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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 4808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4808 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22525/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 22525/2021 dl R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 16 dicembre 2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t, P.IVA rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa in giudizio dall'Avv.to Helenia Santacroce come in atti;
ATTORE
CONTRO
in persona in persona del legale rapp.te p.t, P.IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Tiziana Ardante come in atti;
P.IVA_2
CONVENUTO
NONCHE' CONTRO
in proprio e n.q. di legale rappresentante p.t. di entrambi CP_2 Controparte_3 rappresentati e difesi in giudizio dall'Avv. Annalisa Amicucci come in atti;
INTERVENUTI
OGGETTO: compensi per contratto d'opera.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16/12/2024, i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc ritualmente notificato la conveniva in giudizio Parte_1
la chiedendo la condanna della resistente al pagamento Controparte_4
di Euro 53.853,52 oltre iva, quale somma dovuta alla ricorrente a titolo di provvigione, in forza dell'attività di mediazione svolta in esecuzione di contratto di servizio sottoscritto dall'attrice con la cui era seguito il contratto di sponsorizzazione sottoscritto in CP_1
data 09.05.18 tra la convenuta e la Controparte_5
Si costituiva in giudizio la che preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'incompetenza per territorio del giudice adito e il difetto di azione per carenza di legittimazione attiva della concludendo per il rigetto della domanda attorea, Pt_1
asserendo che non fosse stato sottoscritto alcun contratto tra le parti e che alcuna attività di mediazione fosse stata svolta dalla ricorrente.
Interveniva volontariamente nel processo, con comparsa di intervento depositata telematicamente il 24 gennaio 2022, il Signor in proprio e la CP_2 Controparte_3 al fine di sostenere le ragioni della chiedendo l'accoglimento della domanda Pt_1
attorea e in subordine, accertata la titolarità del credito oggetto del giudizio in capo al
[...]
Cont
o alla la condanna della al versamento delle somme richieste CP_2 Controparte_3
da in favore del Sig. o della CP_6 CP_2 Controparte_3
Il Giudice, dopo aver disposto il mutamento del rito all'esito dello scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.01.22, procedeva all'istruttoria della causa con assunzione di prove orali (testimoni e interrogatori formali); rinviata per la precisazione delle conclusioni;
la causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 16 dicembre 2024.
*****
La domanda attorea dovrà essere rigettata e accolta parzialmente quella del terzo intervenuto.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da , secondo cui questo Tribunale risulterebbe incompetente per Controparte_1 territorio, in favore del Tribunale di Rieti. A fondamento dell'eccepita incompetenza la convenuta ha ritenuto operante il foro del convenuto ex art. 19 cpc, ovvero il foro facoltativo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione ex art. 20 cpc;
in entrambe le ipotesi prospettate, avendo la NPC Rieti Pallacanestro la propria sede legale in luogo in cui CP_1
svolge anche la propria attività, ne dovrebbe scaturire la pronuncia di incompetenza da parte del Tribunale di Roma in favore di quello di Rieti.
Ebbene, pur rispettato dalla convenuta il principio di diritto per il quale in tema di competenza territoriale grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito l'onere di contestare in modo specifico ciascuno dei criteri di collegamento e di fornire la prova delle circostanze dedotte a sostegno dell'eccezione, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione di incompetenza tamquam non esset, così da non precludere il radicarsi della competenza presso il giudice adito (Cass. 14655/2015), l'eccezione risulta infondata e non meritevole di accoglimento.
La materia che ci occupa verte nell'ambito di un'obbligazione pecuniaria e in tali ipotesi il foro competente, correttamente individuato dalla ricorrente, è quello ravvisato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 cpc e 1182, comma 3 cc. La Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio “le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c." (Cass., Sez. U., Sentenza n. 17989 del
13.9.2016; nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 118 del 4.1.2017; Cass.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30287 del 15.12.2017; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7722 del
20.3.2019; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 39028 del 9.12.2021).
La liquidità dell'obbligazione ricorre quando il titolo, come nel caso in esame, ne determini l'ammontare oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare margini di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4 c.p.c. e ricorrono quando non è necessario un ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso,
a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'an e al quantum (cfr. Cass. n.
39028/2021 e Cass. n. 4792/2021).
Correttamente pertanto la avente sede a Roma (visura camerale versata in atti), Pt_1 considerata la liquidità dell'obbligazione che si evince dal contratto allegato, ha adito il
Tribunale di Roma.
Sempre in via preliminare, rispetto al tipo di intervento avanzato dal sig. in CP_2
proprio e dalla se ne ravvisano le caratteristiche di un intervento adesivo Controparte_3
autonomo, detto anche litisconsortile, in quanto il terzo, oltre all'accoglimento della domanda della parte adiuvata (Meet0n3), avanza in subordine, una propria pretesa autonoma e separata “qualora si ritenesse che il predetto credito sia di titolarità del Sig.
[...]
Cont
o della condannare la al versamento delle somme CP_2 Controparte_3
specificate nel precedente punto 1 in favore, rispettivamente, del Sig. o della CP_2
(conclusioni comparsa di intervento). Controparte_3
L'art. 268, primo comma cpc (formulazione anteriforma cd. Cartabia, applicabile al caso di specie) dispone che "l'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni". Al secondo comma, il medesimo articolo dispone che “il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio”. La
S.C. ha ripetutamente affermato che le preclusioni cui si riferisce l'art. 268 cpc siano solamente quelle istruttorie e non anche quelle c.d.assertive, di tal ché risulta essere consentito al terzo interveniente di formulare domande nuove fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. In tal senso deve richiamarsi il seguente principio di diritto:
“chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 cod. proc. civ. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione - nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare” (Sez. 3, Sentenza
n. 25264 del 16/10/2008, Rv. 605243; Conf. Sez. 2, Sentenza n. 15208 del 11/07/2011, Rv.
618585; Sez. 1, Ordinanza n. 31939 del 06/12/2019, Rv. 655958). Sostenere, infatti, che l'interveniente adesivo autonomo, vale a dire il terzo che interviene nel processo tra altre persone per far valere in confronto di alcune di esse un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo (art. 105 cpc, comma 1), possa farlo sino a che non vengano precisate le conclusioni (come dispone l'art. 268 cpc comma 1), ma senza poter proporre proprie autonome domande per le preclusioni poste dagli artt. 183 e
184 cpc, alla facoltà delle parti originarie del processo di compiere determinati atti (come quello di proporre domande nuove), significherebbe di fatto vanificare qualsiasi valore ed utilità processuale all'istituto degli interventi contemplati nell'art. 105 cpc, suddetto comma
2 (quello principale e quello litisconsortile), nei quali fondamentale ed ineludibile risulta invero l'attività assertiva del volontario interveniente a tutela dei propri diritti. In altre parole, è evidente che l'aver consentito normativamente che i predetti interventi del terzo nel processo possano effettuarsi sino al momento di precisazione delle conclusioni perderebbe ogni significato logico-giuridico ove non fosse consentita contestualmente -secondo l'interpretazione dell'art. 268 cpc che il convenuto contesta- la formulazione della domanda, che costituisce l'essenza stessa degli interventi in questione. In realtà, con il termine "atti" utilizzato dal citato art. 268 cpc il legislatore ha inteso certamente fare riferimento esclusivamente all'attività istruttoria che l'interveniente dovrebbe svolgere, in conseguenza della domanda proposta, a dimostrazione del diritto vantato, nel senso che, avvenuta la formulazione definitiva delle richieste istruttorie delle parti originarie del processo, resta preclusa all'interveniente la facoltà di espletare ulteriore e diversa attività istruttoria.
E' da considerarsi pertanto ammissibile e legittimo l'intervento dei terzi Signor
[...]
e della contrariamente a quanto prospettato dalla convenuta. CP_2 CP_3
Rispetto alle questioni attinenti al merito della vicenda, esaminando congiuntamente anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sollevata dalla si CP_7 CP_1
osserva.
Come noto, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione e non alla legittimazione ad agire, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Corte di
Cassazione, Sezione Unite, Sentenza, 16 febbraio 2016, n. 2951).
In tale contesto, deve considerarsi nel merito la eccepita insussistenza del diritto di credito oggetto di causa in capo alla CP_8
Al riguardo, si rileva che alla luce dell'istruttoria svolta parte attrice, onerata della relativa prova, non ha offerto alcun elemento utile cui ricollegare la titolarità del diritto vantato nei confronti di tanto più in considerazione delle difese da questa spiegate;
CP_1
In particolare, si osserva che né la documentazione (seppur copiosa) versata in atti dalla parte attrice, né la prova orale espletata abbiano dimostrato la titolarità del diritto della ricorrente in ordine al rapporto sostanziale dedotto.
Si rileva infatti che la copia del “contratto per attività di comunicazioni, marketing e ricerca sponsor”, su cui la ricorrente fonda la propria pretesa nei confronti di NPC, (copia depositata dall'attore al doc.1 ricorso introduttivo) non corrisponde esattamente alla “bozza di contratto” allegata da parte convenuta (doc. 8 comparsa), che infatti ne contesta la sua autenticità nella parte in cui il nome della società ed altri segni risultano inseriti a Pt_1
penna quindi aggiunti arbitrariamente dalla ricorrente. Il contratto inoltre risulta privo di data e non risulta firmato dalla NPC Tali gravi carenze probatorie rendono CP_1
inutilizzabile il documento, quanto meno ai fini della titolarità di Meet30n rispetto alla richiesta avanzata nei confronti della convenuta.
Inoltre, alcun apporto probatorio può ricollegarsi alla prova per testi in quanto tutti i soggetti escussi hanno dichiarato di non conoscere la e significativo è che CP_7
Cont nemmeno il Presidente della , sponsor della procacciato dalla stessa CP_5 secondo la prospettazione attorea, fosse a conoscenza dell'esistenza di tale società Pt_2
“Non sapevo che esistesse questa ” (testimonianza del 14.02.23), Pt_1 Testimone_1 così come il teste “non conosco la società di cui mi si dice” e poi Testimone_2 Pt_1 il teste “Non conosco la . Tes_3 Parte_1
A ben vedere tuttavia, se la documentazione allegata dalla ricorrente non costituisce il fondamento probatorio per la legittimità della pretesa da questa avanzata, lo è rispetto alla posizione del terzo intervenuto rispetto al quale emergono evidenze CP_2
documentali rilevanti cui ancorare la titolarità del credito nei confronti di NPC Rieti.
Non potrà al riguardo trascurarsi che la stessa convenuta considera il “contratto per attività di comunicazioni, marketing e ricerca sponsor” come “una bozza di contratto per il raggiungimento di un accordo tra la e la società di cui il signor CP_1 CP_3
è legale rappresentante” (pag. 4 della comparsa di costituzione), con ciò CP_2
ammettendo che fossero intercorrenti rapporti con il tanto da proporre lui un CP_2 contratto di servizio e marketing e di nominarlo quale “Responsabile Marketing e
Commerciale”. Si considerino inoltre i molteplici articoli pubblicati sulla newsletters della
NPC (doc. 2 ricorso), quelli presenti su vari social (doc. 4,6 citazione) e anche gli articoli di giornale. A ciò si aggiunga la fitta corrispondenza mail intercorsa tra il e il sig. CP_2
Cont e i referenti di , tra tutte, la mail in data 24 gennaio 2018 inviata dal per CP_9 Tes_2
Cont
al e contenente la bozza del contratto de quo e la mail del 17.06.19 (doc. 22 CP_2
prima memoria istruttoria parte attrice) in cui veniva comunicato dal al che CP_9 CP_2
“le tue spettanze verranno saldate”.
Anche la prova per testi ha confermato questa circostanza, e cioè che il fosse CP_2
Cont conosciuto e noto nell'ambito dell'attività di sponsorizzazione della , e che avesse svolto un ruolo prestando attività nelle relazioni con lo sponsor , il cui CP_5
Presidente all'udienza del 14.02.23 dichiarava di aver conosciuto il Presidente della Tes_1
“attraverso il sig. che ci presentò”, che “Il sig. fu sempre CP_1 CP_2 CP_2
presente anche quando venne sottoscritto il contratto e anche nelle riunioni che ebbi col sig. per finalizzare il secondo contratto di rinnovo”, riferendosi a quello del 09.05.18. CP_9
Anche il sig. , quale ex Responsabile della sezione marketing della Tes_4 CP_1 ha dichiarato che “Il sig. fu chiamato dalla dirigenza della società per occuparsi CP_2 della parte relativa al marketing”, aggiungendo che “Normalmente chi si occupava di marketing riceveva una percentuale sui contratti di sponsorizzazione che portava alla società, percentuale tra il 15% e il 20%. Lo sponsor fu acquisito tramite il sig. CP_5
anche se non conosco i dettagli dei contratti conclusi”. Anche il teste CP_2 Tes_5
[...] [...]
all'udienza del 06.06.23 ha confermato che “A seguito di una conferenza stampa di
[...]
