Ordinanza presidenziale 8 gennaio 2024
Sentenza 26 aprile 2024
Decreto cautelare 12 luglio 2024
Ordinanza cautelare 30 agosto 2024
Accoglimento
Sentenza 13 novembre 2024
Decreto collegiale 25 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, decreto collegiale 25/02/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01626/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06548/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato il presente
DECRETO COLLEGIALE
sul ricorso numero di registro generale 6548 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Maiellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sportello Unico per L’Immigrazione di Foggia, Ispettorato Territoriale del Lavoro (Itl) di Foggia, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 403/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
1. Con sentenza n. 9131/2024 questo Consiglio ha accolto cinque ricorsi (tra cui quello qui in esame), discussi nella camera di consiglio del 19 settembre 2024, avverso il provvedimento di revoca del nulla-osta per l’assunzione di lavoratori stagionali emesso dalla Prefettura di Foggia – Sportello Unico per l’Immigrazione di Foggia.
2. Nel corpo della sentenza, per quattro dei ricorrenti (con esclusione dell’odierna appellante) il Collegio ha disposto l’ammissione al gratuito patrocinio, già denegata dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato.
3.. Con decreto n. 210/2024, in data 11 ottobre 2024, la citata Commissione ha denegato l’ammissione anche della ricorrente al chiesto beneficio, pur ricorrendone i presupposti reddituali, considerato che “ dal verbale della camera di consiglio tenutasi il 19 settembre 2024 emerge che, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa potrebbe essere definita con sentenza in forma semplificata, il che determinerebbe l’assenza dei presupposti per una pronuncia in via anticipata e provvisoria da parte di questa Commissione ”.
3. Avverso detto decreto il legale ha proposto istanza di opposizione-riesame, depositata in data 19 novembre 2024.
4.1. Ciò posto e considerato che:
- non sono in discussione le condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato già accertate dalla Commissione a ciò competente;
- dalla lettura delle motivazioni della citata sentenza n. 09131/2024, che ha accolto l’appello, emerge che la pretesa azionata dall’appellante era assistita dal requisito della “ non manifesta infondatezza ” delle pretese prospettate, previsto dagli articoli 122 e 126, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
- a norma dell’art. 126 d.P.R. n. 115/2002, comma 3, da ritenersi applicabile in via analogica anche al processo amministrativo, “ se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto ”,
si ritengono pienamente sussistenti le condizioni per l’accoglimento del reclamo.
5.1. Ritenuto di dover provvedere, altresì, alla liquidazione delle somme spettanti al difensore dell’appellante, dichiaratosi antistatario.
5.2. Visto l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti;
5.3. Considerato che, in relazione alla natura della controversia e all’impegno professionale richiesto, risulta congrua la determinazione della somma spettante all’avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese per la fase di merito, in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00).
6. Il Collegio ritiene di dover ammettere l’appellante al gratuito patrocinio, liquidando le spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza):
- ammette la Signora -OMISSIS- al gratuito patrocinio, in relazione all’appello di cui in epigrafe;
- liquida in favore dell’avvocato Michele Maiellaro la somma complessiva di euro 1500,00 (millecinquecento/00) per onorari, diritti e spese relativi al presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. dovuti per legge.
Il presente provvedimento è depositato presso la segreteria della sezione che provvederà a darne comunicazione alla parte istante.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO