovuti sull'imponibile pari ad euro 204,00, così calcolato per non avere la società registrato sul Libro Unico le prestazioni lavorative rese dal dipendente nei CP_6 giorni 1, 8, 15 e 22 febbraio 2021.
Gli ispettori hanno rilevato che, in quelle stesse giornate, il lavoratore in questione ha effettuato trasferte, per le quali ha percepito un rimborso forfettario giornaliero pari ad euro 30,00.
Su tale punto, la società ha articolato deduzioni generiche. Per giunta, la stessa non ha fornito prova contraria rispetto alla mancata registrazione sul LUL.
Con lo stesso motivo di opposizione, la società eccepisce di non essere tenuta a pagare in favore dell' la somma di euro 15.542,00, addebitata al fine di recuperare le somme di cui la CP_4
ha goduto a titolo di benefici contributivi da novembre 2016 a marzo 2022. Tanto in Parte_1 ragione delle irregolarità contributive rilevate in sede di ispezione.
Ebbene, riportandosi a quanto sopra esposto, occorre evidenziare che le omissioni contributive sopra accertate configurano una violazione delle condizioni legittimanti la fruizione dei benefici, a mente dell'art. 1, comma 1175, L. 296/2006, ai sensi del quale “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali
o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Invero, nel caso di specie, le omissioni contributive realizzate dalla configurano una Parte_1 violazione della normativa concernente la determinazione dell'imponibile per la determinazione dell'obbligazione contributiva a carico della stessa.
Peraltro, le irregolarità contributive sopra accertate non risultano essere state sanate dalla società.
Di conseguenza, anche tale motivo di impugnazione risulta infondato e va rigettato.
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Con l'ultimo motivo di opposizione, la contesta il diritto dell' ad ottenere il Parte_1 CP_4 pagamento dei contributi calcolati sulle prestazioni svolte dai lavoratori della società CP_5
, e . Persona_3 Persona_4 Persona_2
Richiamate tutte le deduzioni svolte dalle parti in causa, come riportate nella parte in fatto della presente sentenza, ai fini della decisione occorre accertare se le prestazioni rese dai dipendenti summenzionati possono essere imputate alla , anziché della datrice di Parte_1 CP_5 lavoro formale.
Orbene, passando al vaglio dell'istruttoria, quella dell'Ente è fondata sul verbale unico di accertamento e notifica, nonché sulle dichiarazioni rese in sede di ispezione dai dipendenti
, , dai rappresentanti della e da Per_3 Per_4 Per_2 CP_5 Parte_3
(amministratore unico della società dal 12.12.2014 al 02.02.2022) e Parte_2
(amministratore unico dal 02.02.2022).
Tali prove risultano idonee a dimostrare l'assunto della parte resistente per un diverso ordine di ragioni.
In primo luogo, dalle dichiarazioni di emerge che i dipendenti in questione Parte_3 sono stati assunti dalla su indicazione della . Nello specifico, agli CP_5 Parte_1 ispettori ha così dichiarato: “[…] uno dei progetti è stato quello con la CTA di Mio fratello CP_1 prendeva i contatti ma io ho contezza di questo progetto. La CTA si occupa di tendaggi, la
ha sviluppato il software per la digitalizzazione del processo della CTA, dell'ingresso Parte_1 della merce in magazzino alla vendita e consegna al cliente. Nelle fasi di questo progetto hanno lavorato mio fratello, per un periodo nei primi mesi del 2020, Testimone_2 Controparte_6 forse tra il 2020 e il 2021 per circa 6 mesi, poi abbiamo chiesto l'ausilio ad altra azienda per fare
l'inventario. L'azienda in questione era la per la quale hanno lavorato la moglie di CP_5 mio fratello , che ha fatto da noi il tirocinio e poi è stato Persona_2 Persona_3 assunto dalla […] La ha assunto e dietro nostra CP_5 CP_5 Per_2 Per_3 segnalazione. […] Le fatture emesse dalla tenevano conto del lavoro svolto dai CP_5 dipendenti”.
Di eguale tenore appaiono le dichiarazioni rese agli ispettori da , il quale ha Parte_2 affermato: “a metà del 2020 l'azienda Centro Tendaggi e Arredamenti di Bari, in via Amendola, ha chiesto un progetto per la digitalizzazione del processo lavorativo […]. Ho quindi contattato il sig.
, mio compaesano che conoscevo da tempo, affinché potesse fornire uno Controparte_8 specifico ausilio necessario nel campo della logistica. […] il sig. mi ha messo in contatto CP_8 con la che ha assunto i sigg. e mia Controparte_5 Persona_3 Persona_4 moglie, , che per concludere il lavoro di magazzino, si è proposta per il lavoro di Persona_2 catalogazione. […] Non ricordo se sia stato sottoscritto un contratto di appalto con la
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e non ricordo se fosse stato pattuito un preciso importo a lavoro finito, non essendone CP_5 nota l'entità”.
Quanto esposto è altresì confermato dalle dichiarazioni rese da , amministratore Testimone_3 della fino al 2021, il quale ha affermato: “alla fine del 2018 ho costituito la
CP_5 di cui sono stato amministratore unico fino al che si doveva occupare di fornitura di
CP_5 manodopera per committenti diversi […]. Le mansioni che i lavoratori svolgevano o svolgono sono: autotrasportatori, lavoratori in edilizia, facchinaggio: in sostanza assumevo i lavoratori i cui nomi mi venivano comunicati dalle aziende committenti. I contratti di appalto sono scritti e mi riporto al contenuto degli stessi che oggi produco in copia. Anche il pagamento delle retribuzioni era fissato in base alle ore lavorate comunicatemi dalle aziende. L'attività della e della CP_9 si limitava ad elaborare buste paga sulla base delle ore comunicate dalle aziende
CP_5 sopracitate e ad effettuare i relativi bonifici, attività svolta dagli impiegati della […]
CP_5
La e la non hanno beni, mezzi di trasporto o altri strumenti”. CP_5 CP_9
Dal compendio probatorio delineato, dunque, si desume che i lavoratori , e Per_3 Per_2 hanno di fatto operato in qualità di dipendenti della società opponente, essendo emerso Per_4 che l'azienda datrice di lavoro formale non ha espletato alcun controllo né sulla loro assunzione né sul prosieguo del rapporto di lavoro. All'opposto, è emerso che essa si è limitata ad elaborare le buste paga sulla scorta delle ore di lavoro comunicate dalla . Parte_1
Ancora, la circostanza anzidetta è stata confermata dalle dichiarazioni rese agli ispettori dal dipendente , il quale ha esposto che “ho lavorato dal 17.12.2020 al 30.09.2021, in Per_3 qualità di manutentore tecnico dei software. In precedenza, e fino al 24.11.2020 sono stato dipendente di che sviluppa software per le aziende e ha sede a Ruvo di Puglia. Parte_1
Tramite il sig. , al termine di questo rapporto di lavoro, ho proseguito il mio Controparte_8 lavoro con la come collaboratore esterno. Anche il secondo contratto di lavoro Parte_1
l'ho firmato presso la sede di alla presenza di e una signora, di cui non Parte_1 CP_8 conosco il nome e ritengo dipendente della Non era presente nessun altro, né CP_5 tantomeno il sig. – amministratore della – come riportato nel contratto di Tes_3 CP_5 lavoro. Posso affermare di non aver mai conosciuto il sig. né altri referenti della società Tes_3 della quale risultavo dipendente […] Era che mi segnalava i clienti presso cui Parte_2 recarmi, secondo una programmazione settimanale, per testare i software sviluppati dall'ing.
, titolare della società. […] In sostanza il lavoro non è mai cambiato, si è sempre svolto Parte_2 allo stesso modo sia alle dirette dipendenze della sia per il tramite della Parte_1
. CP_5
Quanto all'istruttoria svolta da parte opponente, occorre invece rilevare che essa non ha provato il proprio assunto difensivo non avendo fornito elementi idonei a dimostrare che e Parte_1
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fossero soggetti autonomi e indipendenti tra loro. Tanto non è stato oggetto di prova CP_5 orale, né documentale.
Invero, le prove raccolte consentono di ritenere che la vicenda in questione configuri un'illecita fornitura di manodopera posta in essere da parte di un soggetto a ciò non autorizzato ( CP_5
e in violazione della normativa che regola tale negozio. La stessa non è neppure sussumibile entro la categoria giuridica del contratto di appalto, posto che difettano elementi tipici quali l'organizzazione autonoma e la responsabilità dell'appaltatore (che in tal caso avrebbe dovuto essere la . CP_5
Pertanto, alla luce del compendio probatorio esaminato, sussistono elementi per affermare che i rapporti di lavoro instaurati dai dipendenti , e con la sono Per_3 Per_4 Per_2 CP_5 imputabili alla società opponente. Di conseguenza, la stessa si ritiene obbligata al pagamento dei relativi contributi.
A sostegno della decisione, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale per cui i verbali ispettivi costituiscono materiale probatorio liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi degli art. 115 e 116 c.p.c. Difatti, la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 8445/2020 ha sancito che “con orientamento consolidato questa Corte afferma che i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n.9632 del 2016) e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.
Ebbene, in ragione delle motivazioni esposte, anche tale motivo di opposizione risulta infondato e va rigettato.
In definitiva, l'opposizione spiegata avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2022004258/DDL Prot. .0900.31/10/2022.0722393 deve essere parzialmente accolta e la CP_4 somma dovuta deve essere rideterminata come segue.
Nello specifico, mediante i conteggi allegati al primo verbale notificato, poi annullato, l' ha CP_4 comminato alla il pagamento della complessiva somma di € 65.410,00, di cui € Parte_1
50.787,70 a titolo di contributi e € 14.622,48 a titolo di sanzioni.
Successivamente, con il verbale oggetto della presente opposizione, l' ha modificato tale CP_4 conteggio riducendo la somma irrogata a titolo di contributi dovuti in relazione ai lavoratori
, e da € 16.077,00 a € 8.480,00. Per_3 Per_4 Per_2
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Parte opponente ha dedotto e dimostrato, producendo quietanze di pagamento, di aver provveduto al pagamento di entrambe le somme richieste dall' a titolo di contributi per i tre lavoratori CP_4 poc'anzi menzionati e a quello di € 1000,00 a titolo di sanzione.
Ebbene, dalla somma originariamente dovuta a titolo di contributi va decurtata la differenza tra i contributi originariamente pretesi in relazione ai dipendenti e quelli pretesi in base al CP_5 secondo verbale, pari a € 7.597,00.
Inoltre, va decurtata anche la somma rivendicata dall' a titolo di recupero di assegni per nucleo CP_4 familiari indebitamente corrisposti e conguagliati, pari a € 6.660,00, posto che è stata accertata l'insussistenza dell'obbligo di restituzione in capo alla . Parte_1
Ne consegue che l'importo residuo dovuto dalla società a titolo di contributi ammonta a €
36.530,70.
Da tale ultima somma vanno tuttavia scomputate le somme dalla stessa già versate per gli stessi titoli, pari complessivamente a € 24.557,00. Ne risulta che l'importo ancora dovuto dalla a titolo di contributi è pari a € 11.973,70. Parte_1
Per quanto concerne l'importo dovuto a titolo di sanzioni, da esso va sottratta la sanzione già pagata nella misura di € 1.000,00. Con la conseguenza che l'importo ancora dovuto per gli stessi titoli ammonta a € 13.622,48.
Ogni altra istanza deve intendersi rigettata.
Tenuto conto della particolarità e della controvertibilità della materia trattata, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
02.02.2023 dalla nella persona dell'amministratore sig. , in Parte_1 Parte_2 proprio e per la sig. , nei confronti dell' , nonché dell' Parte_5 CP_4 [...]
rigettata ogni diversa istanza, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_1
2) accoglie parzialmente l'opposizione e, in relazione al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022004258/DDL Prot. .0900.31/10/2022.0722393, emesso il 31.10.2022 e CP_4 notificato il 02.11.2022, considerati i pagamenti parziali effettuati, ridetermina gli importi ancora dovuti dalla in favore dell' in € 11.973,70 a titolo di differenze contributive e € Parte_1 CP_4
13.622,48 a titolo di sanzioni;
3) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
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Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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