Cont
sapevamo che venne presentato quale nuovo responsabile marketing CP_2 della società di pallacanestro”.
Alla luce di tali univoche risultanze istruttorie, deve ritenersi comprovato che la NPC avesse affidato al l'attività di ricerca sponsor, marketing, etc come meglio indicate CP_2
nel contratto prodotto dalla stessa convenuta.
Non vi sono inoltre emergenze significative quanto al ruolo svolto dalla la CP_3
cui domanda deve pertanto essere rigettata.
Tanto premesso in punto di fatto, si rammenta che secondo costante giurisprudenza il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente, che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo -abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. nn. 25851/14, 28231/05, 3438/02, 9743/94, 5560/88, 4734/87, 4118/84 e 1934/82).
Applicando tale dettato al caso di specie, si ritiene superata la prova rispetto all'incarico conferito da al Signor e all'attività da egli prestata sì da realizzare CP_1 CP_2
l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto di sponsorizzazione.
In tal senso, i contratti di sponsorizzazione allegati dalla ricorrente del 01.03.18 (doc.5 ricorso) e del 09.05.18 (doc. 7 ricorso) rappresentano il frutto dell'attività posta in essere dal
. Significativamente val la pena richiamare il principio di recente enunciato dalla CP_2
S.C., secondo il quale il diritto del mediatore alla provvigione consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione (Cass.
Sez. 2, n. 11127, 06/04/2022). Ed ancora, il diritto del mediatore alla provvigione si ricollega all'efficacia del suo intervento nel favorire la conclusione dell'affare, non alle forme giuridiche mediante le quali l'affare medesimo è concluso (Cass. Sez. 2, n. 11655,
14/05/2018).
Si precisa che non è stata allegata dalla convenuta alcuna “transazione” presuntivamente intercorsa tra il Signor e la se non una mail del 04.11.19 (doc. 5 CP_2 CP_1
comparsa), senza alcuna precisa allegazione in merito.
Rispetto alla quantificazione dell'importo dovuto a titolo di provvigione, va calcolata sulla Cont base di quanto stabilito all'art. 4 della bozza di contratto redatta da ed inviata per mail al quindi “pari al 20% al netto dell'iva dell'importo erogato dallo sponsor”, CP_2
Cont considerato che tale percentuale (20%) corrisponde alla stessa pagata a da per Pt_1
il primo contratto di sponsor sottoscritto con il 01.03.18, peraltro che le CP_5 provvigioni si aggirassero in una “percentuale tra il 15% e il 20%” risulta anche da testimonianza del sig. quale responsabile della sezione marketing della Tes_4 [...]
CP_1
La prova degli avvenuti pagamenti eseguiti dallo sponsor alla Controparte_5 [...]
risultano allegati, in particolare: Euro 24.400,00+5.000,00+217.770,00+93.300,00: CP_1 totale Euro 340.400,00 (doc. 11, 12, 13, 14, 20 ricorso). A tale importo va detratta l'iva del
22% per un importo di Euro 265.512,00. All'importo così ottenuto va calcolata la provvigione del 20% per una cifra complessiva pari ad Euro 53.102,40. A tale somma deve essere condannata parte convenuta, oltre che agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione.
Spese secondo soccombenza, liquidate come indicato in dispositivo in conformità al D.M.
n. 55/2014 come modificato, secondo lo scaglione di riferimento ed applicando i valori medi per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da e dall'intervenuta Parte_3 Controparte_3
avverso Controparte_1
- in accoglimento della domanda proposta dall'intervenuto, condanna la
[...]
a corrispondere in favore di la somma di Euro Controparte_1 CP_2
53.102,40, oltre interessi legali dalla domanda sino al pagamento effettivo;
- condanna e al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_4 Controparte_3
liquidate per ciascuna delle parti soccombenti in € Controparte_1
7.616,00 per compensi oltre accessori di legge;
- condanna la alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_1 di liquidate in € 7.616,00 per compensi oltre accessori di legge, da distrarsi CP_2 in favore dell'avv. Annalisa Amicucci dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, 28 marzo 2025.
IL GIUDICE
W. Verusio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 22525/2021 dl R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 16 dicembre 2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t, P.IVA rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa in giudizio dall'Avv.to Helenia Santacroce come in atti;
ATTORE
CONTRO
in persona in persona del legale rapp.te p.t, P.IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Tiziana Ardante come in atti;
P.IVA_2
CONVENUTO
NONCHE' CONTRO
in proprio e n.q. di legale rappresentante p.t. di entrambi CP_2 Controparte_3 rappresentati e difesi in giudizio dall'Avv. Annalisa Amicucci come in atti;
INTERVENUTI
OGGETTO: compensi per contratto d'opera.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16/12/2024, i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc ritualmente notificato la conveniva in giudizio Parte_1
la chiedendo la condanna della resistente al pagamento Controparte_4
di Euro 53.853,52 oltre iva, quale somma dovuta alla ricorrente a titolo di provvigione, in forza dell'attività di mediazione svolta in esecuzione di contratto di servizio sottoscritto dall'attrice con la cui era seguito il contratto di sponsorizzazione sottoscritto in CP_1
data 09.05.18 tra la convenuta e la Controparte_5
Si costituiva in giudizio la che preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'incompetenza per territorio del giudice adito e il difetto di azione per carenza di legittimazione attiva della concludendo per il rigetto della domanda attorea, Pt_1
asserendo che non fosse stato sottoscritto alcun contratto tra le parti e che alcuna attività di mediazione fosse stata svolta dalla ricorrente.
Interveniva volontariamente nel processo, con comparsa di intervento depositata telematicamente il 24 gennaio 2022, il Signor in proprio e la CP_2 Controparte_3 al fine di sostenere le ragioni della chiedendo l'accoglimento della domanda Pt_1
attorea e in subordine, accertata la titolarità del credito oggetto del giudizio in capo al
[...]
Cont
o alla la condanna della al versamento delle somme richieste CP_2 Controparte_3
da in favore del Sig. o della CP_6 CP_2 Controparte_3
Il Giudice, dopo aver disposto il mutamento del rito all'esito dello scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.01.22, procedeva all'istruttoria della causa con assunzione di prove orali (testimoni e interrogatori formali); rinviata per la precisazione delle conclusioni;
la causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 16 dicembre 2024.
*****
La domanda attorea dovrà essere rigettata e accolta parzialmente quella del terzo intervenuto.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da , secondo cui questo Tribunale risulterebbe incompetente per Controparte_1 territorio, in favore del Tribunale di Rieti. A fondamento dell'eccepita incompetenza la convenuta ha ritenuto operante il foro del convenuto ex art. 19 cpc, ovvero il foro facoltativo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione ex art. 20 cpc;
in entrambe le ipotesi prospettate, avendo la NPC Rieti Pallacanestro la propria sede legale in luogo in cui CP_1
svolge anche la propria attività, ne dovrebbe scaturire la pronuncia di incompetenza da parte del Tribunale di Roma in favore di quello di Rieti.
Ebbene, pur rispettato dalla convenuta il principio di diritto per il quale in tema di competenza territoriale grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito l'onere di contestare in modo specifico ciascuno dei criteri di collegamento e di fornire la prova delle circostanze dedotte a sostegno dell'eccezione, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione di incompetenza tamquam non esset, così da non precludere il radicarsi della competenza presso il giudice adito (Cass. 14655/2015), l'eccezione risulta infondata e non meritevole di accoglimento.
La materia che ci occupa verte nell'ambito di un'obbligazione pecuniaria e in tali ipotesi il foro competente, correttamente individuato dalla ricorrente, è quello ravvisato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 cpc e 1182, comma 3 cc. La Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio “le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c." (Cass., Sez. U., Sentenza n. 17989 del
13.9.2016; nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 118 del 4.1.2017; Cass.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30287 del 15.12.2017; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7722 del
20.3.2019; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 39028 del 9.12.2021).
La liquidità dell'obbligazione ricorre quando il titolo, come nel caso in esame, ne determini l'ammontare oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare margini di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4 c.p.c. e ricorrono quando non è necessario un ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso,
a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'an e al quantum (cfr. Cass. n.
39028/2021 e Cass. n. 4792/2021).
Correttamente pertanto la avente sede a Roma (visura camerale versata in atti), Pt_1 considerata la liquidità dell'obbligazione che si evince dal contratto allegato, ha adito il
Tribunale di Roma.
Sempre in via preliminare, rispetto al tipo di intervento avanzato dal sig. in CP_2
proprio e dalla se ne ravvisano le caratteristiche di un intervento adesivo Controparte_3
autonomo, detto anche litisconsortile, in quanto il terzo, oltre all'accoglimento della domanda della parte adiuvata (Meet0n3), avanza in subordine, una propria pretesa autonoma e separata “qualora si ritenesse che il predetto credito sia di titolarità del Sig.
[...]
Cont
o della condannare la al versamento delle somme CP_2 Controparte_3
specificate nel precedente punto 1 in favore, rispettivamente, del Sig. o della CP_2
(conclusioni comparsa di intervento). Controparte_3
L'art. 268, primo comma cpc (formulazione anteriforma cd. Cartabia, applicabile al caso di specie) dispone che "l'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni". Al secondo comma, il medesimo articolo dispone che “il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio”. La
S.C. ha ripetutamente affermato che le preclusioni cui si riferisce l'art. 268 cpc siano solamente quelle istruttorie e non anche quelle c.d.assertive, di tal ché risulta essere consentito al terzo interveniente di formulare domande nuove fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. In tal senso deve richiamarsi il seguente principio di diritto:
“chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 cod. proc. civ. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione - nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare” (Sez. 3, Sentenza
n. 25264 del 16/10/2008, Rv. 605243; Conf. Sez. 2, Sentenza n. 15208 del 11/07/2011, Rv.
618585; Sez. 1, Ordinanza n. 31939 del 06/12/2019, Rv. 655958). Sostenere, infatti, che l'interveniente adesivo autonomo, vale a dire il terzo che interviene nel processo tra altre persone per far valere in confronto di alcune di esse un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo (art. 105 cpc, comma 1), possa farlo sino a che non vengano precisate le conclusioni (come dispone l'art. 268 cpc comma 1), ma senza poter proporre proprie autonome domande per le preclusioni poste dagli artt. 183 e
184 cpc, alla facoltà delle parti originarie del processo di compiere determinati atti (come quello di proporre domande nuove), significherebbe di fatto vanificare qualsiasi valore ed utilità processuale all'istituto degli interventi contemplati nell'art. 105 cpc, suddetto comma
2 (quello principale e quello litisconsortile), nei quali fondamentale ed ineludibile risulta invero l'attività assertiva del volontario interveniente a tutela dei propri diritti. In altre parole, è evidente che l'aver consentito normativamente che i predetti interventi del terzo nel processo possano effettuarsi sino al momento di precisazione delle conclusioni perderebbe ogni significato logico-giuridico ove non fosse consentita contestualmente -secondo l'interpretazione dell'art. 268 cpc che il convenuto contesta- la formulazione della domanda, che costituisce l'essenza stessa degli interventi in questione. In realtà, con il termine "atti" utilizzato dal citato art. 268 cpc il legislatore ha inteso certamente fare riferimento esclusivamente all'attività istruttoria che l'interveniente dovrebbe svolgere, in conseguenza della domanda proposta, a dimostrazione del diritto vantato, nel senso che, avvenuta la formulazione definitiva delle richieste istruttorie delle parti originarie del processo, resta preclusa all'interveniente la facoltà di espletare ulteriore e diversa attività istruttoria.
E' da considerarsi pertanto ammissibile e legittimo l'intervento dei terzi Signor
[...]
e della contrariamente a quanto prospettato dalla convenuta. CP_2 CP_3
Rispetto alle questioni attinenti al merito della vicenda, esaminando congiuntamente anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sollevata dalla si CP_7 CP_1
osserva.
Come noto, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione e non alla legittimazione ad agire, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Corte di
Cassazione, Sezione Unite, Sentenza, 16 febbraio 2016, n. 2951).
In tale contesto, deve considerarsi nel merito la eccepita insussistenza del diritto di credito oggetto di causa in capo alla CP_8
Al riguardo, si rileva che alla luce dell'istruttoria svolta parte attrice, onerata della relativa prova, non ha offerto alcun elemento utile cui ricollegare la titolarità del diritto vantato nei confronti di tanto più in considerazione delle difese da questa spiegate;
CP_1
In particolare, si osserva che né la documentazione (seppur copiosa) versata in atti dalla parte attrice, né la prova orale espletata abbiano dimostrato la titolarità del diritto della ricorrente in ordine al rapporto sostanziale dedotto.
Si rileva infatti che la copia del “contratto per attività di comunicazioni, marketing e ricerca sponsor”, su cui la ricorrente fonda la propria pretesa nei confronti di NPC, (copia depositata dall'attore al doc.1 ricorso introduttivo) non corrisponde esattamente alla “bozza di contratto” allegata da parte convenuta (doc. 8 comparsa), che infatti ne contesta la sua autenticità nella parte in cui il nome della società ed altri segni risultano inseriti a Pt_1
penna quindi aggiunti arbitrariamente dalla ricorrente. Il contratto inoltre risulta privo di data e non risulta firmato dalla NPC Tali gravi carenze probatorie rendono CP_1
inutilizzabile il documento, quanto meno ai fini della titolarità di Meet30n rispetto alla richiesta avanzata nei confronti della convenuta.
Inoltre, alcun apporto probatorio può ricollegarsi alla prova per testi in quanto tutti i soggetti escussi hanno dichiarato di non conoscere la e significativo è che CP_7
Cont nemmeno il Presidente della , sponsor della procacciato dalla stessa CP_5 secondo la prospettazione attorea, fosse a conoscenza dell'esistenza di tale società Pt_2
“Non sapevo che esistesse questa ” (testimonianza del 14.02.23), Pt_1 Testimone_1 così come il teste “non conosco la società di cui mi si dice” e poi Testimone_2 Pt_1 il teste “Non conosco la . Tes_3 Parte_1
A ben vedere tuttavia, se la documentazione allegata dalla ricorrente non costituisce il fondamento probatorio per la legittimità della pretesa da questa avanzata, lo è rispetto alla posizione del terzo intervenuto rispetto al quale emergono evidenze CP_2
documentali rilevanti cui ancorare la titolarità del credito nei confronti di NPC Rieti.
Non potrà al riguardo trascurarsi che la stessa convenuta considera il “contratto per attività di comunicazioni, marketing e ricerca sponsor” come “una bozza di contratto per il raggiungimento di un accordo tra la e la società di cui il signor CP_1 CP_3
è legale rappresentante” (pag. 4 della comparsa di costituzione), con ciò CP_2
ammettendo che fossero intercorrenti rapporti con il tanto da proporre lui un CP_2 contratto di servizio e marketing e di nominarlo quale “Responsabile Marketing e
Commerciale”. Si considerino inoltre i molteplici articoli pubblicati sulla newsletters della
NPC (doc. 2 ricorso), quelli presenti su vari social (doc. 4,6 citazione) e anche gli articoli di giornale. A ciò si aggiunga la fitta corrispondenza mail intercorsa tra il e il sig. CP_2
Cont e i referenti di , tra tutte, la mail in data 24 gennaio 2018 inviata dal per CP_9 Tes_2
Cont
al e contenente la bozza del contratto de quo e la mail del 17.06.19 (doc. 22 CP_2
prima memoria istruttoria parte attrice) in cui veniva comunicato dal al che CP_9 CP_2
“le tue spettanze verranno saldate”.
Anche la prova per testi ha confermato questa circostanza, e cioè che il fosse CP_2
Cont conosciuto e noto nell'ambito dell'attività di sponsorizzazione della , e che avesse svolto un ruolo prestando attività nelle relazioni con lo sponsor , il cui CP_5
Presidente all'udienza del 14.02.23 dichiarava di aver conosciuto il Presidente della Tes_1
“attraverso il sig. che ci presentò”, che “Il sig. fu sempre CP_1 CP_2 CP_2
presente anche quando venne sottoscritto il contratto e anche nelle riunioni che ebbi col sig. per finalizzare il secondo contratto di rinnovo”, riferendosi a quello del 09.05.18. CP_9
Anche il sig. , quale ex Responsabile della sezione marketing della Tes_4 CP_1 ha dichiarato che “Il sig. fu chiamato dalla dirigenza della società per occuparsi CP_2 della parte relativa al marketing”, aggiungendo che “Normalmente chi si occupava di marketing riceveva una percentuale sui contratti di sponsorizzazione che portava alla società, percentuale tra il 15% e il 20%. Lo sponsor fu acquisito tramite il sig. CP_5
anche se non conosco i dettagli dei contratti conclusi”. Anche il teste CP_2 Tes_5
[...] [...]
all'udienza del 06.06.23 ha confermato che “A seguito di una conferenza stampa di
[...]
Cont
sapevamo che venne presentato quale nuovo responsabile marketing CP_2 della società di pallacanestro”.
Alla luce di tali univoche risultanze istruttorie, deve ritenersi comprovato che la NPC avesse affidato al l'attività di ricerca sponsor, marketing, etc come meglio indicate CP_2
nel contratto prodotto dalla stessa convenuta.
Non vi sono inoltre emergenze significative quanto al ruolo svolto dalla la CP_3
cui domanda deve pertanto essere rigettata.
Tanto premesso in punto di fatto, si rammenta che secondo costante giurisprudenza il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente, che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo -abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. nn. 25851/14, 28231/05, 3438/02, 9743/94, 5560/88, 4734/87, 4118/84 e 1934/82).
Applicando tale dettato al caso di specie, si ritiene superata la prova rispetto all'incarico conferito da al Signor e all'attività da egli prestata sì da realizzare CP_1 CP_2
l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto di sponsorizzazione.
In tal senso, i contratti di sponsorizzazione allegati dalla ricorrente del 01.03.18 (doc.5 ricorso) e del 09.05.18 (doc. 7 ricorso) rappresentano il frutto dell'attività posta in essere dal
. Significativamente val la pena richiamare il principio di recente enunciato dalla CP_2
S.C., secondo il quale il diritto del mediatore alla provvigione consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione (Cass.
Sez. 2, n. 11127, 06/04/2022). Ed ancora, il diritto del mediatore alla provvigione si ricollega all'efficacia del suo intervento nel favorire la conclusione dell'affare, non alle forme giuridiche mediante le quali l'affare medesimo è concluso (Cass. Sez. 2, n. 11655,
14/05/2018).
Si precisa che non è stata allegata dalla convenuta alcuna “transazione” presuntivamente intercorsa tra il Signor e la se non una mail del 04.11.19 (doc. 5 CP_2 CP_1
comparsa), senza alcuna precisa allegazione in merito.
Rispetto alla quantificazione dell'importo dovuto a titolo di provvigione, va calcolata sulla Cont base di quanto stabilito all'art. 4 della bozza di contratto redatta da ed inviata per mail al quindi “pari al 20% al netto dell'iva dell'importo erogato dallo sponsor”, CP_2
Cont considerato che tale percentuale (20%) corrisponde alla stessa pagata a da per Pt_1
il primo contratto di sponsor sottoscritto con il 01.03.18, peraltro che le CP_5 provvigioni si aggirassero in una “percentuale tra il 15% e il 20%” risulta anche da testimonianza del sig. quale responsabile della sezione marketing della Tes_4 [...]
CP_1
La prova degli avvenuti pagamenti eseguiti dallo sponsor alla Controparte_5 [...]
risultano allegati, in particolare: Euro 24.400,00+5.000,00+217.770,00+93.300,00: CP_1 totale Euro 340.400,00 (doc. 11, 12, 13, 14, 20 ricorso). A tale importo va detratta l'iva del
22% per un importo di Euro 265.512,00. All'importo così ottenuto va calcolata la provvigione del 20% per una cifra complessiva pari ad Euro 53.102,40. A tale somma deve essere condannata parte convenuta, oltre che agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione.
Spese secondo soccombenza, liquidate come indicato in dispositivo in conformità al D.M.
n. 55/2014 come modificato, secondo lo scaglione di riferimento ed applicando i valori medi per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da e dall'intervenuta Parte_3 Controparte_3
avverso Controparte_1
- in accoglimento della domanda proposta dall'intervenuto, condanna la
[...]
a corrispondere in favore di la somma di Euro Controparte_1 CP_2
53.102,40, oltre interessi legali dalla domanda sino al pagamento effettivo;
- condanna e al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_4 Controparte_3
liquidate per ciascuna delle parti soccombenti in € Controparte_1
7.616,00 per compensi oltre accessori di legge;
- condanna la alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_1 di liquidate in € 7.616,00 per compensi oltre accessori di legge, da distrarsi CP_2 in favore dell'avv. Annalisa Amicucci dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, 28 marzo 2025.
IL GIUDICE
W. Verusio